Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2016.61
Entscheidungsdatum
13.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2016.61

Lugano 13 dicembre 2017/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Celio

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2015.136 (misure a protezione dell'unione coniugale con richieste cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 10/14 luglio 2015 da

PI 1 già patrocinato dall'avv. RE 1 , e ora patrocinato dall'avv. PA 1

contro

PI 2 patrocinata dall'avv. PA 2

e, rispettivamente, nella causa inc. n. SO.2015.140 (misure a protezione dell'unione coniugale con richieste cautelari) promossa con istanza 16/17 luglio 2015 da

PI 2 patrocinata dall'avv. PA 2

contro

PI 1 già patrocinato dall'avv. RE 1 , e ora patrocinato dall'avv. PA 1

e ora sul reclamo 29 agosto 2016 dell'avv. RE 1 contro la decisione 16 agosto 2016 con cui il Pretore ha fissato la remunerazione dovutale quale patrocinatrice d'ufficio;

ritenuto

in fatto: A. PI 1 e PI 2 si sono uniti in matrimonio il 19 luglio 1997 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________, __________ e __________. Con istanza 10/14 luglio 2015, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Leventina, PI 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale e di provvedimenti cautelari. Analoga richiesta è stata formulata da PI 2 con istanza 16/17 luglio 2015.

B. In questo contesto, con istanza 24/27 luglio 2015 PI 2 ha chiesto l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con la designazione dell'avv. PA 2 quale suo rappresentante legale. Questa sua domanda è stata accolta con decisione 26 agosto 2015.

In sede di udienza di discussione 30 luglio 2015 anche PI 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio e la nomina a sua patrocinatrice dell'avv. RE 1. Con decisione 15 gennaio 2016 il Pretore ha riconosciuto a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio e la copertura dei costi di rappresentanza dell'avv. RE 1 fino al 12 gennaio 2016 e, in seguito, di quelli del legale che l'avrebbe sostituita.

C. Con scritto 25 marzo 2016 l'avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per la tassazione di rito, quantificando la sua pretesa remunerativa in fr. 17'255.15 di cui un onorario di fr. 13'923.– (77.35 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–), spese per fr. 2'054.– e infine fr. 1'278.15 di IVA (8%).

Con decisione 16 agosto 2016 il Pretore ha proceduto alla tassazione della menzionata nota d'onorario e spese, riconoscendo all'avv. RE 1 un importo totale di fr. 5'248.80, e meglio fr. 4'200.– di onorario, fr. 660.– di spese e fr. 388.80 di IVA (8%).

D. Con reclamo 29 agosto 2016 l'avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel senso che le venga riconosciuta una remunerazione complessiva di fr. 16'646.05, di cui fr. 13'923.– di onorario, fr. 1'490.– di spese (inclusi fr. 240.– per le trasferte) e fr. 1'233.05 di IVA (8%). In via subordinata chiede il rinvio dell'incarto al Pretore affinché le assegni un termine per scomporre l'importo di fr. 13'923.– tra le singole prestazioni ed emani un nuovo giudizio.

Le parti in causa non sono state chiamate ad esprimersi.

Considerando

in diritto: 1. La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l'indennità dovuta all'avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell'art. 110 CPC). In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, ma essa se ne occupa eccezionalmente in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.1 In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Per applicazione analogica dell'art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il giorno 19 agosto 2016 (cfr. busta d'intimazione e tracciamento degli invii, annessi al reclamo). Di modo che, rimesso alla posta il giorno 29 agosto 2016, da questo punto di vista il gravame risulta senz'altro tempestivo e ammissibile.

  1. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il Pretore ha qualificato di lacunosa la nota professionale della reclamante poiché indicava, senza alcuna distinzione, solo il dispendio orario totale di 77.35 ore. A prescindere da ciò, l'interessata non aveva informato il Pretore di avere raggiunto l'onorario massimo di fr. 4'200.– e di essere quindi autorizzata a superarlo. Considerato che l'incarico aveva comunque comportato un oggettivo dispendio di tempo importante, il Pretore ha ritenuto giustificato riconoscerle la cifra massima di fr. 4'200.–, aumentata poi del 10% a copertura delle spese (fr. 420.–), di fr. 240.– per i costi di trasferta e infine di fr. 388.80 di IVA (8% di fr. 4'860) (decisione impugnata, pag. 3 seg.).

