Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2023.112
Entscheidungsdatum
26.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2023.112 13.2023.113

Lugano 26 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2020.17 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 16 aprile 2020 da

RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 20 novembre 2023 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 31 ottobre 2023 con cui, stralciato dai ruoli il procedimento, il Pretore ha negato loro il gratuito patrocinio (dispositivo n. 2) e ha statuito sulle spese giudiziarie (dispositivo n. 3);

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e RE 2 sono membri della comunione ereditaria fu __________ (deceduto l’11 aprile 2020), insieme alle di loro sorelle E__________ e I__________. In vita, e a favore di queste ultime, il de cuius aveva disposto in donazione in ragione di un mezzo ciascuna dei fondi di sua proprietà. In seguito quei medesimi fondi sono stati trasferiti da E__________ al figlio T__________ tramite compravendita e donazione (fondi n. __________, __________ e __________ RFD di ), rispettivamente da I alla figlia CO 1 tramite donazione (fondo n. __________ RFD di __________).

B. A tutela dei propri diritti ereditari - e per quanto qui di interesse - con istanza cautelare 16 aprile 2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto l’annotazione a Registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC a carico del fondo n. __________ RFD di __________ appartenente a CO 1. Gli istanti hanno addotto la nullità della donazione del citato fondo, sostenendo a monte l’incapacità di discernimento del de cuius o un suo vizio di volontà (errore sui motivi), rispettivamente la malafede della convenuta.

C. Con decisione supercautelare 17 aprile 2020 il Pretore ha ordinato l’annotazione richiesta.

Con osservazioni 7 maggio 2020 CO 1 ne ha chiesto la revoca già in via supercautelare, postulando in via subordinata che agli istanti fosse fatto ordine di prestare una garanzia di fr. 140'000.– ai sensi dell’art. 264 CPC.

Con replica e risposta a domanda cautelare 26 maggio 2020 la parte istante ha confermato le proprie richieste, opponendosi alla domanda di garanzia. Con duplica 22 giugno 2020 la parte convenuta ha anch’essa confermato le proprie domande.

D. Con decisione cautelare 2 giugno 2020, respinta la richiesta di revoca dell’annotazione disposta in via supercautelare, il Pretore ha ordinato agli istanti il versamento, nel termine di 20 giorni, dell’importo di fr. 140'000.– (o garanzia equivalente) a garanzia del risarcimento per eventuali danni derivanti dal provvedimento cautelare, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la revoca del provvedimento 17 aprile 2020.

L’appello degli istanti è stato respinto con decisione 24 agosto 2020 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 12.2020.82). Il loro ricorso in materia civile è poi stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 21 gennaio 2021 (5A_819/2020).

E. Al dibattimento del 1° settembre 2020 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Vari termini assegnati dal Pretore agli istanti per prestare la garanzia, con la comminatoria della revoca dell’annotazione disposta il 17 aprile 2020, sono decorsi infruttuosi.

Il 22 febbraio 2021 il Pretore ha rilevato il mancato pagamento della garanzia e revocato il provvedimento 17 aprile 2020. Ha poi invitato la convenuta a esprimersi sullo stralcio della procedura. Con osservazioni il 23 febbraio 2021 l’interessata si è rimessa al giudizio del Pretore, richiamando le osservazioni 7 maggio 2020 e postulando che l’avvio della fase istruttoria fosse subordinato alla prestazione della garanzia di fr. 140'000.–. Il 4 marzo 2021 gli istanti hanno ribadito la loro opposizione allo stralcio della causa, confermando la presa di posizione 16 febbraio 2021.

F. Con decisione 22 marzo 2021, in applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPC, il Pretore ha assegnato agli istanti un ultimo termine scadente il 20 aprile 2021 per prestare la garanzia assortito dell’avvertenza dello stralcio della procedura qualora fosse decorso infruttuoso.

La decisione è stata annullata l’11 gennaio 2022 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, su reclamo 2 aprile 2021 degli istanti (inc. n. 13.2021.35).

G. Frattanto, con istanza 30 marzo 2021, completata il 2 aprile 2021, RE 1 e RE 2 hanno chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, domanda avversata dalla convenuta il 7 aprile 2021 e ribadita dagli istanti con osservazioni 23 aprile 2021.

H. Il 12 ottobre 2021 CO 1 ha venduto il fondo n. __________ RFD di __________. Il 14 aprile 2022 il Pretore ha invitato le parti a comunicare “se la procedura abbia ancora un interesse”. Il 15 aprile 2022 la convenuta ha chiesto lo stralcio dal ruolo con protesta di spese e ripetibili. Il 31 maggio 2022 RE 1 e RE 2 hanno precisato che la causa era da stralciare, che la perdita d’interesse nella causa era da attribuire alla sola convenuta e che pertanto alla stessa non era dovuta alcuna indennità per spese ripetibili. Hanno poi postulato che l’anticipo delle spese di giustizia di fr. 5'000.– sia restituito agli istanti, “al beneficio del gratuito patrocinio”.

I. Con decisione 31 ottobre 2023 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo poiché priva d’interesse (dispositivo n. 1), ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1 e RE 2 (dispositivo n. 2) e a loro carico ha posto le spese processuali fissate in fr. 1'500.– (con restituzione del maggior anticipo di fr. 3'500.–) con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6'600.– di spese ripetibili (dispositivo n. 3).

L. Con reclamo 20 novembre 2023 gli istanti RE 1 e RE 2 chiedono la riforma dei dispositivi n. 2 e 3. Più precisamente che sia concesso loro il gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv. PA 1 e, in ogni caso, che le spese processuali di fr. 1'500.– da loro anticipate siano poste a carico di CO 1, quest’ultima tenuta a versare loro fr. 6'600.– di spese ripetibili, confermata per il resto la restituzione del maggior anticipo di fr. 3'500.–. I reclamanti postulano il beneficio del gratuito patrocinio comprensivi dei costi dell’avv. PA 1, anche per questa sede di giudizio.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Incontestato lo stralcio dai ruoli della procedura, con il gravame in esame i reclamanti impugnano la decisione 31 ottobre 2023 in riferimento:

  • al punto n. 2 del dispositivo con cui il Pretore ha respinto la loro istanza di gratuito patrocinio;

  • al punto n. 3 del dispositivo con cui il Pretore ha fissato e ripartito le spese giudiziarie.

1.1 Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.2 Il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC e 319 lett. b cifra 1 CPC) nel termine di 10 giorni se è applicabile la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto in quanto l’impugnato dispositivo n. 3 riguarda una procedura di adozione di provvedimenti cautelari (art. 248 lett. d CPC), stralciata dal ruolo in quanto priva d’interesse. Il reclamo indipendente in materia di spese spetterebbe alla preposta Camera civile di merito del Tribunale d’appello. Tuttavia, per economia di giudizio, se ne occupa la terza Camera civile a cui già compete la trattazione del reclamo in materia di gratuito patrocinio.

  1. La decisione 31 ottobre 2023 è pervenuta ai reclamanti l’8 novembre 2023 (estratto tracciamento degli invii). Per l’art. 142 cpv. 3 CPC, il reclamo datato e spedito lunedì 20 novembre 2023 risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

Richiamata la procedura sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Sul diniego del gratuito patrocinio

  1. Il Pretore ha dapprima rilevato che, diversamente da quanto addotto dagli istanti nello scritto 31 maggio 2022, egli ancora non si era pronunciato sulla loro istanza di gratuito patrocinio. Ha poi considerato che al momento della richiesta di gratuito patrocinio essi già sapevano che l’emanazione del provvedimento cautelare era subordinata all’obbligo di prestare una garanzia di fr. 140'000.–. I medesimi non erano però stati in grado di fornire siffatta garanzia e nemmeno avevano fornito elementi dai quali si potesse ritenere che sarebbero stati in grado di farlo in un futuro prossimo. Questo, oltre ad avere comportato la revoca del provvedimento cautelare esistente, impediva a priori una sua ulteriore emanazione. Ha quindi ritenuto che le sorti della vertenza erano già segnate sin dall’inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio. In difetto di una probabilità di successo, egli ha quindi respinto la relativa domanda.

  2. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

  3. I reclamanti non contestano che la vendita del fondo n. __________ RFD di __________ ha privato del suo oggetto la loro causa e neppure che da ciò ne sia poi derivato lo stralcio dal ruolo giusta l’art. 242 CPC.

6.1 Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie ai menzionati requisiti di legge (sopra, consid. 5; IIICCA 13.2021.115/116 14 febbraio 2022 consid. 4). Il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 117). Di conseguenza se la parte interessata perde - per un qualsiasi motivo - qualità di parte allorquando la relativa istanza di gratuito patrocinio non è ancora stata decisa, l’interesse degno di protezione del richiedente al suo ottenimento cessa e l’onorario dell’avvocato non potrà poi essere coperto dalla Cassa dello Stato (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 117; decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1). In sostanza, qualora un avvocato abbia operato senza chiedere acconti, oppure nell’impossibilità di chiedere acconti - come è il caso se è stata presentata una domanda di gratuito patrocinio - il relativo rischio finanziario grava sulle sue spalle ed egli non è legittimato a successivamente ribaltarlo sullo Stato (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 117).

6.2 Ora lo stralcio della causa ha comportato la perdita della qualità di parte degli interessati, il Pretore non dovendo più statuire sulle loro richieste di giudizio avanzate il 16 aprile 2020. Per quanto si è detto quindi (sopra, consid. 6.1) anche il loro interesse degno di protezione a ottenere una decisione sulla loro istanza di gratuito patrocinio 30 marzo 2021 ancora pendente era venuto meno. Motivo per cui, l’istanza avrebbe persino potuto essere dichiarata priva d’interesse invece che respinta, senza necessità quindi di esaminare il requisito della probabilità di esito favorevole della causa.

  1. Ciò premesso, la decisione impugnata meriterebbe comunque conferma. I reclamanti lamentano una violazione del diritto processuale e dell’accertamento dei fatti, sostenendo che solo il provvedimento supercautelare era subordinato alla prestazione della garanzia giusta l’art. 264 CPC. Non invece l’emanazione del provvedimento cautelare e la continuazione della procedura cautelare, sicché la causa non era sprovvista di esito favorevole.

7.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, op. cit. n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

7.2 L’istanza di gratuito patrocinio 30 marzo 2021 è stata inoltrata quando il Pretore, ordinata il 17 aprile 2020 in via supercautelare l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre a carico del fondo n. __________, con decisione 2 giugno 2020 ha poi subordinato il mantenimento del provvedimento alla prestazione di una garanzia ex art. 264 CPC di fr. 140'000.–. Già si è evidenziato, nella decisione 11 gennaio 2022 di questa Camera (inc. n. 13.2021.35, consid. 5.4), che la garanzia giusta l’art. 264 CPC può essere imposta anche all’istante in stato d’indigenza e al beneficio del gratuito patrocinio, poiché non si tratta di una cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC) sicché non si applica l’esenzione di cui all’art. 118 cpv. 1 lett. a CPC. Poiché la prestazione di una garanzia di fr. 140'000.– era la condizione per la continuazione della procedura doveva essere evidente che la stessa era non solo condizione per mantenere la restrizione della facoltà di disporre, ma anche la premessa perché l’istanza cautelare potesse infine essere accolta. Dovendosi valutare la situazione esistente al momento in cui è stata presentata l’istanza di gratuito patrocinio, la conclusione del Pretore regge quindi alla critica dei reclamanti.

7.3 Obiettano invero i reclamanti che il mancato pagamento della garanzia ex art. 264 CPC non poteva determinare l’assenza di probabilità di successo della loro causa, giacché nulla permetteva al Pretore di ritenere che al termine della procedura cautelare essi non sarebbero stati in grado di versarla. Ancora soggiungono che la causa è diventata priva d’oggetto a causa della vendita del fondo avvenuta il 12 ottobre 2021, circostanza non prevedibile e che era subentrata ben dopo l’inoltro della loro istanza di gratuito patrocinio. Nondimeno, accanto al fatto di non avere fornito la citata garanzia - ciò che aveva comportato la revoca del provvedimento 17 aprile 2020 - il Pretore ha anche rilevato che essi non avevano in alcun modo sostanziato di potervi fare fronte in un futuro prossimo. Ed essi non solo non pretendono ora il contrario, ma con le loro osservazioni 23 aprile 2021 confermano siffatta prospettiva. Peraltro, la motivazione addotta dal Pretore (sopra, consid. 4) neppure accenna alla vendita del fondo. La critica dei reclamanti è quindi infondata.

7.4 Invano i reclamanti reputano contraddittoria la conclusione del Pretore che già aveva ritenuto pertinente la loro tesi, tanto da pronunciare il provvedimento supercautelare 17 aprile 2020. Se non che, quella misura si fondava solo sull’istanza 16 aprile 2020. Ponderati poi gli argomenti esposti il 7 maggio 2020 dalla convenuta, rispettivamente il 26 maggio 2020 dagli istanti, il mantenimento di quel provvedimento è stato subordinato con decisione 2 giugno 2020 alla prestazione della garanzia di fr. 140'000.–. Se del caso quindi, la pretesa contraddittorietà che essi imputano al Pretore era da sostanziare tenendo altresì conto di questi aspetti, in assenza di cui la critica risulta di nuovo inammissibile e immotivata.

7.5 Accennano infine i reclamanti al tema per cui la garanzia ex art. 264 CPC non assurge a presupposto processuale, in difetto del quale una causa può essere stralciata. Ma non è in forza di questo argomento che il Pretore ha negato loro il gratuito patrocinio. Il primo giudice ha rilevato che la prestazione della garanzia restava una condizione inderogabile per la pronuncia della misura cautelare richiesta, e che essi non avevano fornito elementi dai quali dedurre che sarebbero stato in grado di fornirla (sopra, consid. 7.2 e 7.3) sicché le sorti del procedimento già erano segnate al momento della richiesta del gratuito patrocinio. La critica è quindi inconsistente.

Sul dispositivo delle spese giudiziarie

  1. Il Pretore ha ripartito le spese giudiziarie secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC attenendosi, in quanto preminente nel caso specifico, al criterio della parte all’origine dei motivi che hanno reso privo d’oggetto il procedimento. Ha spiegato che la procedura cautelare include anche l’eventualità per la parte procedente di dover prestare una garanzia ex art. 264 CPC, parte che è quindi tenuta ad assumersene il rischio insieme a ciò che ne conseguirebbe se non vi potesse poi far fronte. Così doveva essere rispetto alla revoca del provvedimento 17 aprile 2020, sicché la perdita d’interesse della causa era da imputare agli istanti che, chiamati a prestare la garanzia, non l’avevano mai versata. Per contro, la vendita del fondo non era di peso nell’ottica della ripartizione delle spese, giacché era diritto della convenuta di disporre liberamente del fondo una volta revocato quel provvedimento. Spettava così ai reclamanti farsi carico delle spese e rifondere le ripetibili alla convenuta.

Il Pretore ha stabilito il valore di causa in fr. 700'000.–, ovvero 2/4 del valore del fondo di fr. 1'400'000.–. Ha poi applicato il tasso percentuale del 4%, ridotto ancora al 20% (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b Rtar), tenuto conto di spese per fr. 500.– (art. 6 cpv. 1 RTar) e dell’IVA, stimando così in fr. 6'600.– le ripetibili. Ha escluso una deroga ai tassi percentuali minimi poiché, pur in assenza di una decisione di merito finale, la causa aveva richiesto un certo lavoro e quell’importo remunerava almeno 20 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.–.

  1. Giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. L’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi quale parte ha occasionato la causa, quale sarebbe stato l’esito della causa se la stessa non fosse divenuta priva d’oggetto, quale parte ha causato inutilmente delle spese e quale parte ha generato i motivi che hanno condotto alla perdita d’oggetto (sentenza TF 4A_164/2022 22 agosto 2022 consid. 2.1; Trezzini, op. cit., n. 20 [n. 23 versione e-book #8 al 1° febbraio 2020] ad art. 107; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 12 ad art. 107; Stoudmann, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 24 ad art. 107; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 18 ad art. 107).

9.1 L’art. 107 CPC è una norma dispositiva (“Kann-Bestimmung”) in virtù della quale il giudice dispone di un grande margine di apprezzamento e di manovra: pur trattandosi di una questione di diritto che può essere rivista liberamente, l’autorità superiore - come anche il Tribunale federale (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5; 4A_164/2022 22 agosto 2022 consid. 2.2) - non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a quello dell’autorità inferiore, con riserva di un abuso o eccesso del diritto costitutivo di un risultato manifestamente ingiusto e manifestamente iniquo (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 107 [e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 1 ad art. 107]; Stoudmann, op. cit., n. 3, 4, 7 e 21 ad art. 107; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 e 6 ad art. 107). Dell’ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili riconosciuta al Pretore per costante giurisprudenza, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento, ha già dato atto anche questa Camera (III CCA 13.2019.8 20 febbraio 2019, 13.2015.96 29 gennaio 2016 consid. 4 con rinvii).

9.2 Non esiste un ordine di priorità fra i criteri validi ai fini di una valutazione secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, né - a ben vedere - è necessario che siano esaminati cumulativamente (sentenza TF 5D_126/2012 26 ottobre 2012 consid. 3.2; Sutter-Somm/Seiler, op. cit., n. 12 ad art. 107; Schmid/Jent-Sørensen, in: Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 107; Stoudmann, op. cit., n. 24 ad art. 107). Piuttosto è da individuare, nelle circostanze specifiche, quale criterio si adatti meglio alla situazione (cfr. sentenza TF 5A_1047/2019 3 marzo 2020 consid. 3.1.1, citata in: Stoudmann, op. cit., n. 24 ad art. 107).

  1. I reclamanti contestano la ripartizione delle spese giudiziarie decisa dal Pretore, a cui rimproverano un’errata applicazione del diritto e un abuso del potere di apprezzamento per non avere considerato il probabile esito della causa, evidente alla luce del provvedimento supercautelare già pronunciato. Essi rilevano ad ogni modo che anche il criterio applicato dal Pretore non legittimava una conclusione diversa, in quanto la causa era diventata priva d’oggetto solo a seguito della vendita del fondo da parte della convenuta. Quest’ultima aveva così privato gli istanti della possibilità di far valere in giudizio i loro pertinenti argomenti e aveva evitato le conseguenze negative a suo scapito. Non vi era invece alcuna correlazione tra il mancato pagamento della garanzia e la perdita dell’oggetto del litigio. Di fatto, decidendo di vendere il fondo la convenuta aveva agito in malafede e si era assunta la responsabilità di avere reso la causa priva d’oggetto, il che giustificava di porre a suo carico le spese e le ripetibili.

10.1 Nondimeno, il Pretore ha spiegato perché nello specifico ha ritenuto prevalente attenersi al criterio della parte che era stata all’origine dei motivi che avevano condotto alla perdita dell’oggetto della causa. Ha più precisamente rilevato (sopra, consid. 8) che dando avvio alla procedura cautelare i reclamanti dovevano prendere in considerazione la prospettiva di una richiesta di garanzia ex art. 264 CPC, che il provvedimento 17 aprile 2020 era appunto stato revocato perché quella garanzia non era stata versata e che, in conseguenza di ciò, a quel momento gli istanti si erano pertanto assunti anche il rischio di una perdita dell’oggetto della causa poi concretizzatasi con la vendita del fondo. Trattandosi di una facoltà conferitale dalla legge, ha escluso l’ipotesi di una colpa imputabile alla convenuta per avere postulato la prestazione della garanzia ex art. 264 CPC. Ed era anche stato un suo diritto quello di vendere il fondo, visto che quel fondo era ritornato nella sua piena disponibilità una volta venuta meno l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre. Ora, sugli argomenti così ritenuti i reclamanti non spendono alcuna parola, limitandosi ad obiettare che è stata la convenuta a vendere il fondo e a privare la causa del suo oggetto, oltretutto in malafede. Ma, senza un confronto critico che spieghi perché le ragioni così indicate dal Pretore non sarebbero sostenibili, il reclamo si rivela quindi immotivato.

Ad ogni modo risulta riduttivo sostenere l’evidenza della probabilità di esito favorevole della causa in forza del solo provvedimento disposto il 17 aprile 2020. Basti qui rinviare a quanto già si è detto (sopra, consid. 7 segg.). Per il resto, e a mero titolo aggiuntivo, questa Camera aveva finanche sollevato perplessità in punto all’interesse legittimo di portare avanti una procedura nella misura in cui fosse stato a priori evidente che quella garanzia non sarebbe mai stata fornita, rispettivamente alla facoltà di postulare di nuovo in via cautelare e in assenza di mutamenti di sorta una misura già ottenuta ma poi revocata, giungendo infine ad osservare che pure il considerevole numero di richieste di prova da assumere avanzate dai reclamanti travalicava manifestamente i limiti di una procedura cautelare (III CCA 13.2021.35 11 gennaio 2022 consid. 6 segg.).

10.2 A fronte di un reclamo insufficientemente motivato, nulla indica che la ripartizione di spese e ripetibili decisa dal Pretore è costitutiva di un abuso o eccesso del margine di apprezzamento di cui gode. Il relativo giudizio merita così conferma.

Sul gratuito patrocinio e gli oneri giudiziari del reclamo

  1. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure perlopiù inammissibili o comunque prive di motivazione, la proposizione del reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

  2. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), e neppure lo è la procedura di reclamo limitata alle spese. Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 600.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico dei reclamanti, qui soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 20 novembre 2023 di RE 1 e RE 2 è respinto.

  1. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo di RE 1 e di RE 2 è respinta.

  2. Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 600.– e poste a carico di RE 1 e di RE 2 con vincolo di solidarietà.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 20 novembre 2023 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Considerato un valore di causa di fr. 700'000, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF).

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