Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2024.21
Entscheidungsdatum
17.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2024.21

Lugano 17 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.2 della Pretura del Distretto di Riviera promossa in data 27 gennaio 2022 da


patr. dall’avv. __________

contro

PI 1 già patrocinata dall’avv. RE 1

e ora sul reclamo 8 aprile 2024 dell’avv. RE 1 contro la decisione 27 marzo 2024 con cui il Pretore ha tassato la sua nota professionale;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 27 gennaio 2022 __________ ha promosso causa contro PI 1 per ottenere la regolamentazione del suo diritto di visita alla figlia __________, affidata alla madre, e la quantificazione del contributo alimentare dovuto alla medesima.

Con osservazioni del 21 febbraio 2022 PI 1 ha proposto una diversa disciplina del diritto di visita rispetto a quanto chiesto dal padre e un contributo alimentare maggiore rispetti a quanto da esso offerto. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Con scritto del 20 gennaio 2023 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale intermedia esponendo una remunerazione di fr. 24'424.55, comprensiva di onorario (fr. 17'932.50), spese (fr. 4'745.80) e IVA al 7.7% (fr. 1'746.25), per prestazioni legali svolte dal 25 gennaio 2022 al 20 gennaio 2023.

Con decisione 9 febbraio 2023 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di PI 1. Con separata decisione di medesima data ha poi tassato la nota d’onorario intermedia dell’avv. RE 1, al quale ha riconosciuto una retribuzione di fr. 8'175.50 comprensiva di onorario (fr. 7'000.-), spese (fr. 500.-), trasferte e posteggio (fr. 98.-) e IVA al 7.7% (fr. 577.50). Il Pretore ha dapprima rilevato che il patrocinatore non lo aveva mai informato del superamento dell’importo massimo di fr. 4'200.- stabilito dall’art. 8 Rtar. Tenuto conto però della complessità del caso, ma anche della personalità delle parti in causa, ha comunque ritenuto che per la trattazione dell’intera pratica non si giustificava un onorario complessivo superiore a fr. 9'000.- “che viene stabilito come importo massimo riconosciuto al patrocinatore ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 Rtar; nella tassazione finale, verranno aggiunte le spese forfettarie …”.

Con scritto 22 febbraio 2024 PI 1 ha chiesto al Pretore “… spiegazioni in merito alla mia richiesta per l’Agi, inoltrata a suo tempo, per il caso in oggetto in quanto il mio legale, l’avv. RE 1, mi ha chiesto un acconto di seimila franchi …”. Con scritto 26 febbraio 2024 il Pretore ha ricordato che nella misura in cui il cliente beneficia del gratuito patrocinio, l.vvocato non ha il diritto di emettere note complementari a suo carico, rilevando che, comunque, la questione non era di competenza della Pretura bensì della Commissione di disciplina degli avvocati.

C. Con scritto del 7 marzo 2024 l’avv. RE 1 ha comunicato al Pretore “l’intervenuta revoca di tutti i mandati a suo tempo affidati allo scrivente studio, con effetto immediato, essendo venuto meno il necessario rapporto di fiducia con PI 1 …”. In data 25 marzo 2024 l’avv. RE 1 ha quindi trasmesso alla Pretura una “nota professionale intermedia” per prestazioni legali svolte dal 21.1 2023 al 31.12.2023 esponendo una remunerazione di fr. 46'625.80, comprensiva di onorario (fr. 34'335.-), spese (fr. 8'957.30) e IVA al 7.7% (fr. 3'333.50) e una “nota professionale finale” per prestazioni dal 1.1.2024 al 25.3.2024 di fr. 10'041.50, comprensiva di onorario (fr. 7'222.50), spese (fr. 2'066.60) e IVA al 8.1% (fr. 752.40), complessivamente quindi fr. 56'667.30.

D. Con decisione del 27 marzo 2024 il Pretore ha tassato le note professionali di cui sopra, riconoscendo complessivamente una retribuzione di fr. 1'709.15, di cui fr. 1'440.- di onorari, fr. 144.- di spese, fr. 61.- di IVA al 7.7% e fr. 64.15 di IVA al 8.1%.

E. Con reclamo dell’8 aprile 2024 l’avv. RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata postulando che la Camera proceda a una nuova decisione di tassazione della sua nota d’onorario intermedia del 25 marzo 2024 (prestazioni dal 21.1.2023 al 31.12.2023) e della nota finale 25 marzo 2024 (prestazioni dal 1.1.2024 al 25.3 2024) “sulla cui quantificazione il reclamante si rimette al prudente giudizio di codesta lodevole Autorità giudicante”.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC. Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

  1. Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.

La decisione in esame è stata recapitata il 28 marzo 2024. Il reclamo, rimesso alla posta lunedì 8 aprile 2024, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC è quindi tempestivo e, da questo profilo, ammissibile.

  1. Richiamata (per analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  3. L’art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate.

  4. Il reclamante ritiene insufficiente l’importo riconosciutogli dal primo giudice. Egli omette tuttavia di quantificare la sua pretesa e formula una domanda indeterminata, senza indicare in che misura postula la modifica della decisione impugnata e chiede che sia questa Camera a quantificare secondo il suo prudente giudizio l’importo che gli spetta. Ne segue che, non avendo il reclamante indicato quale somma sia da attribuirgli invece di quanto stabilito con la sentenza impugnata, il gravame dev’essere considerato inammissibile perché contrario al principio dell’onere di quantificare la domanda. D’altronde il reclamante, avvocato non poteva ignorare l’esigenza di quantificare la sua pretesa. E in mancanza di conclusioni numeriche non sussistono i requisiti per statuire sull’entità della sua indennità, non bastando in tal senso invocare un “arbitrio manifesto”, né sostenere che “tutto quanto addotto suffraga ben più di 13 misere ore complessive …”.

  5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 aprile 2024 dell’avv. RE 1 è inammissibile.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione:

  • .

Comunicazione:

  • alla Pretura del Distretto di Riviera;

  • .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 54'958.15, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOG

  • art. 48b LOG

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

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