Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2022.49
Entscheidungsdatum
10.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2022.49 13.2022.50

Lugano 10 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.638 (OR.2020.22) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 febbraio 2020 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 18 agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2022 con cui il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, conduttrice, e CO 1, locatrice, hanno concluso in data 23 febbraio 2016 un contratto di locazione per un appartamento sito nello stabile in via __________ a __________. Nel corso del mese di gennaio 2018 RE 1 è caduta dalle scale dell’abitazione subendo vari traumi.

B. Con petizione 7 febbraio 2020 RE 1, rappresentata dall’avv. G__________, ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 200'000.- a titolo di risarcimento del danno, invocando l’art. 58 CO (responsabilità del proprietario di un’opera). Essa ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio “in favore dell’avv. G__________ …”.

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza 14 febbraio 2020 in attesa dell’esito del procedimento penale.

Con scritto 3 aprile 2020 l’avv. G__________ ha comunicato di non più rappresentare RE 1.

C. Con decisione 4 agosto 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio.

D. Con reclamo 18 agosto 2022 RE 1 postula che, in accoglimento del reclamo la decisione impugnata sia riformata nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. G__________ quale sua precedente patrocinatrice. Essa postula altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione 4 agosto 2022 e stata notificato alla reclamante l’8 agosto 2022. Il reclamo, consegnato alla cancelleria del tribunale il 18 agosto 2022 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 I reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

  3. Il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio ritenendola non sufficientemente sostanziata, in particolare non avendo la richiedente fornito indicazioni in merito alla sostanza e al fabbisogno.

La reclamante rimprovera al primo giudice una violazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti, rilevando di aver documentato la propria situazione d’indigenza.

  1. In virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber, in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art. 118; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad art. 119).

5.1 Non vi è un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 12 ad art. 119; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer, in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530 segg.; Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 118).

5.2 Non esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice.

5.3 Il patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118; Huber, op. cit., n. 12 e 15 ad art. 118; Emmel, op. cit., n. 11 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione e maggiori restrizioni s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, op. cit., n. 14 ad art. 119).

5.4 L’esigenza di sottoporre al giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.

  1. Nel caso di cui trattasi, la sostituzione del patrocinatore non è stata preventivamente sottoposta al Pretore, e neppure è dato di sapere se questi abbia rinunciato al mandato oppure se gli sia stato revocato dall’attrice. Peraltro, neppure v’è spazio per procedere, dopo la cessazione del mandato, alla nomina dell’avv. G__________ quale patrocinatore d’ufficio, atteso che essa più non la rappresenta la reclamante.

Considerato che già per questo motivo l’istanza sarebbe stata comunque da respingere, può restare aperta la questione del requisito dell’indigenza. La decisione impugnata merita quindi conferma, anche se per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice.

  1. L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole.

  2. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 18 agosto 2022 di RE 1 è respinto.

  1. Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

  2. L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.

  3. Notificazione:

  • .

Comunicazione:

  • Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;

  • .

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

15

Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

6