Incarto n. 60.2023.299
Lugano 4 giugno 2024/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 09/10.11.2023 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
il decreto 27.10.2023 del giudice della Pretura penale Flavio Biaggi con cui ha respinto l’istanza presentata il 18/19.10.2023 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio rispettivamente alla sostituzione di un difensore di fiducia con una difesa d’ufficio (inc. __________);
richiamati gli scritti 13/14.11.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano e 16/17.11.2023 del giudice della Pretura penale che – senza presentare osservazioni – si rimettono entrambi al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 28.10.2019 il pubblico ministero di / ha aperto un procedimento penale, tra gli altri, a carico di RE 1 – in carcerazione preventiva dal 28.10.2019 al 03.12.2019 – per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP), inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStrl) e truffa (art. 146 CP), poiché sospettato di aver allestito, perlomeno dalla fine di giugno 2019 fino al momento del suo arresto, a favore di diversi cittadini italiani contratti di locazione fittizi relativi a una camera ammobiliata (di proprietà dei genitori rispettivamente del padre) ubicata a __________ in __________ __________, dietro compenso (per ciascun contratto). Questi contratti sarebbero poi stati utilizzati dalle persone interessate per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in Svizzera. L’imputato, con altre persone (in particolare con il coimputato __________), avrebbe inoltre conseguito vantaggi economici con l’allestimento di contratti di lavoro fittizi tra cittadini italiani e la __________, con sede a __________ (ndr. società radiata d’ufficio il 27.05.2020 e di cui __________ era stato l’unico membro del CdA con diritto di firma individuale dal mese di giugno 2019 fino alla sua radiazione, cfr. estratto del registro di commercio del Canton ) [cfr., tra gli altri, copia dei contratti di lavoro/di locazione e dello schema intitolato “” annessi al rapporto di polizia Stadt __________ datato 30.10.2019, AI 299 – inc. MP __________]. Sarebbe altresì stato a conoscenza del fatto che queste persone, dietro presentazione dei contratti di lavoro e di locazione fittizi, avrebbero stipulato diversi contratti di leasing per autoveicoli, che sarebbero successivamente stati trasportati e venduti all’estero (in particolare in Italia). Sarebbe pure stato cosciente del fatto che, sulla base di questi contratti fittizi, questi cittadini italiani avrebbero stipulato contratti di credito con istituti bancari. I profitti sarebbero stati suddivisi tra i coimputati.
b. Il 06.11.2019 il pubblico ministero di __________ ha chiesto al pubblico ministero superiore del Canton __________ di designare una difesa obbligatoria a favore di RE 1 con l’indicazione che il 29.10.2019 l’avv. __________ aveva già chiesto di sostituire la sua difesa di fiducia in difesa d’ufficio. Ha reputato che non si trattava di un caso bagatellare: l’imputato non disponeva presumibilmente dei mezzi necessari e la difesa era necessaria per tutelare i suoi interessi poiché, con riferimento al suo presunto agire ai sensi degli art. 118 cpv. 3 LStrl, 251 cifra 1 CP e 146 CP, gli veniva prospettata una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a centoventi aliquote giornaliere e il caso concreto presentava pure difficoltà dal profilo fattuale e giuridico.
Con decreto 06.11.2019 l’avv. __________ è stata nominata difensore d’ufficio dell’imputato (con effetto retroattivo dal 29.10.2019) giusta i combinati art. 132 cpv. 1 e 130 lit. b CPP.
c. Il 18.06.2021 il pubblico ministero di __________ ha chiesto al pubblico ministero del Canton Ticino di assumere il procedimento penale, tra gli altri, a carico di RE 1 per il fatto che il reato punibile con la pena più grave (truffa per mestiere imputato a __________) sarebbe stato commesso in Ticino e che i reati contestati a RE 1 e a __________ sarebbero stati parzialmente commessi quali compartecipi.
Ottenuta risposta positiva, il 28.06.2021 (visto che con decreto 23.06.2021 aveva confermato l’assunzione del procedimento penale che riguardava, tra gli altri, RE 1) il pubblico ministero di __________ ha ceduto l’inchiesta penale al pubblico ministero del Canton Ticino.
