Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2020.141
Entscheidungsdatum
16.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2020.141 13.2020.142

Lugano 16 aprile 2021/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1183 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 10 marzo 2020 da

RE 1 già patrocinata dall’avv. __________

nell’ambito della procedura di diritto del lavoro (inc. n. SE.2020.78) promossa nei confronti di


e ora sul reclamo 25 dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 18 dicembre 2020 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stata assunta il 1° febbraio 2019 quale infermiera da __________. Il rapporto di lavoro è stato disdetto il 15 marzo 2019, con effetto per il giorno dopo.

B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 10 marzo 2020 introdotta innanzi la Pretura di Lugano, RE 1 ha chiesto la condanna di __________ a pagarle fr. 8'772.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2019, a titolo di stipendio per il periodo dal 16 marzo al 30 aprile 2019, e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ spiccato dall’UE di Lugano. Inoltre, ha anche postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la nomina dell’avv. __________ a suo rappresentante legale.

Con risposta 7 maggio 2020 __________ ha chiesto di respingere la petizione.

I rispettivi antitetici punti di vista sono stati ribaditi nello scambio spontaneo di allegati che ne è seguito.

C. Il 22 giugno 2020 la Cassa cantonale di assicurazioni contro la disoccupazione di __________ (di seguito: Cassa) ha presentato istanza di intervento in lite giusta l’art. 73 CPC a concorrenza dell’importo di fr. 6'429.65 che aveva versato a RE 1 in applicazione dell’art. 29 LADI (inc. n. SE.2020.179).

D. Preso atto di ciò, con decisione 26 giugno 2020 il Pretore ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC della causa avviata dall’attrice nei confronti di __________ fino al termine dello scambio di scritti della procedura di intervento in lite.

E. All’udienza per incombenti tenutasi il 12 novembre 2020, RE 1, __________ e la Cassa hanno sottoscritto un accordo ad evasione delle due procedure giudiziarie (inc. n. SE.2020.78 e SE.2020.179), in conseguenza di cui il Pretore ha disposto lo stralcio delle cause senza ulteriori formalità.

F. Con decisione 18 dicembre 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1 poiché, oltre a beneficiare di una polizza di protezione giuridica a parziale copertura dei costi di patrocinio, la causa non era provvista di esito favorevole.

G. Con reclamo 25 dicembre 2020 RE 1 chiede ora di riformare quest’ultima decisione nel senso che il gratuito patrocinio le sia riconosciuto nella forma più estesa, inclusa la procedura di reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di 10 giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 21 dicembre 2020 (esito tracciamento degli invii). Spedito con invio raccomandato il 31 dicembre 2020 (timbro sulla busta d’invio) il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

  1. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). La reclamante compiega alla sua impugnativa un plico di documenti da A a N. Nella misura in cui non fanno già parte del fascicolo processuale (inc. n. CM.2019.738, SE.2020.78, SE.2020.179), il materiale così allegato va considerato nuovo ai sensi del citato art. 326 cpv. 1 CPC. Come tale è quindi ammissibile limitatamente alla richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo.

  2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.1. Il Pretore ha rilevato che la reclamante era al beneficio di una polizza di protezione giuridica che copriva per fr. 2'000.– i suoi costi di patrocinio maturati dal 10 luglio 2020 in poi e per fr. 500.– quelli sorti fino al 10 luglio 2020. Il beneficio del gratuito patrocinio fino al 10 luglio 2020 era stato quantificato per un onorario di fr. 1'026.– (5.7 ore alla tariffa di fr. 180.–/ora) e spese per fr. 289.30, importi che l’interessata poteva sostenere a fronte dei documenti prodotti, in particolare dell’estratto bancario. Volendo anche ammettere l’indigenza, per il Pretore la causa non presentava comunque probabilità di successo. La reclamante aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'772.–, inclusa la pretesa di fr. 6'429.65 ceduta alla Cassa in applicazione dell’art. 29 LADI. Sicché l’interessata ne sarebbe risultata soccombente per i ¾ della cifra rivendicata. Pertanto la domanda di gratuito patrocinio andava respinta, la reclamante dovendo farsi carico delle relative spese attingendo ai mezzi propri e all’assicurazione di protezione giuridica.

3.2 La reclamante obietta di non avere mezzi finanziari per far fronte a tali costi, ciò di cui davano riscontro i documenti agli atti, tant’è che era stata costretta a presentare personalmente reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio, non potendosi più permettere ulteriori spese legali. Evidenzia di avere promosso causa per l’importo di fr. 8'772.– a salvaguardia dei propri diritti e di quelli verso la Cassa, Cassa che questo aveva preteso oltre ad essere tenuta in costante aggiornamento sulla procedura. Proprio in conseguenza di questa sua iniziativa la convenuta aveva per finire rifuso a lei la somma di fr. 2'342.35 e alla Cassa intervenuta in lite la somma di fr. 6'429.65. Questo escludeva una qualsiasi ipotesi di soccombenza, giacché di fatto la convenuta aveva pagato complessivamente fr. 8'772.–, motivo per cui era da riconoscerle il gratuito patrocinio nella forma più estesa.

  1. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

4.2 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (Trezzini, op. cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).

  1. Con riferimento alla situazione finanziaria della reclamante il Pretore ha rilevato che la reclamante beneficiava della copertura di una polizza di protezione giuridica nella misura di fr. 2'000.– in relazione ai costi di patrocinio maturati dal 10 luglio 2020 in poi e, eccezionalmente, di fr. 500.– per quelli sorti fino al 10 luglio 2020. Il beneficio del gratuito patrocinio fino al 10 luglio 2020 era stato quantificato dall’interessata in un onorario di fr. 1'026.– (5.7 ore alla tariffa di fr. 180.–/ora) e spese per fr. 289.30, costi ritenuti sostenibili in base ai documenti agli atti, e in particolare all’estratto bancario prodotto.

5.1 La reclamante contesta tale conclusione affermando che la documentazione prodotta, e non solo il suo estratto bancario del 2019 considerato dal Pretore, comprovano le sue insufficienti disponibilità economiche e la sua impossibilità a far fronte tanto ai costi di patrocinio sorti prima del 10 luglio 2020, di cui alla nota d’onorario di fr. 1'026.– e fr. 289.30 di spese, quanto a quelli sorti dopo di allora.

5.2 Ora la nota professionale sottoposta al Pretore il 12 novembre 2020 espone spettanze legali per un dispendio di tempo complessivo di 7.85 ore di lavoro e spese per fr. 320.30 (inc. n. SO.2020.1183). Quelle sorte dopo il 10 luglio 2020 (complessive 2.15 ore di lavoro e fr. 31.– di spese) sono coperte dal relativo importo di fr. 2'000.– riconosciuto dall’assicurazione protezione giuridica in virtù di una polizza stipulata da terze persone (scambio di e-mail e scritto 27 novembre 2020: inc. n. SO.2020.1183). Vero è che per il periodo precedente il 15 luglio 2020, data di annuncio del caso all’assicurazione, la citata copertura è stata limitata a fr. 500.– che va rapportato ad un dispendio di tempo di 5.7 ore di lavoro e spese per fr. 289.30. Ciò posto, è ben vero che l’estratto bancario parziale prodotto agli atti dalla reclamante e di cui il Pretore poteva tener conto è riferito a operazioni correnti sul conto intervenute tra il 20 novembre 2019 e il 22 novembre 2019 e attesta un saldo pari a fr. 6'791.51 (doc. B nell’inc. n. SE.2020.78). Dai documenti (doc. B) risulta però anche un ammanco mensile, posto un reddito mensile netto di fr. 3'656.– (inclusa la quota parte di tredicesima mensilità) e un fabbisogno mensile stimabile in almeno fr. 3'238.35 (fr. 1'200.– ME, fr. 834.– alloggio [dedotta 1/3 quota figlia minore], fr. 19.25 Swisscaution, fr. 8.75 tassa rifiuti, fr. 492.55 cassa malattia, fr. 250.– benzina tragitto lavoro __________, fr. 277.55 leasing auto, fr. 115.10 assicurazione auto, fr. 10.75 imposta circolazione, fr. 30.40 Serafe) cui andrebbero ad aggiungersi oneri di mantenimento dell’ordine di fr. 600.– verso la figlia primogenita. Sicché, sotto questo profilo l’indigenza va riconosciuta, eventualità peraltro che anche il Pretore non ha escluso (sopra, consid. 3.1).

  1. L’art. 29 cpv. 1 LADI obbliga la Cassa a versare l’indennità di disoccupazione se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese. Con il pagamento, le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata (art. 29 cpv. 2 LADI). In virtù di tale cessione legale la Cassa diventa titolare delle pretese che il lavoratore avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella misura delle prestazioni versategli dall’assicurazione disoccupazione, assumendosi altresì i rischi legati ai costi e all’incasso che un processo contro il datore di lavoro comporta, mentre il lavoratore conserva i propri diritti in relazione alla parte non coperta dall’indennità (sentenza del TF 14 gennaio 2010 4A_192/2009 consid. 5.3.2 e 5.3.3). Non ancora pendente una procedura giudiziaria, l’assicurato perde la legittimazione attiva riguardo ai crediti cui è surrogata la Cassa (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, pag. 95 n. 457 con riferimento a sentenza del TF 4C.356/2004 consid. 3.2). Inoltre la Cassa può ma non deve intervenire nel procedimento giudiziario pendente tra lavoratore e datore di lavoro (sentenza del TF 14 gennaio 2010 4A_192/2009 consid. 5.3.3).

  2. Il Pretore ha riconosciuto una soccombenza di ¾ in capo alla reclamante giacché aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'772.–, inclusa la pretesa di fr. 6'429.65 ceduta alla Cassa in applicazione dell’art. 29 LADI. L’interessata doveva pertanto far fronte ai costi di patrocinio attingendo ai mezzi propri e all’assicurazione di protezione giuridica.

7.1 La reclamante afferma di avere promosso causa per la pretesa di fr. 8'772.– a salvaguardia dei propri diritti e di quelli che aveva verso la Cassa, obbligo questo indicatole dalla Cassa medesima con scritto 17 aprile 2019 e alla condizione di essere tenuta costantemente aggiornata sugli sviluppi della vertenza (reclamo, pag. 3). La reclamante esclude una sua soccombenza giacché per finire la convenuta aveva rifuso lei personalmente di fr. 2'342.35 e la Cassa della somma di fr. 6'429.65, ovvero l’importo complessivo di fr. 8'772.– (reclamo, pag. 4 in alto).

7.2 Pacifica anzitutto l’avvenuta disdetta 15 marzo 2019 del rapporto di lavoro con effetto per il giorno dopo (doc. G nell’inc. n. CM.2019.738). Con lettera 17 aprile 2019 la Cassa ha poi fissato al 30 aprile 2019 il termine legale di disdetta e, richiamato il tenore degli art. 30 LADI, 37 OADI e 326 CO, ha invitato la reclamante “a prendere immediatamente contatto con __________, al fine di procedere alla rivendicazione del salario del mese di aprile 2019, il quale, conformemente a quanto sopra, dovrà essere calcolato sulla base dei mesi di attività lavorativa prestata” (doc. B nell’inc. n. SE.2020.179). Il 25 aprile 2019 la reclamante ha così richiesto alla convenuta la retribuzione dei giorni in cui non aveva potuto lavorare, ovvero dal 15 marzo 2019, e il permesso di riprendere l’attività lavorativa fino al 30 aprile 2019, riservato l’avvio delle vie legali (doc. H inc. n. CM.2019.738). Il 2 maggio 2019 la reclamante ha inoltre sottoscritto a favore della Cassa la cessione dei crediti sino a concorrenza delle indennità di disoccupazione che le sarebbero state anticipate in base all’art. 29 LADI, impegnandosi a non accettare una transazione salariale senza preventivo consenso della Cassa (doc. A nell’inc. n. SE.2020.179).

Il 6 maggio 2019 la convenuta ha confermato la disdetta 15 marzo 2019 e precisato di non entrare nel merito della sua richiesta di stipendio fino al 30 aprile 2019 ritenendola infondata (doc. I nell’inc. n. CM.2019.738). Il 21 maggio 2019 la Cassa ha comunicato alla convenuta che la reclamante aveva postulato le indennità di disoccupazione e di surrogare quindi, con il versamento delle prestazioni giusta l’art. 29 LADI, in tutti i diritti dell’assicurata fino a concorrenza di quanto elargitole (doc. C nell’inc. n. SE.2020.179). La stessa Cassa il 19 giugno 2019 ha infine indicato alla convenuta di avere versato alla reclamante complessivi fr. 6'429.65, di cui fr. 2'009.25 per marzo 2019 e fr. 4'420.40 per aprile 2019 (doc. D nell’inc. n. SE.2020.179), importo che la convenuta le doveva ora rifondere riservato l’incasso per le vie legali.

7.3 Ora già si è detto che le probabilità di esito favorevole di una causa vanno esaminate in funzione delle circostanze date al momento della sua introduzione (sopra, consid. 4.2). In concreto

  • come appena visto - la reclamante ha sottoscritto la cessione di credito delle indennità di disoccupazione giusta l’art. 29 LADI a favore della Cassa il 2 maggio 2019, indennità che le sono poi state erogate fino a concorrenza di fr. 6'429.65 nel corso - per quanto desumibile dagli atti - della prima metà di giugno
  1. Limitatamente a tale importo e da questo momento, per effetto della cessione legale la reclamante non era quindi più titolare della relativa pretesa, men che men legittimata a porlo in esecuzione o a promuovere causa per chiederne il pagamento. Ne consegue che, con riferimento alla menzionata somma di fr. 6'429.65, tanto il procedimento esecutivo spiccato il 29 luglio 2019 (doc. L nell’inc. n. CM.2019.738) quanto l’azione giudiziaria, che previa istanza di conciliazione 7 novembre 2019 (inc. n. CM.2019.738) e poi stata avviata con la petizione 10 marzo 2020 (inc. n. SE.2020.78), erano iniziative a priori votate all’insuccesso. Ciò posto, nella misura in cui si è dipartito da una soccombenza di ¾ in capo alla reclamante, il Pretore non è incorso né in un accertamento manifestamente errato dei fatti né in un’errata applicazione del diritto.

7.4 Invano la reclamante obietta di avere dovuto promuovere causa a salvaguardia dei propri diritti verso la Cassa e che proprio in conseguenza di ciò la convenuta ha poi appunto rifuso alla Cassa le indennità di disoccupazione anticipatele. Né in sede di istanza di conciliazione 7 novembre 2019 men che meno di petizione 10 marzo 2020 l’interessata ha menzionato la pregressa cessione dei crediti alla Cassa risalente al 2 maggio 2019 (sopra, consid. 7.3). E anzi, pur essendo già stata indennizzata, ha postulato la condanna della convenuta al pagamento integrale a sé della pretesa di fr. 8'772.– complessivi. L’argomento non considera poi che la Cassa non ha l’obbligo di intervenire nel procedimento giudiziario promosso dal lavoratore (sopra, consid. 6). Sicché, a ben vedere, nemmeno da questo punto di vista l’iniziativa dell’attrice aveva un suo perché. Per il resto, basti rilevare che l’avvenuto versamento della somma di fr. 6'429.65 da parte della convenuta alla Cassa è conseguente l’intervento in lite del 22 giugno 2020 di quest’ultima, a fronte di cui la convenuta ha formulato la proposta di accordo di pagamento di fr. 6'429.65 alla Cassa e di fr. 2'342.35 all’attrice (act. II nell’inc. n. SE.2020.179), sottoscritta poi da tutte le parti a tacitazione di ogni pretesa (act. VI nell’inc. n. SE.2020.78; act. XI nell’inc. n. SE.2020.179). Tutto sommato quindi, la conclusione pretorile regge anche sotto questo profilo.

7.5 Vero è che restava pacifica la titolarità dell’assicurata per ogni e qualsiasi pretesa eccedente l’importo di fr. 6'429.65 fondato sull’art. 29 LADI (sopra, consid. 6). Quand’anche a fronte di una rivendicazione di pretese salariali limitata a fr. 2'342.65 conseguente una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro, la probabilità di esito favorevole non poteva dirsi a priori sprovvista di buon diritto. Invero, tale nemmeno si può considerare la necessità in applicazione dell’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC di un’assistenza legale della reclamante. E questo già solo in virtù del principio di uguaglianza delle armi e di parità di trattamento (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118), posto che fra i membri della convenuta si annoverano persone notoriamente abilitate alla rappresentanza professionale in giudizio giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC. In quest’ottica, e nonostante una pacifica soccombenza per i ¾ nella procedura innanzi al Pretore, la domanda di gratuito patrocinio della reclamante merita di essere accolta in relazione al mandato di patrocinio svolto dall’avv. __________ tra il 10 marzo 2020 e il 10 luglio 2020 compresi.

  1. Respinta l’istanza di gratuito patrocinio il Pretore non si è determinato sulla remunerazione dovuta al legale. Nelle particolarità del caso che qui ci occupa, questa Camera ritiene però di disporre di sufficienti elementi per decidere al riguardo, e quindi di poter soprassedere ad un rinvio dell’incarto al Pretore. Posto il dispendio di tempo di 5.7 ore di lavoro esposto dal 10 marzo 2020 al 10 luglio 2020 la retribuzione si attesta a fr. 1'215.50 (5.7 ore alla tariffa oraria di fr. 180.–, aumentati del 10% per le spese [art. 6 cpv. 1 Rtar del 19 dicembre 2007: in luogo dei fr. 289.30 esposti dall’avvocato] e dell’IVA al 7.7%. Tenuto conto del forfait di fr. 500.– dell’assicurazione protezione giuridica (sopra, consid. 5.2), l’indennità si attesta in definitiva a fr. 715.50. Entro questi limiti il reclamo va pertanto accolto.

  2. Per l’art. 114 lett. c CPC la gratuità delle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore litigioso di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di giudizio, non si prelevano spese processuali. Avendo presentato personalmente il reclamo senza l’ausilio di un legale, la reclamante nemmeno è incorsa in costi di patrocinio. Tutto ciò rende la domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo priva d’oggetto.

  3. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 25 dicembre 2020 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 18 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. n. SO.2020.1183) è così riformato:

“1. L’istanza di RE 1 di ammissione a gratuito patrocinatore dell’avv. __________ è accolta limitatamente al periodo tra il 10 marzo 2020 e il 10 luglio 2020 compresi.

1.1 RE 1 è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.

1.2 A favore del gratuito patrocinatore, avv. __________ è riconosciuto:

  • onorario fr. 1'026.––

  • spese fr. 102.60

  • IVA 7.7% su fr. 1'128.60 fr. 86.90

./. protez. giuridica (forfait) fr. 500.––

Totale fr. 715.50”

  1. L’istanza di gratuito patrocinio 25 dicembre 2020 di RE 1 è priva d’oggetto.

  2. Non si prelevano spese processuali.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione:

  • alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;

  • Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso di fr. 8'772.- è inferiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

18

Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 68 CPC
  • art. 73 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 326 CPC

LADI

  • art. 29 LADI
  • art. 30 LADI

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF
  • art. 119 LTF

Gerichtsentscheide

7