Dal canto suo la reclamante contesta il mancato riconoscimento dell'onorario da lei richiesto per il solo fatto di avere omesso di informare il Pretore che le proprie prestazioni avevano raggiunto la cifra di fr. 4'200.–. Imputa al Pretore la violazione dell'art. 122 CPC, dell'art. 9 Cost. per arbitrario apprezzamento dei fatti e formalismo eccessivo, e pure del principio della buona fede sancito dall'art. 152 CPC (correttamente art. 52 CPC) (reclamo, pag. 4 n. 4). Si duole infine della lesione dell'art. 56 CPC il Pretore non avendola interpellata e, previa assegnazione di un termine, invitata a ripartire il dispendio di tempo complessivo tra le singole prestazioni da lei effettuate (reclamo, pag. 9 seg. n. 6).

  1. La retribuzione del patrocinatore d'ufficio è determinata - come già detto (sopra, consid. 1.1) - in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale in conseguenza del rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che s'instaura tra lui e lo Stato.

3.1 Il Pretore decide la remunerazione del patrocinatore d'ufficio e, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. È proprio perché il gratuito patrocinio impone il principio di una gestione oculata del relativo costo, che l'adozione di strumenti volti a contenerlo diventa ammissibile: e uno fra questi è la fissazione di un importo massimo forfettario (Trezzini, op. cit., n. 1 seg. ad art. 118). L'importo forfettario libera da un esame delle singole poste di dispendio di tempo, anche se nell'esito deve comunque garantire la retribuzione di un tempo complessivo di massima alla tariffa oraria di almeno fr. 180.– (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122; sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2, 5D_213/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 7.1.4). In presenza di un importo forfettario prefissato, è quindi possibile stimare il dispendio di tempo complessivo generalmente ammesso per evadere una determinata controversia. Ciò detto, quando la richiesta di onorario si scosta da questi parametri spetta allo stesso patrocinatore d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da lui ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti standard: in tal senso però, la semplice elencazione delle singole prestazioni svolte non costituisce prova sufficiente a questo scopo (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5a ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122; sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2, 5D_213/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 7.1.5).

3.2 Ora, nel Canton Ticino l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). Giusta l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di stato, e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014: Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 122; BU 52/2014 del 24 ottobre 2014 pag. 476 seg.). Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il giudice (art. 8 cpv. 1 Rtar).

  1. La reclamante non contesta il principio secondo cui la remunerazione del patrocinatore d'ufficio possa essere legittimamente quantificata in base a tariffe forfettarie quale è appunto l'importo di fr. 4'200.– sancito dall'art. 5 Rtar. Al lato pratico reputa tuttavia l'indennizzo così riconosciutole lesivo del diritto federale poiché, senza considerare le circostanze specifiche, nel singolo caso risulta sproporzionato in rapporto alle prestazioni da lei effettivamente svolte. La prassi ancora non si sarebbe espressa sulle conseguenze in caso di omissione dall'obbligo di informare il giudice - sancito appunto dall'art. 8 Rtar - a raggiungimento di un importo forfettario di massima. Al riguardo, l'interessata contesta le conclusioni tratte da Bühler (op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122) e che una norma di rango inferiore quale è il regolamento Rtar possa rendere difficoltoso il diritto sancito dagli art. 117 segg. CPC, in particolare dall'art. 122 CPC (reclamo, pag. 5 n. 4.1).

4.1 L'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC stabilisce che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Ora, questo concetto di adeguatezza conferisce ai Cantoni un ampio margine di apprezzamento nella costruzione delle loro tariffe cantonali secondo l'art. 96 CPC, margine che si applica sia alla determinazione del dispendio di patrocinio fornito in ogni singolo caso concreto, che ai criteri remunerativi in quanto tali (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 122 con rinvii; Huber, op. cit., n. 22 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 122; Emmel, op. cit., n. 5 ad art. 122). Fra questi ultimi vanno appunto distinti da un lato la quantificazione della remunerazione e, dall'altro, l'estensione dell'attività di gratuito patrocinio remunerabile (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 122). Sicché, in linea generale, non si può sostenere che il Regolamento cantonale Rtar osti all'applicazione dei principi sanciti dall'art. 122 CPC e più in generale dell'art. 117 segg. CPC, per il solo fatto di porre puntuali condizioni remunerative.

