Incarto n. 13.2021.132 13.2021.133
Lugano 19 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.36 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 1° dicembre 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dagli __________
e ora sul reclamo 4 novembre 2021 di RE 1 contro la decisione 21 ottobre 2021 con cui, fra l’altro, il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stata in cura dal dr. med. CO 1 a seguito di un infortunio al ginocchio destro occorsole il 6 giugno 2014. In occasione della consultazione tenutasi il 2 settembre 2014, a fronte del persistere dei dolori lamentati dalla paziente, il dr. med. CO 1 ha eseguito un’infiltrazione intra-articolare al ginocchio. La situazione non essendo migliorata, anzi peggiorata, RE 1 si è sottoposta a un intervento per l’inserimento di una protesi.
RE 1 ritiene responsabile dell’aggravamento della situazione - dovuta a suo dire all’esecuzione non a regola d’arte dell’infiltrazione - il dr. med. CO 1 il quale, contestata ogni sua responsabilità, si è opposto a ogni tentativo di accomodamento bonale (4 settembre 2017, 27 luglio 2018, 17 giugno 2019 e 28 novembre 2019).
B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, il 1° dicembre 2020 RE 1 ha promosso azione parziale innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo la condanna del dr. med. CO 1 a versarle complessivi fr. 471'267.30 oltre accessori (fr. 223'052.70 di danno quale casalinga; fr. 184'463.– di perdita di guadagno professionale futuro; fr. 12'500.– di torto morale; fr. 46'911.60 di perdita della pensione e fr. 4'340.– di spese processuali), pari alla metà del pregiudizio patito. L’interessata ha postulato inoltre di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con risposta 16 febbraio 2021 il dr. med. CO 1 ha chiesto di respingere la petizione.
In sede di replica 7 maggio 2021 e duplica 12 luglio 2021 le parti hanno sostanzialmente confermato i rispettivi antitetici punti di vista.
C. Con istanza 14 luglio 2021 il convenuto ha chiesto la condanna dell’attrice alla prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 42'414.– e, fino ad allora, la sospensione della causa.
Il 5 agosto 2021 l’attrice ha aggiornato la sua istanza di gratuito patrocinio in punto alla sua situazione finanziaria, opponendosi con separate osservazioni alla prestazione di una cauzione per spese ripetibili.
Il 19 agosto 2021 il convenuto ha chiesto l’estromissione dei nuovi documenti prodotti in quanto tardivi, conclusione avversata dall’attrice con osservazioni 22 settembre 2021.
D. Con decisione 21 ottobre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio (dispositivo n. 1), dichiarato priva d’oggetto la domanda di estromissione dei documenti (dispositivo n. 2), rinviato la decisione sulla cauzione in attesa del passaggio in giudicato del giudizio in tema di gratuito patrocinio (dispositivo n. 3) e rinviato al dibattimento la discussione sulla domanda di sospensione del procedimento (dispositivo n. 4).
In esito al dibattimento del 28 ottobre 2021 il Pretore ha sospeso la procedura.
E. Con reclamo 4 novembre 2021RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione impugnata sia riformata nel senso di porla al beneficio del gratuito patrocinio, in via subordinata annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. L’interessata postula analogo beneficio per la procedura in sede di reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata, notificata venerdì 22 ottobre 2021, è pervenuta alla reclamante lunedì 25 ottobre 2021. Spedito il 4 novembre 2021 il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.1 Il Pretore non ha ritenuto verosimili le pretese violazioni del diritto d’informazione della paziente e delle regole dell’arte medica all’atto di eseguire la punzione al ginocchio, come pure l’omissione illecita imputata al medico per essere venuto meno alla tempestiva presa a carico della paziente. A un giudizio sommario i presupposti per una condanna del convenuto non erano dati, motivo per cui la causa non poteva dirsi provvista di probabilità di esito favorevole. Ha quindi negato il beneficio del gratuito patrocinio, indipendentemente da un esame della situazione finanziaria della reclamante.
2.2 La reclamante rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti in punto all’esame delle probabilità di successo della causa rispetto al diritto d’informazione del paziente, alle regole dell’arte medica e diligenza, e alla presa a carico del paziente, avendo aderito in modo superficiale e univoco alla tesi del solo convenuto. I documenti prodotti, inclusi quelli aggiornati, davano d’altro canto atto della sua evidente e precaria situazione finanziaria, quindi della sua indigenza.
3.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
3.2 Ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n. 404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).
3.3 Il pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag. 143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).
4.1 La reclamante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto dell’onere della prova a carico del convenuto in quanto medico, limitandosi ad una trascrizione dello scarno contenuto della cartella medica da questi redatta e alle allegazioni che egli aveva fornito. La cartella medica non accennava alle Raccomandazioni SSR, sicché il relativo rinvio del Pretore era arbitrario di per sé. Peraltro quali norme di categoria le stesse erano vincolanti tutt’al più per i membri dell’associazione ma non avevano applicazione generale. Le considerazioni del Pretore sul tema del consenso informato sfociavano in un esame di merito, posto che per prassi e dottrina andava concesso al paziente almeno un giorno di riflessione, a maggior ragione se - come in concreto - vi era un importante rischio di infezione batteriologica. Era infine sempre e solo il convenuto ad affermare che la paziente medesima aveva preteso con insistenza l’esecuzione immediata dell’infiltrazione.
4.2 Ora già si è detto che ai fini del pronostico della causa sono determinati le circostanze esistenti all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, le allegazioni delle parti e i documenti agli atti (sopra, consid. 3). Ciò posto, la cartella medica rileva che “Dopo discussione delle possibilità terapeutiche (trattamento funzionale, infiltrazione, artroscopia) la paziente desidera l’infiltrazione, in conoscenza del risultato incerto, dei possibili effetti collaterali e delle complicazioni. Per evitare un’artroscopia diagnostica in questa situazione di stallo si decide per l’infiltrazione. La paziente viene informata verbalmente concernente la procedura ed i possibili benefici e rischi (secondo le raccomandazioni per punzione articolare). In accordo e su desiderio della paziente in data odierna infiltrazione intraarticolare diagnostica […]” (doc. G pag. 2). Di contro la reclamante neppure accenna ad un suo logico e naturale sconcerto e sbigottimento rispetto a delle oggettive complicanze fisiche manifestatesi dopo l’infiltrazione e che mai avrebbe potuto considerare laddove quell’informazione fosse venuta meno. E l’interessata non pretende neanche di avere in qualche modo comunicato al convenuto le proprie rimostranze o dubbi per esigere chiarimenti e spiegazioni in proposito.
Il convenuto ha poi documentato le citate “raccomandazioni” con le Raccomandazioni SSR (doc. 10: stato al 02-2019), sicché il relativo rinvio del Pretore non può certo considerarsi arbitrario. Peraltro, per l’art. 57 CPC, il giudice applica d’ufficio il diritto dovendosi con ciò intendere, a determinate condizioni, anche il sistema normativo non statale fra cui autoregolamentazioni di settore, contratti collettivi, norme tecniche, direttive di categoria ecc. (Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 57 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 31 ad art. 57]). Ma la reclamante non sostiene nemmeno che quelle specifiche raccomandazioni impongono l’attesa di un giorno di riflessione tra il consenso informato del paziente e la somministrazione di un trattamento d’infiltrazione. E, il semplice fatto di avere eseguito la punzione articolare il medesimo giorno del consulto, non può rendere verosimile il mancato ossequio di un termine di riflessione non prescritto per quello specifico trattamento. In tal senso l’eventuale insistenza della reclamante a procedervi senza indugio diventa quindi priva di rilevanza. Se ne deve così dedurre che gli argomenti sollevati dalla reclamante non confortano in alcun modo che vi sia un accertamento manifestamente errato dei fatti o un’errata applicazione del diritto - nemmeno in punto all’onere della prova del convenuto
5.1 A detta della reclamante anche in proposito il Pretore si sarebbe a torto attenuto senza oggettive giustificazioni alle allegazioni del convenuto, a cui lei rimproverava di avere somministrato la punzione senza garantire un ambiente di totale asepsi. L’interessata invoca il principio sancito in DTF 120 II 248 e da autorevole dottrina secondo cui, in presenza di infezioni causate da infiltrazioni articolari, è da presumere che il medico non si è attenuto scrupolosamente alle necessarie norme igieniche. Rileva che solo la perizia giudiziaria medico-specialistica, appunto richiesta a sostegno di questa sua allegazione, poteva dare una risposta concreta. Il Pretore si era tuttavia scostato dalla citata presunzione in assenza di questa perizia, quindi senza disporre di un quadro completo, anticipando in modo tendenzioso il suo giudizio di merito. Da cui l’accertamento manifestamente errato dei fatti e l’errata applicazione del diritto imputatigli.
5.2 In DTF 120 II 248 il Tribunale federale ha in effetti sancito la presunzione di fatto secondo cui l’infezione provocata dall’iniezione di un medicamento va ricondotta alla violazione dell’obbligo di diligenza del medico. Nondimeno - ciò che la reclamante ha omesso di considerare - la medesima decisione precisa anche che quest’ultimo può sovvertire tale presunzione spiegando e provando la metodologia adottata e che la stessa risponde alle attuali regole dell’arte medica per le infiltrazioni e che persino ossequiando la necessaria diligenza un’infezione non può essere sempre e comunque scongiurata.
Ora da un punto di vista prettamente fattuale la reclamante non pretende che il convenuto non si sia avvalso del citato kit preconfezionato, non abbia impiegato la relativa pinza per effettuare l’operazione di disinfezione dell’area da trattare e, per infine procedere con l’infiltrazione vera e propria, non abbia adottato la tecnica no-touch giusta le Raccomandazioni SSR. E, a ben vedere, le stesse raccomandazioni nemmeno impongono l’utilizzo di guanti sterili (doc. 10: “möglich: […] nicht-sterile Handschuhe”), che è poi il sostanziale rimprovero mosso al convenuto (“Indossava i guanti di lattice per poi passare una garza impregnata di disinfettante sul punto in cui sarebbe stata fatta la punzione. In seguito, apriva la confezione della siringa e di seguito chiudeva la finestra della stanza in cui stava svolgendo la visita. Procedendo con i medesimi guanti e senza ulteriormente disinfettarli, passava una seconda volta la garza sul ginocchio della reclamante. Dopodiché, il Dr. med. CO 1 effettuava dunque la nota punzione.”: reclamo, pag. 3 n. 6). Sicché, indipendentemente dalle risultanze di una perizia giudiziaria, nelle circostanze così descritte e a un apprezzamento anticipato dei fatti e delle prove (sopra, consid. 3.2) nulla indica che la conclusione tratta dal Pretore rilevi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’errata applicazione del diritto.
6.1 La reclamante obietta di non sapere, a fronte delle complicanze sorte a seguito dell’infiltrazione, come il Pretore abbia potuto ritenere inverosimile la tesi della sua mancata tempestiva presa a carico e aderire alle argomentazioni del convenuto. La diagnosi di artrite settica era giunta solo il 7 settembre 2014, 5 giorni dopo l’infiltrazione, malgrado si fosse da subito lamentata del progressivo aumento del dolore al ginocchio destro e tenuto conto del ricovero d’urgenza, dei tre interventi poi subiti e dei successivi accertamenti degli specialisti consultati. Solo la perizia giudiziaria medico-specialistica avrebbe consentito di stabilire se, come lei sosteneva, l’infezione era in atto già il 3 settembre 2014, l’indomani dell’infiltrazione. In assenza di ciò, in modo soggettivo e tendenzioso, la conclusione del Pretore anticipava una volta di più il giudizio di merito ignorando le argomentazioni della reclamante.
6.2 Di fatto la reclamante espone un proprio punto di vista senza veramente confrontarsi con la motivazione pretorile. Che nell’arco di quei 5 giorni la reclamante si sia recata al Pronto soccorso in tre occasioni, segnatamente il 3, il 6 e il 7 settembre 2014 rileva dalle sue stesse allegazioni (reclamo, pag. 4 n. 7). L’interessata nemmeno contesta di essere stata operata proprio dal convenuto in data 7 settembre 2014 in forza della diagnosi di artrite settica che egli stesso ha effettuato quel medesimo giorno (doc. I). Invano la reclamante obietta che la perizia giudiziaria medico-specialistica era tesa a provare che l’infezione era in corso sin dal 3 settembre 2014, lasciando con ciò intendere che la sintomatologia presentata a quel momento doveva già indurre ad un accertamento in tal senso e ad un immediato intervento. I rapporti dei due medici del Pronto soccorso che in quei 5 giorni avevano visitato la reclamante in distinte occasioni e a cui l’avvenuta infiltrazione era nota, concludono per una diagnosi di gonalgia destra (doc. H e 2). Di modo che, nulla indica che giudicando verosimile la tempestiva presa a carico della reclamante da parte del convenuto, il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti o in un’errata applicazione del diritto. Una volta ancora il reclamo denota l’assenza di ogni fondamento.
L’odierno giudizio rende la domanda di effetto sospensivo priva d’oggetto e che, a fronte di una decisione negativa (diniego di gratuito patrocinio), sarebbe stata ad ogni modo respinta. Peraltro, il Pretore aveva dal canto suo sospeso la procedura in esito all’udienza tenutasi il 28 ottobre 2021 (sopra, consid. D).
La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del tutto inconsistenti e finanche proposti facendo astrazione delle puntuali motivazioni addotte dal Pretore, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E questo a prescindere dal preteso stato d’indigenza.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2021 di RE 1 è respinto.
La contestuale domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
La domanda di gratuito patrocinio 4 novembre 2021 di RE 1 è respinta.
Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 4 novembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.