Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2021.82
Entscheidungsdatum
18.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2021.82

Lugano 18 gennaio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.527 (protezione unione coniugale - procedura sommaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 maggio 2020 da

RE 1 già patrocinata dall’avv. C__________ ora patrocinata dall’avv. M__________

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 30 luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 28 luglio 2021 con cui il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1975) e CO 1 (1974) si sono uniti in matrimonio il 17 giugno 2020 ad __________. Dalla loro unione sono nate due figlie.

Con istanza 19 maggio 2020 RE 1 ha convenuto in giudizio il marito e ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, oltre il beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale dell’avv. C__________.

B. All’udienza del 18 giugno 2020 il marito ha formulato le sue osservazioni e, a sua volta, ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1.

In esito alla discussione intervenuta in quella sede le parti hanno raggiunto un accordo che il Pretore aggiunto ha omologato seduta stante, sospendendo poi la procedura - da riattivarsi ad istanza di parte - in vista dell’avvio di trattative per addivenire direttamente ad un’intesa sul divorzio.

C. Con decisione 15 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio, ritenuto nondimeno una partecipazione a suo carico di fr. 100.– mensili da versare allo Stato quale quota parte ai relativi costi legali.

D. Con istanza 26 luglio 2021 l’avv. C__________ ha chiesto al primo giudice di decidere l’istanza 19 maggio 2020 di gratuito patrocinio di RE 1.

Con decisione 28 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la relativa domanda chiedente il gratuito patrocinio in quanto riferita all’avv. C__________.

E. Con reclamo 30 luglio 2021, introdotto senza l’assistenza di un legale, RE 1 postula ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di annullarla e di accogliere la sua richiesta 19 maggio 2020 di gratuito patrocinio.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione 28 luglio 2021 è stata impugnata dalla reclamante con gravame 30 luglio 2021. Il reclamo risulta così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Inoltre il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1 In virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber, in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art. 118; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad art. 119).

3.2 Non vi è un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 12 ad art. 119; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer, in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530 segg.; Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 118).

3.3 Non esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice.

3.4 Il patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118; Huber, op. cit., n. 12 e 15 ad art. 118; Emmel, op. cit., n. 11 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, op. cit., n. 14 ad art. 119).

3.5 L’esigenza di sottoporre al giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.

  1. Ora, quand’anche un po' più specificati ed aggiornati (IIICCA 13.2020.97/98 11 febbraio 2021), i principi poc’anzi riassunti collimano con quelli già richiamati dal Pretore aggiunto a sostegno della decisione di diniego del gratuito patrocinio. In particolare, riferendosi al caso concreto il primo giudice ha rilevato che lo scritto datato 10 settembre 2020, con cui l’avv. C__________ aveva comunicato di non più rappresentare la reclamante, non adempiva ai menzionati presupposti di sostituzione, ma si limitava a sottoporre al giudice una revoca del mandato a posteriori che dava per implicita e scontata una sua autorizzazione in tal senso. Dato altresì atto che, in effetti, quale nuovo patrocinatore per la procedura di cui all’inc. n. SO.2020.527 si era notificata l’avv. M__________, egli ha pertanto respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio riferita all’avv. C__________, senza riguardo ad un esame degli altri presupposti di legge, ovvero quello di indigenza e di probabilità di esito favorevole della causa.

  2. La reclamante contesta l’argomentazione e la conclusione del Pretore aggiunto poiché, a suo modo di vedere, l’avv. C__________ non aveva agito in veste di patrocinatore d’ufficio, ma era stata da lei scelta liberamente. Precisa di averle revocato il mandato poiché era venuta meno la sua fiducia, diritto questo che le doveva essere riconosciuto. A fronte di queste circostanze non era quindi necessario raccogliere una preventiva autorizzazione da parte del Pretore aggiunto.

5.1 Giova anzitutto rilevare che, affermato di non dover sottoporre ad approvazione del giudice la revoca della scelta e relativa sostituzione del legale chiamato ad operare in un contesto di gratuito patrocinio, la reclamante neppure pretende di essersi preventivamente rivolta al Pretore aggiunto. E questo già basta ad escludere una qualsiasi ipotesi di accertamento manifestamente errato dei fatti.

5.2 Invero poi nemmeno il distinguo tra patrocinatore d’ufficio da una parte e aspirante gratuito patrocinatore o gratuito patrocinatore dall’altra, cui sembra riferirsi la reclamante, soccorre l’interessata. È indubbio che il rapporto fra patrocinato e avvocato può sussistere nella misura in cui il loro legame è retto dalla fiducia. Ma questo vale comunque e a prescindere, quindi anche nell’uno come nell’altro caso. Resta il fatto che in un contesto di gratuito patrocinio si è confrontati con una relazione tripartita dove lo Stato non è solo chiamato a finanziare un mandato privato tra cliente e legale, bensì a designare un legale per la tutela degli interessi di colui che postula siffatto beneficio, incarico che viene poi retribuito in base alla pertinente e vigente regolamentazione (sopra, consid. 3.1; DTF 141 III 560 consid. 3.2.2). Poco importa se poi, alla resa dei conti e per prassi, il giudice si attiene ad una preferenza espressa dalla parte richiedente. Questo non cambia la competenza del giudice e neppure pone la base per un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, dell’aspirante gratuito patrocinatore o del gratuito patrocinatore, rispettivamente ad una libera sostituzione dei medesimi. Una disparità di trattamento in proposito non si giustifica né, a ben vedere, è stata sostanziata dalla reclamante che invero si limita a non condividere “il discorso del Pretore”.

5.3 Come spiegato, l’intervento in causa di un nuovo patrocinatore in sostituzione di un precedente legale comporta giocoforza un aumento di costi di cui, in regime di gratuito patrocinio, deve farsi carico lo Stato (sopra, consid. 3.5). E di ciò si tiene appunto conto esigendo che quell’intervento sia preventivamente approvato dal giudice chiamato poi a statuire sulla relativa retribuzione. Avendo postulato il beneficio del gratuito patrocinio con istanza datata 19 maggio 2020, la pretesa perdita soggettiva di fiducia della reclamante nell’aspirante gratuito patrocinatore avv. C__________ andava quindi quantomeno resa nota e motivata davanti al Pretore aggiunto che avrebbe poi, se del caso, autorizzato la sostituzione (sopra, consid. 3.4).

5.4 Tutto ciò considerato, a fronte della pacifica scelta di non procedere in tal senso ribadita con persistenza innanzi a questa Camera, e del diniego di gratuito patrocinio che ne è conseguito, invano la reclamante rivendica qui una diversa soluzione in virtù della propria documentata indigenza e impossibilità a sostenere le spese legali, rispettivamente di una sorta di discriminazione per il fatto che la domanda di gratuito patrocinio del marito convenuto è stata accolta. Pertanto, in definitiva, la decisione in esame non rileva neanche da un’errata applicazione del diritto imputabile al Pretore aggiunto. Da cui la reiezione del reclamo.

  1. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dall’interessata, restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 luglio 2021 di RE 1 è respinto.

  1. Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 200.– e già anticipate, restano a carico della reclamante.

  2. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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