Incarto n. 13.2022.8 13.2022.9
Lugano 17 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.5723 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2021 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dallo PA 2
nel contesto della procedura di sequestro avviata in stessa data (inc. n. SO.2021.5719) e ora sul reclamo 19 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione 31 dicembre 2021 con cui il Pretore ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è figlio di P__________. Quest’ultimo, convolato in seconde nozze con CO 1, si è trasferito prima a __________, poi a __________ e infine a __________ (Francia), luogo dove è deceduto il 24 agosto 2020.
B. Con atto di cessione 24 febbraio 2017 CO 1 è divenuta cessionaria del credito solidale di EUR 4'500'000.–, di cui M__________ si era riconosciuto debitore nei confronti di P__________ e di L__________, società rappresentata da quest’ultimo. Tale credito è garantito dall’opera appartenente a M__________, e meglio dal dipinto intitolato “__________” attribuito a __________, affidata in deposito al notaio . RE 1 lamenta la lesione delle sue pretese ereditarie in punto alla successione fu P e rispetto a tale credito.
C. Con decreto 16 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha disposto a favore di RE 1 e a carico di CO 1 il sequestro presso il notaio , del credito di EUR 4'500'000.– vantato da CO 1 nei confronti di M e con esso del diritto di pegno sull’opera “__________” attribuita a __________ e depositata presso il medesimo notaio. Il tutto fino a concorrenza dell’importo di fr. 1'687'500.– oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2020.
A convalida del sequestro il 30 dicembre 2020 RE 1 ha fatto spiccare il PE n. __________ dall’UE di Lugano a carico di CO 1 a cui essa ha interposto opposizione. In esito alla procedura di conciliazione avviata il 15 febbraio 2021, il 17 settembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato a RE 1 l’autorizzazione ad agire contro CO 1 entro 3 mesi dalla notificazione.
D. Con istanza 17 dicembre 2021 RE 1 ha chiesto un nuovo e identico sequestro a carico di CO 1 e per i medesimi beni. L’interessato ha altresì postulato il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa.
E. Con decreto 20 dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nuovamente disposto a favore di RE 1 e a carico di CO 1 il sequestro presso il notaio , del credito di EUR 4'500'000.– vantato da CO 1 nei confronti di M e con esso del diritto di pegno sull’opera “__________”, a concorrenza dell’importo di fr. 1'687'500.– oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2020.
F. Con decisione 31 dicembre 2021 il Pretore ha poi respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da RE 1.
G. Con reclamo 19 gennaio 2022 RE 1 chiede di riformare quest’ultimo giudizio nel senso di ammettere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio. L’interessato postula analogo beneficio in questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 10 gennaio 2022, con avviso in casella 4 gennaio 2022. Il gravame, spedito il 20 gennaio 2022, risulta tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Il verbale della prima udienza riferita alla conciliazione tenutasi nell’ambito della procedura di convalida del primo sequestro annesso al reclamo quale doc. C e non già agli atti risulta inammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamante rimprovera al Pretore un’applicazione errata del diritto avendo considerato aspetti che esulavano dai requisiti legali giusta gli art. 117 CPC e non tutelavano la sua buona fede processuale, posta la legittima facoltà di interrompere i rapporti contrattuali con il suo precedente legale. Contesta al primo giudice la conclusione arbitraria, ovvero manifestamente ingiusta ed insostenibile.
Sapere se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad art. 118).
4.1 Gli interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 15 seg. ad art. 118).
4.2 Se l’incidenza sulla situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo, tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i propri diritti (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al giudice (Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).
Nondimeno, il primo giudice ha rilevato che il reclamante aveva motivato l’inoltro della nuova procedura di sequestro con il fatto che l’autorizzazione ad agire in giudizio richiesta nell’ambito della procedura di convalida del primo sequestro gli era stata rilasciata allorquando non era assistito da un legale e di non avere allora avuto consapevolezza, quale laico, dell’effettivo termine per convalidare quel provvedimento che era quindi da considerare decaduto. Per contro a mente del Pretore, la nuova richiesta di sequestro era frutto di una strategia del reclamante, non giustificava l’intervento di un legale e ricalcava esattamente la precedente procedura di sequestro. Da cui il diniego del gratuito patrocinio.
