Incarto n. 13.2021.25
Lugano 22 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2021.9 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 gennaio 2021 da
CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 3
e ora sul reclamo 15 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di rinvio dell’udienza;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della realizzazione della loro casa di abitazione, il 3 novembre 2017 CO 1 e CO 2 hanno commissionato a RE 1 la realizzazione, fornitura e posa di una scala interna in acciaio costruita su misura e a struttura portante con gradini nella tipologia “corten”. L’opera ha evidenziato vari difetti e problemi.
B. Con istanza 28 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’assunzione di prove a titolo cautelare nei confronti di RE 1, e meglio l’assunzione di una prova peritale tesa ad accertare lo stato dell’opera, ad accertarne difetti, origine e causa, e a definire preventivamente le misure per ovviarvi.
C. Il 29 gennaio 2021 il Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione fissata per l’8 marzo 2021.
Con istanza 4 marzo 2021 il patrocinatore legale della società convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza in forza di un certificato medico che lo dichiarava inabile al 100% al lavoro per malattia dal 3 marzo 2021 al 18 marzo 2021.
D. Con decisione 5 marzo 2021 il Pretore ha negato il rinvio e confermato l’udienza come previsto, richiamando la natura cautelare della procedura e la necessità di una sua celere trattazione.
L’udienza si è tenuta l’8 marzo 2021 alla presenza degli istanti, che hanno confermato la loro richiesta. Nessuno si è invece presentato per conto della società convenuta.
E. Con reclamo 15 marzo 2021 RE 1 chiede ora di annullare la decisione 5 marzo 2021 e di rinviare l’incarto al Pretore affinché convochi le parti ad una nuova udienza.
Non sono state raccolte osservazioni.
F. Nel frattempo con decisione 10 marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha così designato il perito giudiziario, ha statuito sulle domande peritali a cui questi era chiamato a rispondere e lo ha invitato a presentare un preventivo spese, richiamandolo per il resto ai relativi obblighi di legge.
L’appello 22 marzo 2021 con cui RE 1 chiede di riformare la decisione 10 marzo 2021, nel senso di designare un perito giudiziario specialista nel campo delle metalcostruzioni, di non mostrargli la perizia di parte di cui al doc. N e di modificare le domande peritali 2.1 e 2.2, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2021.27).
Considerando
in diritto: 1. La decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha negato il rinvio dell’udienza dell’8 marzo 2021 è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. La decisione, peraltro, si inserisce in un procedimento di assunzione di prove a titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC che è retto dalla procedura sommaria (art. 158 cpv. 2 e 248 lett. d CPC). Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione è stata anticipata via fax alla società reclamante il medesimo giorno della sua pronuncia (5 marzo 2021). Pertanto, rimesso alla posta il giorno 15 marzo 2021 il reclamo risulta senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Oltre che personale (per le eccezioni al riguardo cfr. sentenza del TF 5A_310/2015 del 20 aprile 2015 consid. 2), l’interesse degno di protezione deve essere pratico, nel senso che l’esito del giudizio di seconda sede deve avere delle ripercussioni sulla situazione di fatto o giuridica della parte che si aggrava, e attuale, dovendo segnatamente ancora sussistere nel momento in cui è emessa la decisione di seconda istanza cantonale (Bastons Bulletti, op. cit., n. 24 ad Intro Art. 308-334; Trezzini, op. cit., n. 41, 42 e 43 ad art. 59; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 54 ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334; Zingg, op. cit., n. 45 e n. 46 seg. ad art. 59).
2.2 In difetto di un interesse degno di protezione l’iniziativa giudiziaria deve essere dichiarata irricevibile per difetto di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Se l’interesse è dato al momento della litispendenza, ma viene meno nel corso della procedura, questa diventa priva d’oggetto per altri motivi e va conseguentemente stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 242 CPC (sentenza del TF 5A_1035/2019 del 12 marzo 2020 consid. 7.2, 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 2.2, 4A_226/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 5; Bastons Bulletti, op. cit., n. 24 ad Intro Art. 308-334).
Oggetto d’impugnativa è la decisione 5 marzo 2021 con cui il Pretore ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza fissata per lunedì 8 marzo 2021 che il patrocinatore legale della società convenuta, vista l’impossibilità a presenziarvi per suo conto a causa di un’inabilità al 100% dovuta a malattia e attestata da certificato medico, aveva chiesto di posticipare. In particolare, con il gravame in esame la società reclamante chiede che questa decisione sia annullata e la causa rinviata al Pretore con obbligo di convocare le parti ad una nuova udienza (reclamo, pag. 4). Ciò posto, negato il rinvio entro i termini di cui si è appena detto, l’udienza si è poi appunto tenuta l’8 marzo 2021 alle ore 09:39 (act. III), facendo così venir meno l’interesse degno di protezione pratico e attuale a rivendicare il successivo 15 marzo 2021 l’annullamento e/o modifica della predetta ordinanza 5 marzo 2021 ormai già superata. Giova in effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in effetti più ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna semmai applicabile la restituzione giusta l’art. 148 CPC (Bohnet, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 10/13 ad art. 135; Brändli/Bühler, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8/10 ad art. 135; Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 135 con rif.). Si aggiunga per il resto che un rinvio negato a torto può poi ancora essere censurato nel contesto di un’impugnativa avverso la decisione finale (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 7 ad art. 135). Di conseguenza il reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua presentazione del necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale (sopra, consid. 2.2).
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della società reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, retto dalla procedura sommaria (sopra, consid. 1) e che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 1 e 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 15 marzo 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali fissate in fr. 300.– sono poste a carico della società reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 15 marzo 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF e, trattandosi di misure cautelari, facendo valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).