Il 17.07.2021 il pubblico ministero superiore del Canton __________ ha conseguentemente revocato la difesa d’ufficio dell’avv. __________ a favore di RE 1 (cfr. reclamo 09/10.11.2023, p. 3, doc. CRP 1).
d. Con decreto 18.08.2022 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStrl “per avere, nel periodo compreso dal 27 giugno 2019 al 01 gennaio 2020, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con __________1 (1 Nei confronti del quale si procede separatamente), ripetutamente ingannato le Autorità incaricate dell’esecuzione delle LF sugli stranieri fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottenendo in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evitando che il permesso sia ritirato, e meglio per avere, su richiesta di __________, allestito dei contratti di locazione fittizi relativi per i dipendenti delle società di quest’ultimo,
«(__________ bat Sie um einen Gefallen.) Er brachte Sie mit __________ und diesem Anwalt zusammen. Mit diesen beiden Personen vereinbarten Sie, Angestellten derer Firmen, einen Mietvertrag für __________ __________ in __________ auszustellen. Dies damit die Personen für die Firmen der beiden Herren arbeiten konnten. Abgemacht war, pro Person, einen einmaligen Betrag von CHF 400.-, welchen Sie von __________ oder dem Anwalt erhielten. Die 9 Personen (ausgenommen ), welche wir oben genannt haben, werden dann an der für __________ __________ angemeldet. Die Post der Personen nahmen Sie jeweils aus dem Briefkasten an der Adresse und verteilten Sie an ihrem Arbeitsort in __________ weiter. Es war ihnen nicht bewusst, dass dies strafbar sein könnte. Trifft dies so zu? Ja»2 (2AI 229 riferito all’INC., VP 29.10.2019, pag. 7)”, fatti in cui sono stati coinvolti sette cittadini italiani, e meglio come ivi descritto (DA __________). Ha proposto la sua condanna alla pena detentiva di novanta giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni poiché appariva adeguata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti in considerazione dei precedenti penali (art. 41 cpv. 1 lit. a CP). Ha eccezionalmente rinunciato a prelevare tassa di giustizia e spese. Non ha inoltre revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di complessivi CHF 10'800.-- (centottanta aliquote a CHF 60.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, decretata nei suoi confronti dal pubblico ministero di __________ il 28.07.2017, ma ne ha prolungato il periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).
Con scritto 29/30.08.2022 RE 1, per il tramite dell’avv. __________ che ha assunto il suo patrocinio il 29.08.2022, ha inoltrato opposizione al decreto di accusa.
e. Il 15.09.2022 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.
f. Con decreto 02.08.2023 il giudice della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine di venti giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie con l’avvertenza che da istanze probatorie tardive avrebbero potuto derivare spese e indennità.
g. Con scritto 23/24.08.2023 l’avv. __________, che ha comunicato di aver assunto il patrocinio dell’imputato il 23.08.2023, ha chiesto una proroga del termine per presentare istanze probatorie e la trasmissione dell’incarto penale. Il giudice della Pretura penale le ha concesso una proroga del termine fino al 25.09.2023.
h. Con scritto 22/23.09.2023 l’avv. PR 1, che ha assunto il patrocinio il 22.09.2023 di RE 1, ha chiesto un ulteriore proroga del termine fino al 16.10.2023. La sua richiesta è stata accolta il 25.09.2023 dal giudice della Pretura penale.
Con separati scritti 22/25.09.2023 gli avvocati __________ e __________ hanno comunicato alla Pretura penale di non rappresentare più (con effetto immediato) RE 1.
i. Con scritto 18/19.10.2023 l’avv. PR 1 ha chiesto, in nome e per conto del suo assistito RE 1, di essere nominata suo difensore d’ufficio giusta i combinati art. 132 cpv. 1 lit. a e 130 lit. b CPP, in via subordinata dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
In merito alla richiesta di nomina giusta i combinati articoli 132 cpv. 1 lit. a e 130 lit. b CPP ha ricordato che il 06.11.2019 il pubblico ministero del Canton __________ aveva disposto una difesa obbligatoria a favore di RE 1 (essendovi stato il rischio di subire una pena detentiva superiore ad un anno) e che il 17.07.2021 la difesa d’ufficio è stata revocata in considerazione del fatto che il pubblico ministero ticinese aveva assunto il procedimento penale in cui era coinvolto anche il suo assistito. Egli avrebbe dunque avuto il diritto ad un nuovo difensore d’ufficio pure nel Canton Ticino, essendo ancora soddisfatte le condizioni di cui all’art. 130 lit. b CPP. A tal proposito ha evidenziato (richiamando la dottrina del Commentario basilese del CPP) che di principio la difesa obbligatoria deve essere mantenuta fino alla conclusione della procedura di prima istanza, salvo in caso di abbandono parziale del procedimento penale in difetto dei presupposti di cui all’art. 130 lit. b CPP. Ha reputato che, non avendo il pubblico ministero del Canton Ticino abbandonato parte del procedimento penale, l’imputato aveva diritto ad una difesa d’ufficio in applicazione di questa disposizione.
