Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2021.122
Entscheidungsdatum
15.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2021.122 13.2021.123

Lugano 15 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.150 (procedura di diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con azione 15 giugno 2020 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ RA 1

e ora sul reclamo 7 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 24 settembre 2021 con cui il Pretore ha parzialmente accolto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 27 novembre 2015 a __________. Dalla loro unione è nato __________.

La vita separata delle parti è stata autorizzata e regolamentata con decisioni 14 marzo 2018 (inc. n. SO.2018.766) e 5 dicembre 2018 (inc. n. SO.2018.4819) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale.

B. Innanzi al medesimo Pretore il 15 giugno 2020 RE 1 ha convenuto CO 1 chiedendo di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale e decidere sulle conseguenze accessorie, sulla domanda di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio.

Un parziale accordo è stato raggiunto nel corso dell’udienza tenutasi il 1° dicembre 2020, mentre sono rimasti litigiosi i diritti di visita e il contributo di mantenimento per il figlio, la divisione della previdenza professionale oltre all’attribuzione delle spese giudiziarie. Il marito ha pure postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Il 5 febbraio 2021 la moglie ha motivato i punti controversi.

Il 30 aprile 2021 il marito ha presentato la sua risposta con domanda riconvenzionale, domanda di provisio ad litem e di gratuito patrocinio.

Vari incidenti cautelari in corso di procedura hanno interessato le relazioni personali e l’affidamento del figlio e il mantenimento di quest’ultimo.

C. All’udienza del 16 settembre 2021 le parti hanno esperito il dibattimento e il contraddittorio cautelare, giungendo ad una transazione in punto alle conseguenze accessorie del divorzio.

D. Con decisione 24 settembre 2021 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti e ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie così raggiunta (dispositivo n. 1 e 2).

RE 1 è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, ma le è stato imposto un obbligo di rimborso in ragione di fr. 100.- mensili quale partecipazione ai relativi costi, a far tempo dal passaggio in giudicato della decisione (dispositivo n. 3). La remunerazione per il suo legale avv. PA 1 è stata fissata in fr. 3'475.75 (fr. 4'200.– di onorario, fr. 420.– di spese e fr. 355.75 di IVA, dedotto un importo di fr. 1'500.–: dispositivo n. 7).

Anche CO 1 è stato posto al beneficio del gratuito patrocinio (dispositivo n. 4), ritenuta una remunerazione per la sua legale avv. RA 1 di fr. 4'975.75 (fr. 4'200.– di onorario, fr. 420.– di spese e fr. 355.75 di IVA: dispositivo n. 6).

E. Con reclamo 7 ottobre 2021 RE 1 chiede di annullare e riformare il dispositivo n. 3 nel senso di essere ammessa al gratuito patrocinio e tenuta a rifondere i costi così anticipati solo quanto il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo. L’interessata postula analogo beneficio anche in sede di reclamo.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata riconosce alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio solo parziale poiché pone a suo carico una partecipazione ai costi in ragione di fr. 100.– mensili. Ora, giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante lunedì 27 settembre 2021. Il reclamo, che con invio raccomandato impostato (sportello automatico My Post 24) giovedì 7 ottobre 2021 è stato poi recapitato alla cancelleria del tribunale lunedì 11 ottobre 2021, risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Trattato in procedura sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto non già agli atti, i documenti annessi al gravame sono da considerare nuovi ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e, come tali, ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio avanzata in sede di reclamo.

  2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.1 Il Pretore ha stabilito il fabbisogno della reclamante in fr. 2'562.50 mensili a fronte di un reddito mensile di fr. 2'644.–, da cui un’eccedenza di fr. 100.– che l’interessata aveva dichiarato di versare a sostengo di un’assicurazione vita per il figlio. Considerato che il gratuito patrocinio non era per principio teso ad accumulare sostanza a discapito dello Stato, il Pretore le ha concesso il gratuito patrocinio con la riserva di una partecipazione mensile di fr. 100.– (dispositivo n. 3). Si è poi dipartito dal limite di onorario per il legale di fr. 4'200.– oltre 10% di spese e IVA, deducendo ancora la cifra di fr. 1'500.– spesa dall’interessata per le ultime vacanze estive.

3.2 La reclamante contesta il dispositivo n. 3 e l’argomentazione in punto al costo dell’assicurazione vita per il figlio e all’obbligo di partecipazione di fr. 100.– a suo carico e il suo fabbisogno così come ritenuto dal Pretore.