4.2 Ora, per quanto si è detto (sopra, consid. 3.1 e 3.2), il Cantone Ticino stima un dispendio di tempo medio e complessivo per evadere le cause di stato preventivato in poco più di 23 ore di lavoro (fr. 4'200.– ad una tariffa oraria di fr. 180.–). Questa cifra può invero essere aumentata da parte del giudice (art. 5 Rtar). Ed è appunto in questo contesto che va ricondotta l'esigenza di imporre al patrocinatore d'ufficio l'obbligo di informazione non appena raggiunto il limite di fr. 4'200.– (art. 8 cpv. 1 Rtar). Certo, questo presuppone che sia quest'ultimo ad attivarsi in tal senso. Ma non a caso. Come visto, tanto la dottrina quanto la prassi federale già riconoscono il principio secondo cui, in presenza di un importo forfettario massimo, è il patrocinatore d'ufficio che deve provare che la specificità dell'incarico affidatogli non giustifica più una remunerazione secondo i criteri standard alla base dell'importo forfettario prestabilito (sopra, consid. 3.1). E, di fatto, l'obbligo di informazione di cui all'art. 8 Rtar non è altro che la trasposizione normativa di questo suo onere. Ciò consente al giudice di tenere sotto controllo il rischio di sforamento e, con una visione d'insieme, di legittimare la fissazione di un nuovo limite massimo laddove sussistano giustificati motivi. Di conseguenza, da questo punto, neppure si giustifica la critica della reclamante alle considerazioni evocate da Bühler, laddove preclude il diritto ad una retribuzione superiore a quella forfettaria prevista per legge, qualora il giudice non venisse avvisato di un suo superamento (op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122).

4.3 Nel caso concreto, il Pretore ha accertato che la reclamante non aveva ossequiato il citato obbligo di informazione giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3), e l'interessata non contesta questo fatto in sé. A ciò si aggiunga invero che, nemmeno nel contesto di invio della sua nota professionale la reclamante ha avuto premura di accennare - fosse anche marginalmente - all'esistenza di effettive circostanze atte a giustificare un suo onorario definitivo di fr. 13'923.– (77.35 ore a fr. 180.– l'una), e questo nonostante l'importo massimo di fr. 4'200.– sancito dall'art. 5 Rtar. Da questo punto di vista non basta in effetti - come spiegato (sopra, consid. 3.1) - un elenco, seppur specifico, delle singole prestazioni. E, la nota professione prodotta dalla reclamante rappresenta un elenco in tal senso mentre il relativo scritto 25 marzo 2016 che lo accompagna si limitata a indicare che “a conclusione della pratica, Vi accludo la mia nota per spese e competenze, con l'invito a volerla tassare d'ufficio” (fascicolo n. 1 dell'inc. n. SO.2015.136). Sicché, di fatto, l'interessata è in ogni caso venuta meno all'onere della prova di cui - come poc'anzi spiegato (sopra, consid. 4.2) - era investita.

4.4 Allorquando l'onorario è prefissato sotto forma di importo forfettario noto al patrocinatore d'ufficio, non spetta invece all'autorità chiamata a pronunciare la decisione di remunerazione rendere conto dei motivi che non giustificano le singole prestazioni all'origine della maggior pretesa rivendicata dal patrocinatore d'ufficio in sede di nota professionale (sentenza del TF 5A_380/2014 del 30 settembre 2014 consid. 3.1). Pertanto, nelle circostanze così descritte, in definitiva il Pretore non ha affatto leso il diritto federale per essersi limitato a riconoscere alla reclamante l'onorario massimo forfettario di fr. 4'200.– giusta l'art. 5 Rtar, obbligatoriamente noto ad un patrocinatore legale che opera in regime di gratuito patrocinio nel Cantone Ticino.

  1. La reclamante obietta poi che la decisione impugnata è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, in relazione a cui invoca il divieto di formalismo eccessivo e la violazione dell'arbitrio giusta l'art. 9 Cost.. Questo perché il patrocinatore d'ufficio della controparte aveva dal canto suo avvisato il Pretore dell'avvenuto superamento dell'importo forfettario di fr. 4'200.– ad appena un mese dall'assunzione della sua rappresentanza. E, il primo giudice ben lo aveva autorizzato a sforare quel limite fino a concorrenza di fr. 10'000.–. Sicché, per analogia, lo stesso principio doveva valere per lei (reclamo, pag. 6 seg. n. 4.2). Ma invano.

5.1 Il legale di controparte, a fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 24 luglio 2015 e accolta con decisione 26 agosto 2015, con scritto 21 agosto 2015 aveva informato il Pretore di avere raggiunto la somma di fr. 4'200.–, il quale, viste le peculiarità del caso specifico, con separata decisione 26 agosto 2015 aveva poi fissato a fr. 10'000.– il suo nuovo limite massimo (fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015.136). E, oltre a dare atto del comportamento diligente di questo avvocato, nel giudizio impugnato il Pretore ha avuto cura di rilevare che di ciò la reclamante ben era al corrente, giacché la sua stessa nota professionale indicava l'avvenuta notifica di quella decisione (decisione impugnata, pag. 3). Il primo giudice ha d'altro canto evidenziato che la reclamante non aveva invece adempiuto all'obbligo di avviso giusta l'art. 8 Rtar (decisione impugnata, pag. 3). E in relazione a ciò, dagli atti risulta che la reclamante ha presentato l'istanza di gratuito patrocinio il 30 luglio 2015 con l'impegno a integrarla quanto prima della necessaria documentazione (verbale 30 luglio 2015 nel fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015.136). L'interessata ha quindi trasmesso il 9 novembre 2015 il relativo certificato municipale (fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015.136) e ulteriori informazioni il 9 dicembre 2015 (relativo scritto nel fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015.136) previo sollecito del Pretore (ordinanza 16 novembre 2015 nel fascicolo n. 2 nell'inc. n. SO.2015. 136). Il 12 gennaio 2016 ha quindi comunicato al primo giudice di non più rappresentare il proprio assistito (scritto 12 gennaio 2016 nel fascicolo n. 5 nell'inc. n. SO.2015. 136), per poi infine trasmettere il 25 marzo 2016 la sua nota professionale (fascicolo n. 1 nell'inc. n. SO.2015. 136). Di modo che, in un siffatto contesto, il rimprovero al Pretore di un accertamento manifestamente errato dei fatti non è solo mal posto ma è finanche ai limiti del pretesto. Per il resto, la reclamante ancora avrebbe dovuto spiegare come, nel contesto di una pretesa applicazione analogica, sia ravvisabile un accertamento manifestamente errato di fatti.

5.2 Peraltro, come già evidenziato (sopra, consid. 4.2), incombe al patrocinatore d'ufficio, a cui è noto l'importo forfettario massimo a titolo di onorario, giustificare la pertinenza di una richiesta superiore. Ma, per i motivi di cui si è detto, la reclamante è venuta meno a questo suo obbligo (sopra, consid. 4.3 e 4.4), a danno dei suoi stessi interessi e contrariamente a ciò che avrebbe dettato una conduzione diligente di un incarico di rappresentanza in regime di gratuito patrocinio. Le conseguenze di tale omissione possono certo risultare severe per la reclamante, che in tal senso si duole di arbitrio e di formalismo eccessivo. Nondimeno, l'esigenza di avere sotto controllo il rischio di sforamento giustifica ampiamente un siffatto rigore e richiama i patrocinatori d'ufficio alle responsabilità del ruolo da essi svolto, anche sopportando eventuali conseguenze di una negligenza a loro imputabile.

