Incarto n. 13.2020.87 13.2020.88
Lugano 15 gennaio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2016.252/CA.2018.26 (procedura di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 18 ottobre 2016 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 10 luglio 2020 con la quale, fra l’altro, il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1965) e RE 1 (1962) si sono uniti in matrimonio il 14 gennaio 2005 innanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune __________. Dalla loro unione, il 5 aprile 2004, è nata la figlia __________. Il 15 ottobre 2010 le parti sono state autorizzate a vivere separate nell’ambito di una procedura di protezione dell’unione coniugale.
B. Con petizione 18 ottobre 2016 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie, oltre alla concessione del gratuito patrocinio.
Con istanza 16 dicembre 2016 la convenuta ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio.
A sua volta, con risposta 4 giugno 2018, la convenuta ha chiesto la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie, ribadendo l’istanza di gratuito patrocinio.
C. All’udienza del 18 settembre 2019 le parti hanno raggiunto un accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio, riservata la modifica dell’accordo sulla divisione degli averi LPP a dipendenza delle risultanze dei documenti trasmessi alla Pretura.
Accertata l’impossibilità di una suddivisione a metà dell’avere LPP dell’attore - la sua prestazione d’uscita essendo stata prelevate e investita nell’attività di indipendente quale servizio taxi - le parti hanno quantificato in fr. 10'000.– l’importo dovuto alla convenuta a titolo di equa indennità in forma di liquidazione in capitale ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC.
D. Con sentenza 10 luglio 2020 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti il 14 gennaio 2005 e omologato la convenzione sulle relative conseguenze accessorie su cui vi era accordo (dispositivo n. 1 e 2). Ha inoltre revocato la curatela educativa istituita a favore della figlia (dispositivo n. 3), stabilito in fr. 10'000.– l’equa indennità LPP giusta l’art. 124e cpv. 1 CC dovuta alla moglie (dispositivo n. 4), stralciato dal ruolo in quanto priva d’oggetto la procedura cautelare (dispositivo n. 5), stralciato dal ruolo per desistenza l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore (dispositivo n. 6), respinto l’istanza di gratuito patrocinio della convenuta (dispositivo n. 7) e ripartito a metà le spese processuali fissate in complessivi fr. 4'500.–, compensate le ripetibili (dispositivo n. 8).
E. Con reclamo 24 agosto 2020 RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 7 della citata sentenza nel senso che le sia riconosciuto integralmente il gratuito patrocinio. La reclamante postula analogo beneficio (art. 118 cpv. 1 lett. a, b e c CPC) anche per questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di 10 giorni.
La decisione impugnata, notificata il 13 luglio 2020, è pervenuta l’indomani alla reclamante (risultati tracciamento degli invii; doc. C e B al reclamo). In assenza del necessario avviso (decisione impugnata, pag. 6 in basso) non torna applicabile la sospensione dei termini giusta l’art. 145 cpv. 2 lett. b CPC valida per la procedura sommaria (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 11 e 12 ad art. 145; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 16 ad art. 145; Abbet, in: Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 8 ad art. 145). Spedito il 24 agosto 2020 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Il Pretore ha dato atto che all’udienza del 18 settembre 2019 la convenuta aveva limitato l’istanza di gratuito patrocinio all’esenzione totale dalle spese processuali e alla copertura per il 50% delle spese di patrocinio. L’indennità di fr. 10'000.– ex art. 124e cpv. 1 CC dovutale dal marito sarebbe poi stata destinata dall’interessata a (parziale) copertura dei costi della scuola privata in Inghilterra frequentata dalla figlia e non alla propria previdenza. Il costo di quella scuola non essendo prioritario rispetto ad altre spese della convenuta, quali in concreto gli oneri processuali e di patrocinio, quella somma costituiva una sostanza a sua libera disposizione. L’interessata non era quindi sprovvista di mezzi finanziari, sicché la domanda di gratuito patrocinio andava respinta.
2.2 La reclamante invoca l’applicazione errata del diritto per avere il Pretore trattato la liquidazione in capitale di una pretesa di previdenza professionale LPP (II. Pilastro) alla stregua di una liquidazione in capitale di una pretesa scaturita da una polizza del III. Pilastro (reclamo, pag. 2). In ogni caso la somma di fr. 10'000.– era intangibile e da proteggere per qualsiasi necessaria spesa corrente e futura. Peraltro la formazione scolastica della figlia svolta in internato presso la scuola privata in Inghilterra, figlia per il cui mantenimento il padre non versava alcunché, includeva vitto, alloggio, tempo libero e abbigliamento, costi che avrebbe comunque avuto anche in Ticino. Il gratuito patrocinio era infine stato chiesto nella forma integrale e non solo al 50%, da cui l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
3.2 Del patrimonio va considerato quello effettivamente esistente e disponibile o perlomeno realizzabile a corto termine (Wuffli/ Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182 ad §1 pag. 68; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 8 ad art. 117). Tuttavia laddove eccezionalmente l’istanza di gratuito patrocinio fosse decisa con il merito della causa giudiziaria per la quale è stato richiesto, va considerata anche l’eventuale pretesa riconosciuta nel contesto della decisione finale, salvo che venga resa verosimile la difficoltà nell’esigerne la prestazione (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 126 ad §1 pag. 47 seg.).
3.3 Il richiedente è tenuto a finanziare di propria tasca i costi di un procedimento giudiziario nella misura in cui il suo patrimonio supera la “riserva di soccorso” (DTF 144 III 531 consid. 4.1), riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite inferiore al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo, importo da determinare in base alle circostanze concrete (Colombini, in: Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 35 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 35 ad art. 117 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 36 ad art. 117]). Nondimeno, il concetto di “riserva di soccorso” va rapportato al patrimonio risparmiato e già esistente, e non deve permettere a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (sentenza del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 con riferimenti, citata in: Colombini, op. cit., n. 36 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 7 e 12 ad art. 117).
3.4 Per l’art. 124e cpv. 1 CC se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita. È ad esempio il caso se non vi è prestazione d’uscita, rispettivamente se durante il matrimonio è stato effettuato un pagamento in contanti (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, in: FF 2019 pag. 4151 segg., 4185). Il capitale è di principio libero, se la sentenza di divorzio non lo vincola alla previdenza professionale del beneficiario (Geiser, in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., 2018, n. 10 ad art. 124e con riferimenti; art. 22f LFLP). Il Tribunale federale ha già precisato che ai fini del calcolo dell’indigenza giusta l’art. 117 lett. a CPC sono irrilevanti sia la provenienza di un avere patrimoniale sia lo scopo a cui quel patrimonio andrebbe destinato (DTF 144 III 531 [indennità in capitale versata dalla previdenza professionale (II. Pilastro) dopo che l’evento assicurato si è realizzato]; sentenza del TF del 7 luglio 2016 5A_213/2016 consid. 3 [prestazione di libero passaggio versata in contanti e non più legata al rischio]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 207 ad §1 pag. 73 [capitale del III. Pilastro (tipo a) versato alla sua scadenza]; cfr. anche Colombini, op. cit., n. 38 ad art . 117; Trezzini, op. cit., versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 19 ad art. 117 con rinvio; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 205 segg. ad §1 pag. 73 seg.).
Per la reclamante il Pretore non poteva considerare l’importo di fr. 10'000.– quale somma a sua libera disposizione. Trattandosi di due istituti previdenziali retti da finalità e principi diversi, la liquidazione in capitale ricevuta dall’(ex-)marito costituiva una sostanza proveniente dalla previdenza professionale LPP (II. Pilastro) non equiparabile alla liquidazione di una polizza del III. Pilastro (tipo a) scaduta. Ma invano. Il primo giudice ha rilevato che, diversamente da quanto concordato in occasione dell’udienza 18 settembre 2019, i documenti successivamente prodotti attestavano l’impossibilità di un conguaglio delle pretese di previdenza professionale LPP giusta l’art. 122 CC, dovendosi pertanto optare per una liquidazione in capitale giusta l’art. 124e cpv.1 CC stabilita in fr. 10'000.–. Il primo giudice ha quindi evidenziato che, dal canto suo, la reclamante non intendeva vincolare tale somma alla propria previdenza. E tali accertamenti non sono contestati. Di conseguenza, la liquidazione in capitale di fr. 10'000.– riconosciuta alla reclamante è da ritenere a libera disposizione (sopra, consid. 3.4), alla stessa stregua - diversamente da quanto essa sostiene - di un pagamento dell’avere di III. Pilastro (tipo a) versato alla scadenza. Pertanto, da questo punto di vista, al Pretore non si può imputare né un accertamento errato del diritto, né un accertamento manifestamente errato dei fatti.
Obietta la reclamante che la somma di fr. 10'000.– è da considerare intangibile, ovvero quale riserva di denaro per spese correnti e future, principio che doveva valere a prescindere dal preannunciato intento di destinare tale cifra alla formazione scolastica della figlia, svolta in internato presso una scuola privata in Inghilterra, per il cui mantenimento il padre non contribuiva affatto.
5.1 Ora, dagli atti risulta l’esistenza in capo alla reclamante di sostanza mobiliare costituita da “titoli e capitali”, per l’importo di fr. 3'801.– al 31 dicembre 2017 (doc. 35: tassazione per l’anno fiscale 2017) e di fr. 3'832.– al 31 dicembre 2018 (doc. 36: tassazione per l’anno fiscale 2018). E, trattandosi di patrimonio già esistente e quindi risparmiato questa somma rientra senz’altro nel concetto di “riserva di soccorso” e quindi di somma intangibile (sopra, consid. 3.3). Per contro, e diversamente da quanto pretende la reclamante, non può considerarsi tale l’indennità di fr. 10'000.– riconosciutale nel contesto delle decisione finale di divorzio. Premesso che, non essendovi allusioni circa eventuali difficoltà nella prestazione di tale importo, nulla ostava a che il Pretore tenesse conto di tale cifra ai fini dell’accertamento della pretesa indigenza (sopra, consid. 3.2), giova qui sottolineare che la concessione del gratuito patrocinio non assurge a strumento di risparmio per colui che tale beneficio richiede, ovvero affinché questi costituisca un patrimonio prima inesistente o ne incrementi uno preesistente (sopra, consid. 3.3).
5.2 Ciò posto, a comprova della spesa sostenuta nell’anno 2019/2020 per la formazione scolastica della figlia in internato presso la scuola privata in Inghilterra, la reclamante ha prodotto un dettaglio di addebito a carico del suo conto bancario per un importo di GBP 9'022.– con valuta 2 ottobre 2019, ovvero fr. 11'206.23, un ulteriore dettaglio per la cifra di GBP 4'511.– con valuta 11 dicembre 2019, pari a fr. 5'930.95 e, inoltre, un ordine di pagamento di GBP 4'511.– registrato dalla reclamante il 9 marzo 2020 a carico del medesimo conto bancario (doc. 30). L’ammontare totale e complessivo è di almeno fr. 23'000.– da cui, dedotta la “riserva di soccorso” di fr. 3'832.– esistente al 31 dicembre 2018 (sopra, consid. 5.1), per la citata scuola privata si giunge ad una spesa media stimabile in almeno fr. 1'600.– mensili, onere sostenuto allorquando la questione relativa all’importo di fr. 10'000.– andava ancora chiarita e preesistente rispetto alla decisione di divorzio e al contestuale diniego del gratuito patrocinio. E, in assenza di specifiche e puntuali censure, non vi è motivo di ritenere che questo margine di fr. 1'600.– non copra a sufficienza il fabbisogno della figlia. Si aggiunga per il resto che la reclamante non può pretendere di giovare del beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato, per consentire il finanziamento di eventuali maggiori costi legati alla frequentazione di una scuola privata in internato in Inghilterra da parte della propria figlia.
5.3 Afferma la reclamante che la retta scolastica include anche spese di vitto, alloggio, tempo libero e abbigliamento, costi che la reclamante dovrebbe comunque sostenere laddove la figlia avesse optato per una scuola in Ticino. Motivo per cui, a torto il Pretore aveva ritenuto i costi di formazione come non prioritari rispetto alle sue altre spese. Nondimeno, e a maggior ragione, andrebbe ancora spiegato perché una disponibilità mensile di fr. 1'600.– sarebbe insufficiente per sovvenire al fabbisogno di una ragazza di 15 anni che segue una formazione scolastica o professionale in Ticino.
5.4 In definitiva, la decisione pretorile di ritenere, in forza dell’indennità di fr. 10'000.– riconosciutale a titolo di liquidazione in capitale giusta l’art. 124e cpv. 1 CC, la reclamante provvista di mezzi finanziari per sostenere i costi di processuali e di patrocinio non è costitutiva di un accertamento errato del diritto, men che meno di un eventuale accertamento manifestamente errato dei fatti. Il reclamo va così respinto.
Lamenta infine la reclamante un accertamento manifestamente errato dei fatti per il fatto che il Pretore ha ritenuto che il gratuito patrocinio era stato chiesto nella misura del 50% e non in forma integrale come riformulato dalla sua cliente in data 27 aprile
L’esito del reclamo renderebbe inutile disquisire su questo punto. Sia come sia, all’udienza del 18 settembre 2019 la reclamante ha limitato l’istanza di gratuito patrocinio all’esenzione dalle spese processuali e alla copertura nella misura del 50% delle spese di patrocinio (act. VIII pag. 3). E, in tal senso, andava ancora la presa di posizione trasmessa alla Pretura in data 25 maggio 2020.
La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta, la pretesa indigenza (art. 117 lett. a CPC) in questa sede di giudizio nemmeno essendo stata allegata.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio 24 agosto 2020 di RE 1 è respinta.
Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2020 alla controparte):
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).