Incarto n. 13.2021.20 13.2021.21
Lugano 15 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1369 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 marzo 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
e ora sul reclamo 3 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 22 febbraio 2021 con cui, fra l’altro, il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio e, contestualmente, posto a suo carico metà delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata __________ (1980), e CO 1 (1971) si sono uniti in matrimonio il 12 ottobre 2012 a __________. Con loro vivono __________ e __________ nati dal precedente matrimonio della moglie. Con istanza 23 marzo 2020 PA 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, fra cui un contributo di mantenimento per sé, e il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di assistenza legale dell’avv. PA 1.
B. Con osservazioni 18 maggio 2020 CO 1 ha contestato il contributo di mantenimento rivendicato dalla moglie. RE 1 con replica spontanea 2 giugno 2020 ha ribadito le sue richieste, aumentando la pretesa relativa al contributo per sé. Confermato il suo punto di vista, con duplica 13 luglio 2020 CO 1 ha escluso il versamento a controparte di un contributo alimentare e ha postulato, per sé, la concessione del gratuito patrocinio.
C. In esito all’udienza 8 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo sull’assetto cautelare. Dovendosi ancora procedere ad accertamenti in punto alla situazione finanziaria delle parti, non sono stati stabiliti contributi di mantenimento fra coniugi. La decisione sul gratuito patrocinio è stata altresì rinviata al merito.
Raccolti i necessari documenti, con ordinanza 21 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha aggiornato i rispettivi fabbisogni e redditi precedentemente quantificati dai coniugi, preannunciando loro che in assenza di opposizioni avrebbe emanato la sentenza in base ai dati così ritenuti.
D. Con decisione 22 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati con effetto da marzo 2020 (dispositivo n. 1). La relativa convenzione omologata assegnava poi l’abitazione coniugale alla moglie, escludeva contributi di mantenimento fra coniugi, separava le partite fiscali da gennaio 2020 riservati i debiti pregressi da dividere a metà, e ripartiva a metà anche le spese processuali compensando le ripetibili (dispositivo n. 2). Il Pretore aggiunto ha inoltre respinto le istanze di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 3) e di CO 1 (dispositivo n. 4) e fissato le spese processuali in fr. 1'000.– (dispositivo n. 5).
E. Con reclamo 3 marzo 2021 RE 1 chiede ora di annullare e riformare il dispositivo n. 3 nel senso di essere posta integralmente al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. PA 1, ovvero di riconoscere l’onorario di fr. 4'245.30 di cui alla nota professionale 8 ottobre 2020 e la metà di tasse e spese di giudizio a suo carico. Per il reclamo l’interessata rivendica ripetibili di almeno fr. 1'500.–, in via subordinata il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la copertura delle spese legali per almeno fr. 1'500.–.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è stata notificata il 22 febbraio 2021 ed è pervenuta l’indomani alla reclamante. Rimesso alla posta il giorno 3 marzo 2021, il gravame risulta tempestivo e quindi senz’altro ammissibile.
L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). La reclamante compiega alla sua impugnativa un plico di documenti da C a F (doc. A e B: decisione impugnata e copia busta d’intimazione). Nella misura in cui non fanno già parte del fascicolo processuale, il materiale così allegato va considerato nuovo ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e, come tale, ammissibile limitatamente alla richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.1 Il Pretore aggiunto ha ritenuto che in base alla documentazione finanziaria prodotta dai coniugi ed ai dati aggiornati relativi a reddito e fabbisogno allargati, risultava una disponibilità mensile di fr. 249.– in capo alla moglie e di fr. 195.– in capo al marito. Li ha pertanto ritenuti entrambi in grado di sopperire alle spese giudiziarie della causa, respingendo le rispettive domande di gratuito patrocinio.
3.2 A detta della reclamante, la citata decisione emana da un’errata applicazione del diritto e da un accertamento manifestamente errato dei fatti.
È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
5.1 Rileva anzitutto la reclamante che il mantenimento dei due figli è integralmente a suo carico in quanto non disponevano di alcuna entrata economica e non ricevevano alcunché dal padre biologico, che non li aveva riconosciuti (correttamente: avrebbe rinunciato alla loro paternità nel corso del 2015: act. X pag. 1 verso il basso) e di loro si era sempre disinteressato. Nondimeno il Pretore aggiunto, a fronte di questa situazione a lui ben nota, aveva dedotto la quota parte dei due figli dalla voce di costo “pigione e spese accessorie” in capo alla madre, senza però tener conto che l’eccedenza ottenuta dal raffronto tra il fabbisogno e il reddito di quest’ultima era ancora da rapportare alle necessità dei due figli (reclamo, pag. 5 n. 3 e pag. 6 n. 4). A ragione. Il Pretore aggiunto non si è determinato sul fabbisogno dei due figli, di fatto entrambi minorenni al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio. Ora, la decisione 25 agosto 2020 (doc. Q pag. 5) sull’assegno familiare integrativo (AFI) dà atto di alimenti per figli minorenni per complessivi fr. 43.50 mensili (fr. 522.– l’anno), assegni di base per figli di complessivi fr. 450.– mensili (fr. 5'400.– l’anno) e dell’assegno familiare integrativo ivi fissato di fr. 569.–. E già solo considerando la loro quota parte di alloggio di complessivi fr. 744.– (fr. 372.– ciascuno: sopra, consid. 5) dedotta dal fabbisogno della madre, risulta di primo acchito evidente che la rimanenza non basta a coprire le loro necessità minime, lacuna cui - in difetto di obblighi alimentari del convenuto - spetta pertanto alla reclamante sopperire.
