Incarto n. 60.2023.89
Lugano 2 maggio 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Diana Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.04.2023 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1 e PR 2, ,
contro
la decisione 14.04.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ares Bernasconi che ha ordinato la sua carcerazione preventiva fino al 12.05.2023 (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 19/20.04.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che comunica di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 19.04.2023 del procuratore pubblico, con le quali chiede la reiezione del gravame;
richiamati gli scritti 20/21.04.2023 di RE 1 e 27/28.04.2023 dell’avv. PR 1 che, senza osservare, chiede l’immediata scarcerazione del reclamante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 23/28.02.2023 PI 2 (in seguito PI 2) ha denunciato RE 1 poiché, dopo la fine della loro relazione avvenuta a fine ottobre 2022, quest’ultimo avrebbe messo in atto dello stalking nei suoi confronti, minacciandola (anche di morte), ingiuriandola, aggredendola (il 21.02.2023, 22.02.2023 e 26.02.2023) e pedinandola in più occasioni (AI 1).
Il 01.03.2023 è stato pertanto aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione (inc. MP 2023.1617, AI 2).
b. La mattina del 14.03.2023 la polizia cantonale ha fermato RE 1 in via __________ a __________, strada in cui si trova da una parte il suo magazzino e dall’altra, proprio di fronte al magazzino, la casa in cui abita la denunciante nonché sua ex compagna. Nel pomeriggio, alla fine del suo interrogatorio, egli è stato arrestato e gli sono stati imputati i reati di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia, coazione, disobbedienza a decisioni dell’autorità, danneggiamento e violazione di domicilio (inc. MP __________, AI 4).
Con decisione 17.03.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza 16.03.2023 del procuratore pubblico, ordinando la carcerazione preventiva di RE 1 fino al 07.04.2023 (inc. GPC __________, AI 15).
c. Il 27.03.2023, al termine dell’interrogatorio (AI 26), preso atto del primo rapporto intermedio 23.03.2023 del perito dr. med. __________ (AI 25), il procuratore pubblico ha scarcerato l’imputato con l’adozione delle seguenti misure sostitutive dell’arresto, valide per un periodo di tre mesi:
“- divieto di trattenermi a meno di 100 metri da PI 2, dal suo domicilio in __________ (recte __________) in Via __________ (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP), nonché a 100 metri da __________ e __________;
il divieto di contattare direttamente o indirettamente tramite terzi PI 2, __________ e __________ (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP);
il divieto di contattare direttamente o indirettamente, amici o conoscenti di PI 2 (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP);
obbligo di rimanere in contatto con il difensore;
obbligo di annunciarsi al GPN (nelle persone di isp princ __________ e cpl __________) almeno 1 volta al mese (ultimo giorno del mese) e ogni volta che mi trasferisco all’estero per più di 5 giorni (art. 237 cpv. 2 lett. d CPP);
rispettare le elementari norme di condotta sociale e ordinanze municipali (esempio divieto di rumore notturno);
collaborare con il perito per ultimare la perizia nel caso in cui quest’ultimo lo contatti.”
d. In data 03.04.2023 RE 1 è stato nuovamente interrogato presso la gendarmeria di __________ in seguito alla segnalazione 30.03.2023 di PI 2 in merito a tre episodi avvenuti tra il 28 e il 30.03.2023, che l’avrebbero molto spaventata, in particolare una quasi collisione tra il suo veicolo e quello condotto dall’imputato, causata da una presunta volontaria e brusca sterzata di quest’ultimo (il 30.03.2023); i suoi continui avvicinamenti, passaggi e soste davanti a casa sua con i finestrini abbassati e la musica ad alto volume anche in orari notturni (il 28 e 29/30.03.2023). Durante l’interrogatorio gli agenti gli hanno ricordato che le misure sostitutive ordinate nei suoi confronti erano sempre e ancora in vigore e lo hanno reso attento al fatto che quella sarebbe stata l’ultima occasione che gli veniva concessa per rispettare tali misure e non venir incarcerato nuovamente (AI 51).
