Incarto n. 13.2020.139 13.2020.140
Lugano 16 aprile 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2020.268 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 settembre 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 24 dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 18 dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha, fra l’altro, respinto la sua istanza di gratuito patrocinio (dispositivo n. 3), e contro la decisione 23 dicembre 2020 con cui ha successivamente respinto la sua istanza di revisione (inc. n. CA.2020.428) di quel medesimo giudizio;
ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione tra CO 1 e RE 1 è nato __________. Insieme ad altri due figli di CO 1 avuti da un precedente matrimonio, le parti hanno convissuto tra il novembre 2018 e l’agosto 2019. A fronte dei rapporti conflittuali con il compagno, CO 1 ha poi lasciato l’abitazione insieme ai propri tre figli.
Il tema delle relazioni personali tra il figlio __________ e il padre RE 1 è oggetto di una procedura innanzi all’ARP 4 di Paradiso.
B. Con istanza 8 settembre 2020 CO 1 ha chiesto, a carico di RE 1 e in applicazione degli art. 28 segg. CC, l’adozione di misure a protezione della propria personalità e di quella dei tre figli, provvedimenti da pronunciare in via cautelare e con la comminatoria penale dell’art. 292 CPS, postulando altresì la concessione del gratuito patrocinio.
Con osservazioni 12 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto di respingere l’istanza e la domanda di gratuito patrocinio dell’istante, di prestare una congrua cauzione per spese ripetibili a suo favore e il riconoscimento per sé del gratuito patrocinio.
In esito all’udienza 10 novembre 2020, dopo avere le parti ribadito le loro richieste, il Pretore aggiunto ha assegnato un ultimo termine per produrre i documenti di redditi e fabbisogni.
C. Con decreto cautelare 18 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza cautelare. Riconosciuto il gratuito patrocinio a CO 1 e fissata in fr. 853.55 l’indennità del patrocinatore, il primo giudice ha negato un analogo beneficio al convenuto (inc. n. CA.2020.268).
D. Con decisione 23 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 22 dicembre 2020 di RE 1 chiedente la revisione del menzionato decreto cautelare nel senso di un riesame della sua domanda di gratuito patrocinio per un errore di calcolo del primo giudice (inc. n. CA.2020.428).
E. Con reclamo 24 dicembre 2020 RE 1 chiede di annullare sia il decreto 18 dicembre 2020 che la decisione 23 dicembre 2020 e che gli sia così concesso il gratuito patrocinio, beneficio che il reclamante postula anche in sede di reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni dalla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Con un unico atto di reclamo, RE 1 impugna il decreto cautelare 18 dicembre 2020 nella misura in cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio (dispositivo n. 3), e la decisione 23 dicembre 2020 con cui il medesimo giudice ha poi respinto la sua istanza di revisione di quel dispositivo. Si prescinde dal disgiungere il reclamo che viene evaso con un’unica decisione, pur mantenendo dispositivi separati e distinti.
1.1 Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.2 Giusta l’art. 332 CPC la decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Richiamata la procedura sommaria applicabile tanto alla procedura di gratuito patrocinio quanto alla procedura cautelare (art. 248 lett. d CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.3 Il decreto 18 dicembre 2020 è pervenuto al reclamante il 21 dicembre 2020, sicché il termine di 10 giorni scadeva il 31 dicembre 2020. Dal canto suo la decisione di revisione datata 23 dicembre 2020 è pervenuta all’interessato il giorno successivo. Il reclamo, giunto alla cancelleria del Tribunale d’appello il giorno 31 dicembre 2020 (timbro in originale), è quindi senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al. Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
Il Pretore aggiunto ha computato entrate mensili in capo al reclamante per complessivi fr. 3'453.– (di cui fr. 539.– di rendita AI, fr. 2'914.– di PC incluso il premio cassa malattia) a fronte di un fabbisogno mensile quantificato in fr. 2'709.– (di cui fr. 1'200.– di minimo esecutivo LEF, fr. 1'300.– di pigione e spese accessorie, fr. 9.– di assicurazione ED e RC, fr. 200.– di contributo di mantenimento per il figlio __________), ritenendo con ciò che l’interessato ben poteva sopperire alle spese di causa (decreto 18 dicembre 2020 impugnato, pag. 3). Il Pretore aggiunto ha invero soggiunto nell’ambito della successiva decisione qui impugnata, datata 23 dicembre 2020, che quand’anche avesse conteggiato un’entrata mensile di fr. 3'115.35, come indicato dal reclamante con la richiesta di revisione, l’eccedenza di fr. 406.35 gli avrebbe ancora e comunque consentito di sostenere i propri costi di causa (decisione 23 dicembre 2020 impugnata, pag. 1).
Il reclamante obietta di percepire una rendita AI mensile di fr. 539.–, una rendita AI mensile per figli di fr. 216.– e prestazioni complementari (PC) mensili per fr. 2'363.33, da cui un’entrata complessiva di fr. 3'115.33 (correttamente 3'118.33), con cui provvedere al fabbisogno mensile di fr. 2'709.–. Censura la decisione del Pretore aggiunto di accertamento manifestamente errato dei fatti e di arbitrarietà, visto che una disponibilità di fr. 400.– non era sufficiente per sostenere le spese di procedura. Sicché il beneficio del gratuito patrocinio gli andava riconosciuto e la decisione annullata.
