Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2024.42
Entscheidungsdatum
21.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2024.42

Lugano 21 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 12-2024 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona promossa con istanza 14 febbraio 2024 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 CO 2 CO 3 patrocinate dall’ PA 2

e ora sul reclamo 8 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 25 giugno 2024 con cui è stata respinta la sua richiesta di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto datato 28 settembre 2012 RE 1 (conduttrice) ha preso in locazione da CO 1, __________ e CO 2, l’appartamento di 3 locali dello stabile __________ in Via __________ a __________. La pigione mensile è stata stabilita in fr. 1'150.- oltre a un acconto spese di fr. 150.-.

L’appartamento è poi stato (ri)preso in locazione da RE 1 e S__________ (conduttori) con nuovo contratto stipulato il 19 aprile 2021 con CO 1, CO 2 e CO 3, con una pigione mensile di fr. 1'300.–, spese incluse e senza conguaglio. Il contratto di durata indeterminata è iniziato il 1° maggio 2021 con facoltà di disdetta alla scadenza 30 aprile e preavviso di 3 mesi, la prima volta il 30 aprile 2023.

B. Il 15 gennaio 2024, a protezione di RE 1, la Polizia cantonale ha emesso a carico di S__________ una decisione di allontanamento (art. 9a LPol) dal citato appartamento, valida fino al 24 gennaio 2024 e che includeva le immediate vicinanze alla sua persona fino a un raggio di distanza di 200 metri.

Su richiesta di RE 1 il 23 gennaio 2024 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato questa misura per una durata indeterminata, con la comminatoria dell’art. 292 CP.

C. Nel frattempo, il 15 gennaio 2024 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno notificato a RE 1 e a S__________ la disdetta

  • su modulo ufficiale - del contratto di locazione 19 aprile 2021, con effetto al 30 aprile 2024.

Con diffida 16 gennaio 2024 le locatrici, rilevato il reiterato comportamento violento di S__________ a danno dell’incolumità di RE 1 e l’intervento del 15 gennaio 2024 della polizia cantonale, anche a tutela di tutti gli inquilini hanno dichiarato di recedere dal contratto con effetto al 29 febbraio 2024.

D. Con istanza 14 febbraio 2024 RE 1 ha convenuto CO 1, CO 2 e CO 3 oltre a S__________ innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, contestando la validità della disdetta 15 gennaio 2024 e 16 gennaio 2024, postulando in via subordinata la protrazione del contratto di locazione 21 marzo 2021 (correttamente: 19 aprile 2021), e chiedendo la modifica del contratto sicché sia ammessa lei quale unica conduttrice. Ha pure chiesto il gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. PA 1.

Il 17 aprile 2024 l’interessata ha introdotto una nuova istanza di gratuito patrocinio suffragata da nuovi documenti.

E. L’udienza si è tenuta il 6 giugno 2024 alla presenza di RE 1 e delle locatrici, che hanno concordato la pattuizione di un nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° giugno 2024 con RE 1 quale unica conduttrice e alle medesime condizione di quello precedente. Conciliata la lite, la causa è stata stralciata dai ruoli.

Il 20 giugno 2024 RE 1 ha trasmesso all’Ufficio di conciliazione il certificato di rito per l’assistenza giudiziaria.

F. Con decisione 25 giugno 2024 l’Ufficio di conciliazione ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1.

G. Con reclamo 8 luglio 2024 RE 1 ne chiede ora la riforma, sicché sia ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con nomina dell’avv. PA 1 quale sua legale.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata 25 giugno 2024, emessa ad avvenuto stralcio della procedura di conciliazione per raggiunto accordo tra le parti, è pervenuta alla reclamante il 27 giugno 2024. Per l’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo spedito lunedì 8 luglio 2024 risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

La reclamante rimprovera all’Ufficio di conciliazione un accertamento manifestamente errato dei fatti. Gli contesta di avere ritenuto inutile l’assistenza del patrocinatore legale a motivo che era comparsa di persona all’udienza partecipando direttamente alla discussione, che la lite non presentava questioni complesse e circostanze tali da esigere l’intervento di un legale e che i certificati medici agli atti non attestavano un’incapacità o impossibilità ad agire personalmente a tutela di propri interessi.

