Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2022.53
Entscheidungsdatum
13.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2022.53 13.2022.54

Lugano 13 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.5113 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 19 novembre 2020 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 19 agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 5 agosto 2022 con cui, fra l’altro, il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, nata __________, e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 10 maggio 2012 a __________. Dalla loro unione è nato __________.

B. Con istanza 19 novembre 2020, e già in via cautelare, RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale. Limitatamente al contributo alimentare per sé e per il figlio, il 29 marzo 2021 l’interessata ha presentato una nuova istanza supercautelare, respinta il 31 marzo 2021.

In esito al dibattimento e contraddittorio cautelare del 22 aprile 2021 le parti sono addivenute a un assetto di vita separata, che in via cautelare il Pretore aggiunto ha poi omologato.

C. Con istanza 22 aprile 2021 RE 1 ha postulato il riconoscimento di una provisio ad litem di fr. 6'000.–, e in via subordinata del gratuito patrocinio comprensivo dei costi legali dell’avv. PA 1.

D. All’udienza 6 luglio 2021 le parti hanno continuato il dibattimento, al termine del quale il Pretore aggiunto ha omologato una modifica del vigente assetto cautelare e disposto un processo di mediazione tra madre e figlio. Con decisione cautelare 8 ottobre 2021 è stato modificato l’assetto riferito alle relazioni personali tra madre e figlio nel senso di un diritto di visita in forma sorvegliata. Con decisione supercautelare 19 ottobre 2021 le relazioni personali sono state provvisoriamente sospese. Ripristinate il 25 ottobre 2021, una nuova sospensione delle medesime è stata ancora disposta il 13 gennaio 2022.

E. Il 28 febbraio 2022 si è tenuto un ulteriore dibattimento che, continuato il 25 aprile 2022, è sfociato in una transazione di massima con riserva di aggiornamento in base ai relativi elementi di reddito delle parti. Nel frattempo, RE 1 ha ritirato la richiesta di provisio ad litem e il Pretore aggiunto ha rivisto in via cautelare l’assetto stabilito dalle precedenti decisioni cautelari e supercautelari.

Il 31 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha fissato i dati aggiornati di reddito e spese oltre al fabbisogno del figlio, invitando le parti a presentare eventuali opposizioni in punto all’omologazione della transazione 25 aprile 2022.

Risolte le ultime divergenze, il 28 luglio 2022 le parti hanno chiesto di omologare l’accordo ad evasione del procedimento, RE 1 richiamando la sua domanda di gratuito patrocinio e la contestuale nota d’onorario 17/20 giugno 2022.

F. Con decisione 5 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha autorizzato la vita separata delle parti da agosto 2020 (n. 1), ha omologato l’accordo (n. 2) - abitazione coniugale assegnata al padre a cui è stato affidato il figlio, rinuncia provvisoria alle relazioni personali tra madre e figlio, versamento (inclusi eventuali arretrati) al padre delle rendite figli AI e LPP percepite dalla madre, rinuncia a contributi di mantenimento fra coniugi - ha respinto la domanda di gratuito patrocinio della madre (n. 3) e, infine, ha suddiviso per metà tra le parti le spese processuali di fr. 4'000.– compensando le ripetibili (n. 4).

G. Con reclamo 19 agosto 2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che le sia concesso il gratuito patrocinio inclusi i costi della patrocinatrice PA 1. L’interessata postula poi analogo beneficio in sede di reclamo.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 9 agosto 2022 (tracciamento degli invii: doc. B al reclamo). Spedito il 19 agosto 2022, il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1 In capo alla moglie il Pretore aggiunto ha accertato una rendita mensile AI di fr. 1'950.–, mentre quella relativa alla LPP non era ancora stata fissata, e un fabbisogno di fr. 1'964.– mensili. Ha poi rilevato che l’interessata era proprietaria e comproprietaria di diversi fondi edificati e non a __________, __________ e __________, oltre che comproprietaria per metà insieme al marito del fondo ex abitazione coniugale a __________. Se non che l’interessata non aveva reso verosimile l’impossibilità di aumentare il mutuo ipotecario, alienare immobili o metterli a reddito, mentre l’Istituto di assicurazioni sociali aveva accertato l’esistenza di una sostanza netta (dedotta l’ipoteca) di fr. 114'374.–. Di qui il diniego del gratuito patrocinio.

2.2 La reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti, affermando che i copiosi documenti e giustificativi da lei prodotti sconfessavano nell’insieme la conclusione del primo giudice.

  1. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

  1. La reclamante afferma di dover far fronte con la sola rendita AI di fr. 1'950.– al fabbisogno di fr. 1'964.–, ritenuto che già percepiva il sussidio per il pagamento del premio di cassa malattia e che, non disponendo al momento di sufficienti entrate, non versava la pigione di fr. 700.– dovuta al padre che la ospitava. Afferma inoltre di non disporre di risparmi e che avrebbe poi dovuto restituire il debito maturato nei confronti del padre.

4.1 A sostegno del suo stato d’indigenza l’interessata afferma di non riuscire al momento a versare la somma di fr. 700.– dovuta al padre a titolo di pigione e spese accessorie. Se non che il fabbisogno di fr. 1'964.– fissato dal Pretore aggiunto - e non contestato - include fr. 850.– di minimo esecutivo LEF (data la convivenza con il padre), fr. 700.– di pigione e spese accessorie, fr. 170.– di cassa malattia con stima del sussidio, fr. 145.– di spese non coperte dalla cassa malattia, fr. 46.– di assicurazione e RC auto, fr. 47.– di imposta di circolazione e fr. 6.– di assicurazione ED e RC (verbale d’udienza 28 luglio 2022, pag. 1). Pertanto, a ben vedere, per rapporto alla sola rendita AI di fr. 1'950.– mensili l’ammanco che ne consegue è semmai pari a fr. 14.–.

