Incarto n. 60.2022.124
Lugano 3 febbraio 2023/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Diana Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/25.04.2022 presentato da
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 05.04.2022 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla sua denuncia 01/04.04.2022 nei confronti di PI 4, __________, PI 1, __________, PI 2, __________ e PI 3, __________ (tutti patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di truffa (NLP __________);
richiamato lo scritto 28.04.2022 del procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere osservazioni e si rimette al giudizio di questa Corte, e le osservazioni 20/23.05.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, con le quali chiedono la reiezione del gravame;
richiamata la replica 03.06.2022 di PR 1 e RE 1, con la quale si riconfermano nel proprio gravame, e lo scritto 20/21.06.2022 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, con il quale comunicano di non duplicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 28.09.2018 la RE 1 Sagl e PR 1, quali conduttori, hanno stipulato un contratto di locazione con PI 1, PI 2 e PI 3, quali locatori, rappresentati dalla PI 5 Sagl (in seguito PI 5 Sagl), a sua volta rappresentata dalla socia e presidente della gerenza PI 4. Il contratto prevedeva la locazione di un immobile di 2.5 locali sito in via __________ e una pigione di CHF 2'500.- mensili nonché CHF 150.- mensili di spese accessorie. Le parti hanno stabilito un deposito di garanzia di CHF 7'950.-, garantito tramite la compagnia assicurativa __________.
Dagli atti (cfr. documenti allegati alla denuncia) è emerso che tra i mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza sanitaria covid-19, i conduttori avrebbero richiesto “la messa in sicurezza dei locali” e una riduzione della pigione. Dopo diverse discussioni, nel mese di luglio, i conduttori avrebbero deciso di dare la disdetta del contratto, liberando i locali il 02.11.2020. Il giorno seguente la PI 5 Sagl ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della RE 1 Sagl per un importo complessivo di CHF 13'518.85 relativo alle pigioni scoperte per i mesi di aprile/maggio/agosto/settembre/ottobre 2020 e alle spese concernenti il conguaglio spese e conteggio AIL del 2019. La RE 1 Sagl ha subito interposto opposizione.
Il 14.07.2021 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza chiedente il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente all’importo di CHF 13'250.- relativo alle sole pigioni scoperte.
Con decisione 03.01.2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (in seguito CEF) ha respinto integralmente il reclamo della RE 1 Sagl, confermando il rigetto dell’opposizione per l’importo di CHF 13'250.-. Tale decisione, a causa di un disguido informatico interno al tribunale, non è però mai stata notificata alla RE 1 Sagl poiché inviata ad un indirizzo errato.
Il 09.03.2022, sulla base della predetta decisione della CEF, sempre ancora sconosciuta alla RE 1 Sagl, la PI 5 Sagl ha chiesto la continuazione dell’esecuzione all’Ufficio esecuzione di __________, il quale il 16.03.2022 ha notificato all’escussa la comminatoria di fallimento per l’importo di CHF 13'250.-.
Soltanto il 16.03.2022, in seguito alla notificazione della comminatoria di fallimento, la RE 1 sarebbe venuta a conoscenza della decisione 03.01.2022. Ha quindi immediatamente presentato “ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento ai sensi dell’art. 17 LEF” alla CEF quale autorità di vigilanza, la quale con decisione 28.03.2022 ha respinto il gravame confermando la predetta comminatoria e concludendo che “sebbene sia spiacevole, il disguido – e consecutivo ritardo – di notifica della sentenza 3 gennaio 2022 di questa Camera all’escussa non ha avuto dal profilo giuridico effetti sulla legittimazione degli escutenti a presentare la domanda di continuazione dell’esecuzione, che era data, come detto, sin dalla notifica della decisione di rigetto dell’opposizione”.
In parallelo alla suddetta procedura esecutiva, il 04.02.2022 la PI 5 Sagl, sempre sulla base della sentenza 03.01.2022 della CEF – la quale confermava il rigetto dell’opposizione per l’importo di CHF 13'250.- relativo alle pigioni scoperte di aprile/maggio/agosto/settembre/ottobre 2020 –, ha richiesto alla __________ di liberare a favore dei locatari l’importo di CHF 7'950.- corrispondente alla garanzia pattuita. La __________ avrebbe effettuato il versamento il 07.03.2022 e il 26.03.2022 ha richiesto alla RE 1 Sagl il rimborso di quanto versato.
Infine, il 01.04.2022 la RE 1 Sagl ha effettuato il pagamento di CHF 14'456.60 all’Ufficio di esecuzione al fine di evitare la domanda di fallimento.
b. Con esposto 01/04.04.2022 la RE 1 Sagl e PR 1 hanno denunciato PI 1, __________, PI 2, __________, PI 3, __________, e PI 4, __________, per i fatti di cui al consid. a.