6.1 Il Pretore ha rilevato che, a fronte dell’istanza di conciliazione 15 febbraio 2021 e a ridosso dell’udienza di conciliazione 16 aprile 2021, nel corso della quale la convenuta aveva eccepito l’incompetenza territoriale e le parti avevano poi sospeso la procedura per trattative, il 23 aprile 2021 il reclamante aveva revocato il mandato all’avv. __________. Il reclamante non aveva tentato di rivolgersi ad un nuovo legale, e si era così assunto di persona la responsabilità di portare avanti quella procedura e le trattative bonali con la controparte. Così almeno era da intendere lo scritto 16 settembre 2021 con cui, riattivata il 1° luglio 2021 la conciliazione, l’interessato chiedeva di rinviare la nuova udienza a motivo che il precedente legale “si rifiuta di restituirmi gli incarti” e che “questa evidente violazione dei miei diritti non mi permette pertanto di poter adeguatamente preparare il dibattimento” (doc. N). Inoltre, neanche aveva mai accennato a difficoltà nella ricerca di un legale pronto ad assisterlo e solo il 16 novembre 2021, trascorsi 2 mesi dal rilascio dell’autorizzazione ad agire, aveva infine affidato il mandato all’avv. PA 1.
Il Pretore ne ha desunto che il reclamante aveva scelto di non farsi assistere da un avvocato in una fase determinante del processo, sicché era dubbio che ciò potesse giustificare il mancato ossequio del termine di 10 giorni per promuovere causa a convalida del sequestro. A maggior ragione per rapporto alle specificità della successione di un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero. Nelle circostanze così descritte, secondo il Pretore, l’indugiare del reclamante nulla aveva a che fare con il principio della buona fede processuale.
6.2 A ragione il reclamante afferma di non comprendere questa conclusione e la contesta. In effetti è pacifico che il termine di 3 mesi indicato sull’autorizzazione ad agire (doc. N) non consente ad un profano di desumere che vi siano fattispecie eccezionali che impongono termini particolari. E dal canto suo, il Pretore non pretende che il reclamante avesse altrimenti modo per capire che ai fini della convalida del sequestro vi era la necessità di agire entro 10 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione ad agire. A ben vedere il Pretore non evoca nemmeno aspetti oggettivi ed espliciti tali da imputare al reclamante una anche solo minima parvenza di atteggiamento vessatorio o pretestuoso e di strategia di ostruzione o comunque volutamente dilatoria per cui, a un giudizio sommario, il mancato ossequio di quel termine potrebbe considerarsi alla stregua di una scelta voluta e deliberata, come tale abusiva e contraria alla buona fede processuale (sentenza TF 5A_220/2013 del 6 settembre 2013 consid. 5.1 secondo cui non è contrario al diritto federale la coesistenza di due sequestri dettati dalla medesima pretesa e rivolta ai medesimi beni, e riserva l’abuso di diritto in caso di più sequestri ripetuti alfine di procrastinare ad oltranza l’azione di convalida). Certo pendente la conciliazione il reclamante ha volontariamente rescisso il mandato di patrocinio al suo precedente legale. Ma questa sua revoca riguardava tutte le vertenze giudiziarie, distinte fra loro, in cui egli era coinvolto (doc. M). E peraltro in sede di conciliazione determinante resta pur sempre la comparizione personale (art. 204 CPC) e non la rappresentanza in giudizio. In quest’ottica l’agire del reclamante, per non essersi subito rivolto ad un nuovo legale, può forse risultare incauto, ma non già al punto tale da ledere il principio della buona fede processuale. Soprattutto rispetto ad una pacifica ammissione del presupposto di esito favorevole, di cui il Pretore dà pacificamente atto. Nelle citate circostanze, anche il rimprovero al reclamante di avere preteso di essere nella condizione di poter continuare senza un sostegno giuridico con la prospettiva di una causa importante, e quindi di essersene implicitamente assunto la responsabilità, sembra piuttosto prospettare una motivazione avente carattere punitivo che non dettata da ragione di buona fede. Il Pretore medesimo, del resto, ha individuato nell’aspetto soggettivo quello determinante.
A mero titolo aggiuntivo giova ancora rilevare che la caducità di un sequestro non tempestivamente convalidato (art. 280 cifra 1 LEF) è accertata esclusivamente dall’ufficio di esecuzione che lo ha eseguito e, su ricorso, dall’autorità di vigilanza (DTF 143 III 578 consid. 3.2.1). Mentre, di per sé, l’esistenza simultanea di due sequestri identici fondati sulla medesima pretesa, che non è appunto contraria al diritto federale, è finanche auspicabile in presenza di dubbi sulla validità di un primo sequestro (sentenza TF 5A_220/2013 del 6 settembre 2013 consid. 5.1 e 5.3).
6.3 Tutto ciò considerato, in assenza di evidenti e concreti elementi che lascino indurre ad una condotta processuale abusiva e di intralcio del reclamante, la critica appare pertinente. Nondimeno, il reclamo non merita totale accoglimento per il motivo che sarà illustrato appresso.
7.1 Il Pretore ha escluso una siffatta eventualità a motivo delle capacità analitiche, redazionali e di conoscenza del diritto del reclamante riconducibili alla sua formazione quale “economista”, dell’unilateralità della procedura di sequestro in questo primo stadio, della capacità in capo al reclamante di tutelare i propri interessi anche rispetto ad altri contesti, e della disponibilità di modelli di formulari pre-allestiti in tema di sequestro. La causa inoltre, ancorché vi fossero aspetti di natura internazionale, ricalcava esattamente quella precedente.
7.2 Obietta il reclamante che la procedura di sequestro è particolare, avendo natura cautelare e regole speciali. In concreto riguardava poi anche una successione internazionale e un credito e un diritto di pegno. Contesta la conclusione arbitraria del Pretore poiché, a prescindere dai formulari preallestiti, solo un legale poteva capire che il sequestro era decaduto per inosservanza del termine dell’azione di convalida del sequestro e, quindi, che vi era necessità di ottenere un nuovo sequestro. Sicché anche da questo punto di vista vi era stata un’errata applicazione del diritto, ossia degli art. 117 segg. CPC.
Se non che, tanto l’osservanza del termine giusta l’art. 279 cpv. 2 LEF quanto gli aspetti internazionali sono questioni che il nuovo legale ha affrontato in forza del mandato ricevuto il 16 novembre 2021 e nel contesto di esame dell’autorizzazione ad agire e della procedura di convalida del sequestro, ma non nell’ambito di una procedura unilaterale di sequestro a sé stante ed indipendente. Del resto, e per sua stessa ammissione, la relativa causa di merito è attualmente pendente. L’attività di patrocinio legale in tal senso s’inserisce quindi e va semmai ascritta a quella specifica procedura. Ciò considerato, l’inoltro della nuova istanza di sequestro identica a quella precedente si traduce in mera esigenza formale, a cui per il resto il reclamante non pretende che non avrebbe saputo far fronte avvalendosi dell’ausilio dei citati moduli prestabiliti. Da questo punto di vista quindi la decisione del Pretore resiste alla critica, che va così respinta. Peraltro, l’identica richiesta di gratuito patrocinio formulata dal qui reclamante nell’ambito della prima procedura di sequestro già era stata respinta per i medesimi motivi dal medesimo giudice.
Nella situazione descritta, caduto il rimprovero mosso al reclamante di un agire in contrasto con il principio della buona fede processuale, la domanda di gratuito patrocinio può essere accolta, ma solo limitatamente all’esenzione dalle spese processuali, ciò considerato che le stesse sarebbero state imposte al reclamante anche qualora avesse agito senza l’assistenza di un patrocinatore.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso sul principio del gratuito patrocinio, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Un’indennità di fr. 360.– che remunera almeno 2 ore di lavoro (art. 12 e 13 cpv. 1 Rtar) senz’altro congrue per la proposizione dell’unica valida censura che ha qui trovato accoglimento.
Il riconoscimento delle ripetibili rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 gennaio 2022 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 31 dicembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2021.5723) è così riformato:
“1. L’istanza 17 dicembre 2021 di RE 1 per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è parzialmente accolta.
§. L’istante è pertanto esentato dal pagamento delle spese processuali di cui al decreto di sequestro 20 dicembre 2021.
§§. RE 1 è avvertito che sarà tenuto a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo (art. 123 CPC).”
La domanda di gratuito patrocinio 19 gennaio 2022 di RE 1 per la procedura di reclamo è priva d’oggetto.
Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 360.– di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
Ufficio dell’Incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.– (cfr. sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1.2), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).