5.2 La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere incluso nel reddito che le veniva imputato anche l’aiuto statale di fr. 569.– riconosciuto a titolo di assegno familiare integrativo, per poi a torto concludere che l’interessata poteva contare su di un’eccedenza per far fronte agli oneri giudiziari (reclamo, pag. 6 n. 4). Il reddito di fr. 3'051.– accertato dal primo giudice corrisponde in effetti a quello che era stato notificato in occasione dell’udienza 8 ottobre 2020 e che includeva fr. 2'482.– di indennità per perdita di guadagno e fr. 569.– di assegni familiari integrativi (act. X pag. 2). Ora, in assenza di indicazioni contrarie del Pretore aggiunto circa una diversa modalità di calcolo, non vi è motivo di scostarsi da tale conteggio. Ciò premesso giova rilevare che l’assegno familiare integrativo è un aiuto finanziario che viene riconosciuto al figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni (art. 48 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 [RL 856.100]). Sicché la relativa posta non costituiva a ben vedere un reddito della reclamante, a maggior ragione se poi si considera che dal suo fabbisogno di fr. 2'802.– era già stata stralciata la quota parte dei costi di alloggio dei suoi due figli. Di conseguenza, a fronte di entrate che assommano a fr. 2'482.– (in luogo di fr. 3'051.–), è incontestabile che la reclamante si trovi in realtà in una situazione finanziaria di ammanco. La critica è quindi fondata.
5.3 La reclamante soggiunge che l’assegno familiare integrativo è in linea di principio indizio di esistenza di una situazione di gravi ristrettezze economiche (reclamo, pag. 7 n. 5). Effettivamente va qui rilevato che, a titolo generale e in assenza di elementi contrari, le persone che beneficiano dell’aiuto sociale devono essere considerate come indigenti giusta l’art. 117 lett. a CPC (sentenza del TF 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 6.2 con riferimenti). E l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è appunto una prestazione sociale (art. 2 lett. f della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000). Nel caso che ci occupa, ad eccezione degli elementi di reddito ritenuti dal Pretore aggiunto, nulla evidenzia per il resto l’esistenza di sostanza ascrivibile alla reclamante (doc. Q, pag. 5; doc. F: calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale 2018). Escluso, d’altro canto, l’ipotesi di un aiuto dal convenuto, il cui margine mensile è stato accertato in fr. 195.– e che deve far fronte ai propri costi di causa (sopra, consid. 3.1). Motivo per cui, anche da questo punto di vista la censura è pertinente.
5.4 Tutto ciò considerato, laddove ha concluso che la reclamante poteva contare su una disponibilità di fr. 249.– mensili e che tale importo le consentiva di sopperire alle proprie spese giudiziarie, il Pretore aggiunto è incorso in un manifesto accertamento errato dei fatti e in un’errata applicazione del diritto, ovvero dell’art. 117 CPC. Il reclamo, fondato, va così accolto, con conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso che la reclamante va posta al beneficio del gratuito patrocinio, con l’assistenza legale dell’avv. PA 1. La riforma impone anche di adeguare il dispositivo n. 5 sulle spese processuali (reclamo, pag. 11), nel senso che la relativa quota di ½ a carico della reclamante è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino e non si assegnano ripetibili.
Il Pretore aggiunto, respinta l’istanza di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla remunerazione dovuta alla patrocinatrice della reclamante. A differenza di quanto quest’ultima chiede, a garanzia del doppio grado di giurisdizione, spetta al primo giudice procedere per la prima volta alla tassazione della relativa nota professionale dell’avv. PA 1.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto la reclamante rivendica un’indennità di almeno fr. 1'500.– (reclamo, pag. 11). A fronte di censure improntate su temi finanziari che la riguardavano, quindi ben noti e ampiamente discussi innanzi al Pretore, va ritenuta congrua un’indennità di fr. 750.– (IVA inclusa). L’importo così stabilito remunera poco meno di 6 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 120.– di un praticante (art. 12 Rtar), senz’altro sufficienti per lo studio e la redazione del gravame in esame.
Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 5 della decisione 22 febbraio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2020.1369) sono così riformati:
“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio, comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, è accolta.
§ RE 1 è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato del Cantone Ticino gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
[invariato]
Le spese processuali di fr. 1'000.– sono a carico dei coniugi in ragione di ½ ciascuno. La quota parte di fr. 500.– di RE 1, posta al beneficio del gratuito patrocinio, è a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.”
La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo 3 marzo 2021 di RE 1 è dichiarata priva d’oggetto.
Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.
Notificazione (unitamente al reclamo 3 marzo 2021 alla controparte):
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).