Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2016.76
Entscheidungsdatum
02.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 60.2016.76

Lugano 2 giugno 2016/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 11/14.3.2016 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico Marisa Alfier in merito al (dis-)sequestro del veicolo marca BMW 135i targato ZH __________ nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ aperto a carico di __________ per il reato (fra gli altri) di guida nonostante la revoca della licenza;

richiamate le osservazioni 16.3.2016 del procuratore pubblico e la replica 24.3.2016 della RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Il procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un (nuovo) procedimento penale nei confronti di __________ per guida nonostante la revoca della licenza e messa a disposizione del veicolo a un conducente senza licenza (inc. MP __________). Il procedimento è stato poi esteso al reato di incitamento alla falsa testimonianza.

Il 5.5.2015 è stato sentito __________, taxista e amico di __________, il quale avrebbe riferito di aver visto più volte quest’ultima guidare, malgrado la revoca della licenza, un’autovettura di colore blu marca BMW targata Zurigo.

Con ordine 5.5.2015 (AI 31, inc. MP __________) il magistrato inquirente ha così sequestrato (fra gli altri) il veicolo BMW targato ZH __________ presso il domicilio dell’imputata a __________ (AI 44, inc. MP __________). La macchina è risultata essere intestata alla RE 1.

Con scritto 12.2.2016 la intestataria dell’autoveicolo in oggetto, considerato che “(…) già a far tempo dal novembre 2015 alla signora __________ è stata ridata la licenza di condurre (…)”, ha richiesto il dissequestro della stessa (AI 72, inc. MP __________).

La RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte in data 19.2.2016, postulando il dissequestro dell’autovettura marca BMW 135i targata ZH __________ (inc. CRP __________).

b. Con decisione 4.3.2016 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro inoltrata in data 12.2.2016 dalla RE 1: “(…) __________ è gravemente sospettata di aver condotto il veicolo BMW M 135i di colore blu targato ZH __________ durante il periodo di revoca. __________ è già stata oggetto di un verbale di interrogatorio finale (…) e prossimamente è intenzione dello scrivente promuovere l’accusa. La sorte di questo veicolo dovrà pertanto essere decisa dal Giudice di merito, dal momento che un’eventuale colpevolezza di __________ comporterà (di nuovo) la revoca della sua licenza di condurre (…)” (decisione 4.3.2016, inc. MP __________). Inoltre, a mente del magistrato inquirente, RE 1 non sarebbe legittimata a chiedere il dissequestro dell’autoveicolo in oggetto, in quanto il vero proprietario dello stesso sarebbe tale __________, ex compagno di __________, che avrebbe da sempre pagato tutte le spese (assicurazione, tassa di circolazione, ecc.) inerenti lo stesso.

c.Con sentenza di data 2.6.2016 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo 19.2.2016 (cfr. inc. CRP 60.2016.57).

d. Con gravame 11/14.3.2016 la RE 1 ha postulato il dissequestro dell’autoveicolo BMW 135i targato ZH __________.

Innanzitutto la reclamante afferma di essere legittimata a chiedere il dissequestro del veicolo in quanto proprietaria. Inoltre, a suo dire, le condizioni per il sequestro sarebbero venute meno in quanto a __________ sarebbe stata restituita la licenza di condurre. Inoltre il veicolo in oggetto non rimarrebbe a sua disposizione ma riconsegnato alla RE 1. Quest’ultima afferma che la misura non sarebbe peraltro idonea ad impedire ulteriori infrazioni gravi alle norme della circolazione da parte dell’imputata e, per di più, anche la confisca dell’auto non sarebbe possibile in quanto misura non proporzionata. Anche gli indizi di reato sarebbero carenti in quanto “(…) il sequestro dei veicoli si basa semplicemente su una dichiarazione data da un tassista, che crede di avere visto l’imputata condurre un’auto blu targata __________ nell’inverno 2014. Dopo 10 mesi di sequestro e di ‘indagini’ questo è l’unico indizio che fungerebbe da fondamento per ‘prossimamente promuovere l’accusa’ (…)” (reclamo 11/14.3.2016, p. 6). La misura del sequestro non sarebbe inoltre proporzionata: “(…) Bisogna infatti tener conto che si tratta (…) di un veicolo di terzi e che (…) l’infrazione contestata non è un’ infrazione grave ai sensi degli artt. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. La confisca sembra quindi manifestamente inopportuna e (…) non più efficace, poiché l’imputata può nuovamente condurre qualsivoglia veicolo (sia esso suo o di terzi) (…)” (reclamo 11/14.3.2016, p. 7).

e.Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. 2.1.

Il gravame, inoltrato l’11/14.3.2016 contro la decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico in materia di perquisizione e sequestro, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68 – P. GUIDON, art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27 - A.J. KELLER, art. 393 CPP n. 15).

2.2.

In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

L’interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse unicamente virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Quanto alla nozione di parti, si rinvia agli art. 104 e 105 CPP norme che includono l’imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP) e il terzo aggravato da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP).

.

La società reclamante deve essere reputata “terza” aggravata da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), ossia persona estranea ai reati penali (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 11) [decisione TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 105 CPP n. 9] siccome direttamente toccata nei suoi diritti fondamentali dal provvedimento di sequestro [perché limitante la di lei libertà economica, diritto costituzionale (ciò che fonda un interesse diretto: decisione TF 6B_80/2013 del 4.4.2013 consid. 1.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 13)]. Essa è dunque legittimata a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP (in combinazione con l’art. 105 cpv. 2 CPP), avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del provvedimento coercitivo con il quale è stato ordinato il sequestro dell’autovettura, vantando su di essa un diritto di proprietà [diritto reale o diritto reale limitato (cfr. decisione TF 6B_410/2013 del 5.1.2016 consid. 3.5.)].

Soltanto dunque il titolare dell’autovettura o il suo proprietario sono legittimati a reclamare e, ancora prima, a contestare il sequestro.

2.3.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

  1. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].

Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_127/2013 dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

  1. 4.1.

Giusta l’art. 90a cpv. 1 LCStr il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione (lit. b). Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali (art. 90a cpv. 2 LCStr).

L’art. 90a LCStr disciplina in maniera unitaria (dalla sua entrata in vigore il 1°.1.2013 nell’ambito del programma d’intervento della Confederazione denominato “via sicura”, volto ad aumentare la sicurezza stradale) la confisca dei veicoli e la loro realizzazione, che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della circolazione stradale, sulla base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico); articolo di legge oggi non più applicabile in quest’ambito (cfr. decisione TF 1B_113/2013 del 5.12.2013).

La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la violazione (grave) delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_275/2013 del 28.10.2013 consid. 2.3.3.; DTF 139 IV 250 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012 dell’8.5.2012 consid. 2).

4.2.

Nella procedura istruttoria, il giudice del sequestro non deve esaminare in maniera definitiva se le condizioni di confisca dell’art. 90a cpv. 1 lit. a e lit. b LCStr sono adempiute; per un sequestro è sufficiente che in quel momento del procedimento non appaia escluso che il giudice penale possa ritenere adempiute le condizioni sostanziali di confisca. Qualora sussista il sospetto di un’infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr sono di massima adempiute. In questo caso, nella procedura di sequestro, la condizione cumulativa dell’assenza di scrupoli può rimanere aperta. Sotto il profilo dell’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro esamina se in futuro il conducente con il veicolo utilizzato potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del traffico, rispettivamente se il sequestro confiscatorio del veicolo potrebbe essere idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione (cfr. DTF 140 IV 133 consid. 3 e 4; DTF 139 IV 250; DTF 137 IV 249).

4.3.

Un sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi è di massima ammissibile, se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori infrazioni gravi alle norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a ritardarle o renderle più difficili; sarà dunque compito del tribunale e della giurisprudenza stabilire, caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione (DTF 140 IV 133 consid. 3.5.).

  1. 5.1.

In data 8.3.2016 il procuratore pubblico ha comunicato a __________ l’imminente chiusura dell’istruzione nei suoi confronti giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, prospettando la promozione dell’accusa giusta gli artt. 324 segg. CPP per i reati di guida nonostante la revoca della licenza, messa a disposizione di un veicolo ad un conducente senza licenza, grave infrazione alle norme della circolazione, impiego di stranieri sprovvisti di permesso, guida in stato di inattitudine, inganno nei confronti dell’autorità nell’ambito del matrimonio putativo e incitazione all’entrata, alla partenza e al soggiorno illegali (AI 82, inc. MP __________).

Pendenti nei suoi confronti vi erano infatti già due decreti d’accusa (DA __________ e DA __________), poi annullati su richiesta del procuratore pubblico competente per l’attuale procedura al fine di poter promuovere l’accusa nei confronti di __________ con una decisione unica (atto d’accusa).

Nel primo decreto d’accusa del 14.11.2013, per quanto qui interessa, __________ era stata ritenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione [“(…) per avere, in data 1 agosto 2013, in territorio di __________, lungo l’autostrada __________, in direzione di __________, circolando a bordo del veicolo Porsche Cayenne, (…), alla velocità di 123 km/h (…) lungo un tratto di stradale in cui il limite consentito è di 80 km/h (…)” (decreto d’accusa 14.11.2013, DA __________)], mentre nel secondo decreto del 30.6.2014, era stata ritenuta colpevole di guida in stato di inattitudine [“(…) per avere condotto l’autovettura Porsche Cayenne (…) essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.01 – max. 2.46 grammi per mille)” (decreto 30.6.2014, DA __________)] e guida senza autorizzazione [“(…) per avere concesso la guida della vettura BMW targata ZH __________ della RE 1 ma in quel frangente in suo uso, a __________ sapendo o dovendo sapere, (…), che non era titolare della licenza di condurre richiesta poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa (…)” (decreto d’accusa 30.6.2014, DA __________)]. Contro entrambi i decreti __________ ha interposto opposizione.

Con decisione 31.7.2014 la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 19 mesi. Il periodo è stato effettuato dal 27.4.2014 al 26.11.2015 (cfr. decisione 31.7.2014, AI 41, inc. MP __________).

__________ sarebbe poi stata vista da __________, suo amico taxista, dopo il 27.4.2014 alla guida dell’autovettura poi posta sotto sequestro (verbale di interrogatorio 5.5.2015, AI 29, inc. MP __________); da qui il procedimento in corso.

5.2.

Una violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio, FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”) non è esaustivo; sarà compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket «Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417 ss., p. 422, p. 424).

5.3.

Nel caso in esame sussiste il sospetto che __________ abbia effettuato un’infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale, avendo condotto l’autovettura sotto sequestro senza la necessaria licenza di condurre, in quanto revocata in precedenza (art. 95 cpv. 1 lit. b LCStr). Le condizioni dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr sono di massima adempiute; la condizione cumulativa dell’assenza di scrupoli può rimanere aperta essendo la procedura ancora nella fase di sequestro.

5.4.

Per quanto concerne la seconda condizione di cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro deve, come già sopraindicato, esaminare se il sequestro confiscatorio del veicolo in oggetto potrebbe essere idoneo ad impedire a __________ di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione.

Innanzitutto si rileva che all’imputata è stata riconsegnata la sua licenza di condurre in data 26.11.2015, in quanto scaduti i 19 mesi di revoca sanciti dalla decisione 31.7.2014 della Sezione della circolazione (cfr. decisione 31.7.2014, AI 41, inc. MP __________). Essa può dunque, fino a nuova decisione, condurre un veicolo a motore.

Inoltre il veicolo BMW 135i targato ZH __________ risulta essere di proprietà della RE 1 ed a lei intestato. Quest’ultima aveva già espresso la volontà di voler riportare l’autovettura a Zurigo, alla sede della società (scritto 8.5.2015, AI 37, inc. MP __________). Volontà che la reclamante ha ribadito in sede di reclamo (reclamo 11/14.3.2016, p. 5). Così facendo il mezzo non sarebbe più a disposizione di __________.

5.5.

Come già sopraindicato il sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi, come in questo caso, è ammissibile unicamente se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del conducente e la misura è idonea ad impedire ulteriori infrazioni gravi alle norme della circolazione.

Nella fattispecie in esame il veicolo, dopo il dissequestro, non sarebbe più a disposizione di __________. Pertanto la misura in oggetto non sarebbe idonea ed atta ad impedire a __________ di commettere altre infrazioni, anche perché, fino a nuova decisione, quest’ultima è in possesso di una valida licenza di condurre.

5.6.

Per i motivi sopraindicati, il sequestro del veicolo BMW 135i targato ZH __________ intestato a RE 1 non può dunque più essere giustificato. Quest’ultimo deve pertanto essere dissequestrato.

La decisione 4.3.2016 del pubblico ministero è annullata, con rinvio degli atti a quest’ultimo per i suoi incombenti.

  1. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ad RE 1 adeguate ripetibili di questa sede.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 90 ss. LCStr ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è accolto.

§ La decisione 4.3.2016 del procuratore pubblico Marisa Alfier in materia di (dis-)sequestro – emanata nel contesto del procedimento penale inc. MP __________ – è annullata, con conseguente dissequestro del veicolo BMW 135i targato ZH __________ intestato a RE 1.

§§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1 CHF 700.-- (settecento) a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

28

Cost

  • art. 26 Cost

CP

  • art. 69 CP
  • art. 70 CP
  • art. 129 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 264 CPP
  • art. 265 CPP
  • art. 266 CPP
  • art. 267 CPP
  • art. 268 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 379 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP

LCStr

  • art. 90 LCStr
  • art. 90a LCStr
  • art. 95 LCStr

LOG

  • art. 62 LOG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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