Incarto n. 13.2020.97 13.2020.98
Lugano 11 febbraio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2018.1029 (protezione unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 27 febbraio 2018 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 14 settembre 2020 di RE 1 contro la decisione 4 settembre 2020 con cui, fra l’altro, il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta di nomina dell’avv. PA 1 a suo gratuito patrocinatore;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e AO 1 si sono uniti in matrimonio il 26 settembre 2003 ad __________. Dalla loro unione sono nate __________ e __________. Con istanza 27 febbraio 2018 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. __________.
Nelle more dell’udienza tenutasi il 17 aprile 2018 le parti hanno concordato una convenzione provvisoria, omologata dal Pretore e dichiarata immediatamente esecutiva. Seduta stante, AO 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio - poi ribadita e completata in occasione della successiva udienza del 25 settembre 2018 - con rappresentanza legale dell’avv. PA 2.
B. Intanto, con scritto 10 luglio 2018, RE 1 ha indicato l’avv. PA 1 quale sua patrocinatrice in sostituzione dell’avv. __________. Quest’ultima ha quindi trasmesso alla Pretura la propria nota d’onorario per la tassazione di rito.
Il 16 luglio 2018 RE 1 ha riconfermato la sua richiesta di gratuito patrocinio anche in relazione all’intervenuta sostituzione della rappresentante legale.
C. Il 3 giugno 2020 AO 1 ha presentato azione unilaterale di divorzio innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. In esito all’udienza del 13 luglio 2020, con sentenza 17 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti e ha omologato l’accordo completo sulle conseguenze accessorie raggiunto in quel contesto. Entrambi gli interessati sono stati posti al beneficio del gratuito patrocinio comprese le prestazioni dei rispettivi legali.
D. Ancora pendente il procedimento di protezione dell’unione coniugale, e sentite preventivamente le parti, con decisione 4 settembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato la separazione delle parti con effetto dal 13 ottobre 2017, ha omologato a titolo di convenzione l’assetto cautelare già in essere (dispositivo n. 1 e 2) e ha ripartito a metà le spese processuali di fr. 2'500.– compensando le ripetibili (dispositivo n. 6). A AO 1 ha concesso il gratuito patrocinio, incluse le prestazioni legali dell’avv. PA 2 di cui alla nota d’onorario di fr. 4'946.– (fr. 4'200.– di onorario, fr. 392.40 di spese, fr. 353.60 di IVA al 7.7%) (dispositivo n. 5 e 8). A RE 1 ha concesso il gratuito patrocinio, inclusi i costi di assistenza legale dell’avv. __________ per fr. 1'907.35 (fr. 1'610.– di onorario, fr. 161.– di spese, fr. 136.35 di IVA al 7.7%) (dispositivo n. 3 e 7). Il Pretore ha per contro respinto l’istanza chiedente la nomina dell’avv. PA 1 quale patrocinatrice (dispositivo n. 4).
E. Con reclamo 14 settembre 2020 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 4 di questa decisione e di riformarlo nel senso di riconoscere l’avv. PA 1 quale sua patrocinatrice e di ammettere il suo onorario di fr. 4'275.–, inclusi fr. 427.50 di spese e fr. 362.– di IVA al 7.7%. L’interessata postula il gratuito patrocinio anche in sede di reclamo, ritenuto fr. 600.– di onorario, fr. 229.30 di spese e fr. 63.85 di IVA al 7.7%.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 7 settembre 2020, sicché il termine per il reclamo scadeva il 17 settembre 2020. Il gravame, rimesso alla posta il 14 settembre 2020, è quindi tempestivo e ammissibile.
2.1 Premesso lo stato d’indigenza delle parti, il Pretore ha rilevato che l’istituto del gratuito patrocinio non permette la libertà di modificare il proprio patrocinatore, salvo che vengano esposti motivi gravi da giustificarne il cambio. Poiché la reclamante nulla aveva indicato circa i motivi di cambio di rappresentante legale, l’avv. PA 1 non poteva essere riconosciuta quale suo gratuito patrocinatore.
2.2 A detta della reclamante nessuna base legale vieta ad una parte indigente assistita da un avvocato di rivolgersi ad un altro legale, soprattutto in tema di diritto di famiglia. Da esaminare era semmai se il cambiamento di legale aveva comportato un maggior onere e, indicando i costi che non potevano essere riconosciuti, correggere la relativa nota d’onorario. Inoltre, poiché la fattispecie era solo agli inizi e comunque complessa, il Pretore avrebbe dovuto in ogni caso nominarle un patrocinatore d’ufficio con copertura dei relativi costi. Iniqua, infine, la decisione impugnata visto che, pacifica l’indigenza, il beneficio del gratuito patrocinio non era mai stato in discussione, mentre la conduzione del mandato - in linea con quella di controparte
3.1 In virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber, in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art. 118; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad art. 119).
3.2 Non vi è un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 12 ad art. 119; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer, in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530 segg.; Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 118).
3.3 Non esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice.
3.4 Il patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118; Huber, op. cit., n. 12 e 15 ad art. 118; Emmel, op. cit., n. 11 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, op. cit., n. 14 ad art. 119).
3.5 L’esigenza di sottoporre al giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.
Afferma la reclamante che nessuna base legale vieta alla parte indigente assistita da un avvocato e che postula il gratuito patrocinio, di rivolgersi ad un altro legale soprattutto in tema di diritto di famiglia. In realtà la questione si pone in altri termini: come spiegato (sopra, consid. 3.2 e 3.3), in regime di gratuito patrocinio non v’è una base legale che conferisce un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, rispettivamente un diritto alla libera sostituzione del medesimo, facoltà di competenza del giudice. Di modo che, sotto questo profilo la critica è infondata.
Nondimeno la particolarità del caso concreto è data dal fatto che è solo nel contesto del giudizio finale che è intervenuta la decisione sulla nomina di gratuito patrocinatore della prima legale della reclamante - avv. __________ - e rispettivamente della seconda legale - avv. PA 1 - alla quale l’interessata si era poi rivolta. Ed è in questa specifica situazione che, in definitiva, il Pretore ha designato quale patrocinatore d’ufficio la prima ma non la seconda.
5.1 La reclamante obietta che l’avv. PA 1 era subentrata all’avv. __________ agli inizi della controversia, assistendola poi per oltre due anni a fronte di situazioni complesse che avrebbero comunque necessitato la nomina da parte del Pretore di un patrocinatore d’ufficio, da cui pertanto non si sarebbe potuto prescindere. Poiché il suo stato d’indigenza era pacifico e il beneficio del gratuito patrocinio non era mai stato posto in discussione, la decisione impugnata sarebbe finanche iniqua. Ora, dal fascicolo processuale risulta che in effetti l’avv. PA 1 ha assunto il mandato cinque mesi dopo l’avvio - a febbraio 2018 - della procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, e lo ha portato a termine a settembre 2020. Dell’indigenza della reclamante, ha dato atto il Pretore medesimo. Poste queste premesse, e ricordato il principio secondo cui il patrocinatore d’ufficio deve portare a termine l’incarico ricevuto (sopra, consid. 3.4), il riconoscimento a ruolo di gratuito patrocinatore e per la prima volta nel contesto della decisione finale di solo chi, senza beneficiare di una preesistente decisione di nomina in tal senso, da rappresentante legale non fungeva oramai più a scapito della legale che, per contro, a quel momento operava in virtù di un mandato valido per la quasi integralità della causa e fino alla fine, appare quantomeno discutibile, se non addirittura contrario al principio della buona fede processuale. Non solo.
5.2 Il Pretore ha invero giustificato la sua decisione con il fatto che la reclamante nulla aveva indicato riguardo ai motivi alla base del cambio di patrocinatore. Ora già si è detto (sopra, consid. 3.3) che la sostituzione del patrocinatore che interviene in regime di gratuito patrocinio deve essere preventivamente autorizzata dal giudice e supportata da motivi oggettivi. Ma questo presuppone anzitutto che lo sia stata la revoca del mandato conferito a chi era intervenuto prima. Nel caso in esame, se è vero che - come ha ritenuto il primo giudice - non sono stati allegati motivi a sostegno di quel cambiamento (scritto 10 luglio 2018 e 16 luglio 2018 avv. PA 1/Pretura), alla stessa stregua non si può nemmeno affermare che era stata motivata l’intervenuta interruzione della rappresentanza in capo alla prima legale (scritto 10 luglio 2018 avv. __________/Pretura). Per coerenza quindi, in difetto una volta ancora di una pregressa decisione al riguardo, questo avrebbe dovuto indurre a parimenti escludere la nomina di quest’ultima a gratuito patrocinatore. La decisione contraria del Pretore, che l’ha invece nominata malgrado il suo mandato fosse già cessato avalla di fatto l’intervenuta interruzione del primo mandato e, di riflesso, la conseguente sostituzione del gratuito patrocinatore.
5.3 Non potendo fare affidamento su una decisione già in essere a favore della prima legale, il diniego di nomina a gratuito patrocinatore dell’avv. PA 1 non regge neppure alla luce della tesi sostenuta da una parte della dottrina che suggerisce di escludere il diritto alla designazione di un nuovo gratuito patrocinatore quando di moto proprio la parte indigente decide di destituire colui che già gli è stato nominato dal giudice (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 541). Di modo che, nella fattispecie in esame, nulla cambia il fatto che davanti a questa Camera la reclamante rilevi di avere cambiato legale “oltretutto a inizio mandato, a dipendenza di una visione della difesa non corrispondente alle aspettative, di cui si è resa subito conto” Pertanto, anche sotto questo profilo, la decisione di respingere la richiesta della reclamante di designare l’avv. PA 1 appare contraria al diritto.
5.4 Tutto ciò considerato va così ritenuto che la decisione pretorile è costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di una conseguente errata applicazione del diritto e del principio della buona fede. Il reclamo va quindi accolto con relativa riforma del giudizio impugnato.
Respinta la richiesta di nomina a gratuito patrocinatore dell’avv. PA 1, il Pretore non si è determinato sulla remunerazione dell’attività da lei svolta e che era stata dettagliata con nota professionale 27 agosto 2020 quantificando in fr. 4'275.– l’onorario, in fr. 885.30 le spese e in fr. 397.35 l’IVA al 7.7%. Ora, a garanzia del doppio grado di giurisdizione spetterebbe invero al giudice di primo grado determinarsi per la prima volta sulla congruità di tale importo. Nondimeno, nelle particolarità del caso che qui ci occupa, questa Camera ritiene di disporre di sufficienti elementi per decidere al riguardo, e quindi di poter soprassedere ad un rinvio dell’incarto al Pretore. Da una parte, con il presente gravame, la reclamante medesima rettifica la sua pretesa nel senso di rivendicare fr. 4'275.– di onorario (23 ore e 45 minuti), fr. 427.50 di spese (10% di fr. 4'275.–: art. 6 cpv. 1 Rtar del 19 dicembre 2007) e fr. 362.– di IVA al 7.7%. Va poi rilevato che, con scritto alla Pretura del 16 luglio 2018, in merito alla sostituzione della prima legale l’interessata ha specificato che “il tempo necessario per l’esame dell’incarto fino al 10 luglio 2018 non verrà fatturato a carico dell’ente pubblico”. Sicché le prestazioni del 7 luglio 2018 e del 10 luglio 2018, complessivamente di 1 ora e 40 minuti, vanno stralciate dal dispendio di tempo ammissibile. Il monte ore remunerabili si attesta così a 22 ore e 5 minuti, poco meno di tre giorni di lavoro che sull’arco di due anni risultano senz’altro congrui anche a fronte delle problematiche che si sono presentate. Ne consegue, in definitiva, un onorario di fr. 3'975.–, spese di fr. 397.50 e infine fr. 336.70 di IVA al 7.7% (su fr. 4'372.50). Entro questi limiti il reclamo va pertanto accolto.
Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 settembre 2020 di RE 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 4 settembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, (inc. n. SO.2018.1029) è così riformato:
“4. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.
§. RE 1 è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
4.1 A favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:
onorario fr. 3'975.–
spese fr. 397.50
IVA 7.7% su fr. 4'372.50 fr. 336.70
Totale fr. 4'709.20
La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo 14 settembre 2020 di RE 1 è dichiarata priva d’oggetto.
Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 14 settembre 2020 alla controparte):
– ; – .
Comunicazione:
– alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).