Incarto n. 13.2017.65
Lugano 17 gennaio 2018/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2017.324 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 marzo 2017 da
RE 1 già patrocinata dall' C__________
e ora patrocinata dall' PA 2
contro
CO 1 patrocinato dall' PA 1
e ora sul reclamo 16 giugno 2017 di RE 1 contro la decisione 2 giugno 2017 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 22 marzo 2017;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l'8 aprile 2016. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (21 marzo 2017). Con istanza 22 marzo 2017, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale nel senso di una regolamentazione della vita separata e del mantenimento per sé e per la figlia. Nel contempo, l'istante ha postulato l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. C__________ a suo patrocinatore d'ufficio.
B. All'udienza del 18 maggio 2017 le parti sono addivenute ad una transazione giudiziaria nelle more istruttorie, riservata ogni eccezione di fatto e di diritto. Omologato l'accordo, il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa, da riattivarsi a domanda di una delle parti.
Con scritto 31 maggio 2017 l'avv. C__________ ha comunicato al Pretore aggiunto che “non patrocino più la signora RE 1 nella sopramezionata procedura” e ha chiesto di decidere la domanda di gratuito patrocinio.
C. Con decisione 2 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile accogliere la domanda di gratuito patrocinio, a causa dell'avvenuta cessazione del mandato di rappresentanza e della mancata produzione agli atti di un certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria.
D. Con reclamo 16 giugno 2017 RE 1, personalmente, impugna la predetta decisione e ne chiede la riforma nel senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e di designare l'avv. C__________ quale suo patrocinatore d'ufficio fino al 31 maggio 2017. La reclamante postula il beneficio del gratuito patrocinio anche in questa sede di giudizio.
La controparte non è stata chiamata a esprimersi sul reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è stata notificata per invio raccomandato all'avv. C__________, a cui è pervenuta il 6 giugno 2017. Per stessa ammissione della reclamante poi, questi l'avrebbe trasmessa a lei l'indomani, 7 giugno 2017, per e-mail. Rimesso alla posta venerdì 16 giugno 2017 il reclamo presentato personalmente da RE 1 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
La reclamante allega al gravame, per la prima volta, il certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria rilasciatole il 15 maggio 2017 dall'autorità comunale di __________ (doc. B al reclamo), luogo di domicilio. Se non che, l'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121), seppur la questione resti dibattuta in dottrina con argomenti fondati sul principio inquisitorio limitato e su questioni di economia processuale (Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 50 segg. ad art. 119). In concreto, si spiegherà oltre (sotto, consid. 6) dei motivi per i quali quel certificato municipale non può considerarsi per rapporto alla decisione di prima istanza qui impugnata. Per contro, il documento prodotto va perlomeno dichiarato ammissibile sotto il profilo della richiesta di concessione del gratuito patrocinio, che la reclamante avanza in questa sede di giudizio.
Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio poiché la rappresentanza legale della richiedente a cura dell'avv. C__________ si era anzitempo interrotta, segnatamente il 31 maggio 2017, e poiché la richiedente non aveva presentato il relativo certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
Dal canto suo la reclamante lamenta un'errata applicazione dell'art. 118 CPC in quanto l'istanza includeva altresì l'esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali (reclamo, n. 8), l'avv. C__________ l'aveva comunque legalmente assistita tra il 21 marzo e il 31 maggio 2017 (reclamo, n. 8) e, infine, prima di emettere la sua decisione il giudice non aveva mai sollecitato la trasmissione del certificato municipale (reclamo, n. 9).
Per l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
In virtù del compito pubblico che svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 ad art. 118). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118; Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 118). Sicché, in difetto della preventiva autorizzazione del giudice, nemmeno l'ipotesi di una revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404 CO) entrano in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).
5.1 Nel caso specifico il Pretore aggiunto ha negato la nomina dell'avv. C__________ a gratuito patrocinatore della reclamante, dopo avere preso atto dallo stesso legale che il 31 maggio 2017 il mandato affidatogli dalla cliente era cessato (decisione impugnata, pag. 1 nel mezzo). Dal canto suo la reclamante non contesta questa circostanza, confermando che “la revoca del mandato è stata comunicata il 31 maggio 2017” (reclamo, n. 8). Ciò detto, alla stessa stregua del patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito dell'incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice. Ora, la mera comunicazione del 31 maggio 2017 non adempie a questo presupposto in quanto tesa a sottoporre al Pretore aggiunto la revoca del mandato solo a posteriori, dando così per implicita e scontata una sua autorizzazione in tal senso. A queste condizioni, la conclusione tratta dal Pretore aggiunto non è quindi criticabile.
6.1 La reclamante si duole del fatto che il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio perché mancava il certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria. Il primo giudice doveva – a suo dire – sollecitarne la produzione in virtù del principio inquisitorio limitato valido nella procedura di gratuito patrocinio e in virtù del fatto che dal 31 maggio non era più assistita legalmente (reclamo, n. 9). Ma invano. Come detto, spetta al richiedente allegare e dimostrare, per quanto ragionevolmente esigibile, la propria indigenza. Ora, la reclamante stessa ha precisato che il certificato municipale, rilasciato il 15 maggio 2017 (reclamo, n. 3), era “già in possesso del legale” (reclamo, n. 9), ma di non averlo “prodotto all'udienza del 18 maggio 2017 in quanto in quella sede è stata sottoscritta una transazione giudiziaria nelle more istruttorie e la procedura è stata sospesa” e lei “aveva dunque la possibilità di produrre il richiesto certificato municipale successivamente” (reclamo, n. 9). Questo nonostante nell'istanza 22 marzo 2017 avesse indicato che “il certificato municipale verrà prodotto non appena possibile” (istanza, pag. 4 n. 8), l'interessata avesse personalmente partecipato all'udienza del 18 maggio 2017 insieme al suo avvocato, e la transazione giudiziaria fosse stata comunque preceduta da una discussione (verbale, pag. 1). In siffatte circostanze la mancata produzione del citato certificato municipale deve unicamente ricondursi ad una scelta deliberata dell'interessata e del legale che allora l'assisteva, a cui non spettava certo al Pretore aggiunto porre rimedio. Non essendovi spazio per una responsabilità imputabile al primo giudice in forza dell'evocato principio inquisitorio limitato, la rimostranza qui sollevata sfiora i limiti del pretesto.
6.2 La reclamante rileva invero anche che, ad ogni modo, il Pretore aggiunto doveva pronunciarsi sulla richiesta di esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali (reclamo, n. 8). Tuttavia, in difetto di un certificato municipale e della relativa documentazione a sostegno del preteso stato d'indigenza, nell'esito la domanda non poteva che essere respinta.
Per tutto quanto si è detto (sopra, consid. 5 e 6), la decisione impugnata non è costitutiva né di un'errata applicazione del diritto né di accertamenti manifestamente errati dei fatti. La decisione impugnata resiste così alla critica con conseguente reiezione del reclamo.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò posto le spese processuali, fissate in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando quindi il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero di una tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.
La domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo va respinta. La richiedente non ha allegato al certificato municipale prodotto davanti a questa Camera nessun documento, in particolare nessun conteggio di disoccupazione a cui si fa riferimento al punto n. 3, precludendo così a priori ogni esame del preteso stato di oggettiva indigenza. Invero poi, alla luce degli argomenti proposti con il reclamo, il gravame non presentava nemmeno probabilità di esito favorevole.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 giugno 2017 di RE 1 è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 16 giugno 2017 alla controparte):
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).