Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2012.81
Entscheidungsdatum
05.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2012.81

Lugano 5 aprile 2012/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 2/5.03.2012 presentato da

RE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano,

contro

la decisione 21.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, che ha respinto la sua richiesta di trasferimento in sezione aperta (inc. GPC __________);

preso atto che il giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 12/13.03.2012 ha dichiarato di rinunciare a formulare osservazioni, rinviando integralmente alle motivazioni esposte nella propria sentenza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 6.07.2010 la Corte delle assise criminali ha giudicato RE 1, unitamente a un correo, autore colpevole di rapina (ai danni di una gioielleria, sottraendo merce preziosa per un valore complessivo denunciato di oltre CHF 1,2 milioni, merce che ha potuto quasi interamente essere recuperata) e lo ha condannato alla pena detentiva ferma di quattro anni.

Sentenza, questa, passata in giudicato.

b. L'espiazione della pena è iniziata il 6.07.2010. Dedotto il carcere preventivo sofferto, RE 1 ha raggiunto il 1/3 della pena il 27.02.2011, la metà della pena il 29.10.2011 e i 7/12 il 29.02.2012. I 2/3, per la liberazione condizionale, scadranno il 28.06.2012 mentre egli avrà interamente espiato la sua pena il 28.10.2013.

c. In data 6.12.2010 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emesso nei confronti di RE 1 - privo di un qualsiasi permesso per risiedere in Svizzera - un'ingiunzione di allontanamento senza formalità da eseguire al momento della sua scarcerazione. Nel contempo ha segnalato di aver contattato la competente autorità federale, onde emanare contro di lui un divieto d'entrata, in ragione della reprensibilità penale del suo comportamento (cfr. lettera 6.12.2010 della Sezione della popolazione, Bellinzona).

d. Con scritto 7.11.2011 RE 1 ha inoltrato alla Direzione delle Strutture carcerarie richiesta di trasferimento in sezione aperta a far tempo dal 29.02.2012, ovvero una volta raggiunti i 7/12 dell'esecuzione della pena, asserendo di impegnarsi "a mantenere un comportamento corretto e rispettoso" (scritto 7.11.2011).

e. L'operatore sociale ha espresso preavviso favorevole al postulato trasferimento in sezione aperta, rilevando che il detenuto non avrebbe sino ad allora destato nessun problema dal profilo comportamentale nonché lavorerebbe regolarmente e diligentemente. Ha inoltre evidenziato che tale passaggio è espressamente previsto nel Piano d'esecuzione della sanzione (PES) [approvato nel gennaio 2011 e a cui RE 1 ha aderito] con il raggiungimento dei 7/12 della pena.

Il Servizio medico del penitenziario, dal canto suo, ha segnalato di non intravvedere al proposito alcun impedimento apparente.

Il direttore aggiunto delle Strutture carcerarie cantonali il 9.11.2011 ha pure formulato preavviso favorevole al trasferimento del qui reclamante dopo il 29.02.2012. Tenuto conto della sentenza di condanna della Corte delle assise criminali e dei numerosi precedenti penali in Italia, egli ha osservato che il comportamento del detenuto in carcere è risultato essere nella norma (malgrado un richiamo di data 4.05.2010 per inosservanza delle norme comportamentali, in particolare per il possesso di corrispondenza non censurata), che il rendimento del suo lavoro a partire dal 10.08.2010 presso la legatoria del penitenziario è da considerare buono, e che il detenuto ha intrattenuto contatti regolari con la propria compagna, residente a __________, la quale lo avrebbe regolarmente visitato in carcere.

f. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha quindi interpellato la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che riunitasi in seduta del 23.12.2011 - dopo aver sentito RE 1 come da lui richiesto - ha preavvisato favorevolmente il postulato trasferimento. A motivazione essa ha molto succintamente indicato che "l'istante, sentito dalla Commissione, esprime in modo convincente la propria presa di coscienza dell'errore commesso delinquendo (per la prima volta) in territorio svizzero. L'efficacia del procedimento penale nei suoi confronti così come si è svolto finora pare costituire deterrente sufficiente e consente di esprimere ragionevole pronostico di assenza di rischio di recidiva" (cfr. preavviso 17.01.2012 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi).