L’avv. PR 1, in via subordinata, ha chiesto di essere designata difensore d’ufficio di RE 1 ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, poiché sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’imporrebbe per tutelare i suoi interessi. A fronte di un reddito lordo mensile di CHF 6'000.--, cui andrebbe aggiunta una commissione media di CHF 2'240.--, avrebbe costi mensili dell’importo totale di CHF 8'719.-- [di cui CHF 1'350.-- minimo vitale; CHF 2'050.-- locazione; CHF 360.-- cassa malati; CHF 1'180.-- oneri sociali; CHF 2'000.-- contributi di mantenimento; CHF 483.-- oneri fiscali e assicurativi; CHF 1'386.-- debiti mensili (creditori della sua precedente attività lavorativa)]. Alla sua richiesta ha allegato copia del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria datata 09.10.2023 (ndr. non sottoscritta dall’autorità comunale).
Ha poi addotto che non si tratterebbe di un caso bagatellare e il caso in disamina presenterebbe dal profilo fattuale e giuridico difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP): il procedimento penale è stato aperto nei suoi confronti per diversi reati (falsità in documenti, truffa e inganno nei confronti dell’autorità) ed è poi sfociato nel decreto di accusa 18.08.2022 con un solo capo d’imputazione. Ha altresì evidenziato che diversi imputati erano coinvolti nell’inchiesta, il cui ruolo non sarebbe stato chiarito. L’imputato non parlerebbe sufficientemente bene la lingua italiana e farebbe fatica a seguire la procedura. Ha infine chiesto l’assegnazione di un nuovo termine per presentare e motivare eventuali istanze probatorie di almeno venti giorni dall’emanazione della decisione relativa alla richiesta di nomina quale difensore d’ufficio.
j. Con decreto 27.10.2023 il giudice della Pretura penale ha respinto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio a favore di RE 1 così come quella di ottenere un’ulteriore proroga del termine per presentare e motivare istanze probatorie.
Il giudice della Pretura penale, ricordato il diritto applicabile, ha dapprima rilevato che la pena proposta dal procuratore pubblico sarebbe al di sotto dei limiti previsti dall’art. 130 lit. b CPP, i cui presupposti pertanto non sussistevano più. Ha altresì esposto che, avendo l’imputato già un difensore di fiducia (avv. PR 1), non sarebbe comunque realizzato alcun caso previsto dall’art. 132 cpv. 1 CPP.
Ha poi reputato che nel caso in disamina una difesa non sarebbe stata nemmeno necessaria per tutelare gli interessi dell’imputato: il capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa sembrerebbe fondarsi su un complesso di eventi sì ripetuti, ma piuttosto semplice e schematico, segnatamente sul preteso fatto di aver allestito contratti di locazione fittizi al fine di permettere ai presunti conduttori il rilascio di un permesso di dimora B. Nulla avrebbe mutato il fatto che l’imputato avesse eventualmente poca dimestichezza con la lingua italiana: in tal caso avrebbe disposto la presenza di un interprete. Di conseguenza anche la sua richiesta ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP doveva essere respinta.
Il giudice della Pretura penale ha reputato, quale considerazione abbondanziale, che l’ulteriore requisito di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato deve essere sprovvisto dei mezzi necessari) appariva oltremodo dubbio fondandosi sulla situazione reddituale indicata dall’imputato. A prescindere dalle uscite da lui quantificate in CHF 8'719.-- al mese, un reddito mensile di complessivi CHF 8'240.-- avrebbe dovuto consentirgli di far fronte alle spese legali, e ciò, se del caso, con un pagamento a rate entro un lasso di tempo ragionevole. A tal riguardo ha richiamato la dottrina del Commentario basilese del CPP (art. 132 CPP n. 24).
Ha infine ritenuto che un’ulteriore proroga del termine (peraltro non motivata) per proporre eventuali istanze probatorie non si giustificava, avendo già ottenuto due proroghe della durata complessiva di due mesi e mezzo.
k. Con gravame 09/11.11.2023 RE 1 chiede di annullare il decreto 27.10.2023 della Pretura penale e di nominare l’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio dal 22.09.2023.
