Incarto n. 13.2021.107-110
Lugano 25 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. CA.2021.50 (procedura cautelare - affido e divieto di trasferimento figlio) e inc. n. CA.2021.57 (procedura cautelare - riduzione contributo alimentare figlio) promosse innanzi la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord con istanze 2 giugno 2021 e 5 agosto 2021 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e nella causa inc. n. DM.2021.2 (azione di divorzio unilaterale) promossa con petizione 15 gennaio 2021 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 2 settembre 2021 di RE 1 contro il dispositivo n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 (inc. n. CA.2021.50) e le due successive decisioni 23 agosto 2021 (inc. n. CA.2021.57 e DM.2021.2), con cui il Pretore ha respinto le sue domande di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1974), cittadino italiano, e CO 1 (1985), cittadina italiana, si sono uniti in matrimonio il 23 aprile 2013 a __________ (Italia). Dalla loro unione è nato __________. Sui rapporti tra le parti si è già pronunciato il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord con misure a tutela dell’unione coniugale, provvedimenti di protezione della personalità chiesti dalla moglie e la trattenuta sul salario del padre del contributo alimentare da lui dovuto per il figlio.
B. Con petizione 15 gennaio 2021 CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale e regolamentarne le conseguenze accessorie (inc. n. DM.2021.2). All’udienza di conciliazione 8 febbraio 2021 RE 1 ha aderito al principio del divorzio e le parti sono poi giunte ad una convenzione parziale sugli effetti accessori. RE 1 ha inoltre formulato domanda di concessione del gratuito patrocinio.
Il 26 febbraio 2021 la moglie ha provveduto a motivare i punti rimasti litigiosi. Con la risposta 5 agosto 2021 il marito ha quindi formulato le proprie opposizioni e richieste, fra cui la riduzione del contributo per il figlio, e ha ribadito poi la richiesta del beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale dell’avv. PA 1.
C. Con istanza 5 agosto 2021 RE 1 ha chiesto che il contributo per il figlio sia ridotto a fr. 150.– mensili già in via cautelare (inc. n. CA.2021.57), postulando anche in questo contesto il beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale dell’avv. PA 1.
Al dibattimento del 18 agosto 2021 CO 1 ha argomentato la propria opposizione, mentre il marito ha confermato la propria istanza. In esito all’udienza il Pretore ha quindi statuito sui mezzi di prova per il procedimento cautelare.
D. Intanto, con istanza (super) cautelare 2 giugno 2021 RE 1 ha chiesto di vietare a CO 1 di trasferire il domicilio del figlio a __________ o altro luogo, con la comminatoria penale dell’art. 292 CP, rivendicando in via subordinata l’affido e la custodia del figlio (inc. n. CA.2021.50). Una sua prima domanda di gratuito patrocinio è stata respinta in quanto immotivata con decisione 4 giugno 2021.
All’udienza di discussione 21 giugno 2021 RE 1 ha confermato l’istanza e presentato una nuova domanda di gratuito patrocinio. CO 1 si è opposta a tali richieste di giudizio.
Raccolta la relazione dell’ascolto del figlio disposta dal Pretore con ordinanza 22 giugno 2021, l’istruttoria è stata chiusa il 29 luglio 2021. All’udienza per le arringhe finali tenutasi il 18 agosto 2021 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e le proprie domande di giudizio.
E. Con decisione 20 agosto 2021 nell’ inc. n. CA.2021.50 (sopra, consid. D) il Pretore ha respinto l’istanza cautelare 2 giugno 2021 di RE 1, autorizzato la madre a trasferire a __________ il domicilio del figlio e adeguato alla nuova situazione il vigente assetto in punto alle relazioni e ai diritti di visita tra padre e figlio. Il Pretore ha anche respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 4), ponendo di conseguenza a suo carico la tassa di giustizia di fr. 450.– con relative spese di fr. 140.– e fr. 600.– di ripetibili dovute alla controparte (dispositivo n. 5).
Con successive separate decisioni datate 23 agosto 2021 il Pretore ha inoltre respinto le domande di gratuito patrocinio di RE 1 presentate nella procedura di merito del divorzio di cui all’inc. n. DM.2021.2 (sopra, consid. B) e nella procedura cautelare di riduzione del contributo alimentare a favore del figlio di cui all’inc. n. CA.2021.57 (sopra, consid. C).
F. Con un unico reclamo datato 2 settembre 2021 RE 1 chiede ora di riformare il dispositivo n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 rispettivamente le due separate decisioni 23 agosto 2021, nel senso di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, inclusi i costi di rappresentanza dell’avv. PA 1 nelle tre citate procedure giudiziarie. Chiede pure che analogo beneficio gli sia concesso in sede di reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Con un unico atto di reclamo, RE 1 impugna le decisioni di diniego di gratuito patrocinio del 20 agosto 2021 (dispositivo n. 4 e 5) emessa nell’inc. n. CA.2021.50, 23 agosto 2021 emessa nell’inc. n. DM.2021.2 e 23 agosto 2021 emessa nell’inc. n. CA.2021.57. Ora, la motivazione addotta dal Pretore a sostegno del citato diniego di gratuito patrocinio è sostanzialmente uguale per le tre decisioni. In particolare le due decisioni 23 agosto 2021 menzionano in modo esplicito che alla luce delle modalità con cui RE 1 aveva impostato le relative domande di gratuito patrocinio, domande che richiamavano i dettagli contenuti in quella presentata nell’inc. n. CA.2021.50, si giustificava riprendere l’argomentazione già ritenuta nella pregressa decisione datata 20 agosto 2021. Si prescinde quindi dal disgiungere il reclamo, che viene evaso con giudizio unico pur mantenendo dispositivi separati e distinti.
2.1 La decisione 20 agosto 2021 (inc. n. CA.2021.50) è pervenuta al reclamante il giorno 23 agosto 2021 (estratto tracciamento degli invii). Mentre le due decisioni 23 agosto 2021 (inc. n. DM.2021.2 e CA.2021.57) sono state recapitate al reclamante l’indomani, 24 agosto 2021 (estratto tracciamento degli invii). Spedito il 2 settembre 2021 il reclamo risulta conseguentemente tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.2 Richiamata la procedura sommaria, il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
4.2 Non vi è un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 21 ad art. 119]).
4.3 Nemmeno il principio inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua relativa domanda, sicché sia resa verosimile la sua situazione finanziaria e l’indigenza, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad art. 119; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 119). E, ad ogni modo, un eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato che patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]).
Sul reclamo contro il dispositivo n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.50
Il Pretore non ha ritenuto credibili le allegazioni di RE 1 che, ad eccezione di un comprovato scoperto di fr. 555.95 non risultava oberato di debiti, nonostante dichiarasse un reddito netto di fr. 3'213.– mensili per rapporto a spese mensili di complessivi fr. 4'270.–, ovvero fr. 3'470.– di uscite e fr. 800.– di contributo alimentare per il figlio. Tutti gli altri debiti documentati erano in effetti a carico di __________ SA. Nemmeno era dimostrata e chiara la pretesa sublocazione da parte di quest’ultima società, e previo compenso di fr. 600.–, di locali presso l’abitazione affittata dall’interessato per la pigione mensile di fr. 2'300.–. Sicché, di fatto, era da ritenere che il reclamante non accumulava debiti nonostante un totale di spesa di fr. 5'270.– ed entrate mensili per fr. 3'213.–. Ciò posto, non risultando chiare e complete le complessive informazioni date dal reclamante, il Pretore gli ha negato il gratuito patrocinio (decisione impugnata, pag. 9 consid. 13).
Il reclamante afferma che il Pretore non ha messo in discussione i dati da lui proposti, e di avere sostanziato e reso verosimile la sua attuale situazione d’indigenza con l’ausilio di giustificativi, cui era da aggiungere anche la documentazione richiamata e prodotta nelle altre procedure pendenti - divorzio e cautelare - dove aveva chiesto la riduzione del contributo per il figlio proprio a fronte della sostanziale e duratura diminuzione delle sue entrate. Contesta poi la necessità di dover provare di essere oberato di debiti. Inoltre i documenti prodotti davano pure atto della rifusione da parte di __________ SA dell’importo di fr. 600.– da computare sulla pigione a suo carico di fr. 1'900.– , e non di fr. 2'300.– come erroneamente ritenuto dal Pretore, da cui un onere locativo per lui effettivo di fr. 1'300.– mensili.
6.1 L’argomentazione è però fuorviante. Certo, il Pretore ha dato atto delle dichiarazioni del reclamante che quantificava il suo salario netto mensile in fr. 3'213.– e le sue uscite mensili in fr. 4'270.– (tenuto conto di una spesa per locazione di fr. 1'300.– e contributo per il figlio di fr. 800.–), rispettivamente in fr. 5'270.– tenuto conto di un correttivo di spesa di fr. 2'300.– per la locazione. E, di per sé, da un mero profilo contabile tali cifre attestano un ammanco di fr. 1'057.– nella migliore delle ipotesi, rispettivamente di fr. 2'057.–. Nondimeno, il primo giudice ha anche avuto cura di spiegare che il quadro così descritto non reggeva poiché quelle allegazioni non erano chiare e trasparenti. Invano il reclamante sostiene quindi che il Pretore non ha messo in discussione i dati da lui forniti in punto a reddito e fabbisogno.
6.2 Il reclamante rimprovera al Pretore di non avere spiegato come egli avrebbe dovuto rendere più chiara e trasparente la sua situazione economica. Nondimeno, già si è detto che spetta al richiedente l’onere di confortare con l’ausilio di documenti giustificativi - e non invero solo allegare - la propria oggettiva impossibilità ad affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento pena la reiezione della sua domanda (sopra, consid. 4.1 e 4.2; cfr. anche: Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 11 ad art. 119]). In tal senso, per contro, al giudice non compete alcun obbligo di supervisione verso il richiedente patrocinato da un avvocato (sopra, consid. 4.3). Da questo punto di vista la critica è quindi infondata.
6.3 Ciò premesso, il Pretore ha in sostanza evidenziato che, rispetto al contesto di entrate e uscite così come descritto dal reclamante (sopra, consid. 6.1), non si spiegava il solo debito a suo carico quantificato e comprovato in fr. 555.95 di fatture dell’Autorità regionale di protezione per il cui incasso era stato spiccato un precetto esecutivo. In proposito il reclamante contesta invero di dover necessariamente provare di essere oberato di debiti affinché sia riconosciuto il suo stato di indigenza. L’argomento è però a dir poco bizzarro se solo si pensa che, proprio a conforto delle sue difficoltà economiche, l’interessato non ha lesinato ad invocare tutta una serie di procedimenti esecutivi a carico della __________ SA (doc. F), società di cui egli è nel contempo dipendente e proprietario al 100%, per debiti che afferma essersi accumulati a causa di fatture lasciate scoperte - fra cui ad esempio quelle per oneri sociali - in quanto egli doveva pagare i propri “costi correnti, e non da ultimo le spese legali”. Sicché, già solo per questo, la censura è priva di pertinenza.
6.4 Il reclamante censura anche l’errato computo dell’onere locativo di fr. 2'300.– mensili in luogo dell’importo di fr. 1'300.– che egli aveva allegato tenendo conto della riduzione della pigione mensile a fr. 1'900.– pattuita con il proprietario della casa in affitto e del compenso di fr. 600.– mensili riversatogli dalla __________ SA a titolo di sublocazione. Dalla copia del solo contratto di locazione agli atti risulta la pigione mensile di fr. 2'300.– (doc. B). Mentre, a ben vedere, nulla comprova la concessione della pretesa riduzione della pigione da parte di quel proprietario, men che meno che questi abbia autorizzato la sublocazione di locali alla società. Invero neppure vi è traccia di un contratto di sublocazione tra il reclamante e la società. Inoltre, nel contesto dell’inc. n. DM.2021.2 richiamato anche a sostegno della richiesta di gratuito patrocinio (act. III: verbale udienza 21 giugno 2021), il reclamante ha prodotto un parziale estratto del suo conto bancario attestante versamenti correnti di fr. 1'900.– a titolo di affitto per sole tre mensilità e degli accrediti registrati soltanto fino a marzo 2021 di locazione arretrata 2020 di uffici (doc. 2). A fronte delle citate circostanze non vi è quindi margine per ritenere che, nella misura in cui non ha ritenuto dimostrato il preteso onere locativo di fr. 1'300.– (sopra, consid. 5), al Pretore possa invero imputarsi un accertamento manifestamente errato dei fatti. La critica va così respinta.
Ribadisce il reclamante di non avere eccedenze mensili, di non disporre di sostanza, di nemmeno ricevere sempre il salario stabilito in quanto la sua società non aveva sufficiente liquidità a causa dell’importante calo di lavoro e dei debiti accumulati nel frattempo, ragione per la quale postulava anche la riduzione del contributo alimentare a favore del figlio. Invero però, proprio il suo ruolo di dipendente da una parte e di proprietario al 100% della __________ SA dall’altro diventa in concreto centrale. In effetti, la facoltà di controllo incondizionato sulla società che in tal senso compete al reclamante non consente di prescindere dalla mescolanza finanziaria di queste due figure, sicché nel quadro delle entrate e uscite va senz’altro considerata la situazione economica della società medesima. Ma a tal fine non sono solo determinanti i debiti della medesima, bensì il suo attuale e complessivo stato finanziario, ciò di cui non danno certo riscontro i soli flussi rilevati dai parziali estratti bancari del conto corrente aziendale (doc. 1 nell’inc. n. DM.2021.2). E, a ben vedere, analoga riflessione va rapportata alla __________ Srl, società parallela ma con sede in Italia di cui il reclamante è pure dipendente oltre che proprietario al 75% e riguardo alla quale, agli atti, figura pure un parziale estratto bancario del conto corrente (doc. 1 nell’inc. n. DM.2021.2).
Tutto ciò considerato, il Pretore non può essere seriamente criticato laddove ha ritenuto che le informazioni del reclamante a sostegno della sua domanda di gratuito patrocinio non erano sufficientemente chiare e complete. La reiezione della relativa richiesta non essendo costitutiva né di un accertamento errato del diritto né di un manifesto accertamento errato dei fatti, il reclamo va respinto.
Sul reclamo contro la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. DM.2021.2
9.1 Il reclamante rimprovera in modo generico al Pretore di non avere considerato gli altri giustificativi prodotti nella causa di divorzio a comprova della sua difficile situazione economica. Ma così proposta la critica è nondimeno inammissibile.
9.2 Afferma poi il reclamante che con il prosieguo della causa di divorzio avrebbe prodotto altri documenti a sostegno della richiesta di riduzione del contributo alimentare per il figlio, forzatamente quindi anche a sostegno delle proprie difficoltà finanziarie. Reputa così la decisione sul gratuito patrocinio prematura. L’interessato non contesta però le modalità con cui aveva impostato la sua domanda di gratuito patrocinio. E il Pretore ha appunto spiegato di avere deciso proprio sulla base di queste modalità. Peraltro nulla vieta al reclamante di rinnovare la sua richiesta. Il reclamo è così infondato.
9.3 Il reclamante rimanda per il resto alle censure sollevate nel contesto dell’impugnazione avverso la decisione 20 agosto 2021. Del perché le stesse sono infondate si è già lungamente detto (sopra, consid. 6, 7 e 8). Al riguardo non giova pertanto qui ripetersi.
Sul reclamo contro la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.57
10.1 Il reclamante rileva che, decidendo sui mezzi di prova notificati all’udienza di discussione del 18 agosto 2021, il Pretore gli aveva anche ingiunto la produzione di altri documenti relativa alla sua situazione economica. L’ordine spiccato in quel contesto dal primo giudice faceva nondimeno seguito alle relative richieste di prova della moglie ai fini del procedimento cautelare. In tal senso poi il reclamante sembra non voler considerare che l’onere di sostanziare una richiesta di gratuito patrocinio incombe al richiedente medesimo, che deve adempiervi in modo spontaneo (sopra, consid. 4.1). Ciò basta a respingere la critica così come proposta.
10.2 Invano il reclamante si duole per il fatto che il Pretore non ha fatto alcun riferimento alla sua domanda di provvigione ad litem. La censura non ha portata pratica. La domanda di gratuito patrocinio è sussidiaria rispetto alla domanda di provvigione ad litem - per la quale oltretutto s’impone di considerare anche la situazione finanziaria dell’altro coniuge - e, in concreto, il gratuito patrocinio è stato negato indipendentemente dalla proposizione della relativa domanda.
10.3 Infine, anche in questo caso il reclamante rimanda alle censure sollevate nel contesto dell’impugnazione avverso la decisione 20 agosto 2021. Una volta di più, si è già appurato che le stesse sono infondate (sopra, consid. 6, 7 e 8). Non occorre quindi dilungarsi oltre.
Sulle spese processuali del reclamo e sulla relativa domanda di gratuito patrocinio
La domanda di gratuito patrocinio chiesta innanzi a questa Camera va respinta. A conforto della sua pretesa indigenza (art. 117 lett. a CPC), il reclamante rinvia alla documentazione già agli atti e alle censure sollevate con il reclamo. Ma da questo punto di vista il requisito dell’indigenza non risulta adempiuto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 2021 di RE 1 contro i dispositivi n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.50 è respinto.
In quanto ricevibile, il reclamo 2 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. DM.2021.2 è respinto.
Il reclamo 2 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.57 è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Le spese processuali, stabilite in complessivi fr. 600.–, sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 2 settembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).