g. In data 25.01.2012 RE 1 è stato sentito dalla segretaria giudiziaria dell'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi. Davanti alla stessa, preso atto dei succitati preavvisi espressi dalle competenti autorità interpellate, egli ha ribadito la propria richiesta di trasferimento. Ha sottolineato le frequenti visite in carcere della sua compagna, residente a __________ e ivi attiva quale contabile, come pure dei numerosi amici e parenti tutti provenienti dall'Italia, evidenziando di non averne più sul nostro territorio. Ha confermato di voler far rientro in Italia al suo rilascio. Inoltre ha osservato di lavorare con impegno e piacere nel reparto di legatoria del penitenziario, rilevando di aver altresì seguito un corso di inglese e un corso di informatica.

h. Con decisione 21.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l'istanza di trasferimento in sezione aperta presentata da RE 1.

Il giudice, riassunti i fatti salienti e i preavvisi formulati al proposito, nonché dopo aver riassunto le norme applicabili, ha in particolare riscontrato un concreto pericolo di fuga. Ciò sulla base dell'assenza di legami personali e professionali del qui reclamante con il nostro Paese, ove egli è giunto al solo scopo di delinquervi, e dell'ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti al momento della sua scarcerazione, che gli preclude qualsiasi possibilità di stabilirsi legalmente sul nostro territorio.

Pure ha formulato una prognosi fortemente negativa circa il rischio di recidiva, a fronte dei numerosi precedenti penali in Italia, la cui espiazione delle relative pene non avrebbe avuto alcun effetto deterrente, così come delle constatazioni/conclusioni della sentenza di condanna della Corte delle assise criminali in relazione alla rapina commessa in Svizzera. Di tutto ciò la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi non avrebbe debitamente tenuto conto, così che il preavviso espresso dalla stessa, a mente del giudice, non sarebbe da ritenere sufficiente per escludere la pericolosità pubblica del qui reclamante. Infine il magistrato ha sottolineato come dagli atti (tra cui il PES) non emergerebbero indicazioni concrete e dettagliate in punto al progetto di un lavoro esterno (a cui preluderebbe il trasferimento in sezione aperta), né un programma di reinserimento/rientro in Patria.

i. RE 1 insorge contro tale decisione con reclamo 2/5.03.2012 chiedendone l'accoglimento e quindi la concessione del trasferimento in sezione aperta entro fine aprile.

Sottolinea i preavvisi favorevoli espressi dalle autorità interpellate e rimprovera al giudice dei provvedimenti coercitivi di aver, a suo dire, sostanzialmente fondato la sua decisione negativa "sulla scarsa collaborazione nei primi 45 giorni del mio arresto (periodo nel quale ero comprensibilmente molto depresso)" (reclamo 2/5.03.2012, p. 1) e sui precedenti penali italiani senza tener debitamente conto della sua incensuratezza in Svizzera.

Critica al magistrato di non aver considerato il parere espresso dalla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi e nega esista in concreto un pericolo di recidiva e/o di fuga.

Allega al suo esposto la dichiarazione di una signora residente a __________ autorizzata al commercio di fiori e piante, disposta ad assumere il reclamante ed evidenzia il suo progetto, iniziato in carcere, di realizzare cornici portafoto in cartone destinate alla vendita e per il cui commercio necessiterebbe di un telefono e di internet che solo con il trasferimento in sezione aperta avrebbe a disposizione.

Delle ulteriori argomentazioni si dirà, laddove necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

  1. 1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).

Contro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2.

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3.

Il gravame, inoltrato il 2.03.2012, contro la decisione 21.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata in data 22.02.2012 è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1 - quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Giusta l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale".