  1. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

  1. Il Pretore si è basato sui dati di reddito e fabbisogno mensili posti alla base della convenzione pattuita dalle parti in esito alla discussione che si era tenuta nel corso dell’udienza 16 settembre 2021. In particolare egli ha rapportato il reddito della reclamante quantificato in fr. 2'644.– mensili (netto, comprensivo di tredicesima, senza l’assegno familiare) al suo fabbisogno di fr. 2'562.50 comprensivo di fr. 1'350.– di minimo esecutivo, fr. 1'000.– di pigione e spese accessorie (pigione totale fr. 1'250.– oltre spese accessorie fr. 250.– e dedotti fr. 500.– a titolo di quota parte del figlio), fr. 59.– di cassa malati (con sussidio), fr. 134.– di RC auto e fr. 19.50 di imposte di circolazione. Il primo giudice ha quindi considerato la dichiarazione della moglie di versare mensilmente fr. 100.– per l’assicurazione vita del figlio (verbale d’udienza 16 settembre 2021, pag. 2).

  2. La reclamante si duole anzitutto del fatto di non avere potuto spiegare nel corso dell’udienza che l’asserito importo corrisposto per l’assicurazione vita per il figlio in realtà veniva pagato dai nonni del piccolo, che più precisamente a questo titolo le versavano ogni mese fr. 106.50. L’interessata rimprovera al Pretore di non avere chiarito e chiesto ragguagli in proposito, limitandosi ad imputarle una cifra di fr. 100.– mensili appunto quale sua partecipazione ai costi assunti dallo Stato a titolo di gratuito patrocinio. Rileva altresì che la copertura assicurativa non può essere interrotta, in quanto la diagnosi di invalidità congenita del figlio nel frattempo intervenuta rendeva impossibile la stipula di una nuova polizza assicurativa.

Così proposto l’argomento non è tuttavia pertinente. Anzitutto perché, da questo punto di vista, la reclamante si riconduce a dei fatti sollevati per la prima volta in questa sede di giudizio, come tali nuovi giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC e quindi inammissibili (sopra, consid. 2). Ad ogni modo, e a prescindere da ciò, se è vero che l’onere relativo all’assicurazione vita per il figlio è pagato dai nonni del medesimo, l’esistenza di un’eccedenza di fr. 100.– mensili andrebbe a maggior ragione e comunque confermata. Sicché da questo punto di vista, l’accertamento del Pretore non potrebbe certo dirsi manifestamente errato. Inoltre, nella misura in cui il pagamento è assunto da terzi, nemmeno si pone il tema legato a rischio e conseguenze di un’interruzione eventuale della copertura assicurativa.

  1. La reclamante contesta anche il fabbisogno considerato dal Pretore e che - a suo modo di vedere - in luogo di fr. 2'562.50 va accertato in fr. 3'180.–, tenuto conto di fr. 1'350.– di minimo esecutivo, fr. 1'000.– di pigione e spese accessorie, fr. 59.– di cassa malati, fr. 300.– di franchigia cassa malati, fr. 105.– di cure mediche LCA, fr. 19.50 di imposta di circolazione, fr. 134.– di RC auto, fr. 14.25 di tassa rifiuti, fr. 200.– circa di spese di trasporto/ benzina) e a cui andava ancora aggiunto il contributo di accudimento (reclamo, pag. 7 n. 7). La reclamante sembra qui voler riscattare il fabbisogno che aveva quantificato nel contesto della sua petizione di divorzio motivata e datata 5 febbraio 2021 (act. V). In tal senso, però, l’interessata non tenta nemmeno di spiegare perché dei valori discussi e concordati dalle parti, e che sorreggono la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio pacificamente omologata dal Pretore, ora non siano più attendibili in punto alla decisione sul gratuito patrocinio. Una volta di più la censura va respinta in quanto sprovvista di ogni fondamento.

  2. La reclamante rileva nondimeno anche che, in assenza di un sostegno da parte dell’ex marito, da sola doveva farsi carico del proprio fabbisogno e di tutte le esigenze del figlio (al netto degli assegni integrativi ricevuti). Sicché l’obbligo mensile posto a suo carico di partecipazione di fr. 100.– ai costi legali risultava arbitrario, sproporzionato e lesivo del senso di giustizia e del principio di equità validi in regime di gratuito patrocinio.

8.1 Alla base della convenzione raggiunta il 16 settembre 2021, i parametri di calcolo considerati ritenevano anche un reddito (prestazioni LADI) in capo all’ex-marito di fr. 2'613.– rispetto ad un suo fabbisogno di fr. 2'782.– (fr. 1'200.– minimo esecutivo, fr. 1'220.– pigione, fr. 170.– spese accessorie, fr. 192.– cassa malattia con sussidio), da cui un ammanco di fr. 169.–. E a fronte di questa sua impossibilità economica, a partire dal mese di ottobre 2021 non è più stato stabilito un contributo alimentare a carico del padre per il figlio (verbale d’udienza 16 settembre 2021, pag. 2 seg.; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2.8). Per il figlio è stato di riflesso quantificato un fabbisogno complessivo non coperto (verbale d’udienza 16 settembre 2021 pag. 1 e 3; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2.8) di fr. 782.– (che tiene conto di fr. 400.– di minimo esecutivo, fr. 500.– di quota parte della pigione e spese accessorie, fr. 2.– di cassa malattia (con sussidio) e fr. 80.– per la mensa, dedotto infine l’assegno di base per figli di fr. 200.–) valido fino al compimento del 10° anno di età e in seguito aumentato a fr. 982.– (cfr. tabella agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) del 1° settembre 2009, punto n. I/4: minimo esecutivo aumentato da fr. 400.– a fr. 600.– dal 10° anno). Sempre a favore del figlio è stato altresì stabilito un collocamento in esternato i cui costi sono stati posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (verbale d’udienza 16 settembre 2021, pag. 2; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2.3). Fra coniugi non è stato infine stabilito alcun contributo alimentare (verbale d’udienza 16 settembre 2021, pag. 3; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2.9).

8.2 Ora, nel quadro appena descritto, a fronte di un fabbisogno scoperto del figlio che la stessa decisione qui impugnata accerta pacificamente in fr. 782.–, l’eccedenza matematica di fr. 100.– risultante dal raffronto di entrate e uscite della reclamante non può certo considerarsi effettiva e realistica al punto da ritenere che l’interessata disponga di un sufficiente margine per imporle, in regime di gratuito patrocinio, un obbligo di partecipazione ai relativi costi assunti dallo Stato di pari importo. Non, perlomeno, nella misura in cui il Pretore omette poi di spiegare perché e in che modo quello stesso fabbisogno del figlio debba considerarsi altrimenti già sufficientemente garantito.

8.3 Vero è che fino al 31 agosto 2021 la reclamante ha beneficiato dell’anticipo alimenti erogatole dallo Stato, e fino a concorrenza di fr. 575.– mensili (doc. C, EE, LL). Nondimeno una prestazione in tal senso presuppone che dei contributi di mantenimento siano riconosciuti per decisione di un giudice o convenzione omologata dall’autorità competente (art. 1 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988 [RL 874.350]). E, come già rilevato, in proposito la convenzione omologata dal Pretore non stabilisce oramai più alcunché (sopra, consid. 8.1).

8.4 Giova qui anche considerare che, a titolo generale e in assenza di elementi contrari, le persone che beneficiano dell’aiuto sociale devono essere considerate come indigenti giusta l’art. 117 lett. a CPC (sentenza del TF 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 6.2 con riferimenti). E le spese di collocamento per figli minorenni - come visto a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (sopra, consid. 8.1) - rientrano in sé nel concetto di prestazione assistenziale propriamente detta (art. 17 e 20 della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 [RL 871.100]), e quindi di prestazione sociale ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. h della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 (RL 870.100). Analogamente poi, nella prospettiva di un assegno integrativo (doc. PP pag. 6), ciò vale per effetto dell’art. 2 cpv. 1 lett. f Laps, fermo restando che dalle decisioni di tassazione e di calcolo dell’imponibile per gli anni fiscali 2018 e 2019 prodotte dalla reclamante non risulta alcuna sostanza imponibile di rilievo (doc. R e doc. PP). Nel senso di una mancanza di disponibilità finanziaria in capo alla reclamante conclude del resto anche la decisione 15 aprile 2021 con cui l’Autorità regionale di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria per il relativo procedimento pendente innanzi a lei fino all’attrazione per competenza presso la Pretura (decisione/ risoluzione n. 270/2021, pag. 5 seg.).

8.5 Tutto ciò considerato, e nelle circostanze del caso concreto, laddove ha ritenuto dati i presupposti per imporre a carico della reclamante un obbligo di partecipazione mensile di fr. 100.– rispetto ai costi assunti dallo Stato per effetto del gratuito patrocinio concessole, il Pretore è incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e in un’errata applicazione del diritto. Il reclamo, fondato, merita di essere accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato sicché, annullato il versamento allo Stato di fr. 100.– mensili, la reclamante sia posta integralmente al beneficio del gratuito patrocinio compreso il costo del gratuito patrocinatore avv. PA 1.

  1. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto appare congrua un’indennità di fr. 350.– (IVA inclusa), importo che remunera almeno 2.5 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 120.– di un praticante (art. 12 Rtar), senz’altro sufficienti per l’esposizione dell’unica pertinente censura (sopra, consid. 8) sollevata in meno di una pagina scritta.

Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 24 settembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. DM.2020.150) è così riformato:

“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.

§ RE 1 è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.”

  1. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo 7 ottobre 2021 di RE 1 è dichiarata priva d’oggetto.

  2. Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 350.– a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 7 ottobre 2021 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione:

  • Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

  • Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di causa senza carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.

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