Incarto n. 13.2021.1 13.2021.2
Lugano 29 aprile 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1938 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 maggio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 8 gennaio 2021 di RE 1 contro la decisione 24 dicembre 2020 con cui, fra l’altro, il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1981) e RE 1 (1973) si sono uniti in matrimonio il 10 gennaio 2010 a __________. Dalla loro unione sono nati __________ (2010), __________ (2012) e __________ (2014). Con istanza 8 maggio 2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 2.
Con scritto 28 maggio 2020 RE 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale in capo allo studio legale PA 1.
B. In esito all’udienza 12 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo sull’assetto cautelare, dovendosi poi ancora procedere all’ascolto dei figli minorenni e al completamento e aggiornamento dei documenti attestanti fabbisogni e redditi delle parti.
Con rispettivi scritti 22 e 23 dicembre 2020 le parti hanno infine comunicato il loro assenso a procedere all’omologazione degli accordi già in essere in via cautelare, in base ai dati aggiornati.
C. Con decisione 24 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato la separazione delle parti con effetto dal 15 gennaio 2020 (dispositivo n. 1) e omologato a titolo di convenzione l’assetto cautelare già in essere (dispositivo n. 2). Ha quindi respinto le istanze di gratuito patrocinio presentate da CO 1 (dispositivo n. 3) e da RE 1 (dispositivo n. 4). Ha infine ripartito le spese processuali di fr. 2'870.– per metà ponendole a loro carico, compensando le ripetibili (dispositivo n. 5).
D. Con reclamo 8 gennaio 2021 RE 1 chiede la riforma dei dispositivi n. 4 e n. 5 nel senso di ammetterlo al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. PA 1. L’interessato postula il gratuito patrocinio anche in sede di reclamo, chiedendo che la remunerazione del patrocinatore sia fissata in fr. 906.30 (fr. 765.– di onorario, per 4 ore e 15 minuti di lavoro, fr. 76.50 di spese e fr. 64.80 di IVA).
Non sono state raccolte osservazioni.
E. Il reclamo 7 gennaio 2021 proposto da CO 1 avverso il diniego di gratuito patrocinio è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2021.3/4).
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è stata notificata il 28 dicembre 2020 ed è pervenuta l’indomani al reclamante. Rimesso alla posta l’8 gennaio 2021, ultimo giorno utile, il gravame è quindi tempestivo e ammissibile.
2.1 Il Pretore aggiunto ha ritenuto entrambi i coniugi in grado di sopperire alle spese di causa, considerato che il marito aveva dichiarato di abitare ancora nell’appartamento coniugale ed in conseguenza beneficiava di una disponibilità mensile di fr. 323.–, mentre la moglie aveva un reddito di fr. 4'415.– a fronte di un fabbisogno di fr. 2'652.–, da cui un’eccedenza mensile di fr. 1'763.–. In entrambi i casi ha quindi respinto le istanze di gratuito patrocinio.
2.2 Per il reclamante la decisione è arbitraria in quanto emana da un manifestamente errato accertamento dei fatti e una conseguente errata applicazione del diritto.
3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
4.1 A tale conclusione il reclamante obietta di non possedere né sostanza né risparmi - fatto peraltro non posto in discussione dal Pretore aggiunto - e che la citata disponibilità di fr. 323.– è comunque puramente teorica e temporanea. Il contratto per l’appartamento coniugale, in origine alla pigione mensile di fr. 1'900.–, era appunto già stato disdetto e solo in via straordinaria ed inaspettata il locatore aveva acconsentito al suo utilizzo previo pagamento di fr. 1'000.– mensili fino a quando non fosse stato rilocato a terzi. La critica risulta pertinente. Lo stesso primo giudice dà atto della provvisorietà della situazione, visto che nel fabbisogno dell’interessato non ha di fatto computato la spesa mensile per l’alloggio di fr. 1'000.– bensì quella di fr. 1'500.–, costo stimato e presumibile per locare un appartamento di 2.5 locali vicino a moglie e figli. E, sotto questo profilo, i dati finanziari considerati dal primo giudice rilevano un ammanco di fr. 177.– (reddito di fr. 3'252.– ./. fabbisogno di fr. 3'429.–: sopra, consid. 4). Pertanto, nelle citate circostanze, sostenere che il reclamante abbia margine sufficiente per estinguere tramite pagamenti rateali il costo prevedibile del processo e del patrocinio entro l’arco di uno, rispettivamente due anni (DTF 141 III 369 consid. 4.1; Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117), non è certamente realistico.
4.2 Non solo. Il reclamante evidenzia anche come la disponibilità di fr. 323.– è comunque integralmente destinata al mantenimento dei tre figli, cui egli deve versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 100.– ciascuno, importo meramente simbolico posto il fabbisogno di fr. 1'090.– stabilito per ciascuno di essi. Ora, posto che nel frattempo il loro fabbisogno mensile aggiornato è stato rivisto in fr. 1'114.– (cfr. ordinanza 22 dicembre 2020, pag. 2), giova qui evidenziare che, a titolo di mantenimento dei figli, il fabbisogno mensile riconosciuto dal primo giudice al reclamante non prevede alcuna voce di costo (sopra, consid. 4). Nondimeno, la convenzione omologata dal Pretore aggiunto nel contesto della procedura di misure a protezione dell’unione coniugale stabilisce in modo esplicito che “a partire dal mese di novembre 2020 (compreso), e fintanto che il padre non stipulerà un nuovo contratto di locazione, lo stesso verserà, anticipatamente entro il 10 di ogni mese, nelle mani della madre i seguenti contributi di mantenimento (comprensivo del contributo di accudimento) per i figli: CHF 100.00 oltre gli AF se da lui percepiti per __________, CHF 100.00 oltre gli AF se da lui percepiti per __________, CHF 100.00 oltre gli AF se da lui percepiti per __________.” (decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2 ad 4). Di modo che, risulta a ben vedere evidente che l’eccedenza mensile di fr. 323.– in capo al reclamante, per quanto data, sarebbe comunque incontestabilmente assorbita dai suoi obblighi di mantenimento verso i figli.
4.3 Tutto ciò considerato, nella misura in cui ha ritenuto che, a fronte di una pretesa disponibilità mensile di fr. 323.–, il reclamante era in grado di sopperire alle spese della causa, il Pretore aggiunto è incorso in un manifestamente errato accertamento dei fatti. Il reclamo fondato deve quindi essere accolto, con conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso che il reclamante va posto al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1, __________.
Il reclamante insorge anche avverso il dispositivo su spese e ripetibili della sentenza impugnata chiedendo di essere dispensato dal pagamento delle spese. L’ammissione al gratuito patrocinio comporta la necessità di adeguare e completare il citato dispositivo così come richiesto, ponendo le spese processuali a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il gravame, risulta fondato anche da questo punto di vista.
Il Pretore aggiunto, respinta la richiesta di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla remunerazione dovuta al patrocinatore del reclamante. A garanzia del doppio grado di giurisdizione, spetta al giudice di primo grado procedere per la prima volta alla tassazione della nota professionale che l’avv. PA 1 avrà cura di trasmettere alla Pretura.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Nel caso concreto un’indennità di fr. 750.– remunera all’incirca 3 ore di lavoro (quanto quelle riconosciute al patrocinatore legale della reclamante nella parallela procedura di reclamo: inc. n. 13.2021.3/4) più che congrue tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo, le cui pertinenti censure sono state esposte in poco più di 2 pagine. L’importo risulta corretto anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), di fr. 54.– di spese (art. 6 Rtar) e dell’IVA al 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).
Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 gennaio 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 4 e n. 5 della decisione 24 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2020.1938) sono così riformati:
“3. [nuovo]
§. RE 1 è avvertito che sarà tenuto a rifondere allo Stato del Cantone Ticino gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
5.1 [nuovo]
5.2 La quota parte di fr. 1'435.– dovuta da RE 1 è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino.”
La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo 8 gennaio 2021 di RE 1 è dichiarata priva d’oggetto.
Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 8 gennaio 2021 alla controparte):
Comunicazione
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).