L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che "il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati".

Interpretata e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 2a. ed., art. 76 CP n. 8).

A livello cantonale - oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) - l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM), in vigore dal 9.03.2007, al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

Il cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

Inoltre l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

2.2.

Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, FF 1999 p. 1793).

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).

In una recente sentenza in ambito di concessione del primo congedo, l'Alta Corte ha avuto modo di precisare che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano apparire la fuga come probabile. Al proposito va preso in considerazione l'insieme delle condizioni del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre Bindungen"), le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), i suoi contatti all'estero ("Kontakte zum Ausland") [sentenza TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.2.].

La dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz") con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3).

  1. È pacifico che RE 1 ha raggiunto i 7/12 dell'esecuzione della pena. Inoltre il suo comportamento in carcere è stato corretto, rispettoso nelle relazioni con il personale dell'istituto e ha svolto bene il lavoro assegnatogli (cfr. PES, p. 5).

Nondimeno questa Corte intravvede, per le circostanze che verranno esposte nei considerandi che seguono, un concreto pericolo di fuga che impedisce la concessione del postulato trasferimento in sezione aperta, così come correttamente accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata, che dunque merita tutela.

  1. 4.1.

RE 1, cittadino italiano, è nato il __________1960 in Svizzera interna da emigranti italiani, che dopo i suoi primi quattro anni di vita, decidono di fare rientro in Italia. Egli vi frequenta le scuole dell'obbligo sino alla terza media e nel seguito lavora per circa un anno, come apprendista, in una ditta di astucci. Non conclude alcuna formazione professionale. A suo dire egli avrebbe svolto svariati mestieri, quali l'artigiano in una ditta d'argenteria, il fiorista, il barista, il lavapiatti ed altri. Perde la madre all'età di 12 anni mentre all'età di 19-20 anni il padre, comunque a suo dire violento, si trasferisce nel __________ e con lui non avrà più alcuna frequentazione.

In patria RE 1 è pesantemente pregiudicato. Egli è incorso, a partire dall'età di 18 anni e sull'arco di quasi una trentina d'anni, in ben 14 condanne, per le quali egli ha asserito di aver complessivamente trascorso in carcere cinque anni della sua vita e all'incirca due-tre anni agli arresti domiciliari. In particolare nel 1978 egli è stato condannato per furto e nel 1981, 1982, 1984 per furto (consumato o tentato) e per ricettazione; nel 1989 per rapina e per resistenza a pubblico ufficiale (per i quali ha ricevuto una pena di due anni), nel 1998 per resistenza a pubblico ufficiale e per lesione personale, nel 2003 per ricettazione, nel 2004 per furto tentato, nel giugno 2006 per rapina, per lesioni personali, per ricettazione e per ostacolo all'identificazione della provenienza illecita di beni (per i quali è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione e ad una multa), nell'ottobre 2006 e nel 2007 per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose (cfr. sentenza 6.07.2010 della Corte delle assise criminali, p. 8-9; PES, p. 2 e 4)

4.2.

Aggregatosi ad un altro cittadino italiano o brasiliano (gli inquirenti non hanno potuto meglio identificarlo) e ad almeno uno di origine serba residenti nel __________, dove RE 1, disoccupato, viveva in casa propria, egli è giunto in Svizzera nell'ottobre 2009 solo per compiervi la rapina per la quale egli è in espiazione di pena. Rapina questa ai danni di una gioielleria di __________, dalla quale il reclamante unitamente ai correi ha illecitamente sottratto 121 orologi e alcuni gioielli di gran marca per un valore denunciato di oltre CHF 1,2 milioni (gran parte della refurtiva è tuttavia stata recuperata e restituita al proprietario). Secondo la Corte di prime cure, tale reato è stato perpetrato in modo audace, spregiudicato, con grande determinazione e sangue freddo, da veri professionisti, mettendo a segno un piano articolato e meticoloso, per puro scopo di lucro, facendo uso di una pistola a salve automatica e vincendo le resistenze delle due commesse.

