Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2023.61
Entscheidungsdatum
18.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2023.61

Lugano 18 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2023.13 (azione di rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 maggio 2023 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 31 maggio 2023 della RE 1 contro la decisione 19 maggio 2023 con cui il Pretore ne ha respinto la domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. CO 1, moglie dell’artista grafico __________ deceduto nel 1992, ne ha ereditato l’intera collezione di opere, fra cui l’archivio grafico. Nel 2002 essa ha costituito la RE 1 (nel seguito: Fondazione) iscritta a Registro di commercio e ne ha assunto la funzione di presidente del Consiglio di fondazione. Dalla carica si è dimessa con effetto immediato il 23 novembre 2018, dimissioni formalizzate ad aprile 2019.

B. Con decreto di non luogo a procedere datato 26 giugno 2020 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha chiuso il procedimento penale per appropriazione indebita avviato a carico di CO 1 su esposto 29 agosto 2019 della Fondazione. Il decreto è stato confermato il 24 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (inc. 60.2020.185) e l’11 ottobre 2021 innanzi al Tribunale federale (inc. 6B_1249/2020).

C. Con istanza di conciliazione 21 dicembre 2022 la Fondazione ha convenuto CO 1 innanzi la Pretura di Mendrisio-Nord, con la richiesta di condanna a consegnarle l’intero archivio grafico di __________ in quanto di proprietà della Fondazione. La Fondazione ha nel contempo postulato la concessione del gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC. Con decisione 22 dicembre 2022 il Segretario assessore ha negato alla Fondazione il beneficio del gratuito patrocinio. L’udienza si è tenuta il 17 febbraio 2023 in esito alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire.

D. Con petizione 16 maggio 2023 la Fondazione ha chiesto di condannare CO 1 a consegnarle l’archivio grafico di __________ in suo possesso ma di proprietà della Fondazione, e a versarle i proventi indebitamente ottenuti dall’utilizzo di questo archivio grafico. Ha poi nuovamente postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Con decisione 19 maggio 2023 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio della Fondazione.

F. Con reclamo 31 maggio 2023 la Fondazione chiede l’annullamento della decisione in questione, postulando la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 22 maggio 2023. Spedito il 31 maggio 2023 (busta originale) il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

3.2 Trattandosi di persone giuridiche è da ritenere che le stesse non sono di principio titolari di una pretesa al gratuito patrocinio basata sul diritto federale: questo perché non sono indigenti o povere, ma semmai insolventi o indebitate con le conseguenze che questo comporta a livello societario ed esecutivo (DTF 143 I 328 consid. 3.1; DTF 131 II 306 consid. 5.2.1 e 5.2.2; DTF 119 Ia 337 consid. 4b; sentenza del TF 2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; sentenza del TF 4A_372/2018 del 30 luglio 2018 consid. 2.2; sentenza del TF 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid. 3.2; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 16 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 117). Nondimeno, tenuto anche conto delle divergenti opinioni in dottrina, in via eccezionale e seppur a condizioni restrittive la giurisprudenza non esclude di concedere il gratuito patrocinio ad una persona giuridica (sentenza del TF 2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 117).

3.2.1 Più precisamente, il Tribunale federale ha ritenuto che oggetto del contenzioso deve essere l’unico attivo della persona giuridica - o società a nome collettivo o società in accomandita (che non sono invero persone giuridiche) - e che le persone fisiche che la compongono o di cui sono aventi diritto economico siano a loro volta prive di risorse, dovendosi con ciò intendere un cerchio ampio di persone e quindi oltre a soci e azionisti anche organi delle persone giuridiche, proprietari economici e creditori interessati alla procedura giudiziaria (DTF 143 I 328 consid. 3.1; DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; DTF 119 Ia 337 consid. 4e; sentenza del TF 2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; sentenza del TF 4A_372/2018 del 30 luglio 2018 consid. 2.2; Colombini, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 e 8 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 117). Il Tribunale federale ha lasciato invece aperta la questione a sapere se fosse altresì da esigere un interesse pubblico e generale all’esistenza stessa della persona giuridica, ma ha ad ogni modo precisato che l’assistenza giudiziaria va rifiutata se il procedimento per cui è richiesta non è tale da garantirne la sopravvivenza (DTF 143 I 328 consid. 3.3; sentenza TF 4A_372/2018 del 30 luglio 2018 consid. 2.2; Colombini, op. cit. n. 7 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, In Praxi, 2019, n. 86 ad §5; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 117). Ancora ha poi indicato che non è determinante distinguere tra persona giuridica avente scopo commerciale o priva di un siffatto scopo (sentenza del TF 2D_41/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 3.5; Colombini, op. cit., n. 7 ad art. 117).

