Incarto n. 13.2022.83 13.2022.84
Lugano 23 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.344 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 20 dicembre 2019 da
RE 1 già patrocinata dall’ __________ ora patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 già patrocinato dall’ __________ ora patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 31 ottobre 2022 di RE 1 contro il dispositivo n. 6 e 7 della decisione 19 ottobre 2022 con cui il Pretore ha revocato il gratuito patrocinio concessole il 14 ottobre 2020;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1, si sono uniti in matrimonio a __________ il 22 luglio 2017. Dalla loro unione è nato __________.
B. Con istanza 20 dicembre 2019 RE 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera l’adozione, già in via supercautelare e cautelare, di misure a protezione dell’unione coniugale.
Con decisione supercautelare 23 dicembre 2019 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° gennaio 2020, assegnato la casa coniugale alla moglie, affidato il figlio alla madre con diritti di visita da concordare tra genitori, fissato in fr. 932.– mensili (oltre AF) il contributo alimentare per il figlio e in fr. 2'506.– mensili quello di accudimento.
C. Il 14 gennaio 2020, al contraddittorio cautelare e di merito, CO 1 ha presentato delle osservazioni scritte. Il Pretore ha omologato una modifica dell’assetto cautelare, sicché - fra l’altro - il contributo di accudimento è stato ridotto a fr. 2'353.– da febbraio 2020 ritenuto l’incasso della moglie della pigione di fr. 600.– mensili versata dalla di lei madre.
RE 1 ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio. Il 6 agosto 2020 l’avv. __________ ha informato il Pretore che l’avv. PA 1 era subentrata al mandato di rappresentanza. Con decisione 24 agosto 2020 il Pretore ha concesso il gratuito patrocinio dal 14 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 stabilendo in fr. 1'094.65 (fr. 922.40 di onorario, fr. 92.40 di spese e fr. 78.25 di IVA al 7.7%) il compenso per la prima legale.
D. L’assetto cautelare è stato modificato all’udienza del 14 ottobre 2020, posto l’incasso dell’istante di pigione e spese accessorie per fr. 700.– mensili e un contributo alimentare per il figlio di fr. 2'000.– (oltre AF) dal 1° ottobre 2020, e quindi omologato dal Pretore che ha inoltre ammesso le parti al beneficio del gratuito patrocinio dal 1° agosto 2020.
Con replica 15 marzo 2021 RE 1 ha fra l’altro ribadito la richiesta di gratuito patrocinio. La duplica di CO 1 è poi seguita il 9 aprile 2021.
E. Il 17 giugno 2021 l’avv. PA 1 ha chiesto al Pretore l’autorizzazione a superare il limite forfettario di fr. 4'200.– di cui all’art. 5 Rtar, che le è poi stata concessa il 28 giugno 2021.
Chiusa l’istruttoria il 9 dicembre 2021, il 10 febbraio 2022 e il 14 marzo 2022 CO 1 e RE 1 hanno presentato le rispettive conclusioni scritte.
F. Il 27 aprile 2022 il Pretore ha preso atto dell’interruzione della convivenza tra l’istante e __________, e sentito quest’ultimo il 22 giugno 2022. Limitatamente a questo punto, in forza del principio inquisitorio illimitato vista la presenza di un minore, il Pretore ha riaperto l’istruttoria per gli aggiornamenti di reddito e fabbisogno, istruttoria poi chiusa il 29 settembre 2022 con rinuncia alle nuove arringhe finali. Il 10 ottobre 2022 l’avv. PA 1 ha integrato la nota professionale trasmessa il 2 maggio 2022 con i dettagli delle prestazioni svolte dal 6 maggio 2022.
G. Con decisione 19 ottobre 2022 il Pretore ha statuito nel merito le misure di protezione dell’unione coniugale (dispositivo n. 1 a 5), revocato il beneficio del gratuito patrocinio concesso alle parti dal 1° agosto 2020 (dispositivo n. 6) e ripartito a metà le spese processuali (fr. 1'000.–) compensate le ripetibili (dispositivo n. 7).
H. Con reclamo 31 ottobre 2022 RE 1 chiede di confermare il gratuito patrocinio già concessole e stabilire in fr. 9'776.65 la retribuzione dovuta alla legale con anticipo dallo Stato della sua quota parte di spese processuali. In via subordinata di limitare la revoca dal 1° agosto 2020 al 30 aprile 2022, con compenso fissato in fr. 1'120.30 (fr. 915.– di onorario, fr. 125.20 di spese e fr. 80.10 di IVA) e anticipo dallo Stato della sua quota parte di spese processuali. Ancora in via subordinata, il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio sul compenso alla legale. Inoltre anche per il reclamo l’interessata postula il gratuito patrocinio.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore revoca il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 121 e art. 319 lett. b cifra 1 CPC, art. 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a, art. 119 cpv. 3 e art. 321 cpv. 2 CPC), il termine di reclamo è di 10 giorni.
1.1 Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 20 ottobre 2022. In applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il termine di 10 giorni è giunto a scadenza lunedì 31 ottobre 2022. Impostato il medesimo giorno con invio raccomandato, il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Trattato in procedura sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.1 Il Pretore ha rilevato che, a fronte della situazione economica emersa in punto alle pretese di mantenimento, per finire le parti avevano beneficiato tra il 1° agosto 2020 e il 30 aprile 2022 di eccedenze per fr. 720.– mensili e ancora fr. 184.– mensili dal 1° settembre 2022. Venendo meno lo stato di indigenza, ha revocato il gratuito patrocinio concesso loro con effetto dal 1° agosto 2020.
2.2 La reclamante reputa la revoca retroattiva del citato beneficio lesiva del diritto, segnatamente del principio della buona fede e noncurante della dovuta ponderazione degli interessi in gioco.
3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
3.2 Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte richiedente (Bühler, op. cit., n. 26 segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.
4.1 In concreto alla reclamante è stato riconosciuto il gratuito patrocinio con una prima decisione 24 agosto 2020 e per il periodo tra il 14 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per l’attività svolta dalla prima legale (sopra, consid. C). Il beneficio è stato ancora confermato - senza porre condizioni e riserve - in esito all’udienza del 14 ottobre 2020 e rispetto anche al mandato conferito alla nuova legale (sopra, consid. D). Inoltre tanto il memoriale di replica 15 marzo 2021 (pag. 9) quanto quello di duplica 9 aprile 2021 (pag. 10) fanno esplicita menzione della pacifica convivenza della procedente subentrata ad agosto 2020. Il 16 giugno 2021 il Pretore ha dato atto di come la reclamante avesse evaso - per quanto pertinenti
4.2 Il Pretore ha deciso la revoca del gratuito patrocinio nel contesto del giudizio finale della procedura di misure a protezione dell’unione coniugale avviata dalla reclamante, quindi quando il mandato di patrocinio era già giunto a termine. Se non che, come visto (sopra, consid. 3.2), la revoca del gratuito patrocinio ha di principio effetto ex-nunc (pro futuro), mentre l’eventualità di un effetto retroattivo (ex-tunc) entra in considerazione solo in casi particolari. Ora, il primo giudice fa riferimento ad un’eccedenza di fr. 720.– mensili rilevata nel periodo tra agosto 2020 e aprile 2022 (inclusi) (decisione impugnata, pag. 25), nel corso del quale la reclamante “ha ripreso l’attività lavorativa e ha iniziato la sua convivenza con __________” (decisione impugnata, pag. 16). Nondimeno, il Pretore non pretende che quest’ultima circostanza sia stata in qualche modo sottaciuta dalla reclamante e nemmeno che l’interessata abbia in qualche modo esitato a chiarire la sua situazione reddituale e ad informare il giudice e la controparte tramite documenti circa le relative condizioni e le intervenute modifiche. Invero il Pretore nemmeno spiega che i dati di cui disponeva non consentivano una diversa (rispetto a quella già ritenuta) stima di massima di fabbisogno e reddito in capo alla moglie e, in tal senso, di avere in qualche modo fatto presente all’interessata l’eventualità di una revoca del gratuito patrocinio conseguente il vantaggio finanziario tratto alla parallela convivenza e dalla ripresa dell’attività lavorativa. Sicché nell’insieme, a fronte di tutti questi elementi, mal si vede come in buona fede la reclamante dovesse e/o potesse avere ragionevoli e oggettivi motivi per rimettere in discussione i presupposti di concessione del gratuito patrocinio che le erano stati pacificamente riconosciuti fino all’imminenza del giudizio di merito finale.
5.1 A mente del Pretore il presupposto di indigenza era in concreto venuto meno poiché dal quadro economico accertato e ritenuto - a posteriori - in capo alle parti era emerso che le stesse avevano goduto di un’eccedenza di fr. 720.– mensili tra il 1° agosto 2020 ed il 30 aprile 2022, rispettivamente di fr. 184.–/185.– dal 1° settembre 2022 in poi. Tuttavia, già si è detto che la revoca del gratuito patrocinio presuppone che le condizioni di concessione non siano più date o non lo siano mai state (art. 120 CPC). E, nel caso che qui ci occupa, ciò significa che ad oggi - leggasi 19 ottobre 2022 - il presupposto di indigenza non deve più essere adempiuto o che non lo è mai stato in precedenza.
5.2 In proposito è anzitutto da precisare che, quand’anche a fronte di un’eccedenza accertata dal 1° settembre 2022 di fr. 185.–, pare invero dubbio che la reclamante possa far fronte in tempi ragionevoli ai suoi oneri giudiziari. In effetti rispetto ad una pretesa remunerativa della legale di complessivi fr. 9'776.65 (fr. 8'656.35 [doc. JJ] e fr. 1'120.30 [scritto 10 ottobre 2022 nel fascicolo grigio]), a cui ancora va invero aggiunta la quota parte di spese processuali a carico della reclamante, il citato margine mensile consentirebbe all’interessata di liquidare il relativo debito tramite pagamenti a rate protratti almeno sull’arco dei prossimi 55 mesi. Il che, evidentemente, è in contrasto con il principio secondo cui il saldo attivo disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti). Sicché, a ben vedere, sotto questo profilo è già di primo acchito dubbio che la contestata revoca regga ai presupposti posti dall’art. 120 CPC e ossequi quindi il principio di legalità.
5.3 Non solo. È ben vero, d’altra parte, che il Pretore ha accertato un beneficio economico di fr. 720.– mensili in capo alla reclamante sull’arco di 21 mesi (agosto 2020-aprile 2022). Ma questo limitatamente a quel precedente e specifico periodo. E ancora in un contesto dove l’interessata confidava in un gratuito patrocinio che quello stesso giudice le aveva oramai già pacificamente riconosciuto, rafforzato oltretutto dalla decisione con cui a giugno 2021 questi aveva finanche rilasciato l’autorizzazione a superare l’importo forfettario di fr. 4'200.–, e su cui, come spiegato (sopra, consid. 4.1 e 4.2), non vi era concreto motivo di dubitare. Di contro, per quel medesimo lasso di tempo, il Pretore non accenna ad un corrispondente e reale accumulo di sostanza, e nemmeno rileva l’esistenza di sostanza altrimenti accantonata. Pertanto il citato vantaggio non può oramai più considerarsi attuale ed effettivo. Alla resa dei conti ne consegue che anche da questo punto di vista le condizioni per una revoca ai sensi dell’art. 120 CPC non sono più date, da cui una volta ancora la lesione del principio di legalità.
5.4 Per completezza basti infine rilevare che nello scenario così descritto era piuttosto e semmai da valutare l’attuabilità di una revoca parziale del gratuito patrocinio nel senso di imporre all’interessata una partecipazione parziale ai costi giudiziari e per un limitato periodo assunta nei confronti dello Stato, sempre che le condizioni lo avessero effettivamente consentito (cfr. per analogia IIICCA 13.2022.65/66 13 gennaio 2023 consid. 5.1 sulla concessione parziale del gratuito patrocinio e le modalità di partecipazione ai costi legali). Tenuto conto di una disponibilità di fr. 185.–, la prospettiva difficilmente era una via percorribile nello specifico. Giova in effetti notare che il Pretore non si esprime su un possibile credito o debito di mantenimento sin lì maturato dalla reclamante e derivante dal raffronto tra pretese incassate e pretese dovute in base alle risultanze della decisione finale, posto che qualora ne dovesse risultare debitrice l’interessata si troverebbe allora a dovervi far fronte attingendo sempre e soltanto al margine di fr. 185.– (sopra, consid. 5.2). Diversamente, nell’eventualità in cui ne risultasse un credito a suo favore, lo stesso andrebbe invero e se del caso considerato sotto il profilo dell’obbligo di rimborso giusta l’art. 123 CPC (IIICCA 13.2016.49 9 settembre 2016 consid. 3).
L’accoglimento del reclamo, si riflette anche sul dispositivo n. 7 relativo agli oneri giudiziari nel senso che la quota parte delle spese processuali posta a carico della reclamante è anticipata dallo Stato in forza del beneficio del gratuito patrocinio, ritenuta la conferma della compensazione delle ripetibili.
A differenza di quanto postula la reclamante, richiamato il principio del doppio grado di giurisdizione, questa Camera non può invece decidere quale prima e unica istanza in punto alla tassazione della nota professionale della sua legale nel suo ruolo di gratuita patrocinatrice. Su questo punto la causa non è matura per il giudizio e l’incarto va così retrocesso al Pretore affinché si determini al riguardo (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio - e la revoca del gratuito patrocinio - oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta o revoca il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Il congruo compenso va stabilito in fr. 800.– (incluse spese e IVA) senz’altro adeguato anche se si tiene conto di quasi tre ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.– (art. 12 e 14 Rtar), ben sufficienti per la proposizione delle censure (4 pagine) che hanno trovato qui accoglimento. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata in sede di reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 31 ottobre 2022 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 6 e 7 della decisione 19 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di Riviera sono riformati come segue:
“6.
6.1 Dal 1° agosto 2020 a CO 1 è revocato il beneficio del gratuito patrocinio.
6.2 Dal 1° agosto 2020, e come da decisione 14 ottobre 2020, è confermato il beneficio del gratuito patrocinio a favore di RE 1, inclusi i costi legali dell’avv. PA 1.
§. RE 1 è avvertita del suo obbligo di rifusione nei confronti dello Stato giusta l’art. 123 CPC.
§. RE 1 è avvertita del suo obbligo di rifusione nei confronti dello Stato giusta l’art. 123 CPC.”
Per il resto l’incarto è rinviato al Pretore affinché si determini sulla remunerazione dovuta all’avv. PA 1, in veste di gratuita patrocinatrice di RE 1.
La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è priva d’oggetto.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà a RE 1 fr. 800.– di ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 31 ottobre 2022 alla controparte):
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Riviera;
UIPA, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).