Incarto n. 13.2024.5 13.2024.6
Lugano 27 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2023.1262 (misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 ottobre 2023 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 26 gennaio 2024 di RE 1 contro la decisione 16 gennaio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza 10 ottobre 2023 di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, cittadino italiano naturalizzato svizzero, e CO 1 cittadina rumena, si sono uniti in matrimonio il 4 dicembre 2009 ad __________. Le parti sono i genitori di __________, cittadino italiano naturalizzato svizzero.
B. CO 1 ha lasciato l’abitazione coniugale il 2 settembre 2023. Con istanza 10 ottobre 2023 RE 1 ha convenuto la moglie innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo, già in via supercautelare e cautelare, la pronuncia a suo carico di divieti di avvicinamento alla casa e al figlio e di disturbo verso il figlio. A titolo di misure a protezione dell’unione coniugale ha inoltre chiesto l’autorizzazione a vivere separati dal 2 settembre 2023, l’affidamento a sé del figlio, un assetto minimo - in caso di litigio - del diritto di visita della madre con il figlio, la partecipazione della madre al mantenimento del figlio da quantificare in base alle risultanze istruttorie e la separazione dei beni fra coniugi dal 10 ottobre 2023. L’istante ha infine postulato il gratuito patrocinio nella forma più integrale, inclusi i costi di assistenza legale dell’avv. PA 1 in tutte le procedure per le quali formulava delle domande di giudizio, ritenuto che non vi era margine per esigere dalla controparte una provvigione ad litem.
C. Il 30 ottobre 2023 RE 1 ha trasmesso alla Pretura il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, corredato della relativa documentazione.
Problematiche di varia natura sorte nei rapporti con la convenuta hanno comportato segnalazioni e interventi della polizia cantonale (supporto di coordinamento servizio di violenza domestica) e comunale, dei servizi sociali comunali e un ricovero psichiatrico della medesima.
Su richiesta del marito la procedura è stata sospesa il 15 novembre 2023 per trattative bonali. Una convenzione di misure a protezione dell’unione coniugale è stata sottoscritta dalle parti il 24 novembre 2023, e trasmessa poi alla Pretura e all’avv. PA 2, a cui CO 1 si era nel frattempo rivolta.
D. Riattivata la procedura, all’udienza 15 gennaio 2024 le parti hanno raggiunto una transazione giudiziaria parziale che il Pretore aggiunto ha omologato. Essendo rimasto litigioso il contributo alimentare rivendicato dalla moglie, il primo giudice ha dettato i passi procedurali da seguire. Inoltre la convenuta ha anch’essa chiesto il beneficio del gratuito patrocinio.
E. Con decisione 16 gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1.
F. Con reclamo 26 gennaio 2024, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di riformare la decisione 16 gennaio 2024 sicché la sua domanda 10 ottobre 2023 di gratuito patrocinio sia accolta. In via subordinata ne postula l’accoglimento condizionato ad un obbligo di versamento di una rata di al massimo fr. 150.– mensili a partire dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza finale sulle misure a protezione dell’unione coniugale. Il reclamante, oltre a protestare spese processuali e fr. 1'800.– di spese ripetibili, postula il gratuito patrocinio pure per questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte osservazioni.
G. Con risposta 8 febbraio 2024 la convenuta ha postulato per sé un contributo alimentare di fr. 1'590.–, rinnovando la domanda di gratuito patrocinio comprensiva pure dei costi legali dell’avv. __________. Con replica 26 febbraio 2024 il marito si è opposto al contributo alimentare per la convenuta e ha confermato la sua istanza di gratuito patrocinio come richiesto il 10 ottobre 2023. Con duplica 8 aprile 2024 la moglie ha chiesto un contributo alimentare mensile di fr. 1'550.– e ha confermato la sua domanda di gratuito patrocinio.
Con ordinanza 10 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha ammesso tutte le prove notificate dalle parti. E il successivo 17 maggio 2024 altri documenti prodotti dal marito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 Il giudizio impugnato è stato notificato al reclamante il 18 gennaio 2024. Consegnato alla posta sabato 26 gennaio 2024 il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Il reclamante allega al suo gravame i doc. B a E, che sono stati prodotti innanzi al Pretore per la prima volta in data 25 gennaio 2024, vale a dire dopo l’emanazione della decisione qui impugnata. Per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC gli stessi sono nuovi e quindi ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
3.1 Il Pretore aggiunto ha stabilito in fr. 5'100.– mensili (oltre l’assegno per il figlio) il reddito imputabile al reclamante. Ha poi calcolato il fabbisogno a questi più favorevole in fr. 3'815.– (fr. 3'686.– quello peggiore), tenuto conto di fr. 1'350.– di minimo vitale, fr. 642.– di alloggio compresa la quota parte del figlio, fr. 503.– di assicurazione malattia (quand’anche a ottobre 2023 risultassero fr. 425.25), fr. 50.30 di costi medici non coperti (quand’anche non ne fosse dimostrato il pagamento regolare negli anni), fr. 37.20 di assicurazione RC domestica, fr. 98.– di assicurazione RC auto, fr. 60.– di imposta di circolazione, fr. 432.– di leasing auto, fr. 422.– di costi di trasferta per lavoro e fr. 220.– per pasti fuori casa, stralciando gli oneri per imposte e assicurazioni private di 3. pilastro A e B oltre a quelli per telefonia, internet e Serafe, questi ultimi già coperti dal minimo vitale. Ha poi fissato quello del figlio in fr. 590.25, posti fr. 600.– di minimo vitale, fr. 171.25 di assicurazione malattia e fr. 19.– di spese mediche, da cui ha dedotto l’assegno per figlio di fr. 200.–, le poste per l’alloggio essendo incluse nel fabbisogno del padre e non essendo ammissibile la spesa per la scuola di musica.
A fronte del reddito di fr. 5'100.– e del fabbisogno complessivo di padre e figlio di fr. 4'276.–, rispettivamente fr. 4'405.– nell’ipotesi più favorevole, il Pretore aggiunto ha accertato un agio mensile di fr. 830.–, rispettivamente di almeno fr. 700.–. Il richiedente poteva quindi pagare i costi di patrocinio in forma rateale, e meglio in 8 o 9 rate ipotizzando un costo di causa di fr. 6'000.–. A prescindere da tutto il primo giudice ha in ogni caso soggiunto che l’interessato era comproprietario dell’immobile in cui viveva, che per coprire le spese legali e di patrocinio era anzitutto da attingere alla propria sostanza e che, nel caso concreto, per sovvenire a queste spese non era per nulla esclusa la possibilità di porre in vendita l’immobile o aumentarne leggermente l’onere ipotecario. Da cui il diniego del gratuito patrocinio.
3.2 Il reclamante rileva di avere calcolato il suo fabbisogno mensile in fr. 4'693.90 e quello del figlio in fr. 857.80 e rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato fatti pertinenti. In particolare, all’udienza del 15 gennaio 2024 aveva spiegato che le assicurazioni di 3.pilastro A e B erano state costituite in pegno a garanzia del mutuo ipotecario dell’appartamento familiare in comproprietà ai due coniugi. E dei documenti nel frattempo prodotti - annessi pure al reclamo - era da tener conto in forza del principio inquisitorio valido nelle questioni attinenti i figli minorenni (art. 296 CPC). Pertanto il suo fabbisogno era di fr. 5'041.30 dovendosi aggiungere a quanto ritenuto dal primo giudice, gli oneri previdenziali (fr. 636.–), la cassa malattia LaMal (fr. 452.25) e LCA (fr. 49.35), le spese di elettricità (fr. 18.60: doc. D al reclamo), la quota TCS (fr. 12.75: doc. C al reclamo), le imposte (fr. 110.60), il telefono (fr. 79.40), le spese di comunicazione (fr. 139.80) e il rimborso del debito __________ (fr. 230.–). Quello del figlio assommava invece a fr. 927.70, considerato il telefono (fr. 69.90) e la retta della scuola di musica del figlio (fr. 67.50). Da cui l’accertamento manifestamente errato e incompleto dei fatti, in violazione dell’art. 296 CPC.
L’interessato precisa di provvedere al totale mantenimento del figlio affidatogli, che una contenuta disponibilità finanziaria quantificabile tra fr. 20'000.– e fr. 40'000.– vale quale “riserva di soccorso”, che rispettivamente va garantito un margine di almeno fr. 400.– mensili per almeno due anni onde poter far fronte a emergenze di spesa non prevedibili, e che determinante è il fabbisogno secondo il diritto di famiglia. Inoltre la moglie chiedeva un contributo alimentare per sé, sicché un’eventuale eccedenza era da destinare anzitutto al mantenimento del figlio minorenne e in secondo luogo a quello della moglie, piuttosto che al finanziamento delle spese di causa. Nell’immediato il reclamante contesta un’ipotesi di vendita dell’immobile e di maggior aggravio ipotecario del medesimo, ritenuta la comproprietà e le ristrettezze economiche in cui versava la famiglia.
È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
Il reclamante lamenta un manifestamente errato accertamento dei fatti, e una conseguente applicazione errata del diritto, e meglio del principio inquisitorio in virtù dell’art. 296 CPC, poiché in generale il Pretore aggiunto non ha considerato i documenti prodotti all’udienza del 15 gennaio 2024 e anche dopo tale data. Tuttavia, il relativo verbale non dà riscontro del fatto che le assicurazioni di previdenza 3.pilastro del reclamante erano state date in pegno per garantire il mutuo ipotecario gravante l’abitazione coniugale. Si è poi detto che i documenti che l’interessato annette al reclamo (doc. B a E) - a comprova della costituzione in pegno a favore di __________ SA dei diritti da previdenza privata 3.pilastro, della quota TCS, delle spese di elettricità, e del rimborso debiti __________ - sono pervenuti al Pretore aggiunto dopo che questi aveva già emesso la decisione impugnata (sopra, consid. 2). Pertanto, rimproverare al primo giudice un accertamento manifestamente incompleto di fatti dedotti da documenti di cui il giudice nemmeno disponeva, non è solo inammissibile ma finanche pretestuoso, a prescindere dal principio inquisitorio.
Il reclamante obietta poi al Pretore aggiunto di non avere considerato il premio della sua cassa malati facoltativa, documentato ma che per inavvertenza e svista non era stato incluso nel conteggio di cui alla tabella a pag. 5 dell’istanza 10 ottobre 2023, sicché il fabbisogno andava aumentato della spesa di fr. 49.35. In realtà, nell’ipotesi più favorevole al reclamante il Pretore aggiunto ha computato un onere per cassa malati di fr. 503.–, importo che ben include la copertura LaMal di fr. 452.25 () e quella LCA () di fr. 49.35 (doc. G). Certo all’udienza 15 gennaio 2024 l’interessato ha poi documentato un aumento di spesa per il 2024 della copertura LaMal a fr. 519.35 (doc. O) che andrebbe ad aggiungersi a quella LCA di fr. 49.35. Quel doc. O attesta però anche una diminuzione nel 2024 dell’onere per cassa malati del figlio (base e integrativa) da fr. 171.25 a fr. 116.40. Da cui una differenza complessiva di fr. 12.25 che non configura gli estremi di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Del resto, nello scenario più favorevole al reclamante, il primo giudice ha pur sempre conteggiato una quota di fr. 50.30 per costi medici non coperti anche se la regolarità di tale spesa non era stata puntualmente provata. Pertanto la censura è priva di ogni fondamento.
Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere trascurato la possibilità di un obbligo contributivo a suo carico per il mantenimento della moglie, da costei rivendicato e che restava litigioso tra le parti. Ammesso e non concesso che egli avesse un margine finanziario, questi era comunque e anzitutto da destinare al mantenimento del figlio minorenne e poi a quello della moglie, ritenuto che il Pretore aggiunto non aveva escluso un diritto in tal senso a favore di quest’ultima.
7.1 Di per sé, i contributi di mantenimento per figli minorenni e l’ex coniuge rientrano in quello che è il fabbisogno minimo del debitore e devono essere inclusi quando effettivamente versati e se è da ritenere che lo saranno anche in futuro (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 164 segg. ad art. 117). Ora, la convenzione inizialmente sottoscritta dai coniugi il 24 novembre 2023, che già delineava la situazione finanziaria delle parti in punto a redditi e fabbisogni, stabiliva invero la rinuncia a contributi alimentari fra coniugi. È pur vero che il tema del contributo di mantenimento a favore della convenuta, che nel frattempo si era rivolta ad un legale, è diventato attuale in occasione dell’udienza del 15 gennaio 2024 allorquando, dopo aver omologato la transazione giudiziaria parziale raggiunta in quella sede dalle parti, il Pretore aggiunto ha indicato che “la questione del contributo richiesto dalla moglie […] dovrà essere sottoposta alla decisione del giudice” ed ha quindi proseguito con la “discussione sulla questione del contributo alimentare da eventualmente riconoscersi a favore della moglie” (verbale, pag. 2), assegnando a quest’ultima un termine fissato al 31 gennaio 2024 per determinarsi.
7.2 Il Pretore aggiunto si è pronunciato sulla domanda di gratuito patrocinio in esame il 16 gennaio 2024, l’indomani della citata udienza, ed ha accertato un’eccedenza mensile in capo al reclamante di fr. 830.– nello scenario peggiore e di fr. 700.– in quello più favorevole. A mente del primo giudice tali importi gli consentivano di finanziare i costi della causa fino a concorrenza di fr. 6'000.– con pagamenti dilazionati in 8 o 9 rate mensili. Se non che, al lato pratico, tale eventualità escluderebbe a priori una qualsiasi ipotesi di contributo alimentare a favore della moglie fino a settembre/ottobre 2024, posto che nel fabbisogno del reclamante sarebbe allora da conteggiare la relativa cifra che ridurrebbe proporzionalmente i margini di quell’eccedenza. Tutto questo a scapito dell’esplicita richiesta formulata dalla convenuta e senza che il primo giudice abbia speso una parola per rapporto alla di lei situazione finanziaria. Nelle citate circostanze, se è vero che sulla domanda di gratuito patrocinio il giudice ha da determinarsi senza indugio, essendo senz’altro di interesse della parte richiedente di avere ben chiaro i rischi finanziari in cui incorre, nella misura in cui la decisione impugnata fa completa astrazione di questo aspetto, l’accertamento dei fatti da parte del Pretore aggiunto può senz’altro dirsi manifestamente errato. In merito, la critica va quindi accolta.
Il reclamante contesta il mancato computo da parte del Pretore aggiunto della voce di costo per imposte (stimate) in fr. 110.60 (doc. J). L’argomento è invero pertinente. Giova in effetti rilevare che la stessa transazione giudiziaria parziale conclusa dai coniugi e omologata dal primo giudice in occasione dell’udienza del 15 gennaio 2024, stabilisce quanto segue: “Per quanto concerne le imposte 2022 il marito completerà il pagamento delle stesse come da accordi da lui già presi con l’autorità fiscale. Per le imposte 2023 il marito si farà carico di allestire la dichiarazione dei redditi […]. Gli acconti e i saldi/conguagli relativi alle imposte 2023 vengono assunti dal marito.” (verbale d’udienza, pag. 2 punto 8). Nelle citate circostanze mal si vede quindi come il fabbisogno mensile del reclamante possa fare astrazione del corrispondente e relativo onere. Il reclamo, da questo punto di vista, è quindi fondato.
Il reclamante obietta al Pretore aggiunto il mancato inserimento nel suo fabbisogno della spesa mensile complessiva di fr. 636.– per le assicurazioni di previdenza private 3.pilastro. Questo costo era stato sostenuto in costanza di matrimonio e con il consenso della moglie non allo scopo di ottenere il gratuito patrocinio bensì di garantire un alloggio normale. E quelle assicurazioni erano state costituite in pegno a favore di __________ SA, la quale - appunto - aveva concesso il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione familiare ora in uso a lui e al figlio convivente. Tenuto altresì conto degli oneri ipotecari, la spesa complessiva non raggiungeva nemmeno fr. 1'300.– mensili, importo senz’altro accettabile per due persone anche rispetto ad una pigione che, per un appartamento di 3.5 locali nella stessa regione, era da stimare in almeno fr. 1'500.–.
9.1 Ma il ragionamento non soccorre il reclamante. Già si è detto che fatti e documenti riferiti alla costituzione in pegno delle polizze assicurative di previdenza privata 3.pilastro a garanzia del mutuo ipotecario sono inammissibili (sopra, consid. 5), motivi sui quali non occorre quindi ripetersi.
9.2 Inoltre. Nel fabbisogno del reclamante il Pretore aggiunto ha tenuto conto di una spesa complessiva per l’alloggio (inclusa la quota parte per il figlio convivente) di fr. 642.–, corrispondente agli interessi ipotecari effettivi versati. Il carico ipotecario gravante l’abitazione familiare, iscritta a registro fondiario quale PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________, assomma poi a fr. 484'000.– incorporato da due cartelle ipotecarie al portatore (fr. 420'000.– e fr. 30'000.–: fino al 31 dicembre 2022) e una cartella ipotecaria registrale nominale (fr. 34'000.–: costituita ad aprile 2023) (cfr. annessi al certificato municipale). Tuttavia, con riferimento a questo specifico debito, gli attestati di __________ SA datati 27 febbraio 2023 accertano che non concorrono obblighi di ammortamento, tanto per l’importo di fr. 450'000.– pattuito nel forma di ipoteca a tasso fisso e per la durata dal 29 gennaio 2021 fino al 29 gennaio 2031, quanto per il restante importo di fr. 34'000.– pattuito nella forma di ipoteca a tasso variabile dal 28 febbraio 2023 (doc. F). Diventa così inutile ogni raffronto e analogia con i parametri delle pigioni in uso nella zona e validi per un alloggio adeguato di due persone. Per quanto non già inammissibile, la censura risulta così infondata.
Il reclamante contesta il mancato computo nel suo fabbisogno - delle voci di costo per telefonia, Serafe e internet. Trattasi nondimeno di oneri che, come puntualmente indicato dal Pretore aggiunto, sono già inclusi nel suo minimo esistenziale (Colombini, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 45 ad art. 117). Analogo discorso vale per i costi di telefonia che il reclamante chiede di conteggiare nel fabbisogno del figlio. Su questo punto il reclamo è così infondato.
Il reclamante contesta pure il mancato computo della retta mensile dovuta per la frequentazione della scuola di musica da parte del figlio (doc. M: fr. 67.50). Ora, le spese per istruzione dei figli minorenni, giustificano un supplemento dell’importo di base mensile LEF (cfr. Tabella del 1° settembre 2009 per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF); Bühler, op. cit., n. 190 ad art. 117). Ragione per cui, a fronte di una transazione parziale omologata dal primo giudice e che poneva a carico del solo reclamante il mantenimento del figlio (verbale d’udienza 15 gennaio 2024, pag. 2 punto 9), in assenza di una puntuale motivazione lo stralcio da parte del Pretore aggiunto della relativa voce di costo costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti. Al riguardo la censura è fondata.
Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere individuato la vendita dell’abitazione coniugale o il leggero aumento del relativo onere ipotecario, quale strumento proponibile per finanziare le spese di causa e patrocinio legale. Quell’immobile era detenuto in comproprietà da cui la necessità di un consenso anche della moglie, consenso che a fronte della causa che li opponeva e della contestata richiesta di contributo alimentare quest’ultima non avrebbe mai dato. La vendita poi non era nemmeno proponibile nell’immediato e, ancora, imponeva un’intesa dei coniugi sul prezzo di vendita. Era d’altra parte altamente verosimile che la creditrice ipotecaria __________ SA non avrebbe autorizzato un’estensione dell’onere ipotecario, considerate le spese mensili di oltre fr. 4'800.– del reclamante, le spese mensili del figlio minorenne completamente a suo carico e la situazione finanziaria della moglie condebitrice, la quale non poteva offrire garanzia di sorta lavorando a tempo parziale con entrate per fr. 2'200.– netti mensili e senza serie possibilità di estendere il grado di occupazione.
12.1 Considerato che l’abitazione coniugale, di cui alla PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, appartiene ai due coniugi in ragione di 1/2 ciascuno, risulta pacifica la necessità di un consenso della moglie tanto rispetto ad un’ipotesi di vendita quanto ad estensione dell’aggravio ipotecario (art. 169 CC). Da rilevare vi è poi che, in forza della transazione parziale omologata dal primo giudice, allo stato attuale il relativo immobile è assegnato in uso al reclamante e al figlio (verbale d’udienza 15 gennaio 2024, pag. 1 punto 2).
12.2 Ma è anche da considerare che a registro fondiario è pure menzionata una restrizione del diritto di alienazione a norma della LPP gravante la quota di comproprietà di 1/2 appartenente al reclamante, e che l’attestato 7 dicembre 2022 della previdenza professionale 2.pilastro del reclamante rileva un totale di prelievi per l’acquisto di proprietà di fr. 105'920.90 (ultimo prelievo il 19 novembre 2019 e già considerati eventuali rimborsi) (cfr. annessi al certificato municipale). Ora il prelievo anticipato dalla previdenza professionale destinato all’acquisto dell’alloggio primario comporta una riduzione proporzionale della prestazione dovuta al verificarsi di un evento assicurato di libero passaggio o di previdenza (cfr. anche gli art. 30c cpv. 4 LPP [Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982] e art. 331e cpv. 4 CO), motivo per cui la proprietà dell’alloggio così acquisita rappresenta una parte di quella prestazione (FF 1992 VI 209 220). Sicché in caso di vendita prima che si verifichi un caso di previdenza sussiste un obbligo di rimborso del prelievo anticipato limitato al ricavato inteso quale prezzo di vendita da cui sono stati detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore (art. 30d cpv. 5 LPP).
In concreto pertanto un’ipotesi di vendita della PPP per finanziare gli oneri della causa giudiziaria imporrebbe di prima coprire il debito ipotecario di fr. 484'000.– (in assenza di ammortamenti: sopra, consid. 9.2), oltre i tributi legali cui è soggetto il venditore e infine il prelievo LPP. Mentre che un’ipotesi di maggior aggravio ipotecario andrebbe comunque ponderata rispetto al debito di fr. 484'000.– incorporato dalle cartelle ipotecarie che gravano la PPP (sopra, consid. 9.2).
12.3 In definitiva, prospettando il finanziamento dei costi di procedura e di patrocinio tramite una vendita dell’abitazione coniugale o di un ulteriore aggravio della medesima, il Pretore aggiunto non poteva esimersi da un confronto con tali risultanze. In difetto della necessaria e contestuale spiegazione, il reclamo si rivela una volta di più fondato.
In conclusione, le censure del reclamante si rivelano fondate in punto al mancato riconoscimento dell’onere d’imposta a carico del reclamante (sopra, consid. 8) e della retta della scuola di musica del figlio (sopra, consid. 11). Inoltre il Pretore aggiunto non ha tenuto minimamente conto dell’aspetto legato alla pretesa di mantenimento avanzata all’udienza 15 gennaio 2024 e del quadro economico in cui versava la convenuta (sopra, consid. 7), rispettivamente non ha spiegato perché ha ritenuto plausibile il prospettato finanziamento dei costi processuali e di patrocinio tramite vendita o ulteriore aggravio dell’abitazione coniugale (sopra, consid. 12). Ritenuto come non sia compito dell’autorità di reclamo sostituirsi al giudice di prime cure, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato al Pretore aggiunto affinché, in applicazione dell’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, si determini nuovamente sulla domanda di gratuito patrocinio 10 ottobre 2023 ai sensi dei considerandi. Dandosi il caso andrà pure valutata la documentazione relativa alla costituzione in pegno delle polizze di previdenza 3.pilastro - qui inammissibile per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 2, 5 e 9) - prodotta al Pretore aggiunto il 25 gennaio 2024, ovvero dopo l’emissione della decisione qui impugnata.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato, risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 Ill 501 consid. 4.1.2).
Allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 Ill 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto appare congrua un’indennità di fr. 800.– (incluse spese per fr. 100.– e l’IVA), pari ad un dispendio di tempo di poco più di 2 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.– (art. 12 e 14 Rtar) senz’altro adeguate per redigere il reclamo proposto su argomenti, per quanto non già inammissibili, comunque attinenti i fabbisogni delle parti e ben noti al patrocinatore legale del reclamante.
Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile il reclamo 26 gennaio 2024 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 16 gennaio 2024 (inc. n. SO.2023.1262) della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e la causa è rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione, ai sensi dei considerandi.
La domanda di gratuito patrocinio 26 gennaio 2024 per il reclamo di RE 1 è priva d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà a RE 1 fr. 800.– di ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 26 gennaio 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).