4.2 Premesso ciò, il contratto di locazione agli atti quale doc. TT attesta la pattuizione dal 1° agosto 2020 di una voce di costo di fr. 700.– dovuta al padre a titolo di pigione e spese accessorie. Nel contempo questi ne ha però anche sospeso il pagamento “fino al momento in cui avrà entrate superiori al proprio fabbisogno minimo esecutivo, ma al più tardi quando avrà incassato il denaro dalla liquidazione del regime matrimoniale” (pag. 2: allegato al contratto). E, del resto, nemmeno il certificato municipale di ammissione all’assistenza giudiziaria del 28 aprile/5 maggio 2021 espone un costo di pari importo a carico della reclamante (doc. EE). Motivo per cui questo suo preteso onere non è né attuale né concreto.

4.3 Invano l’interessata obietta di non avere risparmi e che al debito verso il padre avrebbe poi dovuto far fronte. In conseguenza dall’accordo del 1° agosto 2020 ne deriva di fatto una disponibilità mensile di poco meno di fr. 700.–, disponibilità altrimenti inesistente laddove quella somma fosse stata effettivamente versata per il previsto scopo (sopra, consid. 4.1) e che non può certo commutarsi in una forma di risparmio. Certo, questo margine è all’apparenza finanziato da un debito futuro della reclamante verso il padre, ma la cui restituzione è stata condizionata all’esistenza di entrate superiori al fabbisogno minimo della reclamante o all’incasso di denaro dalla liquidazione del regime matrimoniale (sopra, consid. 4.2). Motivo per cui l’esigibilità del medesimo non è allo stato attuale liquida, e non può essere considerata.

4.4 Nelle citate circostanze non vi è modo di capire perché parte dell’importo di fr. 700.–, che diversamente da quanto pretende la reclamante mai è stato da lei corrisposto al padre (quindi già prima dell’avvio della causa) ma che comunque il Pretore aggiunto ha computato nel suo fabbisogno, non possa essere destinato a coprire tramite pagamenti a rate la spesa generata dalla procedura giudiziaria. Conteggiata una riserva di soccorso pari al 20% in aggiunta al fabbisogno effettivo di fr. 1'264.– (fr. 1'964.– dedotto fr. 700.–), il margine restante di circa fr. 430.– (fr. 1'950.– ./. fr. 1'517.–) consente senz’altro alla reclamante di far fronte con versamenti a rate sull’arco di 16 mesi tanto alla nota d’onorario di fr. 4'771.80 quanto alle spese processuali di fr. 2'000.–. È questo a prescindere dal sussidio per l’assicurazione malattia percepito dall’interessata, in punto al quale oltretutto la stessa nemmeno si è preoccupata di produrre agli atti la relativa decisione insieme al calcolo che lo ha determinato.

  1. A mente del Pretore aggiunto la reclamante, proprietaria e comproprietaria di diversi fondi (edificati e non), non aveva reso verosimile l’impossibilità di un aggravio di detti terreni, di una loro vendita o di metterli altrimenti a reddito, ritenuto poi che l’Istituto delle assicurazioni sociali aveva accertato l’esistenza di una sostanza netta a lei ascrivibile di fr. 114'374.–. La reclamante obietta che un aggravio ipotecario era per lei finanziariamente impossibile da sostenere, che l’immobile in comproprietà con il marito - dove questi abitava con il figlio - era gravato da un’ipoteca elevata e che i terreni donati dal padre avevano un valore irrisorio, non producevano reddito ed erano detenuti dal medesimo in usufrutto vita natural durante sicché spettava semmai a lui sfruttarli economicamente.

5.1 La questione non ha invero portata pratica, visto il margine della reclamante per far fronte al costo del procedimento giudiziario tramite pagamenti rateali (sopra, consid. 4.4).

5.2 Va comunque dato atto che trattandosi di comproprietà, un eventuale aggravio ipotecario a carico dell’ex abitazione coniugale (part. n. __________ RFD di __________: doc. EE allegati pag. 19 segg.), imponeva il preventivo consenso del marito, che si fa carico di tutti i relativi oneri (doc. EE pag. 2 in alto; ordinanza 31 maggio 2022 pag. 1). La reclamante era poi nuda proprietaria dei fondi ricevuti in donazione dal padre e sui quali questi beneficia di un usufrutto da febbraio 2019 (doc. EE allegati pag. 19 segg.), e l’atto di costituzione dell’usufrutto specificava che “gli usufruttuari continueranno a pagare tutte le spese e le imposte ordinarie e straordinarie legate agli immobili, come pure gli ammortamenti e gli interessi ipotecari, nulla escluso, sgravando integralmente le proprietarie” (doc. U allegata copia atto pubblico n. __________ del 4 febbraio 2019 redatto dal notaio __________ pag. 7). Sicché sarebbe il padre a doversi far carico di un eventuale aggravio di detti fondi.

  1. La domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta, il reclamo non presentando sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

  2. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali di fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 19 agosto 2022 di RE 1 è respinto.

  1. La domanda di gratuito patrocinio 19 agosto 2022 di RE 1 è respinta.

  2. Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 19 agosto 2022 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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