4.3.

Il reclamante non ha possibilità alcuna di stabilirsi legalmente in Svizzera, dove peraltro egli, eccetto per i primi quattro anni di vita, mai ha risieduto.

Il 6.12.2010 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei suoi confronti un ordine di allontanamento immediato da eseguirsi al suo rilascio. Essa ha altresì sottoposto la fattispecie alla competente autorità federale affinché emani a suo carico un divieto d'entrata.

Il reclamante, nemmeno dal profilo familiare ed affettivo, vanta un qualche legame con il nostro territorio.

La compagna con cui ha una relazione stabile, e che lo ha regolarmente visitato in carcere, risiede in Italia. Pure da questo paese provengono i numerosi amici e parenti venuti a visitarlo al penitenziario con regolarità. Egli stesso ha sostenuto di non avere più alcun parente o amico in Svizzera.

L'Italia, paese in cui egli è vissuto sino al suo arresto da parte degli inquirenti elvetici e dove ha dichiarato di voler far rientro, rimane indiscutibilmente il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali. La ventilata proposta di un possibile impiego - sebbene non sia dato di sapere con quale regolarità, grado d'occupazione e remunerazione - proviene da una signora attiva nel commercio di fiori e piante a __________.

4.4.

In tali circostanze risulta palese non essere data al reclamante la possibilità di una progressiva reintegrazione nel nostro paese dal profilo professionale e sociale.

4.5.

RE 1, ormai ultracinquantenne - come accertanto nella sentenza di primo grado - dopo tante condanne, quale consumato pregiudicato ha dimostrato di volersi procurare col crimine, senza troppa fatica e senza lavorare, i mezzi per la sua sussistenza. Pertanto, seppure manchino solo pochi mesi al termine dei 2/3 dell'espiazione della pena che permettono l'esame della liberazione condizionale, a tutt'oggi egli non può essere certo che la stessa gli verrà concessa, stante il presupposto imposto dall'art. 86 cpv. 1 CP dell'assenza di un rischio di recidiva. Così che per raggiungere il termine dell'espiazione integrale della pena, egli ha davanti a sé ancora oltre un anno e mezzo di carcere.

Egli inoltre, nel procedimento davanti alle autorità penali elvetiche, ha appalesato una tempra pertinace e ha dato prova di saper tenere testa ad oltranza agli inquirenti, avvalendosi del suo diritto di non rispondere e sottacendo il nome dei correi, al di fuori del coimputato che sapeva essere parimenti agli arresti.

Pertanto anche dal profilo caratteriale, il rischio che egli non intenda sottomettersi oltre al prosieguo dell'espiazione di pena appare concreto.

Per concludere, avendo il proprio centro degli interessi in Italia e non avendo alcun legame e/o prospettiva di integrarsi in Svizzera, visti le sue condizioni di vita, il suo trascorso penale nonché il suo carattere personale, il rischio che egli possa sottrarsi al residuo di pena riparando in patria, qualora fosse trasferito in sezione aperta, risulta concreto e altamente probabile.

  1. L'esistenza di un concreto pericolo di fuga, essendo da solo sufficiente a giustificare il mantenimento del reclamante in un penitenziario chiuso ex art. 76 cpv. 2 CP, rende superfluo l'esame dell'ulteriore rischio di recidiva valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata.

  2. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 75a, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Penitenziario La Stampa, Lugano.

  3. Rimedio di diritto:

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

  1. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 75a CP
  • art. 76 CP
  • art. 77a CP
  • art. 77b CP
  • art. 86 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 439 CPP

LEPM

  • art. 12 LEPM

LOG

  • art. 73 LOG

LTF

  • art. 100 LTF

LTG

  • art. 25 LTG

REPM

  • art. 19 REPM

Gerichtsentscheide

5