  1. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

Sapere se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad art. 118).

3.1 Gli interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 15 seg. ad art. 118).

3.2 Se l’incidenza sulla situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo, tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i propri diritti (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al giudice (Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).

3.3 Nella procedura di conciliazione il gratuito patrocinio sottostà a delle esigenze rigorose, poiché rientra nei compiti dell’autorità di chiarire alle parti la situazione giuridica e le conseguenze della loro eventuale conciliazione, così da porle nella condizione di valutare inconvenienti e vantaggi della stessa. La necessità di un patrocinatore d’ufficio si riduce così a quelle situazioni, dove la parte richiedente non è in condizione di valutare il materiale processuale e di prendere posizione sui punti litigiosi in conoscenza della situazione giuridica, malgrado le spiegazioni del conciliatore: è così decisivo il grado di complicazione del litigio, dal punto di vista dei fatti e del diritto, e la capacità della parte di comprenderne i tratti salienti e litigiosi, rispettivamente la portata e le conseguenze di un accordo conciliativo (Trezzini, op. cit. n. 24 ad art. 118).

  1. Afferma la reclamante che il contratto di locazione al quale lei e l’ex compagno erano parti in veste di conduttori dall’aprile 2021, era stato disdetto dalle locatrici a causa dell’ordine di allontanamento pronunciato a carico di quest’ultimo. Soggiunge che lei avrebbe avuto qualità per agire sola contro questa disdetta unicamente convenendo in giudizio a fianco delle tre locatrici anche il suo ex compagno e coinquilino, non intenzionato ad opporvisi come si era poi dimostrato. Non avesse proceduto in tal senso avrebbe corso il rischio di vedersi negata la legittimazione ad agire nella causa di contestazione della disdetta e dichiarato nullo il procedimento per assenza di uno dei “presupposti procedurali”, perdendo così il termine perentorio per impugnarla. Tale aspetto era stato definito dal Tribunale federale con la sentenza DTF 140 III 598 consid. 3 e sanciva una prassi non affatto scontata, a maggior ragione per una persona laica del diritto. Motivo per cui, diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio di conciliazione era da riconoscere in quanto necessaria la rappresentanza legale nel procedimento di conciliazione da lei promosso.

4.1 L’azione con cui si contesta la disdetta del contratto di locazione è un’azione costitutiva (art. 87 CPC) tesa a mantenere in essere il rapporto locativo tra conduttore e locatore. Quando più parti sono titolari di un siffatto contratto si parla di locazione comune, ovvero di un rapporto giuridico uniforme che esiste come un tutto e per tutte le parti al contratto, da cui la necessità di agire congiuntamente. Visto il particolare bisogno di protezione sociale in tale ambito, con DTF 140 III 598 il Tribunale federale ha invero stemperato tale principio nel senso che non è necessario che i conduttori siano tutti attori e i locatori tutti convenuti, dovendo nondimeno figurare da una parte o dall’altra: in tal senso il conduttore è legittimato a contestare da solo la disdetta a patto che lo faccia contro il/i locatore/i e contro l’/gli altro/i conduttore/i (sentenza del TF 4A_282/2021 del 29 novembre 2021 consid. 4.3.1, 4A_127/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3). Il conduttore che non abita più l’appartamento locato non beneficia della protezione sociale giusta l’art. 271 segg. CO, sicché solo chi utilizza effettivamente i locali ha un interesse degno di protezione in tal senso (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; sentenza TF 4A_282/2021 del 29 novembre 2021 consid. 4.4).

4.2 A fronte dell’ordine di allontanamento disposto a carico dell’ex compagno della reclamante da parte della polizia cantonale il 15 gennaio 2024 (doc. E) e confermato in via supercautelare dal Pretore il 23 gennaio 2024 - su istanza della stessa reclamante - per una durata indeterminata (doc. F), tanto la prosecuzione quanto l’esistenza in sé del contratto di locazione comune 19 aprile 2021 che li legava non era di fatto più ipotizzabile.

Ora, con l’istanza di conciliazione la reclamante ha sostenuto di avere dovuto convenire in giudizio appunto oltre alle tre locatrici anche l’ex compagno, quale suo litisconsorte necessario, a tutela della propria legittimazione attiva, alfine di mantenere valido il contratto di locazione e di annullare le citate disdette. L’interessata ha peraltro argomentato di dover contestare la disdetta 15 gennaio 2024 (la diffida 16 gennaio 2024 era nulla in difetto del formulario ufficiale) data dalle tre locatrici (doc. B all’istanza di conciliazione) poiché, a fronte dell’ordine di allontanamento a carico dell’ex compagno, questi non era oramai più autorizzato ad occupare o comunque frequentare sia l’appartamento comune che le immediate vicinanze e quindi non poteva più tenere comportamenti violenti verso di lei o gli altri inquilini. Motivo per cui quella disdetta era abusiva in quanto non perseguiva più un interesse serio, oggettivo o degno di protezione. Non era poi proporzionale, visto che la reclamante abitava l’appartamento da oltre 12 anni, non aveva per sé mai dato problemi e avrebbe avuto difficoltà a trovare un’altra sistemazione.

4.3 Ciò posto, se è vero che da un laico non si può pretendere la conoscenza della prassi sancita dal Tribunale federale in DTF 140 III 598, è altrettanto vero che l’informativa in punto alla necessità di convenire già in sede di conciliazione anche l’ex compagno e coinquilino poteva senz’altro essere raccolta presso l’autorità di conciliazione a cui l’istanza andava indirizzata e che - a ben vedere - poteva finanche essere presentata in forma di dichiarazione verbale rilasciata innanzi all’autorità medesima (art. 202 cpv. 1 CPC). Del resto, il modulo ufficiale della disdetta notificata alla reclamante chiariva la necessità di ossequiare il termine di 30 giorni (valido per la contestazione della disdetta e per la protrazione della locazione) e recava le indicazioni per determinare l’Ufficio di conciliazione competente, Bellinzona in concreto. Fatta astrazione del tema sulla legittimazione attiva, la reclamante non accenna ad altre particolari problematiche, né le stesse scaturiscono con evidenza dall’istanza di conciliazione (sopra, consid. 4.2). Sicché, nella misura in cui non ha ritenuto che la lite presentasse questioni complesse e circostanze tali da rendere necessaria l’assistenza di un legale, la conclusione dell’Ufficio di conciliazione non sfocia in un manifestamente errato accertamento dei fatti. La critica va respinta.

  1. La reclamante contesta anche le considerazioni dell’Ufficio di conciliazione in punto al suo stato di salute. Rileva che i certificati medici prodotti agli atti davano prova della sindrome mista ansioso-depressiva e da somatizzazione di cui soffriva e per la quale era seguita dal 23 novembre 2023 dal dottor __________. Come pure dell’aggravamento progressivo di questo suo stato di salute fino al ricovero presso la __________ in conseguenza delle violenze verbali e fisiche subite per mano dell’ex compagno e sfociate da ultimo nell’ordine di polizia 15 gennaio 2024. Sebbene questi certificati non attestavano una sua incapacità o impossibilità ad agire personalmente a tutela dei propri interessi, non era dato di vedere come, a fronte della situazione medica complessiva che ne risultava, senza il patrocinio di un legale lei potesse personalmente agire in modo valido a tutela dei propri interessi. Ricorda infine che l’art. 204 CPC prevedeva la comparsa personale delle parti all’udienza di conciliazione.

5.1 Nondimeno, dello stato di profonda prostrazione non si faceva alcun accenno nell’istanza di conciliazione 14 febbraio 2024. In effetti la reclamante si era limitata a postulare la concessione del gratuito patrocinio sulla base di un conteggio assicurativo di indennità giornaliera valido per il mese di ottobre 2023 e che si rapportava ad uno stato di malattia risalente all’8 maggio 2023 (doc. H all’istanza di conciliazione), prospettando un successivo invio dell’usuale certificato di assistenza giudiziaria.

È pur vero che il 17 aprile 2024 la reclamante ha presentato un’ulteriore e separata istanza tesa all’ottenimento del gratuito patrocinio a cui ha allegato il menzionato certificato medico del dottor __________ datato 27 febbraio 2024 (annesso doc. B) che comprova - oltre ad una condizione di pregressa malattia fisica - un aggravamento da un punto di vista psichico del suo stato di salute e un suo imminente ricovero ospedaliero d’urgenza. Altrettanto vero è poi che il 15 marzo 2024 il relativo istituto di cura __________ ne ha certificato la degenza con effetto dal 29 febbraio 2024 per una durata indeterminata, quand’anche a quel momento prevista fino al 22 marzo 2024 (annesso doc. C). Inoltre, per quanto dichiarato dalla stessa reclamante, questa degenza era ancora attuale il 17 aprile 2024 (istanza di gratuito patrocinio, pag. 3 n. 6).

5.2 Ora, rammentato il presupposto di comparizione personale sancito dall’art. 204 cpv. 1 CPC che qui evoca la reclamante, nelle circostanze così descritte la necessità di ammettere la rappresentanza legale a tutela della reclamante così come avanzata in sede di istanza di gratuito patrocinio 17 aprile 2024 andava tutt’al più interpretata in funzione di una legittima dispensa dall’obbligo di comparsa personale dell’interessata ai sensi dell’art. 204 cpv. 3 lett. b CPC. In tal senso però all’udienza tenutasi il 6 giugno 2024 l’Ufficio di conciliazione ha avuto modo di accertare tanto l’oggettiva comparsa personale della reclamante quanto la sua partecipazione attiva alla discussione, ciò che quest’ultima non contesta. E, d’altro canto, l’interessata non contesta neppure la conclusione aggiuntiva dell’Ufficio di conciliazione che non ha ritenuto i documenti medici da lei prodotti altrimenti indicativi di una sua situazione di incapacità o impossibilità ad agire sola a propria difesa. A fronte di tali evidenze, la pretesa ipotesi di accertamento manifestamente errato dei fatti si rivela una volta di più infondata. Anche sotto questo profilo la censura va così respinta.

  1. A mero titolo aggiuntivo giova ancora rilevare che il certificato di rito per l’ammissione al gratuito patrocinio - invero trasmesso all’Ufficio di conciliazione solo il 20 giugno 2024 a fronte di un’istanza di gratuito patrocinio 17 aprile 2024 e di un’udienza tenutasi il 6 giugno 2024 - documenta l’esistenza di proprietà immobiliare (appartamento) in __________, di cui null’altro è dato sapere. A ben vedere quindi sarebbe finanche da chiedersi se il presupposto d’indigenza (art. 117 lett. a CPC), su cui l’Ufficio di conciliazione non si è invero espresso, sia in effetti realizzato.

  2. Nella procedura di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni non sono assegnate spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC), principio che non vale però nella procedura decisionale (cfr. art. 114 CPC; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 2a ad art. 113 e n. 10 ad art. 114; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6 ad art. 113 e n. 2 e 3 ad art. 114). E anche la procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese sono così fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE 1 è respinto.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.

  2. Notificazione:

  • .

Comunicazione alla Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.– (vertenza in materia di locazione; sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1.1), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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