e. In seguito all’ulteriore segnalazione 10.04.2023 di PI 2, per fatti avvenuti tra il 31.03.2023 e il 10.04.2023 (cfr. VI 10.04.2023 in AI 51), l’11.04.2023 RE 1 è stato nuovamente fermato e interrogato dalla Polizia, poiché avrebbe continuato a violare le misure sostitutive dell’arresto, avvicinandosi all’abitazione di PI 2, ingiuriandola e minacciandola. In particolare il 09.04.2023, verso le ore 17:30 circa, RE 1, giunto improvvisamente nei pressi del proprio magazzino di __________, avrebbe dapprima minacciato con il manico di un’accetta __________, figlio di PI 2 e successivamente quest’ultima, affermando “Prima o poi vi faccio fuori” mentre entrambi si trovavano all’interno dei rispettivi autoveicoli, per poi colpire con lo stesso oggetto le loro autovetture, danneggiandole in più punti (parabrezza, cofano, specchietti retrovisori, ecc.), come risulta dalla documentazione fotografica agli atti (cfr. AI 40).
Il 12.04.2023, dopo averlo interrogato, il procuratore pubblico lo ha arrestato e ha presentato una nuova istanza di carcerazione preventiva fondata sulla presenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di recidiva e di commissione di reati (cfr. AI 47).
f. Con decisione 14.04.2023, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza del procuratore pubblico, ordinando la carcerazione preventiva di RE 1 fino al 12.05.2023 (inc. GPC __________).
Il magistrato, dopo aver ricordato che i fatti denunciati “sono per lo meno parzialmente ammessi dall’imputato”, ha concluso per l’esistenza di gravi indizi di reato a suo carico.
Ha anche considerato dato un concreto pericolo di recidiva, visto da un lato il rapporto intermedio del perito dr. med. __________, dal quale risulta una “pericolosità” in capo al reclamante, e dall’altro lato il fatto che RE 1 abbia continuato a importunare, insultare e minacciare PI 2, continuando ad avvicinarsi all’abitazione di lei, ma soprattutto che il 09.04.2023 egli abbia minacciato sia la vittima che suo figlio con il manico di un’accetta, danneggiandone poi gli autoveicoli.
Per quanto riguarda la proporzionalità, il magistrato ha considerato che le quattro settimane richieste dal procuratore pubblico per poter svolgere gli atti istruttori mancanti e poi chiudere l’istruttoria sono adeguate e proporzionali.
g. Con scritto personale 17/18.04.2023, RE 1 contesta la decisione impugnata e chiede di essere scarcerato. Sostiene di non essersi mai recato presso il domicilio di PI 2 senza la polizia, come gli era stato ordinato, e che sarebbero stati PI 2 e suo figlio __________ a passare e posteggiare sul suo terreno e a provocarlo, in particolare il 09.04.2023. Le restanti accuse sarebbero “tutte false e senza prova”.
Il reclamante sostiene che a causa della carcerazione ordinata dal procuratore pubblico non avrebbe potuto sgomberare il magazzino né trasferirsi in Trentino dove avrebbe già avviato un’attività lavorativa.
h. Delle altre argomentazioni e delle osservazioni, così come degli altri scritti del reclamante, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
in diritto
Ai sensi dell’art. 222 CPP, il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (giusta gli art. 224 ss. CPP) oppure alla carcerazione di sicurezza (ex art. 229 ss. CPP). È fatto salvo l’art. 233 CPP.
1.2.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.
Presentato il 17/18.04.2023 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l'art. 62 cpv. 2 LOG), contro la decisione 14.04.2023 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC __________), il gravame è tempestivo.
È pure proponibile, in applicazione dell’art. 222 CPP.
RE 1, imputato in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica del giudizio impugnato, che ha ordinato la restrizione della sua libertà personale.
Benché le esigenze di forma e motivazione del gravame non siano totalmente rispettate, lo stesso viene comunque considerato ricevibile ed esaminato nel merito, in considerazione del fatto che è stato personalmente redatto da RE 1 senza l’ausilio del suo difensore.
Quest’ultimo infatti, con scritto 27/28.04.2023, si è limitato a comunicare a questa Corte di non avere osservazioni da formulare, chiedendo, senza ulteriori motivazioni, l’immediata scarcerazione del suo assistito.
Giusta l'art. 212 cpv. 1 CPP l'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà solo entro i limiti delle norme del CPP, secondo i principi dell'art. 197 cpv. 1 CPP.
Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d'ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
2.2.
La carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto di accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso dell'istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP).
La carcerazione preventiva (e di sicurezza) è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M. FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].
La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente (art. 221 cpv. 2 CPP).
2.3.
In applicazione dell'art. 227 cpv. 1 CPP, scaduta la durata fissata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (che si era pronunciato nella procedura prevista agli art. 225 s. CPP), il pubblico ministero può domandare la proroga della carcerazione preventiva. Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha limitato la durata della carcerazione, la domanda di proroga va presentata prima che siano trascorsi tre mesi di carcerazione. La domanda di proroga è presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi per scritto e corredata delle motivazioni al più tardi quattro giorni prima della scadenza della durata della carcerazione, allegandovi gli atti essenziali (art. 227 cpv. 2 CPP). Il giudice dei provvedimenti coercitivi offre all'imputato e al suo difensore l'opportunità di esaminare gli atti in suo possesso e di pronunciarsi per scritto entro tre giorni in merito alla domanda di proroga (art. 227 cpv. 3 CPP).
L'ulteriore procedura è disciplinata ai cpv. 4-7 dell'art. 227 CPP.
La carcerazione preventiva presuppone anzitutto l'esistenza di gravi indizi di un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).
Nella procedura di carcerazione è sufficiente la prova di concreti sospetti, secondo i quali il comportamento incriminato potrebbe adempiere con rilevante probabilità il reato ipotizzato (decisione TF 1B_197/2019 del 27.05.2019 consid. 2.1.). Il principio di celerità non lascia spazio per un'estesa procedura probatoria.
L'intensità degli indizi idonei a giustificare la carcerazione non è la stessa nei diversi stadi dell’istruzione: se sospetti, anche poco precisi, possono essere sufficienti nei primi stadi del procedimento penale, la prospettiva di una condanna deve sembrare verosimile dopo avere effettuato gli atti di istruzione che potevano entrare in considerazione (decisione TF 1B_331/2019 del 19.07.2019 consid. 4.1.).
3.2.
Nel presente caso, i gravi indizi a carico di RE 1 risultano in maniera chiara dall’esame degli atti, in particolare dalle dichiarazioni della vittima (VI PI 2 del 10.04.2023, AI 51), che trovano conferma da un lato nelle numerose prove prodotte, quali fotografie e filmati (rapporto di arresto provvisorio dell’11.04.2023, AI 40), dall’altro lato, anche se parzialmente, dalle ammissioni del reclamante stesso (cfr. rapporto di arresto provvisorio dell’11.04.2023, AI 40; VI imputato del 12.04.2023, AI 43; verb. di audizione GPC del 13.04.2023, AI 50; rapporto di trasmissione 12.04.2023, AI 51).
RE 1, infatti, dopo esser stato scarcerato con l’adozione di misure sostitutive il 27.03.2023 e dopo il 31.03.2023, termine entro il quale era stato concordato che avrebbe liberato il magazzino per poi non più recarvisi, ha continuato imperterrito a andarci, passando e soffermandosi davanti alla casa di PI 2, anche in orari notturni e con la musica a forte volume per far notare la sua presenza alla vittima (come dichiarato e ammesso dall’imputato stesso, cfr. VI imputato del 12.04.2023, pag. 9, AI 43), violando in questo modo sia l’ordine 13.03.2023 del pretore di __________ (AI 4), che le misure sostitutive della carcerazione ordinate dal procuratore pubblico (AI 26).
Inoltre, il 09.04.2023, oltre ad essersi recato, di nuovo, presso il magazzino, e quindi a meno di 100 metri dall’abitazione di PI 2, egli ha dapprima minacciato sia la vittima sia suo figlio con il manico dell’accetta e successivamente danneggiato le loro autovetture mentre gli stessi tentavano di allontanarsi (cfr. AI 40). In merito a tale episodio, alla domanda del procuratore pubblico “[…] se quindi riconosco di aver arrecato il danno sulla vettura […]”, RE 1 ha risposto affermativamente, aggiungendo che “La prossima volta lo faccio sulla sua testa. Così imparano l’educazione” (cfr. VI imputato del 12.04.2023, pag. 6, AI 43).
Viste le prove acquisite dagli inquirenti e le suddette dichiarazioni del reclamante, quanto emerso fino a questo momento è più che sufficiente, a questo stadio della procedura, a confermare l’esistenza di seri indizi di reato a carico di RE 1.
La prima condizione per ordinare la carcerazione preventiva del reclamante è pertanto adempiuta.
La carcerazione preventiva presuppone poi, cumulativamente, che vi sia seriamente da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP).
4.2.
Secondo la giurisprudenza (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.1.), per ammettere un pericolo di recidiva sono necessarie tre condizioni: l’imputato deve di principio avere già commesso reati analoghi, che devono essere gravi crimini o delitti; la sicurezza altrui deve essere seriamente messa in pericolo; e la recidiva, sulla base di un pronostico, deve essere seriamente da temere.
Anche se il tenore letterale dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP presuppone l’esistenza di precedenti, il rischio di recidiva può essere ammesso anche in casi particolari qualora non esistano precedenti, in presenza di rischi intollerabili (ovvero di un “pericolo di recidiva qualificato”) [decisione TF 1B_377/2022 del 15.8.2022 consid. 6.1.]. La prevenzione del rischio di recidiva deve in effetti permettere di far prevalere l’interesse alla sicurezza pubblica sulla libertà personale dell’imputato (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.). Il rischio di recidiva può parimenti fondarsi sui reati oggetto della procedura penale in corso se l’imputato è fortemente sospettato – con una probabilità che rasenta la certezza – di aver commesso i reati (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).
La gravità del reato dipende, oltre che dalla pena prevista dalla legge, dalla natura del bene giuridico minacciato e dal contesto, segnatamente dalla pericolosità presentata concretamente dall’imputato e dal suo potenziale di violenza (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.). La seria messa in pericolo da crimini e delitti gravi può concernere, di principio, qualsiasi bene giuridico protetto; si pensa però in primo luogo ai reati contro l’integrità della persona ed ai reati sessuali (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).
La messa in pericolo della sicurezza altrui è, in generale, tanto più grande quanto più gravi sono gli atti temuti. Al contrario, il rapporto tra la gravità dei reati ed il pericolo di recidiva è inversamente proporzionale: questo significa che più gravi sono i reati e seria è la minaccia della sicurezza altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all’adempimento del rischio di recidiva (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). Quando la gravità dei fatti e la loro incidenza sulla sicurezza sono particolarmente elevate, si può ammettere un rischio di recidiva ad un livello inferiore (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.). In ogni caso il motivo di carcerazione fondato sul rischio di recidiva deve essere applicato in modo restrittivo. Per ammettere un rischio di recidiva è necessaria, ma di principio anche sufficiente, una prognosi negativa, ossia sfavorevole (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.; 1B_197/2022 del 19.05.2022 consid. 2.5.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).
Per stabilire il pronostico della recidiva, i criteri determinanti sono la frequenza e l’intensità dei reati perseguiti. Questa valutazione deve tenere conto di un’eventuale tendenza all’aggravamento, come un’intensificazione dell’attività criminale, un aumento della violenza o un aumento della frequenza degli atti. Devono essere valutate anche le caratteristiche personali dell’imputato (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.). Qualora ci sia già una perizia psichiatrica, essa deve essere presa in considerazione (decisione TF 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). In caso di minaccia di gravi reati violenti devono essere considerati lo stato psichico dell’imputato, la sua imprevedibilità o la sua aggressività (decisione TF 1B_289/2022 dell’01.07.2022 consid. 5.1.).
4.3.
4.3.1.
In merito alla persona del reclamante e al suo stato psichico, in data 16.03.2023 il procuratore pubblico ha ordinato una perizia psichiatrica (AI 11). Il perito dr. med. __________ ha così redatto un primo rapporto intermedio del 23.03.2023 (AI 25), nel quale ha concluso che il peritando “se provocato, reagisce quasi a “corto circuito”, poiché incapace di astrarre dalla situazione del momento concreto per inquadrare la fattispecie in un ambito relazionale-sociale più ampio in cui trovino posto anche le regole (leggi) del vivere civile. I suoi parametri di riferimento, per quanto riguarda le regole/leggi, sono una sorta di embrionale “legge del taglione” che esclude legislazioni più differenziate, nei confronti delle quali il sig. RE 1 ha mostrato un atteggiamento critico e sprezzante”. Aggiunge pure che “nonostante tutte queste criticità, si ritiene che il peritando non costituisca un grave pericolo per la sicurezza pubblica anche se, vista questa sua struttura, reazioni impulsive davanti a provocazioni anche di poco conto non possono essere escluse”.
Nel secondo rapporto intermedio del 12.04.2023 (AI 46), il perito ha confermato la sua precedente valutazione provvisoria, ma ha concluso che “considerata la sua struttura di personalità” sia “giusto applicare coerentemente le sanzioni previste sperando che ciò serva, nel senso di una “terapia comportamentale” (probabilmente l’unica possibile “in casu”) a farlo desistere da ulteriori trasgressioni” e che pertanto “un nuovo arresto e una nuova carcerazione appaiono indicati” e che “la prognosi rimane però problematica”.
4.3.2.
Nel caso concreto, il reclamante, in seguito alla rottura della relazione con PI 2 e ad altri episodi che lo avrebbero infastidito, sempre legati a lei ed ai suoi amici, ha iniziato a ripetutamente minacciare, anche di morte, ingiuriare, aggredire e pedinare la sua ex compagna. Tale comportamento non è cessato, malgrado le denunce, un primo periodo di carcerazione e poi ancora un secondo periodo nel corso del quale è stato sottoposto a misure sostitutive dell’arresto.
Neppure i diversi avvertimenti dell’autorità lo hanno fatto desistere dal mettere in atto le sue ripetute provocazioni, minacce e ingiurie, così come è avvenuto in particolare il 09.04.2023 con crescente violenza fisica e verbale.
Si rileva, inoltre, come dalle dichiarazioni di RE 1 emerga anche una evidente aggressività, così come una difficoltà a gestire le proprie emozioni, in particolare la rabbia, ed una imprevedibilità dei suoi comportamenti. Basti evidenziare esternazioni quali “preso dalla rabbia, mi recavo in strada sotto alla finestra e le lanciavo un forcone” oppure “questo non sono in grado di specificare, dipende dalle circostanze e da cosa ho in mano in quel momento” come risposta alla domanda del procuratore pubblico su cosa volesse fare a PI 2 (VI imputato del 14.03.2023, AI 4). A ciò si aggiungono anche i numerosi insulti che ha proferito nei confronti di PI 2, ma anche dei suoi amici e dei suoi familiari, cosi come anche le minacce nei confronti dell’autorità (cfr. VI imputato del 12.04.2023, AI 43: “Per colpa Sua (ndv della PP) io non posso farlo, e qualcuno pagherà le conseguenze. La PP mi chiede chi pagherà le conseguenze. Lei (ndv la PP)”). Anche le numerose ripetizioni del concetto che “se non fossi provocato non farei niente” denotano una certa instabilità e imprevedibilità del suo comportamento, che, come concluso dal perito, “vista questa sua struttura, reazioni impulsive davanti a provocazioni anche di poco conto non possono essere escluse”.
A conferma della crescente aggressività del reclamante vi è poi il preoccupante episodio del 09.04.2023, nel corso del quale egli non ha esitato un attimo ad impugnare il manico dell’accetta per minacciare la vittima e suo figlio, per poi accanirsi sulle loro autovetture.
4.3.3.
Alla luce di quanto sopra, si deve quindi necessariamente concludere per l’esistenza di un pericolo di recidiva e di commissione di reati giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c e cpv. 2 CPP.
5.1.1.
L’art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Commentario CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d’ufficio) non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.
Tale assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato dall’art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid. 3.3.). Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con determinate persone (cpv. 2).
Il cpv. 2 della norma contiene un elenco non esaustivo delle misure sostitutive (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.3.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate soltanto quale surrogato ai motivi di carcerazione; con esse non si possono perseguire altri fini (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I presupposti per la loro adozione sono i medesimi di quelli per la carcerazione (decisione TF 1B_179/2018 del 09.05.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 1).
Giusta l’art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare. L’electronic monitoring non permette tuttavia attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di principio idoneo ad impedire la commissione di reati, la fuga o atti collusivi e quindi ad effettivamente contrastare un pericolo di recidiva, di fuga o di collusione (decisioni TF 1B_562/2022 del 25.11.2022 consid. 4.2.2.; 1B_271/2022 del 16.09.2022 consid. 4.2.; DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1.).
Se nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 237 cpv. 5 CPP).
5.1.2.
Nel caso concreto va immediatamente evidenziato, come già menzionato precedentemente, che la carcerazione preventiva qui in oggetto è intervenuta poiché RE 1 non ha rispettato le misure sostitutive della carcerazione ordinate dal procuratore pubblico in data 27.03.2023. Ad oggi non ci sono dunque altre misure sostitutive idonee a contrastare il pericolo di recidiva e di commissione di reato a carico del reclamante. Si tiene pure a precisare che l’opzione del monitoraggio tramite il braccialetto elettronico, come richiesto dal reclamante, non può essere attuata, ritenuto che – come esposto – non permette attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di principio idonea ad impedire la commissione di reati e perciò ad effettivamente avversare il pericolo di recidiva e di commissione di reati.
5.2.
5.2.1.
Occorre valutare se la carcerazione preventiva a carico dell’imputato, ordinata fino al 12.05.2023, rispetti il principio di proporzionalità, secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
5.2.2.
Nell’ottica del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 12 ss.).
5.2.3.
Quest'aspetto della proporzionalità non è assolutamente problematico nel presente caso, in considerazione della gravità dei fatti imputati e delle continue minacce proferite dal reclamante, nonché del periodo di carcerazione finora subito – estremamente breve – e di quello ancora previsto. Inoltre, tale periodo è da ritenersi pure proporzionale in vista del completamento della perizia psichiatrica già richiesta dal procuratore pubblico e già tuttora in corso (cfr. i due rapporti intermedi già redatti, AI 25 e 46).
5.3.
5.3.1.
La carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_592/2022 dell’8.12.2022 consid. 2.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).
5.3.2.
Nel caso concreto, l'inchiesta è stata ed è tuttora condotta con regolarità sin dall’inizio, prevedendo ed effettuando con regolarità e celerità i necessari atti istruttori.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 212, 221 e ss., 237 e 393 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera