Incarto n. 13.2021.47 13.2021.48
Lugano 26 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Lardelli e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. DM.2020.6 e DM.2020.8 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse in data 30 marzo 2020 e 14 maggio 2020 da
CO 1 patrocinato dall’. PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 26 aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 15 aprile 2021 con cui il Pretore le ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 29 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio in essere tra CO 1 e RE 1 e omologato la convenzione regolantene le conseguenze accessorie. In particolare è stato stabilito l’affidamento congiunto della figlia __________ ai genitori e la custodia alternata, con l’obbligo del padre di versare alla madre un contributo alimentare di fr. 550.- mensili per la figlia.
B. Con istanza 24 ottobre 2018 RE 1 (allora domiciliata a __________) ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio in punto all’attribuzione della figlia __________, di cui ha chiesto l’affidamento, e al contributo alimentare per la stessa.
Con risposta 18 ottobre 2019 CO 1 si è opposto all’istanza.
All’udienza 26 novembre 2019 le parti hanno raggiunto un’intesa e la procedura è stata stralciata dai ruoli con decisione 26 novembre 2019.
C. Con lettera 30 marzo 2020 CO 1 ha chiesto la modifica del contributo alimentare (inc. DM.2020.6) postulando nel contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2020.73). Con scritto 6 aprile 2020 RE 1 ha anch’essa chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2020.75).
Con distinte decisioni 20 aprile 2020 il Pretore ha posto CO 1 (inc. SO.2020.73) e RE 1 (inc. SO.2020.75) al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Con istanza di conciliazione 14 maggio 2020 CO 1 ha nuovamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio in punto all’affidamento della figlia __________ e al contributo alimentare per la medesima (inc. DM.2020.8).
In questa procedura entrambe le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Il 12 agosto 2020 l’avv. PA 1 ha inviato una nota d’onorario intermedia per prestazioni dal 6 aprile 2020 al 12 agosto 2020 per fr. 4'090.77, riferita all’incarto DM.2020.6. La nota è stata tassata con decisione 22 settembre 2020 riconoscendo complessivamente fr. 3'579.75. Il 4 gennaio 2021 essa ha poi inviato un’ulteriore nota d’onorario intermedia di fr. 3'864.49, sempre riferita al medesimo incarto, per prestazioni dal 13 agosto 2020 al 4 gennaio 2021, tassata con decisione 11 gennaio 2021 con cui sono stati riconosciuti fr. 3'858.90.
L’avv. PA 2 ha a sua volta inviato in data 19 ottobre 2020 una nota intermedia di fr. 6'160.- per prestazioni dal 27 marzo al 15 ottobre 2020 riferite agli incarti DM.2020.6 e DM.2020.8, tassata con decisione 28 ottobre 2020 con cui le sono stati riconosciuti fr. 6'216.45.
F. Con decisione 15 aprile 2021 il Pretore Leopoldo Franscini, subentrato quale supplente al Pretore Siro Quadri, rilevato che la legge prevede per la causa di cui trattasi un foro imperativo e che nessuna delle parti era domiciliata nella giurisdizione della Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato irricevibile la petizione e ha trasmesso l’incarto alla Pretura del Distretto di Bellinzona, territorialmente competente. Ha quindi revocato con effetto ex tunc, vale a dire dalla sua concessione, il beneficio del gratuito patrocinio sia a CO 1, patrocinato dall’avv. PA 2, sia a RE 1, patrocinata dall’avv. PA 1.
G. Con reclamo 26 aprile 2021 RE 1 postula che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il beneficio del gratuito patrocinio non le sia revocato con effetto retroattivo.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con la quale il Pretore ha revocato alla convenuta il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC). La domanda di gratuito patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a, art. 119 cpv. 3 e art. 321 cpv. 2 CPC), il termine di reclamo è di 10 giorni. Con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 16 aprile 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 26 aprile 2021, è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Al di là di quest’aspetto formale, il patrocinatore dell’attore ha indicato che la propria nota d’onorario era riferita agli incarti DM.2020.6 e DM.2020.8. Il patrocinatore della convenuta si è invece limitato a indicare che la nota era riferita all’incarto DM.2020.6. Dagli atti risulta tuttavia che l’attività riferita all’incarto DM.2020.6 è stata praticamente nulla: allo scritto 30 marzo 2020 con cui CO 1 ha chiesto la modifica del contributo alimentare sono seguiti lo scritto 8 aprile 2020 con cui il Pretore ha invitato l’istante a voler precisare la propria istanza e le osservazioni 9 aprile 2020 della convenuta, poi più nulla. Da un esame sommario risulta comunque che le prestazioni fatturate sono sostanzialmente riferite alla problematica dell’affidamento della figlia, oggetto dell’incarto DM.2020.8. È quindi da ritenere che la decisione di gratuito patrocinio era riferita ad entrambi gli incarti e così anche le note d’onorario dei patrocinatori e le relative decisioni di tassazione, ma anche la decisione di revoca.
Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte richiedente (Bühler, op. cit., n. 26 segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.
Il Pretore, rilevato che la legge prevede per la causa di cui trattasi un foro imperativo e constatato che nessuna delle parti era domiciliata nella giurisdizione della Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato irricevibile la petizione. In seguito ha ritenuto che la causa era sin dall’inizio sprovvista di possibilità di esito favorevole perché consapevolmente presentata a un giudice incompetente e di conseguenza ha revocato con effetto retroattivo il beneficio del gratuito patrocinio a entrambe le parti.
A mente della reclamante la competenza territoriale è un’eccezione che va sollevata dal giudice e non dalle parti. Poiché il Pretore ha omesso di sollevare tempestivamente l’eccezione, questa sarebbe perenta. Sostiene poi che il giudice deve esaminare d’ufficio i presupposti processuali tra cui anche la competenza per territorio e l’attesa di oltre un anno per procedere all’esame costituisce ritardata giustizia. Rileva inoltre che la decisione impugnata è contraria a quanto deciso all’inizio dal Pretore Siro Quadri il quale aveva ammesso la propria competenza decidendo di occuparsi dell’incarto. A un anno di distanza il Pretore non può ora sostenere il contrario e la decisione in oggetto costituisce un venire contra factum proprium. La procedura essendo proseguita per un anno, le parti potevano comunque legittimamente ritenere che il Pretore si ritenesse competente e quindi che il gratuito patrocinio non sarebbe stato revocato. Da ultimo asserisce di non aver sollevato l’eccezione dell’incompetenza perché si era affidata all’esperienza del Pretore che già conosceva la problematica. Essa ha comunque sempre agito in buona fede, non essendo stata lei ad avviare la causa e non incombendole alcun obbligo di sollevare l’eccezione di carenza del foro.
4.1 Va anzitutto rilevato che la reclamante non ha impugnato il punto 1 del dispositivo con cui il primo giudice ha respinto in ordine la petizione dichiarandola irricevibile. La mancanza del presupposto processuale del foro è pertanto acquisita, così com’è pacifico che lo stesso non v’era sin dall’introduzione della causa. L’accertamento del primo giudice che la causa difettava sin dall’inizio della possibilità di esito favorevole non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.
4.2 La reclamante sostiene che, avendo atteso un anno prima di pronunciarsi, l’eccezione di foro è perenta. Rilevato che essa non ha impugnato la decisione di inammissibilità della causa, la censura appare fine a sé stessa. Comunque, è anche manifestamente infondata. Il giudice ha da decidere sui presupposti processuali, ma non è suo compito sollevare “eccezioni” in punto ai medesimi. Le eccezioni sono semmai da sollevare dalle parti e la perenzione riguarda le parti, non il giudice. Ancor prima del Pretore, era compito poi delle parti verificare l’esistenza dei presupposti processuali, segnatamente la competenza territoriale, ciò che l’attore avrebbe dovuto fare prima di introdurre la causa, rispettivamente la parte convenuta in sede di risposta. Ciò s’imponeva a maggior ragione in considerazione del fatto che per le azioni di diritto matrimoniale il CPC impone il foro imperativo del domicilio di una delle parti (art. 23 cpv. 1 CPC), foro al quale esse non possono derogare (art. 9 cpv. 2 CPC) e che neppure può nascere a seguito della costituzione in giudizio. Il mancato esame costituisce quindi una negligenza dei patrocinatori, negligenza che non viene meno per il fatto che il primo giudice avrebbe poi dovuto esaminare d’ufficio la questione. Neppure il fatto che la reclamante non abbia sollevato l’eccezione dell’incompetenza perché si è affidata all’esperienza del Pretore, che già conosceva la problematica, rispettivamente che è stata convenuta in giudizio le è d’aiuto, ciò considerata l’imperatività del foro. La reclamante è quindi malvenuta a scaricare ora sul primo giudice le proprie responsabilità.
4.3 La reclamante rileva che il giudice deve esaminare d’ufficio i presupposti processuali tra cui anche la competenza per territorio. L’attesa di oltre un anno per procedere all’esame costituirebbe ritardata giustizia. Per i medesimi motivi indicati al considerando precedente, la censura è fine a sé stessa, oltre che errata. L’esame dei presupposti processuali può, infatti, essere fatto in ogni tempo, fino al termine della procedura. Pur essendo auspicabile che, trattandosi di un presupposto di natura organizzativa, sia chiarito al più presto, non v’è comunque un obbligo in tal senso, trattandosi invece di una facoltà del giudice (DTF 140 III 159).
4.4 La reclamante si duole che la decisione impugnata è contraria a quanto deciso all’inizio dal Pretore Siro Quadri, il quale ha ammesso la propria competenza decidendo di occuparsi dell’incarto. A un anno di distanza il Pretore non può ora sostenere il contrario e la decisione in oggetto costituisce un venire contra factum proprium. Ancora una volta la mancata impugnazione della decisione di irricevibilità rende fine a sé stessa la censura. Va comunque rilevato che, quando ha statuito sulla domanda di gratuito patrocinio, il Pretore Siro Quadri si è limitato ad esaminare il requisito dell’indigenza. Non risulta invece dalla decisione né dall’incarto che l’esame sia stato esteso ai presupposti processuali né, segnatamente, che egli si sia espresso sulla competenza territoriale. Né il fatto che abbia proceduto ad istruire la causa permette di concludere che l’abbia ammessa, considerato non da ultimo che l’esame avrebbe peraltro ancora potuto essere fatto con la decisione finale. Non si può quindi rimproverare al Pretore Leopoldo Franscini, subentrato al Pretore Siro Quadri, un comportamento contraddittorio, per essersi chinato sulla questione. L’ammissione delle parti al beneficio del gratuito patrocinio neppure ha quindi avuto quale conseguenza di inibire la facoltà del giudice di statuire sui presupposti processuali. Neanche si può ritenere manifestamente errato l’accertamento del Pretore Leopoldo Franscini laddove ha ritenuto che le parti erano consapevoli della mancanza del foro, le relative prese di posizione delle parti permettendo agevolmente questa conclusione, che peraltro neppure è stata contestata. Se poi è comprensibile che le parti abbiano voluto scegliere il foro per esse più conveniente, va rilevato che il legislatore ha esplicitamente voluto escludere questa possibilità di scelta optando per il foro imperativo. Che il Pretore Leopoldo Franscini non abbia ritenuto di prestarsi a questa iniziativa delle parti non è quindi censurabile, e nemmeno vi sono elementi per concludere che il Pretore Siro Quadri, che già si era occupato delle precedenti procedure fra le parti, fosse consapevole del mutamento delle circostanze e della mancanza del foro. Quand’anche la decisione di accordare il gratuito patrocinio possa aver fatto nascere legittime aspettative delle parti in punto all’assunzione - provvisoria - delle spese di patrocinio da parte dello Stato, ciò non avrebbe comunque quale conseguenza di far sorgere una competenza contra legem. La censura è quindi infondata.
4.5 Per i motivi che precedono, esaminata dal punto di vista del principio della legalità, la decisione del Pretore che, constatata la mancanza ab initio del foro, ha revocato ex tunc il gratuito patrocinio alle parti non rileva da un manifestamente errato accertamento dei fatti o da un’errata applicazione del diritto.
Scopo dell’istituto del gratuito patrocinio è di garantire l’accesso ai tribunali. L’accesso non è invero illimitato, perché sottoposto a due condizioni che devono essere realizzate cumulativamente: il richiedente dev’essere sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la domanda non deve apparire priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Constatata in concreto la mancanza, insanabile, di un presupposto processuale, la possibilità di esito favorevole della causa non era data e il gratuito patrocinio non avrebbe dovuto, in virtù del principio della legalità, neppure essere concesso. Ciò da solo non è però sufficiente per revocare il gratuito patrocinio, dovendosi anche considerare l’interesse nell’applicazione del diritto e ponderare tutti gli interessi in gioco (vedi sopra, consid. 3). Si rileva che il Pretore Siro Quadri aveva concesso a entrambe le parti il beneficio del gratuito patrocinio. Sulla scorta di questa decisione esse potevano confidare che i costi dei rispettivi legali sarebbero poi stati assunti - seppure non in modo definitivo stante l’obbligo di rimborso - dallo Stato. E queste aspettative sono poi state concretizzate, tanto che il Pretore ha approvato le note d’onorario intermedie dei patrocinatori, le cui prestazioni sono così state remunerate dal Cantone. In questa situazione la revoca retroattiva del gratuito patrocinio non appare giustificata.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), dovendosi tener conto che, pur essendo stato accolto, il reclamo era per la maggior parte inconsistente. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata in sede di reclamo.
La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo è accolto. Il punto 2 del dispositivo è annullato nella misura in cui il gratuito patrocinio alla convenuta con il patrocinio dell’avv. PA 1 è stato revocato con effetto retroattivo.
Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 250.– a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
La domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
Notificazione (unitamente al reclamo 26 aprile 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).