In sostanza, i reclamanti sostengono che “è evidente che il comportamento di PI 5/PI 1, […] è teso a procacciare a se o ad altri un indebito profitto (pagamento ricevuto il 7 marzo 2022 da __________, richiesta della medesima somma (senza decurtarla) con Comminatoria di fallimento del 14 marzo 2022 (immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento da __________) omettendo, quindi ingannando lo stesso Ufficio di esecuzione, affermando con la continuazione dell’esecuzione per somme in parte già ricevute cose false, dissimulando quindi cose vere (il credito parzialmente è già stato pagato), inoltre, non informando neppure __________ che immediatamente dopo avrebbe provveduto a richiedere la medesima somma all’assicurata RE 1 (all. 19), confermando subdolamente l’errore inducendo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (evidente che RE 1 ha dovuto pagare all’ufficio esecuzione l’intera somma, quindi anche la somma già ricevuta da PI 5 con gerente PI 4 ed i PI 1, ut supra generalizzati, rappresentati da PI 5) elementi tutti previsti dall’art. 146 CP”.
c. Con decisione 05.04.2022 (NLP __________) il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto.
Il magistrato inquirente, preso atto della denuncia, ha rilevato che la RE 1 Sagl non può essere considerata accusatrice privata, ma solo denunciante. Essa non sarebbe stata, infatti, direttamente danneggiata, considerato che è stata __________ a versare CHF 7'950.-.
Conclude poi che, per quanto riguarda la truffa, non risulterebbero elementi di rilevanza penale. Sarebbe, infatti, spettato alla denunciante segnalare a __________ che l’importo dovuto era stato “finalmente” saldato. Inoltre, considerato che le pigioni scoperte sono state pagate “unicamente” il 01.04.2022, appariva “logico” che in quel lasso di tempo i locatori si fossero attivati e rivolti alla compagnia assicurativa.
d. Con gravame 25.04.2022 la RE 1 e PR 1 postulano che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto sia annullato e gli atti ritornati al pubblico ministero affinché svolga tutti gli accertamenti necessari.
I reclamanti contestano il fatto di non essere stati considerati danneggiati. Sostengono, infatti, che PR 1 è anche socio della società oltre che gerente e che per di più il contratto di locazione è stato sottoscritto sia dalla società che da PR 1 personalmente.
Inoltre sottolineano che la __________ richiede loro il rimborso “anche dopo aver appreso dell’integrale pagamento di RE 1 della Comminatoria di fallimento per gli stessi titoli di __________”, ciò che renderebbe “evidente il danno dei denuncianti e l’indebito profitto di PI 5, che trattiene la somma e nulla comunica a __________”.
Contestano pure la conclusione del procuratore pubblico che si tratti semplicemente di un sovra indennizzo e che l’unica danneggiata sarebbe __________, la quale “insiste a richiedere tali “compensi” ad RE 1 e PR 1”.
e. Con osservazioni 20/23.05.2022 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 contestano quanto asserito dai reclamanti e postulano la reiezione del gravame.
Essi confermano di aver fatto spiccare un precetto esecutivo il 03.11.2020 per l’importo complessivo di CHF 13'465.50, poi limitato a CHF 13'250.- con l’istanza di rigetto e di aver richiesto “l’escussione della fideiussione […] il 4 febbraio 2022 a __________”, la quale con scritto 07.03.2022, ma da loro ricevuto solo il 06.04.2022, avrebbe preannunciato il pagamento di CHF 7'950.-, intervenuto con valuta 10.03.2022. Pagamento avvenuto conformemente alle condizioni generali della garanzia, sulla base della predetta sentenza della CEF.
Parallelamente, nell’attesa di un positivo riscontro da parte di __________, il 09.03.2022 essi avrebbero anche richiesto la continuazione dell’esecuzione.
In seguito, avendo i reclamanti versato l’importo di CHF 14'456.60 all’Ufficio esecuzioni, il 25.04.2022, non appena tale importo è stato versato loro, essi hanno provveduto a chiedere le coordinate bancarie ai reclamanti per poter riversare l’importo di CHF 5'060.13 a loro favore, corrispondente al saldo finale secondo il conteggio che avevano allestito.
Soltanto il 09.05.2022, malgrado l’avv. PR 1 contestasse il conteggio e l’ammontare del saldo a suo favore, ha confermato le sue coordinate bancarie e il 12.05.2022 gli è stato accreditato il predetto importo.
f. Delle ulteriori argomentazioni, così come della replica e della duplica, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
in diritto
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, datato 22.04.2022 e consegnato brevi manu lunedì 25.04.2022 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 05.04.2022 (NLP __________), notificato il 13.04.2022 e recapitato il 14.04.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_306/2019 del 22.5.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 1B_507/2020 dell’8.2.2021 consid. 3.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).
Nel caso concreto, la legittimità dei reclamanti non appare essere di immediata chiarezza. Andrebbe, infatti, approfondita la loro posizione in merito al loro statuto di danneggiati ai sensi dell’art. 115 CPP. La questione può tuttavia rimanere aperta, dato l’esito nel merito.
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4. ed., art. 146 CP n. 9 ss.).
Un inganno è astuto giusta detta disposizione se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei (decisione TF 6B_645/2021 del 28.3.2022 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).
Per la realizzazione della fattispecie di truffa è, inoltre, necessario lo scopo dell’indebito profitto, che non sussiste però nel caso in cui un creditore commette l’inganno per ottenere il pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore. Il fatto che l’autore abbia o pensi di avere un credito nei confronti del presunto ingannato, non costituisce la volontà di indebito profitto (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4. ed., art. 146 CP n. 270; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., vor art. 137 CP n. 86).
3.2.
3.2.1.
Nel caso concreto le parti erano legate da un rapporto di locazione, durante il quale, negli ultimi mesi, erano sorti alcuni diverbi e incomprensioni. Al termine di detta locazione i locatori si sono attivati, con le diverse possibilità a loro disposizione, per tentare di recuperare i debiti ancora scoperti nei loro confronti.
La RE 1 Sagl e PR 1 sostengono che i denunciati avrebbero commesso un inganno, da un lato, nei confronti dell’Ufficio esecuzione al quale avrebbero chiesto la continuazione dell’esecuzione senza avvisarlo di aver già ottenuto la liberazione della garanzia di complessivi CHF 7'950.- da __________ e dall’altro nei confronti di __________ stessa poiché al momento di richiedere la liberazione della garanzia non l’avrebbero avvisata che avevano anche richiesto la continuazione dell’esecuzione.
3.2.2.
Per quanto riguarda l’agire nei confronti dell’Ufficio esecuzione, si rileva come prima cosa la mancanza del presupposto dell’inganno. I denunciati infatti hanno esercitato un loro diritto derivante dalla legge sull’esecuzione e sul fallimento che prevede che un creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga l’opposizione al precetto esecutivo. Essendo quindi in possesso della sentenza esecutiva della CEF del 03.01.2022 che confermava il rigetto in via provvisoria dell’opposizione al precetto esecutivo decretato dalla Pretura di __________, i signori PI 1 erano legittimati a presentarla all’Ufficio esecuzione con la richiesta del prosieguo dell’esecuzione. Essi non hanno in nessun momento mentito all’Ufficio, al contrario, hanno solo esercitato il loro diritto previsto dalla legge.
Di conseguenza, in mancanza del presupposto dell’inganno, il reato di truffa ai danni dell’Ufficio esecuzione non è dato.
3.2.3.
Medesima conclusione va tratta per quanto riguarda l’agire dei denunciati nei confronti di __________.
Essi vantavano, da un lato, un credito di CHF 13'250.00 – confermato da una decisione esecutiva della CEF –; dall’altro lato esigevano il pagamento di altri debiti scoperti concernenti dei conguagli, dei danni della riconsegna, ecc. (cfr. conteggio finale, osservazioni 20/23.05.2022 sig.ri PI 1 e PI 4). Rivolgendosi a __________, i denunciati si sono limitati a intraprendere una delle vie a loro disposizione, esercitando un loro diritto, per cercare di recuperare quanto spettava loro. Nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti, era stato infatti concordato che il deposito di garanzia sarebbe stato garantito tramite la suddetta compagnia assicurativa. Non appare quindi insolito, ancor meno di rilevanza penale, attivarsi per cercare di recuperare dei debiti rivolgendosi a una compagnia assicurativa quando questo è previsto nel contratto.
Va pure aggiunto, che lo scopo di rivolgersi a __________ era, come già detto, quello di recuperare tutti i debiti ancora scoperti, non quello di ottenere illecitamente più di quanto spettasse loro. Tant’è che dopo aver ottenuto entrambi gli importi dall’Ufficio esecuzione e da __________, essi hanno restituito alle reclamanti la parte in eccedenza. A tal proposito si tiene a precisare che l’esistenza del debito così come la sua estensione, non è di competenza di questa Corte, bensì del giudice civile.
Visto quanto sopra, neppure in questo caso è dato il reato di truffa.
3.3.
In queste circostanze, si deve necessariamente decidere per l’assenza di sufficienti indizi di reato a carico di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 146 CP, 309, 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di RE 1 e PR 1, in solido. Non si assegnano indennità ai denunciati.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, e
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera