Incarto n. 13.2013.92
Lugano 12 novembre 2014/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Lardelli e Celio
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.317 (azione creditoria con domanda riconvenzionale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 agosto 2012 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
RE 1
e ora sul reclamo 22 ottobre 2013 di RE 1 avverso la decisione 7 ottobre 2013 con cui il Pretore, determinatosi sull’ammissione dei quesiti peritali, ha addossato al convenuto spese processuali e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. In forza dell’autorizzazione ad agire 9 luglio 2012, con petizione 21 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, rivendicando il pagamento di una mercede di fr. 22'464.– oltre accessori, spese della procedura di conciliazione e preliminari, chiedendo altresì il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo precetto esecutivo, per prestazioni eseguite in veste di architetto.
Con memoriale 21 settembre 2012 RE 1 vi si è opposto chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento di fr. 24'000.– oltre interessi e spese. Dopo la sospensione della causa dal 24 settembre al 12 novembre 2012, con osservazioni 13 dicembre 2012 CO 1 ha poi avversato la domanda riconvenzionale, di cui ha postulato la reiezione.
B. All’udienza del 31 gennaio 2013 le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni, ciascuna notificando i mezzi di prova. Per quanto qui di rilievo, CO 1 ha – fra l’altro – chiesto l’allestimento di una perizia riferita agli interventi progettati e realizzati e all’onorario dovutogli, prova che il Pretore ha ammesso con disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2013 assegnandogli 30 giorni per trasmettere i quesiti peritali. Con disposizione ordinatoria processuale 5 agosto 2013 il Pretore ha dichiarato inammissibili due quesiti peritali che RE 1 aveva nel frattempo a sua volta formulato.
Il 2 settembre 2013 l’attore ha presentato al Pretore il proprio quesito peritale. Il 17 settembre 2013 il convenuto vi ha di nuovo opposto cinque quesiti peritali, avversati dal procedente poiché inammissibili.
C. Con decisione 7 ottobre 2013, accolta la domanda peritale presentata dall’attore in quanto chiara e rilevante ai fini del giudizio (dispositivo n. 1), il Pretore ha evidenziato come le cinque contro domande del convenuto fossero di difficile comprensione e senza attinenza con il quesito di controparte. Il primo giudice le ha di conseguenza respinte e stralciate (dispositivo n. 2), rinviando in una secondo tempo la designazione del perito (dispositivo n. 3). Nel contempo il Pretore ha caricato al convenuto una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese, oltre a fr. 200.– di ripetibili da rifondere all’attore (dispositivo n. 4).
D. Con reclamo 22 ottobre 2013 il convenuto impugna la decisione 7 ottobre 2013 limitatamente al dispositivo sulle spese e le ripetibili, che chiede di annullare. Con istanza 9 novembre 2013 egli domanda poi il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, richiesta che ha completato con documenti il 29 novembre e il 18 dicembre 2013, e ancora il 27 gennaio 2014.
Con osservazioni 20 ottobre 2014 l’attore propone la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo l’impugnazione diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una disposizione ordinatoria processuale, la trattazione del reclamo rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) mentre il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Il giudizio impugnato, notificato il 10 ottobre 2013, è pervenuto al reclamante il 15 ottobre 2013. Rimesso alla posta il giorno 23 ottobre (timbro sulla busta originale d’invio), il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC ciò vale pure per le osservazioni spedite lunedì 20 ottobre 2014 a fronte di un reclamo ricevuto giovedì 9 ottobre 2014.
Per l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto il reclamante contesta la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese, oltre che delle ripetibili di fr. 200.– dovute alla controparte. Oltre che arbitraria in quanto lesiva all’art. 104 CPC, quel pronunciato non poggiava nemmeno sull’art. 108 CPC (reclamo, pag. 3 n. 4).
Il reclamante afferma invero di avere a sua volta – con la domanda riconvenzionale – postulato l’esecuzione di una perizia (reclamo, pag. 2 n. 2). La questione – a ben vedere dubbia giacché a prima vista nulla sembra emergere dal dibattimento del 31 gennaio 2013 (verbale, pag. 9, 15 e 17) – non merita tuttavia disamina visto che egli non contesta “la decisione di merito del pretore” (reclamo, pag. 2 n. 3 prima frase) nella misura in cui le sue “cinque domande peritali” sono state respinte (decisione impugnata, dispositivo n. 2). Parimenti irrilevanti pure le considerazioni circa una sua impossibilità ad impugnare la disposizione ordinatoria processuale come tale (reclamo, pag. 2 n. 3).
Giusta l’art. 104 cpv. 1 CPC il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv. 2 CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art. 95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) (tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 e 15 segg. ad art. 95; Sterchi in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 e 7 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 13 ad art. 95). Per le ripetibili si potranno considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se individuabili (Sterchi, op. cit., n. 8 ad art. 104).
Nondimeno, le disposizione ordinatorie processuali vanno distinte dal concetto di decisione incidentale secondo l’art. 237 CPC (art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319 lett. b CPC; Naegeli/Mayhall in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 8 ad art. 237) e, di regola, prescindono dall'assegnazione e ripartizione di spese e ripetibili (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 104; Trezzini, op. cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95 e n. 4 ad art. 104).
Giova infine ricordare che eventuali spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). Al riguardo non basta tuttavia che il giudice motivi la tipologia del comportamento che ha generato questi costi, ma deve specificare e quantificare la misura delle stesse (Trezzini, op. cit., art. 108, pag. 445 verso il basso).
Ciò detto, in assenza dei motivi che hanno indotto il Pretore a disporre la condanna del convenuto al pagamento di spese giudiziarie pendente la vertenza giudiziaria e nel contesto di una disposizione ordinatoria processuale, in parziale accoglimento del reclamo il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 è quindi annullato e l'incarto rinviato al Pretore affinché si determini nuovamente (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 22 ottobre 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 7 ottobre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2012.317) è annullato e l’incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
La domanda di assistenza giudiziaria 9 novembre 2013 di RE 1 è priva d’oggetto.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).