Il reclamante – esposti i fatti e il diritto applicabile in connessione con una difesa obbligatoria – evidenzia come con l’emanazione del decreto di accusa 18.08.2022, contro il quale ha inoltrato opposizione, il procedimento penale non sia ancora concluso. Parte del procedimento penale non sarebbe stata formalmente abbandonata dal pubblico ministero del Canton Ticino e tutto si rimetterebbe in gioco con il rischio di condanna a una pena più severa. I presupposti di una difesa obbligatoria sarebbero dunque dati fino alla conclusione della procedura di prima istanza. Il fatto poi che egli abbia conferito un mandato di fiducia all’avv. PR 1 per l’esame del suo caso e per richiedere la designazione di una difesa d’ufficio non può giustificare il rifiuto di tale nomina. Di conseguenza avrebbe diritto ad un difensore d’ufficio anche in Ticino nella persona dell’avv. PR 1 giusta i combinati art.132 cpv. 1 lit. a e 130 lit. b CPP.
Per quanto concerne la richiesta formulata, in via subordinata, di ottenere la designazione di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1 ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, l’imputato sostiene di essere sprovvisto dei mezzi necessari e una difesa s’imporrebbe a tutela dei suoi interessi. L’inchiesta avrebbe coinvolto più persone, i cui effettivi ruoli non sarebbero chiari (circostanza su cui il giudice non si sarebbe espresso, essendosi limitato ad indicare che i fatti di cui al decreto di accusa appaiono fondarsi su un complesso di eventi piuttosto semplice e schematico). Nella fase iniziale dell’istruttoria il pubblico ministero __________ aveva ipotizzato a suo carico i reati di falsità in documenti, truffa e inganno nei confronti dell’autorità, mentre nel decreto di accusa gli viene prospettato solo quest’ultimo reato. I fatti rilevanti – peraltro ben più complessi – si evincerebbero tuttavia dall’incarto. Occorrerebbe altresì stabilire la sussistenza di un nesso causale tra il suo agire e l’ottenimento di determinati permessi e/o la conclusione di contratti di leasing. Ciò richiederebbe conoscenze giuridiche non solo in ambito penale, ma anche in quello del diritto dell’immigrazione (“in particolare, i permessi sarebbero anche stati dati dalle autorità se non fossero stati presentati i contratti d’affitto?”) (cfr. doc. CRP 1, p. 5/6). Il caso concreto non sarebbe neppure semplice dal profilo procedurale (tra cui l’esame della competenza territoriale delle autorità ticinesi, essendo il procedimento penale a suo carico apparentemente stato disgiunto dagli altri procedimenti e non risultando che egli abbia commesso un atto in Ticino). Reputa che sia dal profilo fattuale che da quello giuridico il caso in disamina non possa essere qualificato come bagatellare, poiché presenterebbe difficoltà che egli non potrebbe affrontare da solo. A ciò si aggiunge il fatto di non saper parlare sufficientemente bene la lingua italiana.
Rimprovera pure al giudice della Pretura penale di non aver analizzato l’assenza dei mezzi necessari essendosi limitato ad indicare che con un reddito mensile di CHF 8'240.-- egli dovrebbe essere in grado di far fronte alle spese legali. Al riguardo richiama la sua istanza 18.10.2023 e la documentazione ivi annessa, da cui non si evincerebbe alcuna eccedenza, ma invero una carenza. Non avrebbe pertanto capito per quale ragione il giudice abbia richiamato la dottrina del Commentario basilese del CPP (art. 132 CPP n. 24) inerente ai casi in cui vi è un’eccedenza dopo la deduzione dei passivi dagli attivi e in cui si potrebbe richiedere un pagamento rateale dei costi della difesa. Evidenzia che il minimo vitale stabilito dall’Ufficio esecuzione nel calcolo dell’importo mensile che egli sarebbe tenuto a versare a favore dei suoi creditori non include eventuali spese legali da sostenere. Questi costi andrebbero dunque ad intaccare il suo minimo vitale (circostanza confermatagli telefonicamente l’08.11.2023 dal predetto ufficio). Sarebbe quindi sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte alle spese di patrocinio. Adduce che il suo datore di lavoro ha rescisso il contratto di lavoro il 20.09.2023 e dal mese di dicembre 2023 non avrebbe più percepito alcun salario. Di conseguenza nel caso concreto si giustificherebbe la designazione di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1 ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
l. Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. a CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 09/10.11.2023 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 27.10.2023 (inc. __________) del giudice della Pretura penale in materia di designazione del difensore d’ufficio (art. 133 cpv. 1 CPP) è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP).
1.3.
Questa Corte è l’autorità competente in applicazione dei combinati art. 393 cpv. 1 lit. b e 65 CPP a pronunciarsi contro i decreti del giudice della Pretura penale in tema di difesa d’ufficio (DTF 140 IV 202 consid. 2.1. / 2.2.; BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 12).
1.4.
RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto __________ e destinatario della decisione mediante la quale gli è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
1.5.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.1.1.
L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria (decisione TF 1B_379/2021 del 06.04.2022 consid. 2.1.).
Secondo questa disposizione l’imputato deve essere difeso, se (a.) la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione; (c.) a causa del suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece; (d.) il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado oppure al tribunale di appello; (e.) si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP).
2.1.2.
La disposizione secondo la quale sussiste un caso di difesa obbligatoria se l’imputato rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva (cfr. art. 130 lit. b CPP) è correlata all’art. 337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17).
A tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I 164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21).
Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.).
2.1.3.
La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.).
2.2.
Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).
Le due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1. e rif.).
I criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741). Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria, a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti).
Per determinare se il caso presenta difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e rif.).
Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente, ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio, quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 132 CPP n. 11/12).
Per stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).
2.3.
Se i presupposti per una difesa d’ufficio sono dati, la sua concessione è di principio valida per l’intero procedimento fintanto che i requisiti per la difesa d'ufficio sono soddisfatti. Se questi requisiti vengono meno, anche la difesa d’ufficio decade (come, ad esempio, nel caso in cui l’imputato è ritornato a miglior fortuna e non è più indigente oppure le condizioni per una difesa obbligatoria non sussistono più) [decisione TF 6B_415/2021 dell’11.10.2021 consid. 6.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 5].
Giusta l’art. 134 cpv. 1 CPP, se il motivo della difesa d’ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato.
La difesa d’ufficio deve di conseguenza essere garantita fino al momento in cui sussistono le condizioni che avevano indotto alla sua concessione (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1086).
In caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP può venir meno il motivo della difesa d'ufficio in particolare se l’imputato viene scarcerato e se non è data una difesa obbligatoria per un altro (eventualmente nuovo) motivo (come, ad esempio, per la pena prospettata), se la pena prospettata o la misura non adempiono più la necessaria gravità (come, ad esempio, laddove il pubblico ministero abbandona una parte sostanziale del procedimento penale o se il procedimento si riduce ad un caso bagatella nella procedura d’appello) oppure se lo stato di debolezza non sussiste più (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 3; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit. art. 134 CPP n. 1; .; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 7a; decisione TF 6B_415/2021 dell’11.10.2021 consid. 6.3.). In tal caso occorre sempre esaminare se la difesa d’ufficio sussiste per altri motivi (decisione TF 6B_415/2021 dell’11.10.2021 consid. 6.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 7).
Se la competenza territoriale di un’inchiesta penale viene trasferita in un altro Cantone, il procedimento si conclude nel Cantone adito per primo che deve decidere in merito alla retribuzione della difesa d’ufficio per la parte del procedimento condotta nel proprio Cantone in base alla propria tariffa cantonale ex art. 135 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_361/2019 del 17.05.2019 consid. 3.4.3.; 1B_38/2013 del 18.06.2013 consid. 3.; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 1e). Se il procedimento penale viene trasferito al pubblico ministero di un altro Cantone, la difesa d’ufficio non prosegue automaticamente, ma chi dirige il procedimento nel nuovo Cantone deve designare un nuovo difensore d’ufficio in virtù dell’art. 133 cpv. 1 CPP (decisione TF 6B_361/2019 del 17.05.2019 consid. 3.4.3.; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 134 CPP n. 1e). RUCKSTUHL reputa che si deve riproporre la richiesta per ottenere la designazione di un nuovo difensore d’ufficio a chi dirige il procedimento nel nuovo Cantone competente, anche se riguarda la medesima inchiesta, e ciò indipendentemente dal fatto che chi aveva diretto il procedimento nell’altro Cantone avesse già trattato la richiesta in materia di difesa d’ufficio o meno (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 13b).
2.4.
L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8).
Determinante, per stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda inerente alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23).
