Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2024.31
Entscheidungsdatum
25.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2024.31 13.2024.32

Lugano 25 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.54 (procedura semplificata - locazione e affitti) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 novembre 2023 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 CO 2 entrambe patrocinate dall’ PA 2

e ora sul reclamo 27 maggio 2024 di RE 1 contro la decisione 15 maggio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il 1° novembre 2019 il seminterrato (inclusi 3 posteggio scoperti) adibito a studio di registrazione dello stabile di __________ a __________ di proprietà degli , rappresentati da CO 1 e CO 2, è stato dato in locazione a , di cui I era uno dei due soci. I, titolare della ditta individuale RE 1, il 30 ottobre 2021 ha poi sottoscritto con la medesima proprietà un nuovo contratto con scadenza al 31 ottobre 2024, la cui pigione è stata da ultimo fissata in fr. 1'200.– mensili oltre le spese accessorie.

B. Con accordo 24 aprile 2023 la parte conduttrice e la parte locatrice hanno pattuito l’interruzione anticipata del contratto di locazione con effetto al 14 maggio 2023, data a valere anche quale giorno della riconsegna dell’ente locato.

C. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 27 novembre 2023 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo il pagamento di complessivi fr. 19'600.–, di cui fr. 1'200.– di riduzione della metà della pigione di gennaio e febbraio 2023, fr. 10'000.– di perdita di guadagno per contratto discografico annullato, fr. 2'400.– di mancato introito dovuto all’impossibilità di sublocare il locale come sala prove e fr. 6'000.– di spese di trasloco. In aggiunta è stata chiesta la concessione del gratuito patrocinio, comprensivo dei costi di rappresentanza dell’avv. PA 1.

Con osservazioni 18 marzo 2024 le convenute hanno chiesto di respingere sia la petizione che l’istanza di gratuito patrocinio.

D. Con decisione 15 maggio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.

E. Con reclamo 27 maggio 2024 RE 1 ne postula ora la riforma, sicché la sua istanza di gratuito patrocinio 27 novembre 2023 sia accolta, e chiede che analogo beneficio sia concesso per questa sede di giudizio.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 Il giudizio impugnato, notificato il 16 maggio 2024, è pervenuto l’indomani al reclamante. Consegnato alla posta il 27 maggio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura sommaria, il gravame viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

3.2 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: op. cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

  1. Il Pretore aggiunto ha ricordato il tenore dell’accordo sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2023 e gli eventi che lo avevano preceduto, segnatamente: la proposta 21 febbraio 2023 dell’attore che chiedeva di ridurre la pigione a fr. 500.– per compensare i disagi dovuti ai rumori provenienti dai locali vicini, prospettando una perdita di guadagno di fr. 15'000.– per sospensione di impegni già contrattualizzati; la richiesta 4 marzo 2023 dell’attore che ribadiva il ribasso della pigione al 50% per i mesi restanti e retroattivi dall’inizio dei rumori, e la rescissione anticipata del contratto; la richiesta 20 marzo 2023 dell’attore che notificava lo spostamento della sua attività, quantificava una perdita di guadagno di fr. 20'000.– oltre ai costi di trasloco di fr. 6'000.–, e ribadiva la riduzione al 50% della pigione per i mesi d’uscita e retroattivi.

Il primo giudice ha ritenuto risolutivo tale accordo, che l’attore aveva sottoscritto senza riserve. Avendo accettato di pagare l’intero canone di marzo 2023 e aprile 2023, ottenuto la rescissione anticipata del contratto, l’abbuono del canone per il mese di maggio 2023 e la dilazione del pagamento di quanto dovuto, non era ammissibile che pretendesse ora una riduzione del 50% dei canoni di gennaio 2023 e febbraio 2023, il risarcimento dell’asserita perdita di guadagno e dei costi di trasloco, aspetti già oggetto di discussione tra le parti prima della stipulazione dell’accordo scritto. Per il Pretore aggiunto tale agire configura un manifesto abuso di diritto non protetto dalla legge (art. 2 CC). Ha così ritenuto la petizione priva di probabilità di esito favorevole, respingendo di conseguenza la domanda di gratuito patrocinio.

  1. Il reclamante premette che il garage per automobili già situato al pianterreno non aveva mai causato problemi alla sua attività, che i forti rumori erano iniziati con il subingresso del nuovo garage per motoveicoli e dei suoi titolari, che nonostante gli sforzi questa situazione non era conciliabile con il lavoro di studio di registrazione e che aveva così dovuto interrompere le registrazioni limitandosi a mettere a disposizione il locale come sala prove per gruppi musicali. Nel 2022, periodo pandemico, la sua attività era calata ed egli si era limitato a registrazioni “demo” motivo per cui, nonostante i rumori, si era adattato ripetendo e pianificando la sua attività fuori dagli orari usuali. Nel gennaio 2023, a fronte dei nuovi impegni assunti ad ottobre 2022 e dell’incessante aumento dei rumori, si era attivato presso le convenute, che l’avevano invitato a concordare gli orari con i titolari del nuovo garage. L’incontro del 28 febbraio 2023 tra questi ultimi e le parti non era però stato risolutivo, costringendolo ad annullare il contratto di registrazione dell’ottobre 2022. Il 4 marzo 2023 aveva quindi ribadito alle convenute l’intenzione di disdire immediatamente il contratto di locazione data l’impossibilità di registrare, richiesta poi confermata il 20 marzo 2023.

Sostiene il reclamante che l’accordo sottoscritto con le convenute il 24 aprile 2023 non riguardava il pagamento delle pigioni di gennaio 2023 e febbraio 2023, e neppure la perdita di guadagno né il rimborso delle spese di trasloco. Con esso era stata regolata la situazione pro futuro, e meglio gli ultimi mesi di locazione e le pigioni e le spese accessorie ancora da pagare. Egli non si era invece precluso la possibilità di far valere innanzi all’Ufficio di conciliazione tutte le altre pretese su cui le convenute non avevano nemmeno voluto discutere. L’accordo 24 aprile 2023 non poteva “essere considerato tombale”, in quanto non specificava che “le parti avrebbero regolato ogni aspetto controverso relativo alla locazione” e da questo silenzio non si poteva concludere che vi era stata rinuncia a pretese che l’accordo non trattava. Più logico - a mente del reclamante - ritenere anzi il contrario ovvero che se le parti avessero voluto regolare esaustivamente ogni aspetto della locazione lo avrebbero senza dubbio esplicitato, inserendo una semplice frase secondo cui con la firma dell’accordo il conduttore si dichiarava soddisfatto e tacitato in ogni sua pretesa derivante dalla locazione. Il reclamante imputa così al Pretore aggiunto una lesione del diritto giacché, sulla base di elementi non regolati dall’accordo 24 aprile 2023 e che andavano istruiti in corso di causa, ne aveva concluso a suo totale sfavore che l’azione così promossa era priva di ogni probabilità di successo, negandogli il gratuito patrocinio.

  1. Nondimeno, gli argomenti del reclamante non convincono.

6.1 Come ha rammentato il Pretore aggiunto - l’accordo 24 aprile 2023 stabilisce quanto segue: “Con il presente accordo le parti si accordano per la somma da versare per quanto riguarda le pigioni non versate e le spese accessorie 2022 e 2023. Per il mese di maggio 2023, la pigione e le spese accessorie 2023 non vengono conteggiate”. Accerta quindi in fr. 2'866.– lo scoperto effettivo (pigioni di marzo e aprile 2023, spese accessorie 2022 e spese accessorie 2023) per infine fissare un pagamento a saldo di fr. 1'666.– ripartito in due rate, fr. 1'000.– entro il 30 settembre 2023 e fr. 666.– entro il 31 dicembre 2023 (doc. L). Vero è poi che l’accordo non prevede una specifica clausola relativa ad altre pendenze relative al contratto di locazione 30 ottobre 2021 nel senso che con la firma del medesimo ogni e qualsiasi pretesa del conduttore fosse da ritenere tacitata. Il reclamante sostiene che, senza la necessaria istruttoria, il silenzio su questo aspetto non può essere considerato - come ritenuto dal Pretore aggiunto - siccome rinuncia di pretese non trattate dall’accordo, limitandosi questo solo a quelle future.

6.2 Ora, può esservi rinuncia soltanto rispetto a qualcosa di cui si ha piena consapevolezza. E il fatto che l’accordo 24 aprile 2023 (doc. L) sia stato bilateralmente sottoscritto tanto dal reclamante quanto dalle controparti, non è senza rilevanza. Il reclamante ha ottenuto l’interruzione anticipata del contratto con riconsegna del locale il 14 maggio 2023 (altrimenti valido fino al 31 ottobre 2024 (sopra, consid. A), il dimezzamento delle pigioni di marzo 2023 e aprile 2023, e l’abbuono della pigione di maggio 2023 (metà mese). Di riflesso le convenute hanno rinunciato alle pigioni da maggio 2023 a ottobre 2024 (18 mesi) e a metà di quelle per marzo 2023 e aprile 2023. Va da sé che nelle circostanze così descritte è quantomeno da presumere che le convenute non avrebbero mai acconsentito a tale accordo laddove, rispetto a ulteriori pretese già identificabili e cifrabili al 24 aprile 2023, il reclamante avesse ancora inteso riservarsi il diritto di agire in giudizio e a loro carico innanzi all’Ufficio di conciliazione. Sicché, se non altro, la sottoscrizione dell’accordo 24 aprile 2023 può ben essere letta nel senso di un’implicita volontà delle parti (conduttore e locatrici) di regolare gli aspetti legati al contratto di locazione 30 ottobre 2021 per quanto noti e determinabili in quel momento e per entrambe. Ed è questo il caso rispetto alla domanda di riduzione di pigione per gennaio 2023 e febbraio 2023, di perdita di guadagno per annullamento del contratto di registrazione di ottobre 2022 e impossibilità di sublocare il locale come sala prove per gruppi musicali, e di rimborso delle spese di trasloco. Diversamente da quanto sostiene il reclamante, l’accordo in effetti regola non solo le pigioni future dovute dalla sottoscrizione al termine del contratto, ma anche “le pigioni non versate e le spese accessorie 2022 e 2023”. L’impegno del reclamante a versare, a fronte di uno scoperto fr. 2'866.– (per pigioni di marzo e aprile 2023, spese accessorie 2022 e spese accessorie 2023), un importo a saldo di fr. 1'666.– ripartito in due rate, la prima di fr. 1'000.– entro il 30 settembre 2023 e la seconda di fr. 666.– entro il 31 dicembre 2023 (doc. L) mal si concilia con la pretesa sussistenza di sue pretese nei confronti dei locatori derivante dal medesimo contratto.

6.3 Al Pretore aggiunto non si può quindi rimproverare di aver ritenuto tali richieste, che già erano state oggetto di discussioni tra le parti prima di giungere all’accordo definitivo 24 aprile 2023, infondate. Ritenendo la petizione priva di probabilità di successo, il primo giudice non ha accertato in modo manifestamente errato i fatti né applicato in modo errato il diritto. La decisione impugnata merita quindi conferma e il reclamo va respinto.

  1. A titolo aggiuntivo giova rilevare che nemmeno il presupposto d’indigenza - su cui il Pretore aggiunto non si è, a ben vedere, espresso - risulterebbe nello specifico comprovato. Agli atti figura il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria del 2 ottobre 2023, vidimato dalla competente autorità comunale il successivo 6 ottobre 2023 (doc. C), del titolare della ditta individuale che procede in giudizio. Tuttavia le indicazioni ivi contenute non sono sostanziate dei necessari documenti, da compiegare al formulario ma di cui è stata completamente omessa la produzione, indicazioni che si traducono in mere allegazioni di parte. In particolare mancano elementi in punto al suo stato di disoccupato nella sua attività quale dipendente, rispettivamente alle risorse economiche di cui dispone e beneficia, alle spese e agli oneri personali e familiari cui egli provvede e alla situazione fiscale e debitoria in cui vive. Se non che, spetta a colui che rivendica la concessione del gratuito patrocinio concretizzare il proprio contesto economico, presentando in modo chiaro e spontaneo i mezzi di cui dispone per rapporto alle proprie necessità. Sotto questo profilo la relativa domanda di gratuito patrocinio risulta carente di motivazione, in quanto non rende affatto verosimile il quadro finanziario in cui questi versa, rendendo con ciò impossibile ogni analisi circa il preteso stato d’indigenza. In quest’ottica è quindi da ritenere che il beneficio richiesto non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento.

  2. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte delle considerazioni di cui si è detto (sopra, consid. 6 e 7), la proposizione del reclamo non presentava alcuna probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali per il presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e sono poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 maggio 2024 di RE 1 è respinto.

  1. La domanda di gratuito patrocinio 27 maggio 2024 del reclamante è respinta.

  2. Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 27 maggio 2024 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto di locazione), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

7