  1. Obietta ancora la reclamante che, sapendo il Pretore che lei aveva effettuato medesime - se non addirittura maggiori - prestazioni rispetto a quelle del legale di controparte, in virtù del principio della buona fede giusta l'art. 52 CPC lei era senz'altro autorizzata a ritenere che l'aumento a fr. 10'000.– concesso il 26 agosto 2015 alla controparte valesse anche per lei (reclamo, pag. 7 seg. n. 4.3). Se non che, il 26 agosto 2015 l'assistito della reclamante neanche beneficiava di una decisione che accoglieva la sua istanza di gratuito patrocinio del 30 luglio 2015, il relativo certificato municipale essendo stato trasmesso al Pretore soltanto il 9 novembre 2015, seguito poi da ulteriori documenti prodotti il 9 dicembre 2015 (sopra, consid. 5.1). Non solo. Ha poi messo il Pretore davanti al fatto compiuto limitandosi, senza particolari spiegazioni, a trasmettergli il 25 marzo 2016 la sua nota professionale consistente in un mero elenco delle proprie prestazioni (sopra, consid. 4.3). Sicché, a queste condizioni, risulta finanche pretestuoso invocare la buona fede in virtù di una decisione - quella del 26 agosto 2015 - che riguardava la copertura di prestazioni svolte dal legale di controparte.

  2. La reclamante contesta che la sua nota professionale possa definirsi lacunosa per il fatto di limitarsi a esporre il dispendio di tempo complessivo. Reputa questa conclusione arbitraria e lesiva dell'art. 122 CPC, visto che l'esigenza di una specifica del dispendio di tempo non è contemplata né dal Codice di diritto processuale svizzero (CPC) né dal Regolamento cantonale Rtar. A suo dire il Pretore si doveva avvalere dello strumento dell'interpello sancito dall'art. 56 CPC, assegnandole un termine per trasmettere il dettaglio orario delle prestazioni da lei effettuate (reclamo, pag. 8 seg. n. 5). Le censure non hanno tuttavia pertinenza. Certo la decisione impugnata menziona anche questa circostanza (pag. 3). Nondimeno, il Pretore ha altresì spiegato che “indipendentemente da ciò” (decisione impugnata, pag. 3), quindi non per questo motivo, non erano dati i presupposti per riconoscere la remunerazione entro i termini rivendicati dalla reclamante (onorario, spese e IVA). Determinante per stabilire la mercede complessiva in fr. 5'248.80 era stata la mancata informazione resa al primo giudice da parte della reclamante riguardo all'avvenuto sforamento dell'onorario massimo di fr. 4'200.– previsto per le cause di stato (art. 5 Rtar), in spregio al relativo obbligo sancito dal Regolamento cantonale (art. 8 Rtar). E, questo punto essendo già stato lungamente affrontato (sopra, consid. 4, 5, 6), non occorre qui ripetersi oltre.

  3. Con riferimento al rimborso delle spese sostenute dalla reclamante per il patrocinio d'ufficio affidatole, il Pretore ha riconosciuto un importo di fr. 420.–, pari al 10% dell'onorario ammesso fino a concorrenza di fr. 4'200.–, costi che ha poi aumentato di fr. 240.– a titolo di spese di trasferta (decisione impugnata, pag. 3). Dal canto suo la reclamante chiede che l'importo di fr. 420.– sia aumentato a fr. 1'250.– (con la nota professionale chiedeva invero complessivi fr. 2'054.–, inclusi fr. 240.– per le trasferte), in base all'art. 6 Rtar e in conseguenza di un onorario di fr. 13'923.– (reclamo, pag. 10 n. 6). Ma invano. A parte il fatto che un tasso percentuale del 5%, quale appunto è quello disposto dall'art. 6 Rtar per importi che si situano tra fr. 10'000.– e fr. 20'000.–, consentirebbe semmai di riconoscere fr. 696.15 di spese, a cui ancora si aggiungerebbero fr. 240.– di costi di trasferta. Sia come sia, giova ad ogni modo rilevare che, come visto, in esito al giudizio odierno, l'onorario di fr. 4'200.– ritenuto dal primo giudice trova qui conferma. Sicché, anche su questo punto il reclamo risulta infondato.

  4. Alla luce di tutte queste considerazioni, il reclamo va così respinto. Le spese processuali sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Le parti in causa non essendo state interpellate, non si pone la questione di eventuali ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 agosto 2016 dell'avv. RE 1 è respinto.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione (unitamente al reclamo 29 agosto 2016 alle parti in causa:

– avv. ; – avv. – avv.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

19

Cost

  • art. 9 Cost

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 56 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

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