Il concetto di necessità giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP non è uguale a quello del minimo vitale della legge di esecuzione e di fallimento. Lo stato di indigenza non si valuta infatti fondandosi schematicamente sul minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11), ma si devono considerare tutte le circostanze della fattispecie concreta (decisione TF 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.), tenendo conto del fatto che l’interessato ha diritto che gli resti il cosiddetto “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”, cioè il minimo esistenziale aumentato del 25% (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23) con l’aggiunta degli oneri privati e pubblici (per es. spese di locazione, debiti di imposta scaduti, premi di cassa malati) [decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23].
Se, fatti i calcoli sul fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile (un anno per i procedimenti penali semplici oppure due anni per i procedimenti penali più complessi) [decisione TF 1C_508/2020 del 26.08.2021 consid. 4.2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24].
L’onere di comprovare la propria indigenza spetta, di principio, a chi chiede la nomina di un difensore d’ufficio (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; cfr. anche decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1. e rif.). Quanto più complesse sono le circostanze, tanto più elevati possono essere i requisiti per una presentazione completa e chiara della situazione finanziaria da parte del richiedente (decisione TF 1B_142/2021 del 15.04.2021 consid. 7.2.; DTF 125 IV 161 consid. 4a). Nell’ipotesi in cui gli atti presentati dall’interessato non permettano una decisione, la direzione del procedimento – a cui compete la decisione in questione (art. 133 cpv. 1 e 61 CPP) – è tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 30). Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova ammessi (decisione TF 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.4.).
Con decreto 27.10.2023 il giudice della Pretura penale ha respinto l’istanza dell’imputato intesa alla nomina di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1, già suo difensore di fiducia, siccome non si trattava di una difesa obbligatoria (vista la pena proposta dal procuratore pubblico e la mancata revoca di una precedente pena pecuniaria, ma anche in difetto dei presupposti di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a CPP), bensì di un caso bagatellare, poiché l’imputazione di cui al decreto d’accusa appariva fondata su un complesso di elementi sì ripetuto, ma piuttosto semplice e schematico (il fatto di aver asseritamente allestito contratti locativi fittizi al fine di permettere ai presunti conduttori l’ottenimento di un permesso B). A titolo abbondanziale ha reputato alquanto dubbia la situazione finanziaria indicata dall’imputato.
3.2.
Il reclamante contesta questa conclusione. Evidenzia, tra l’altro, che il procedimento penale a suo carico non sia ancora concluso con il rischio che in caso di condanna potrebbe incorrere in una pena più severa. Le condizioni per una difesa obbligatoria sussisterebbero fino al termine della procedura di prima istanza e pertanto egli avrebbe diritto dell’assistenza di un legale anche nel Canton Ticino nella persona dell’avv. PR 1 in applicazione dei combinati art. 132 cpv. 1 lit. a e 130 lit. b CPP.
Sostiene, in via subordinata, di essere sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa sarebbe necessaria per tutelare i suoi interessi, non trattandosi di un caso bagatellare e il caso penale presenterebbe in fatto e in diritto difficoltà cui non potrebbe far fronte da solo.
3.3.
Si ricorda anzitutto che giusta i combinati art. 132 cpv. 1 e 130 lit. b CPP (difesa obbligatoria) in data 06.11.2019 il pubblico ministero superiore del Canton __________ ha disposto una difesa d’ufficio a favore di RE 1 nella persona dell’avv. __________. Il reclamante ha indicato che la sua difesa d’ufficio è stata revocata il 17.07.2021 dalla predetta autorità, considerato come il pubblico ministero del Canton Ticino aveva confermato l’assunzione del procedimento penale relativo, tra gli altri, a RE 1 (cfr. reclamo 09/10.11.2023, p. 3, doc. CRP 1; la decisione di revoca non risulta però agli atti dell’incarto penale trasmesso alla Pretura penale).
Il magistrato inquirente ticinese, che da quel momento dirigeva il procedimento, avrebbe pertanto dovuto (senza indugio) designare un nuovo difensore d’ufficio a favore dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cpv. 1 CPP (cfr. consid. 2.3.) o perlomeno accertare se fossero ancora dati i requisiti legali a sostegno di una difesa obbligatoria (art. 132 cpv. 1 e 130 lit. b CPP), rispettivamente a giustificazione di una difesa d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2 / cpv. 3 CPP) a tutela dei suoi interessi. Agli atti non vi è però alcuna decisione in tal senso. L’imputato ha ad ogni modo avuto la prontezza nell’incaricare un legale per inoltrare opposizione al decreto di accusa 18.08.2022.