5.1 Va qui anzitutto rilevato che, trattandosi di una prestazione erogata per il figlio __________, che oltretutto da inizio 2020 viene direttamente versata nelle mani della madre (doc. 4 pag. 2), la rendita AI per figli di fr. 216.– mensili non può essere computata fra le entrate del reclamante. E di ciò il Pretore aggiunto non ha appunto tenuto conto. Pacifica invece la rendita AI di fr. 539.– versata mensilmente al reclamante (doc. 4 pag. 1 e pag. 6) e pure correttamente considerata dal primo giudice. A titolo di prestazioni complementari PC riconosciute al reclamante il Pretore aggiunto ha quindi considerato l’importo di fr. 2'914.–. Tale cifra include però già - come peraltro rilevato dallo stesso giudice - il premio forfettario dell’assicurazione malattia stabilito in fr. 532.–. Ora, per legge il premio dell’assicurazione malattia è direttamente versato dal Cantone all’assicuratore (doc. 4 pag. 3), motivo per cui andava dedotto dall’importo di fr. 2'914.– considerato dal Pretore aggiunto. Sicché le entrate computabili in capo al reclamante constano in realtà delle prestazioni complementari di fr. 2'382.– (la cifra di fr. 2'393.33 proposta dal reclamante è riferita all’anno 2019: doc. 4 pag. 1) e della rendita AI di fr. 539.–, per un complessivo totale di fr. 2'921.–.
5.2 Poiché il premio effettivo dell’assicurazione malattia che il reclamante ha documentato (doc. 6) è inferiore rispetto al premio forfettario di cui si è detto, merita invece conferma il fabbisogno di fr. 2'709.– ritenuto dal Pretore aggiunto e rimasto peraltro incontestato dal reclamante.
5.3 Potendo contare su un’entrata quantificabile in fr. 2'921.– mensili e dovendosi far carico di un fabbisogno personale di fr. 2'709.– mensili, l’eccedenza che ne consegue si attesta in fr. 212.–, invero ancora meno di quanto conteggiato dal reclamante medesimo.
La situazione finanziaria del reclamante deve quindi essere esaminata anche sotto il profilo della sostanza. In merito l’interessato ha dichiarato un patrimonio lordo di fr. 1'700.– a comprova di cui ha allegato un estratto conto bancario per il giorno 24 settembre 2020 (doc. 2 pag. 1 n. 3 e documento allegato). In relazione alla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del 2019, i documenti attestano per quell’anno fiscale una sostanza in “titoli e capitali” di fr. 1'174.– (doc. 2 e documenti annessi). Va tuttavia rilevato che il reclamante ha anche versato agli atti il foglio di calcolo della prestazione complementare AVS/AI valida dal 1° gennaio 2020 e che lo stesso indica un patrimonio di fr. 23'062.– consistente in “averi a risparmio/titoli” (doc. 4 pag. 5), riguardo a cui il reclamante nulla ha precisato o contestato. Ora, siffatta sostanza non ha inciso sul calcolo delle prestazioni complementari poi riconosciute al reclamante in quanto non superava la franchigia di fr. 37'500.– prevista per legge sulla sostanza (secondo i parametri validi fino al 31 dicembre 2020; art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Questo non significa però che la stessa non debba essere considerata in funzione di un’eventuale concessione del gratuito patrocinio.
Il reclamante ha prodotto agli atti la nota professionale del suo patrocinatore legale che espone una pretesa complessiva di fr. 2'940.50, di cui fr. 2'124.98 di onorario, fr. 605.30 di spese e fr. 210.23 di IVA al 7.7% (annessa allo scritto 25 novembre 2020). In aggiunta a tale importo va inoltre considerata la metà delle spese processuali fissate in fr. 1'000.– dal Pretore aggiunto nel contesto della decisione cautelare 18 dicembre 2020 (decreto 18 dicembre 2020 impugnato, pag. 4 dispositivo n. 4). Di qui un costo complessivo del processo di fr. 3'440.50, onere in definitiva sostenibile anche a fronte di una disponibilità mensile di soli fr. 212.– potendosi sotto questo profilo senz’altro pretendere un parziale consumo del patrimonio di fr. 23'062.–. Tutto sommato quindi, e seppur in virtù di altri motivi, per avere escluso il presupposto dell’indigenza in capo al reclamante il giudizio del Pretore aggiunto non può dirsi nell’esito costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. In quanto proposto avverso il decreto cautelare 18 dicembre 2020, il reclamo va così respinto giacché infondato.
Nella misura in cui impugna la decisione 23 dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha invece respinto la domanda di revisione giova rilevare quanto segue. La revisione giusta l’art. 328 CPC è un mezzo di ricorso straordinario, cassatorio e sussidiario rispetto all’appello e al reclamo (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 328), e come tale è proponibile avverso decisioni passate in giudicato (cpv. 1). Ciò posto, stabilito che contro il diniego del gratuito patrocinio sancito dal dispositivo n. 3 del decreto cautelare 18 dicembre 2020, era aperta la via del rimedio ordinario del reclamo ai sensi dell’art. 121 CPC, l’istanza di revisione era esclusa a priori già solo per questo motivo. Sicché, sotto questo profilo, la reiezione dell’istanza di revisione 22 dicembre 2020 resiste alla critica. Di conseguenza, nemmeno laddove chiede di annullare la decisione 23 dicembre 2020 il reclamo merita accoglimento.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni alla controparte.
In difetto di un comprovato stato d’indigenza (art. 117 lett. a CPC, sopra, consid. 7), anche la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 dicembre 2020 di RE 1 avverso il dispositivo n. 3 del decreto cautelare 18 dicembre 2020 è respinto.
Il reclamo 24 dicembre 2020 di RE 1 avverso la decisione 23 dicembre 2020 è respinto.
L’istanza di gratuito patrocinio 24 dicembre 2020 di RE 1 è respinta.
Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 24 dicembre 2020 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 30'000.- (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).