3.2.2 Gli autori Wuffli/Fuhrer si scostano invece espressamente dalla condizione di indigenza posta dal Tribunale federale in capo (anche) alle persone fisiche che fanno parte della persona giuridica o che ne sono aventi diritto economico (op. cit., n. 84 e 88 ad §5). Dal canto suo Tappy ammette la possibilità del beneficio del gratuito patrocinio per le società di persone (società a nome collettivo e società in accomandita) premessa l’assenza di risorse economiche in capo alle stesse e ai suoi soci, e sempre che una perdita del processo in discussione esponga questi ultimi ad una responsabilità personale accresciuta (art. 568 o 604 CO); egli lascia inoltre aperta la possibilità del beneficio del gratuito patrocinio per le fondazioni di interesse pubblico che non dispongono di risorse proprie e devono sostenere un procedimento non privo di probabilità di successo, poiché non possono contare su membri o soci tenuti a supportarla finanziariamente, escludendo per contro una siffatta eventualità per le società per capitali, in particolare la società anonima (op. cit., n. 17 ad art. 117). A favore di una concessione del gratuito patrocinio alle società di persone (società a nome collettivo e società in accomandita) anche Jent-Sørensen (in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 10 ad art. 117) che, per il resto e in aggiunta ai criteri posti dal Tribunale federale, sembra altresì esigere che il finanziamento tramite gratuito patrocinio della difesa della persona giuridica debba perseguire un “interesse generale”, ad esempio nel senso di assolvere compiti a vantaggio della collettività o a salvaguardia di numerosi posti di lavoro, sicché la conduzione del procedimento non abbia rilevanza per la sola persona giuridica ma implicazioni positive per una numerosa cerchia di altre persone (op. cit., n. 7 ad art. 117). Infine, nel senso di un “interesse pubblico” a che la persona giuridica possa continuare ad esistere anche Bühler (in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 31 Vorbemerkungen zu Art. 117-123).

  1. La reclamante lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC, e rimprovera al Pretore di non avere debitamente vagliato le sue allegazioni e assunto i mezzi di prova indicati a sostegno della sua domanda di gratuito patrocinio. L’interessata non precisa però quali allegazioni non sono state vagliate dal primo giudice. E men che meno si esprime in punto ai pretesi mezzi di prova offerti a conforto della domanda di gratuito patrocinio ma non assunti dal Pretore. La censura, priva di motivazione e sostanza, risulta così inammissibile.

Invero, a sostegno della sua incapacità finanziaria di far fronte alle spese legali del procedimento giudiziario, la reclamante produce ora la nota d’onorario e spese provvisoria di fr. 4'504.45 rimasta insoluta dell’avv. __________ (doc. CC al reclamo), patrocinatore nella conciliazione tra il 10 dicembre 2021 e il 27 dicembre 2022, e in aggiunta chiede che egli sia sentito quale teste. Riconduce la necessità di tali prove a sedicenti “nova della decisione pretorile” qui impugnata, e afferma di non avere disponibilità economiche al pari di ben altre note fondazioni culturali anche internazionali. Se non che, l’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Pertanto anche in merito il reclamo si rivela inammissibile.

  1. La reclamante contesta di non avere presentato in modo chiaro la propria situazione finanziaria e di poter affrontare le spese connesse con la causa giudiziaria. Reputa pure provocatoria, e ipotizza un “copia/incolla” nella decisione impugnata, in punto al tema della “mancata collaborazione” all’accertamento dei fatti e ai presupposti di assegnazione di un termine suppletorio per rimediare ad una “domanda di gratuito patrocinio lacunosa, imprecisa e poco chiara”. In punto al concetto di “persone interessate economicamente” ad una persona giuridica, la reclamante rimprovera al Pretore di averla confusa con note fondazioni culturali, anche internazionali, aventi disponibilità finanziarie illimitate, malinteso che poteva essere evitato assumendo i mezzi di prova ritualmente offerti così da accertare la realtà vera dei fatti senza procedere con illazioni avulse dalla fattispecie. Tuttavia, la reclamante rivolge queste sue critiche a delle sezioni della decisione impugnata dove il Pretore si è limitato a rammentare e riassumere i principi generali (prassi e dottrina) intorno al tema del gratuito patrocinio per le persone giuridiche. E, così proposte, tali censure non hanno portata pratica.

  2. Per il Pretore il bilancio e il conto economico al 31 dicembre 2021 attestavano di come in passato la reclamante fosse sempre stata in grado di pagare le spese legali, ma che non aveva spiegato perché non lo sarebbe più stata in futuro. La reclamante aveva pure raccontato in modo generico di un vano tentativo di ricerca di un sostegno economico presso altri enti, senza però illustrare e dimostrare i motivi per i quali il Comune __________ e il __________, già individuati quali “terzi interessati” nella decisione di diniego del gratuito patrocinio 22 dicembre 2022, non sarebbero da ritenere tali, fermo restando poi che i mezzi di prova offerti miravano a determinare il valore venale dell’archivio grafico. Oltretutto quando dai documenti agli atti sembrava proprio emergere un interesse e un particolare coinvolgimento finanziario tanto del Comune __________ quanto del __________. Il Pretore ha infine escluso di assegnare un termine suppletorio per ovviare a tali mancanze, poiché nel Consiglio di fondazione della reclamante sedeva un avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati, e quelle lacune erano state segnalate con la decisione 22 dicembre

  3. Il Pretore ne ha concluso che, di nuovo, la reclamante non aveva reso verosimile la sua incapacità ad anticipare le spese giudiziarie connesse con la procedura da lei avviata. Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.

  4. La reclamante rimprovera il Pretore per non averla considerata indigente a motivo che in passato aveva fatto fronte alle spese legali e contesta di non avere spiegato perché ciò non poteva continuare in futuro. A mente dell’interessata il primo giudice non si sarebbe reso conto di quanto aveva indicato con la petizione rispetto alla domanda di gratuito patrocinio, ovvero:

  • che la fondazione era attualmente rappresentata dal Consiglio di fondazione composto dal presidente PA 1, dal vicepresidente __________ e dal membro __________ (doc. A);

  • che il Consiglio di fondazione aveva incaricato l’avv. __________ di rappresentarla, previa richiesta di gratuito patrocinio, nella causa di rivendicazione dell’archivio grafico che le apparteneva (doc. B);

  • che in tal senso era appunto stata sottoscritta la relativa procura (doc. C);

  • che il legale aveva introdotto istanza di conciliazione con la domanda di gratuito patrocinio;

  • che il 22 dicembre 2022 il Segretario assessore aveva negato il gratuito patrocinio, decisione che non era stata impugnata solo per motivi di opportunità, ritenuto poi che l’anticipo di fr. 3'000.– era provvisorio e sarebbe stato oggetto del giudizio definitivo nel contesto della procedura di merito, sul cui esito favorevole non poteva esservi dubbio visto che l’archivio grafico apparteneva alla reclamante (doc. G);

  • che vani i tentativi di un componimento bonale della vertenza, l’avv. __________ aveva rinunciato al mandato a fronte della mancata concessione del gratuito patrocinio e del mancato pagamento della sua nota d’onorario.

Soggiunge la reclamante che se le prove notificate in quella sede fossero state assunte, il Pretore avrebbe accertato la sua carenza di liquidità, pur stimando il suo unico attivo patrimoniale oggetto della causa in un valore non inferiore a 1 milione di franchi. Rinvia ai mezzi di prova prodotti quali doc. D, E e V, oltre all’ispezione oculare, alle audizioni testimoniali segnatamente della direttrice del museo, all’interrogatorio delle parti (i tre membri del Consiglio di fondazione e la convenuta) e alla perizia giudiziaria sul valore dell’archivio grafico ovvero di tutte le opere anche non note e che sarebbero state inventariate nel corso delle ispezioni oculari.

7.1 Questi argomenti non confutano però la tesi del Pretore. Questi si è affidato al doc. D che riporta il bilancio al 31 dicembre degli anni 2021 e 2020 e il relativo conto economico per gli anni 2021 e 2020. In entrambi i casi questo bilancio rivela un passivo costituito da un capitale di fondazione di fr. 50'000.– e da versamenti della convenuta per fr. 3'364'757.58, rapportato ad un attivo che include il patrimonio grafico di __________ contabilizzato al valore simbolico di fr. 1.– e una perdita riportata di complessivi fr. 3'414'756.58. Sul fronte del conto economico per l’anno 2020 risultano costi per complessivi fr. 7'673.10 di cui fr. 6'784.60 di spese legali rispetto a ricavi per fr. 7'673.10 indicati con la voce contributo del Comune __________; per l’anno 2021 risultano costi per fr. 4'195.10 di cui fr. 3'656.60 di spese legali pareggiati da ricavi per fr. 4'195.10 sempre indicati quale contributo del Comune __________. Non vi erano per il resto motivi per escludere a priori un aiuto economico da parte del Comune __________ e del __________ quali “terzi interessati”, tema segnalato con la decisione 22 dicembre 2022, mentre le prove invocate riguardavano il valore venale dell’archivio grafico.

7.1.1 Dal canto suo la reclamante non accenna nemmeno ad un confronto con il doc. D e a delle effettive spiegazioni sul perché, diversamente da quanto accaduto negli anni 2020 e 2021, in futuro le spese legali non sarebbero più state analogamente coperte. Al riguardo non è certo indicativo il solo fatto che il patrocinatore legale nella conciliazione abbia ritenuto di rinunciare al mandato poiché la sua nota d’onorario non sarebbe stata pagata. Peraltro il contributo del Comune __________ copre in modo sistematico ed integrale l’esatto importo contabilizzato a titolo di costi per entrambi gli anni. Questa sua partecipazione è stata così modulata a copertura della relativa perdita d’esercizio e fino a concorrenza delle effettive necessità finanziarie della reclamante, sostegno che in assenza di più precise indicazioni difficilmente può rientrare in un concetto di mera liberalità sussidiaria e predefinita. Detto ciò, la reclamante non pretende neanche che il tema non fosse stato individuato con la decisione di diniego del gratuito patrocinio 22 dicembre 2022. Sicché, particolare attenzione s’imponeva a maggior ragione.

7.1.2 Non solo. A bilancio il patrimonio grafico di __________ è stato conteggiato al valore simbolico di fr. 1.– (doc. D), che con lo scritto 13 dicembre 2021 all’autorità di vigilanza sulle fondazioni, la reclamante ha giustificato in forza del fatto che non vi era (ancora) un inventario delle opere di proprietà della fondazione, quand’anche fosse stimabile un valore commerciale non inferiore a 1 milione di franchi, fatta astrazione di 22 opere grafiche che sarebbero state donate dalla convenuta al museo e quindi al Comune __________ proprietario della struttura. Che delle opere si trovino all’interno di un museo non significa però che appartengano al suo proprietario. Del resto poi l’interessata, costituita il 14 dicembre 2002 con (fra l’altro) lo scopo di edificare un immobile per proporre proprie mostre ed esposizioni (doc. G), rivendica la proprietà su tutte le opere grafiche ancora nelle mani della convenuta il 14 dicembre 2002 (doc. E pag. 4). In quest’ottica pertanto era quantomeno da spiegare come la convenuta avesse potuto disporre di 22 opere a favore di un museo edificato solo successivamente. Oltretutto nella denuncia 29 agosto 2019 la reclamante sosteneva che quelle 22 opere presenti presso il museo erano da considerare in suo possesso e di sua proprietà. E, in assenza di riscontri oggettivi diversi, di ciò va pur sempre tenuto conto.

7.1.3 Il citato bilancio attesta anche un capitale della fondazione di valore esiguo (fr. 50'000.–) rispetto alla perdita riportata di fr. 3'414'756.58, perdita che è stata per il resto coperta in toto da versamenti della convenuta in ragione di fr. 3'364'757.58. Sicché, fino a prova contraria, a fronte delle dimissioni della medesima dalla Fondazione questo sostegno finanziario andrà comunque altrimenti garantito per sostenerne l’operatività e l’esistenza, anche una volta recuperato l’archivio grafico. Invero il tema non sembra essere un problema per la reclamante, che in proposito non spende una parola. Per analogia, a fronte di un attivo patrimoniale attuale costituito dalle 22 opere di cui sopra (consid. 7.1.2), non è dato a vedere perché dovrebbe diventare problematico trovare un sostegno finanziario per assicurare la sostenibilità delle spese legali e processuali del procedimento giudiziario da lei avviato.

7.2 In punto alla critica relativa ai mezzi di prova offerti ma che il Pretore non avrebbe considerato ai fini della decisione di diniego del gratuito patrocinio, giova rilevare quanto segue. Si è già detto dei motivi per i quali i doc. D, E e V non confortano affatto la tesi della reclamante (sopra, consid. 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3). Per il resto quest’ultima non pretende che le altre prove (ispezione oculare, audizioni testimoniali segnatamente della direttrice del museo, interrogatorio delle parti [i tre membri del Consiglio di fondazione e la convenuta] e perizia giudiziaria sul valore dell’archivio grafico ovvero di tutte le opere anche non note e inventariate nel corso delle ispezioni oculari) non tendano a comprovare il valore venale delle contestate opere.

7.3 Alla luce di tutte queste considerazioni, non si ravvisano gli estremi per ritenere che la conclusione del Pretore emani da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’errata applicazione del diritto. Di qui la reiezione del reclamo.

  1. Sostiene ancora la reclamante che il Pretore non ha compreso il contenuto del doc. T e che la vera dinamica dei fatti sarebbe emersa se questi avesse proceduto all’interrogatorio delle parti e all’audizione della teste: sostanzialmente la convenuta non aveva avuto l’esatta percezione dei ruoli avuti e/o rivestiti prima della costituzione della Fondazione e in seno alla Fondazione medesima. Mentre i contributi del Comune __________ di cui al doc. D erano stati versati a sostegno di attività culturali della Fondazione come avveniva a favore di altre associazioni culturali, ricreative e sportive operanti sul territorio comunale.

Nondimeno il Pretore ha giustificato il coinvolgimento finanziario del Comune __________ dedotto dal doc. T, poiché attestava di un suo intento a provvedere insieme alla direzione del museo e al __________ alle spese di mantenimento dell’archivio, attivandosi presso i vari interlocutori per il sostegno economico e scientifico (doc.T pag. 1). E sul tema la reclamante neppure si confronta. Riguardo poi alle spese legali coperte dai contributi del Comune __________ di cui dà atto il doc. D, giova qui richiamare le considerazioni di cui sopra (consid. 7.1 e 7.1.1). Basti per il resto precisare che nessuna delle relative voci di costo del conto economico 2020 e 2021 conforta la tesi di attività culturali curate dalla Fondazione nel corso di quegli anni e che sono state in tal senso indennizzate dal Comune, rispettivamente di pregressi comprovati versamenti a questo titolo. D’altro canto, l’interessata sembra volutamente sottacere che il Pretore ha ricondotto al doc. E il coinvolgimento del Comune __________ nella causa giudiziaria poiché questo documento attestava (fra l’altro) di un incontro tra il Consiglio di fondazione e rappresentanti del municipio del Comune __________ (proprietario del museo) in esito al quale i presenti avevano deciso di promuovere una causa civile appunto nei confronti della convenuta (doc. E pag. 1). Questo è ciò che qui conta, e che la reclamante non può inficiare limitandosi ad argomenti di merito che illustrano la tesi errata della convenuta. Una volta di più, in difetto di elementi costitutivi di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto imputabili al Pretore, il reclamo va respinto.

  1. La reclamante rimprovera al Pretore di confondere i criteri per la concessione del gratuito patrocinio in procedura sommaria con quelli validi in procedura ordinaria, poste le conseguenze che ciò comporta nello specifico rispetto ad una causa con valore litigioso non inferiore ad 1 milione di franchi. Indica di non capire la mancata assegnazione di un termine suppletorio per rimediare ad eventuali lacune a motivo che il presidente del Consiglio di fondazione era un avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati e che le lacune erano già state evidenziate con la decisione 22 dicembre 2022. Reputa tali giustificazioni piuttosto indicative di un giudizio frettoloso, noncurante degli argomenti contenuti nella petizione a pag. 2 seg. n. 3.1 e 3.2 e ancora da pag. 4 a pag. 9, oltre ai mezzi di prova ivi specificati. Soggiunge che il presidente del suo Consiglio di fondazione “è ormai prossimo ad un’età […] che ne consiglierà la sua sostituzione” e che il legale intervenuto nella procedura di conciliazione aveva rinunciato appunto al mandato a fronte del diniego del gratuito patrocinio.

Tuttavia, nella misura in cui afferma che il Pretore ha liquidato troppo in fretta rispettivamente disatteso le sue argomentazioni di cui alla petizione a pag. 2 seg. n. 3.1 e 3.2 e ancora da pag. 4 a pag. 9 e relativi mezzi di prova, la reclamante non pretende che vi fosse la concreta necessità di rimediare a mancanze in punto alla domanda di gratuito patrocinio, bensì e semmai che nello specifico tutte le condizioni per ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio erano adempiute. D’altra parte la reclamante non sostiene neppure che le lacune rilevate dal Pretore non le erano già state fatte notare con la decisione 22 dicembre 2022. Inoltre, i presupposti di concessione del gratuito patrocinio sono previsti dall’art. 117 seg. CPC (sopra, consid. 3) e non cambiano a dipendenza della tipologia di procedura a cui va ascritta la causa giudiziaria per la quale è richiesto. In concreto il Pretore non ha ritenuto adempiuti tali presupposti con argomenti a cui - come si è già diffusamente sin qui spiegato (sopra, consid. 4, 5, 7, 8) - la reclamante non ha opposto valide censure a conforto di manifesti accertamenti errati dei fatti e/o errate applicazioni del diritto. La critica è quindi sprovvista di ogni fondamento e da respingere.

  1. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali di fr. 500.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 31 maggio 2023 di RE 1 è respinto.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione (unitamente al reclamo 31 maggio 2023 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

12