3.4.
Si è detto che in data 18.08.2022 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStrl [secondo cui chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della LStrl fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé e per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (decisioni TF 6B_1490/2021 dell’08.09.2023 consid. 1.2.2.; 6B_838/2018 del 13.01.2022 consid. 5.1.; ciascuna con riferimenti)] e ha proposto la sua condanna alla pena detentiva di novanta giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni poiché appariva adeguata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti in considerazione dei precedenti penali (art. 41 cpv. 1 lit. a CP), senza revocare il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di complessivi CHF 10'800.-- (centottanta aliquote a CHF 60.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, decretata nei suoi confronti dal pubblico ministero di __________ il 28.07.2017, prolungandone di un anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).
La proposta di condanna indicata dal procuratore pubblico nel decreto di accusa è dunque inferiore a un anno (art. 130 lit. b CPP). Ne discende che nel caso concreto, allo stadio attuale della procedura, non si giustifica una difesa obbligatoria a favore dell’imputato ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP. Ad oggi, il caso in esame rientra piuttosto nei casi bagatellari in applicazione dell’art. 132 cpv. 3 CPP (e contrario), essendo la condanna prospettata dal decreto di accusa 18.08.2022 una pena detentiva inferiore a quattro mesi. Le fattispecie indicate nel decreto di accusa non sembrano del resto presentare difficoltà particolari dal punto di vista dell’accertamento dei fatti (trattandosi di fatti circostanziati) e del diritto (la disposizione applicabile, art. 118 cpv. 1 LStrl, non essendo giuridicamente complessa). Si può inoltre ritenere che, come emerge dai suoi verbali d’interrogatorio, RE 1 abbia compreso i fatti che gli sono stati imputati.
Alla luce di ciò e ritenuto altresì che il procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento (in assenza di una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. d CPP), si può concludere che RE 1 sia in grado di esporre le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto di accusa (segnatamente di fornire le proprie spiegazioni in relazione ai fatti a lui imputati e di contestare la condanna proposta dal procuratore pubblico) e di seguire personalmente il procedimento a suo carico, anche senza l’ausilio di un legale, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi. In occasione del pubblico dibattimento, eventuali competenze linguistiche insufficienti dell’imputato potranno essere comunque colmate con l’assistenza di un interprete (decisioni TF 1B_72/2021 del 09.04.2021 consid. 4.2.; 1B_185/2015 del 09.06.2015 consid. 3.4.; 1B_555/2012 del 06.12.2012 consid. 3.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40).
3.5.
Nel caso concreto, difettando – allo stadio attuale della procedura – il presupposto della necessità di un difensore per tutelare i suoi interessi, si può prescindere dall’esame dello stato di indigenza di RE 1 quale altra condizione (cumulativa) ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
3.6.
Si impongono nondimeno alcune considerazioni.
3.6.1.
Nel decreto di accusa 18.08.2022 emanato a carico di RE 1 è stato indicato quale mezzo di prova gli atti formanti l’incarto MP __________.
Dal relativo verbale del procedimento datato 26.07.2022 risulta che lo stesso numero d’incarto è riferito alla denuncia sporta da __________, __________, nei confronti di __________ e di __________ per titolo di truffa, falsità in documenti e omissione di contabilità, con 103 atti istruttori, oltre a un DA emanato a carico di RE 1 così come un ABB e un DA emanato a carico di . Dal verbale si evince inoltre che il 18.08.2022 è stato emesso un ordine di arresto internazionale nei confronti di __________ (AI 102). A tal riguardo si rileva che quest’ultimo sarebbe stato nel frattempo arrestato in Italia ai fini dell’estradizione per presunti reati commessi in Svizzera tra il 2017 e il 2022 (cfr. “” del __________, apparso sul sito internet __________), che potrebbero essere in connessione con i fatti imputati a RE 1.
Il procedimento penale a carico di RE 1 è composto dall’incarto __________ che contiene gli atti istruttori della Pretura penale (dall’AI 1 all’AI 11) e quelli del Ministero pubblico del Canton Ticino che comprendono il citato fascicolo (in cui sono contenuti il DA, l’opposizione al DA del 29.08.2022 e la procura dell’avv. __________) e sei classeur relativi all’inchiesta esperita dalle autorità penali __________ a carico dell’imputato e di altre persone, segnatamente l’AI 98 (inc. MP __________
Si ha dunque che soltanto una minima parte degli atti istruttori indicati nel verbale del procedimento 26.07.2022 riguardano concretamente RE 1. Inoltre dalla lettura dell’incarto si evince invero che il caso concreto non concerne soltanto gli episodi indicati nel decreto d’accusa in relazione al fatto che RE 1 abbia asseritamente allestito (perlomeno) su richiesta di __________ contratti di locazione fittizi per i dipendenti delle (peraltro non meglio precisate) società di quest’ultimo, ma appare più complesso non solo per quanto concerne la ricostruzione dei fatti e la loro sussunzione giuridica (cfr. consid. 3.6.2.; copia schema “__________” annesso al rapporto di polizia Stadt __________ datato 30.10.2019, AI 299 – inc. __________), ma anche con riferimento al ruolo assunto dall’imputato nell’intera vicenda che ha coinvolto numerose persone con diverse modalità di partecipazione (tra cui il presunto correo __________ nei confronti del quale si procede in separata sede; il non meglio precisato avvocato indicato nel decreto di accusa 18.08.2022 citato dall’imputato nel suo verbale d’interrogatorio 29.10.2019, p. 7, AI 229; __________, il cui nominativo emerge, tra l’altro, anche dal decreto d’accusa 28.07.2018 del pubblico ministero di __________ emanato a carico di RE 1, p. 5).
Non va del resto dimenticato che l’imputato è stato in carcere preventivo nel Canton __________ dal 28.10.2019 al 03.12.2019 (per ben 37 giorni), su cui il procuratore pubblico non si è nemmeno espresso nella sua proposta di condanna.
3.6.2.
Dagli atti istruttori non si evince che il procuratore pubblico abbia notificato per scritto a RE 1 l’imminente chiusura dell’istruzione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 prima frase CPP [in cui deve esprimersi su tutti i reati ipotizzati nel corso del procedimento penale e su tutte le fattispecie oggetto di inchiesta (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 4; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3], comunicandogli se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento. Ha di contro deciso per l’emanazione di un decreto d’accusa a suo carico limitatamente al reato di inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStrl), senza però pronunciarsi sui reati di ripetuta falsità in documenti e truffa ipotizzati nei suoi confronti dal ministero pubblico del Canton __________ e senza esprimersi sul preteso fatto che l’imputato avrebbe asseritamente ottenuto vantaggi finanziari in relazione alla conclusione di contratti di lavoro fittizi tra cittadini italiani e la __________, sapendo che i contratti fittizi sarebbero stati utilizzati per stipulare contratti di leasing per autovetture successivamente vendute all’estero e pure per concludere contratti di credito, i cui profitti sarebbero stati suddivisi tra i coimputati (cfr. AI 251 – inc. MP __________ – classeur 2/4, tra cui Verfügung vom 01.11.2019 Zwangsmassnahmegericht __________; Beschluss vom 21.11.2019 III. Strafkammer Obergericht des Kantons __________).
Sembra dunque che il pubblico ministero del Canton Ticino abbia valutato solo una parte dei fatti oggetto del procedimento penale a carico di RE 1.
3.7.
In conclusione, si ha dunque che, allo stadio attuale della procedura, se il giudice della Pretura penale ritiene di dover giudicare il caso in disamina limitatamente a quanto indicato nel decreto di accusa 18.08.2022 (DA __________) non occorre designare un difensore d’ufficio a favore di RE 1, trattandosi di un caso bagatellare ai sensi dell’art. 132 cpv. 3 CPP (e contrario), sia per la proposta di condanna indicata nel decreto di accusa sia per l’accertamento dei fatti (circoscritti) e al diritto applicabile (art. 118 cpv. 1 LStrl).
Qualora nel prosieguo del pubblico dibattimento dovessero però emergere eventuali difficoltà di RE 1 nella conduzione personale del caso (con l’aiuto di un interprete), il giudice della Pretura penale potrà, se ne saranno dati i presupposti, designare all’imputato un difensore d’ufficio.
Nel caso in cui il giudice della Pretura penale dovesse invece decidere di rinviare l’incarto al procuratore pubblico per completare l’inchiesta, allora spetterà allo stesso magistrato inquirente (art. 133 cpv. 1 CPP) rivalutare la necessità di una difesa d’ufficio a favore di RE 1 alla luce di eventuali ulteriori accuse a suo carico.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazio
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera