Incarto n. 60.2015.312
Lugano 1 febbraio 2016/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.9.2015 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
per denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico Roberta Arnold nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;
preso atto delle osservazioni 16.9.2015 del procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
viste la replica 22.9.2015 di RE 1 e la duplica 24.9.2015 del magistrato inquirente;
considerato
in fatto
a. All’inizio del 2010 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro organi e dipendenti della società __________, __________. Ad essi viene rimproverato di avere, tra il 2003 e gennaio 2010, quali responsabili tabulari ed operativi della società, malversato ai danni di decine di clienti della stessa, effettuando investimenti che esulavano dal profilo dell’investimento prescelto dai clienti (investimenti eseguiti essenzialmente per generare retrocessioni milionarie), rispettivamente procedendo ad illeciti addebiti sulle relazioni bancarie riconducibili ai clienti ed allestendo falsi estratti patrimoniali (che attestavano una situazione migliore rispetto a quella reale). Il danno ammonterebbe a circa EUR 10 mio. Nell’ambito di tale procedimento penale, con ordine del 20.1.2010, è stata posta sotto sequestro penale, fra le altre, la relazione bancaria riconducibile a RE 1 (relazione bancaria n. __________ presso __________ __________, ordine di perquisizione e sequestro 20.1.2010, AI 30, inc. MP __________). Lo stesso è stato sentito in data 27.1.2010 dal procuratore pubblico e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per i reati di correità, subordinatamente complicità, in appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, truffa qualificata, subordinatamente semplice e falsità in documenti (verbale di interrogatorio 27.1.2010, AI 1, inc. MP __________).
b.Con scritto 25.10.2010 RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico di essere a disposizione per essere nuovamente interrogato alfine di collaborare, chiarire la propria posizione e dimostrare l’estraneità della relazione bancaria sotto sequestro (scritto 25.10.2010, AI 383, inc. MP __________).
Il 27.5.2011 l’imputato, non avendo ricevuto alcun riscontro al suo scritto, ha ribadito che “(…) la relazione bancaria (…) risulta tuttora sotto sequestro nonostante la stessa non appare aver beneficiato di importi connessi con le presunte attività illecite. A tal proposito si ribadisce la disponibilità (…) ad essere interrogato al fine di dimostrare l’estraneità della relazione in parola (…)” (scritto 27.5.2011, AI 498, inc. MP __________).
Con scritto 12.9.2011 RE 1, non ricevendo ancora nessuna risposta, ha richiesto il dissequestro della relazione bancaria e “(…) nel caso in cui la nostra richiesta non dovesse essere accolta, chiediamo già sin d’ora l’emanazione di una decisione motivata (…)” (scritto 12.9.2011, AI 537, inc. MP __________).
In data 27.11.2013 l’imputato ha nuovamente richiesto il dissequestro della sua relazione bancaria (scritto 27.11.2013, AI 619, inc. MP __________).
Non ricevendo ancora alcuna risposta, il 10.3.2014 RE 1 ha un'altra volta richiesto il dissequestro della relazione bancaria e, in ogni caso, l’emanazione di una decisione motivata, ribadendo che “(…) se entro il 25 marzo 2014 non dovessimo ancora ricevere riscontro, saremo costretti ad inoltrare ricorso per denegata giustizia (…)” (scritto 10.3.2014, AI 634, inc. MP __________).
L’allora procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci, nel frattempo titolare dell’inchiesta, ha così risposto a quest’ultimo affermando: “(…) sono ad informarla di avere ora espressamente incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del Signor RE 1, al fine di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani la relazione (…) a lui intestata, ossia se, nelle more del procedimento, ai sensi dell’art. 267 CPP, è possibile pronunciarsi definitivamente sulla stessa. La ringrazio pertanto per voler pazientare ancora qualche settimana, garantendole che, non appena possibile, certamente non prima della fine del mese prossimo in ogni caso, sarà mia premura emanare una decisione motivata (…)” (scritto 21.3.2014, AI 635, inc. MP __________).
Non avendo il magistrato inquirente dato seguito alle garanzie sopraindicate, RE 1, in data 2/3.10.2014, ha presentato reclamo a questa Corte per denegata e ritardata giustizia.
c. Con sentenza 11.12.2014 questa Corte ha accolto il reclamo sopraindicato sollecitando l’allora magistrato inquirente a procedere senza indugio nelle proprie incombenze: “Il fatto quindi, come sostenuto dall’allora procuratore pubblico, che la ricostruzione non sia ancora stata effettuata o sia difficoltosa, così come la circostanza secondo la quale l’incarto “(…) è stato istruito da diversi Magistrati (…)”, o ancora il fatto che l’allora magistrato inquirente abbia dovuto “privilegiare” la chiusura di “(…) incarti datati” (come se questo non lo fosse), in vista della sua imminente partenza, sono circostanze manifestamente irrilevanti e non possono giustificare una ritardata giustizia a danno del reclamante (…)” (sentenza CRP 11.12.2014, inc. __________).
d. In data 9.9.2015 RE 1 ha nuovamente presentato reclamo a questa Corte per denegata e ritardata giustizia, constatando l’inattività dell’attuale procuratore pubblico Roberta Arnold nel decidere in merito all’istanza di dissequestro: “(…) Ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi nove mesi dalla decisione della CRP e nonostante ulteriori nostri solleciti (…), il Ministero Pubblico non ha ancora emesso alcuna decisione” (reclamo 9/10.9.2015, p. 1).
e. Con osservazioni 16.9.2015 il nuovo magistrato inquirente ha affermato: “(…) La scrivente PP è entrata in funzione il 01.02.2015 e si è immediatamente attivata per esaminare, tra i numerosi dossier ereditati, anche quello oggetto del presente reclamo, composto da oltre 600 atti. In risposta alla richiesta di aggiornamento di alcune Parti, in particolare sul tanto atteso ‘rapporto dell’équipe finanziaria’ (EFIN) del Ministero Pubblico, con scritto del 14.04.2015 la PP, oltre ad informarle di aver assunto la conduzione del procedimento, segnalava ad alcune di esse che vi doveva esser stato un malinteso circa la natura e la tempistica di tale rapporto in quanto quest’ultimo sarebbe stato disponibile solo ad istruzione terminata. La PP informava altresì che onde decidere del prosieguo, un incontro era comunque già stato concordato con l’équipe finanziaria ‘EFIN’ per la fine del mese (…). (…). In occasione dell’incontro con l’EFIN, svoltosi il 05.05.2015, quest’ultima, oltre a fornire le prime delucidazioni sul caso, segnalava alla PP l’esigenza di ricevere istruzioni dettagliate circa gli ulteriori passi istruttori da intraprendere e l’impianto accusatorio ipotizzato, in quanto da questo sarebbero dipese le ricostruzioni finanziarie ancora necessarie. Si concludeva pertanto che, a tal fine, sarebbe stato necessario (ri)sentire alcune Parti, tra cui il reclamante. Veniva quindi concordato con l’EFIN che il conteggio di cui sopra, unitamente alle relative valutazioni, sarebbero stati presentati contestualmente all’interrogatorio del reclamante, in data da concordare idealmente per fine estate/inizio autunno 2015. Ne deriva che una decisione circa l’istanza del 2011 da parte dello scrivente Magistrato è imprescindibile da un interrogatorio dello stesso (…). (…). Agli occhi dello scrivente Magistrato, non solo onde poter dare nuovo impulso all’istruttoria e portarla a termine, ma anche per poter infine decidere dell’istanza di dissequestro del 2011, è quindi, come detto, indispensabile sentire il reclamante (…)” (osservazioni 16.9.2015, p. 1 s). Il procuratore pubblico ha dunque comunicato di aver citato RE 1 per il 21.10.2015.
f. L’interrogatorio del 21.10.2015 ha dovuto essere interrotto per “un errore nella preparazione dei documenti da contestare all’imputato” (scritto 15.1.2016, AI 698, inc. MP __________).
g. L’interrogatorio è poi stato aggiornato per l’11.12.2015. E’ poi stato rinviato, sempre ad opera del Ministero pubblico, prima al 15.1.2016, poi al 3.2.2016.
h. Delle ulteriori argomentazioni, così come della replica e della duplica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 9/10.9.2015 da RE 1, censura denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico: esso non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E’ tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, imputato nel procedimento penale promosso anche a suo carico, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’avanzamento e alla conclusione del procedimento penale.
Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (cfr., in merito, decisione TF 6B_865/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.; decisione TF 6B_25/2014 del 29.8.2014 consid. 1; decisione TF 6B_274/2014 del 28.7.2014).
2.2.
Il principio di celerità, sancito in generale per esempio dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI, 6 cifra 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva, dagli art. 31 cpv. 3 Cost., 5 cifra 3 CEDU (cfr., sul tema, M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.) e 5 cpv. 2 CPP, impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione TF 6B_751/2014 del 24.3.2015 consid. 1.4.; decisione TF 6B_1036/2013 dell’1.5.2014 consid. 3.3.2.; decisione TF 6B_274/2014 del 28.7.2014; BSK StPO – S. SUMMERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 1).
L’art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.
Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisione TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.3.], dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento e fino al momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2).
La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale ad essere decisivo. Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; decisione TF 1B_261/2014 dell’8.9.2014 consid. 2.1.; decisione TF 6B_397/2014 del 28.8.2014 consid. 3.3.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento a suo carico deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).
L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può nondimeno comportare, segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione o l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o l’archiviazione del procedimento penale (cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.; in materia di carcerazione, decisione TF 1B_291/2014 dell’8.9.2014 consid. 3.2.).
3.3.1.
In sostanza il reclamante chiede di ordinare al procuratore pubblico di procedere nelle proprie incombenze, ossia di pronunciarsi, con decisione formale, sul sequestro del conto a lui intestato.
3.2.
Il procedimento penale che qui ci occupa ha preso avvio all’inizio del 2010, allorquando è stata messa sotto sequestro, fra le altre, la relazione bancaria del qui reclamante. RE 1 è stato sentito dal procuratore pubblico, la prima ed ultima volta, il 27.1.2010.
Il procuratore pubblico allora competente aveva così risposto ad una richiesta di dissequestro del 10.3.2014 del qui reclamante: “(…) sono ad informarla di avere ora espressamente incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del Signor RE 1, al fine di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani la relazione (…) a lui intestata, ossia se, nelle more del procedimento, ai sensi dell’art. 267 CPP, è possibile pronunciarsi definitivamente sulla stessa. La ringrazio pertanto per voler pazientare ancora qualche settimana, garantendole che, non appena possibile, certamente non prima della fine del mese prossimo in ogni caso, sarà mia premura emanare una decisione motivata (…)” (scritto 21.3.2014, AI 635, inc. MP __________).
Già con sentenza 11.12.2014 questa Corte aveva constatato una denegata e ritardata giustizia, invitando l’allora procuratore pubblico a procedere senza indugio nelle proprie incombenze (sentenza 11.12.2014, inc. CRP 60.2014.331). In quell’occasione l’allora procuratore pubblico competente dell’inchiesta aveva affermato che “(…) Come detto (…), è stato incaricato l’analista dell’EFIN di valutare la posizione del Signor RE 1, al fine di determinare se è possibile dissequestrare in sue mani la relazione nr. __________ a lui intestata, ossia se, nelle more del procedimento, ai sensi dell’art. 267 CPP, è possibile pronunciarsi definitivamente sulla stessa. Purtroppo ad oggi, non è stato possibile approfondire detto aspetto, avendo chi scrive privilegiato la chiusura di incarti datati e prossimi alla prescrizione, in vista dell’imminente partenza (…)” (osservazioni 13.10.2014, p. 1 s., inc. CRP 60.2014.331).
Tuttavia, come affermato dallo stesso magistrato inquirente ora competente, solo in occasione del suo incontro con l’EFIN di data 5.5.2015 è emersa la necessità di sentire nuovamente il qui reclamante [come peraltro lui stesso aveva più volte richiesto ed auspicato senza mai ricevere risposta (scritto 25.10.2010, AI 383, inc. MP __________; scritto 27.5.2011, AI 498, inc. MP __________)], e ciò al fine di permettere a quest’ultimo di “(…) prender posizione sul conteggio delle movimentazioni della relazione n. __________ e sulle valutazioni dell’EFIN in merito (…)” (osservazioni 16.9.2015, p. 2). Il procuratore pubblico ha inoltre aggiunto che “(…) solo in seguito sarà possibile decidere sia dell’istanza, sia della futura direzione del procedimento (…)” (osservazioni 16.9.2015, p. 2).
L’interrogatorio di RE 1 era stato dapprima previsto per il 21.10.2015. Tuttavia, a causa di “(…) un errore nella preparazione dei documenti da contestare all’imputato (…)” (scritto 15.1.2016, AI 698, inc. MP __________), è stato necessario interrompere il verbale e rinviarlo. L’interrogatorio è stato quindi aggiornato per l’11.12.2015 (citazione 11.11.2015, AI 692, inc. MP __________). Lo stesso è stato poi nuovamente rinviato per il 15.1.2016 (rinvio citazione 4.12.2015, AI 694, inc. MP __________), ed infine per il 3.2.2016 (rinvio citazione 12.1.2016, AI 696, inc. MP __________).
3.3.
Ora, a prescindere dai ritardi con cui sono stati eseguiti i singoli atti istruttori (come il mandato all’EFIN), e a prescindere dai molteplici rinvii dell’interrogatorio del qui reclamante (peraltro prima non necessario e poi resosi indispensabile), come ricordato, è comunque determinante una valutazione globale della durata del procedimento penale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3.). Nel caso in esame, dalla data dell’apertura del procedimento penale in oggetto (14.1.2010) sono oramai trascorsi più di sei anni e quest’ultimo si trova ancora nella fase istruttoria dinanzi al procuratore pubblico. Si deve inoltre considerare che RE 1 aveva chiesto il dissequestro in oggetto una prima volta in data 12.9.2011, domandando di essere interrogato alfine di spiegare e chiarire la propria posizione e l’estraneità della relazione bancaria sotto sequestro; tuttavia, fino ad ora, non ha ricevuto alcuna decisione in merito. Una tale durata per chiarire il buon fondamento di un sequestro è incompatibile con l’imperativo di celerità e viola pertanto gli art. 5 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (sentenza TF 6B_411/2015 del 9.9.2015).
Una decisione da parte del procuratore pubblico in merito alla domanda di dissequestro della relazione bancaria riconducibile a RE 1 è dunque, al più presto, necessaria.
3.4.
Si deve aggiungere che – anche se il sequestro può essere mantenuto fintanto che sussiste la probabilità di una confisca, la totalità dei fondi dovendo rimanere a disposizione fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da attività criminale (decisioni TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; 1B_7/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 2.2.) – con il trascorrere del tempo la “verosimiglianza” di una confisca deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del procedimento: gli indizi di reato devono consolidarsi in corso di inchiesta (decisioni TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; 1B_422/2013 del 13.2.2014 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 13), con la precisazione che, se il provvedimento provvisorio di sequestro si prolunga indebitamente, può però ancora essere fissato all’autorità penale un termine ragionevole per procedere agli atti necessari al procedimento ed alla chiusura dell’inchiesta penale (decisione TF 1B_458/2012 del 22.11.2012 consid. 3.1.). Si deve inoltre rilevare che giusta la giurisprudenza un sequestro può apparire disproporzionato quando la procedura penale di cui fa parte si prolunga senza motivi sufficienti (DTF 132 I 229).
4.Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 400.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 Cost., 5 e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è accolto.
§ È constatata la denegata e ritardata giustizia nel procedimento di cui all’inc. MP __________.
§§ Il procuratore pubblico procederà senza indugio nelle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera