Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2022.48
Entscheidungsdatum
10.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2022.48 13.2022.55 13.2022.56

Lugano 10 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.5226 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 novembre 2021 da

RE 1 rappresentata dalla madre RE 2 patrocinata dall’ PA 1 Lugano

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 17 agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2022 con cui il Pretore ha, fra l’altro, respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Il 25 febbraio 2008 RE 2 ha dato alla luce RE 1, di cui il 18 novembre 2008 CO 1 ha riconosciuto la paternità. In esito alla procedura di mantenimento avviata innanzi la Pretura di Lugano, sezione 6, RE 1 - tramite l’allora curatore avv. __________ - e CO 1 il 12 marzo/4novembre 2009 hanno raggiunto una transazione in punto ai contributi alimentari dovuti alla figlia e alle loro relazioni personali, accordo che il giudice ha omologato con conseguente stralcio della causa.

B. Con diffida 26 agosto 2021 RE 1 ha ingiunto al padre il pagamento di fr. 126'940.– di contributi arretrati per il periodo da febbraio 2008 a settembre 2021. Il 20 settembre 2021 ha fatto spiccare il PE n. __________ dall’UE di Lugano per il corrispondente importo e interessi del 5% dal 1° febbraio 2008. Il 28 settembre 2021 il convenuto ha sollevato opposizione.

C. Con istanza 16 novembre 2021 RE 1 ha chiesto innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. L’interessata ha poi postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv. PA 1, __________, con effetto dal 13 luglio 2021.

Con osservazioni 1° febbraio 2022 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza, di sospendere la procedura giusta l’art. 126 CPC e, parimenti, di concedergli il gratuito patrocinio.

Con replica spontanea 16 febbraio 2022 e duplica spontanea 4 marzo 2022, le parti hanno mantenuto le reciproche posizioni.

D. Con decisione 4 agosto 2022 il Pretore ha disposto il rigetto definitivo dell’opposizione per il corrispondente importo di fr. 126'940.– oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2021. Ha quindi respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 che quella di CO 1, e a carico di quest’ultimo ha posto le spese processuali per fr. 100.– insieme a fr. 500.– di ripetibili dovute alla controparte.

E. Con reclamo 17 agosto 2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che le sia riconosciuto il gratuito patrocinio, inclusi i costi dell’avv. PA 1, __________, a far tempo dal 13 luglio 2021. Il 22 agosto 2022 ha chiesto poi il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante l’8 agosto 2022. Spedito il 17 agosto 2022 il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). La reclamante compiega all’impugnativa un plico di documenti da M a O che non fanno parte del fascicolo processuale e come tale sono inammissibili (art. 326 CPC). I doc. doc. I e L (estratto tracciamento degli invii e copia decisione impugnata) sono per contro ammissibili (art. 321 cpv. 3 CPC).

  2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.1 Il Pretore non ha ritenuto necessario l’intervento di un legale per assistere le parti nella procedura. Le stesse non potevano dirsi incapaci a fronte della loro formazione e della pregressa ben più complicata causa di mantenimento. Di regola la procedura di rigetto definitivo non è difficile, pertanto accessibile anche ad un laico. RE 2 disponeva poi di liquidità per fr. 10'686.– con valuta al 31 dicembre 2020. Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.

3.2 La reclamante ribadisce la sua documentata indigenza rispetto ad una causa promossa per contributi alimentari mai pagati dal padre, in difetto di cui la madre disoccupata aveva dovuto farsi carico di tutto il suo mantenimento. Necessario l’intervento della legale, visti gli interessi in gioco, la complessità del caso, la conseguente situazione di prostrazione personale in cui si era venuta a trovare la madre e, infine, il principio di parità delle armi la controparte essendo assistita da un avvocato. Pacifico l’esito favorevole della causa, visto l’accoglimento dell’istanza.

  1. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

  1. Il Pretore ha negato lo stato d’indigenza in capo alla reclamante, in quanto dagli atti fiscali risultava che la madre disponeva di un avere capitale di fr. 10'686.– valuta al 31 dicembre 2020. La reclamante gli obietta che il relativo certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato e prodotto con la pertinente documentazione attestavano la sua impossibilità a sostenere i costi di procedura. Così proposto l’argomento è invero generico e andrebbe dichiarato inammissibile poiché non sostanziato. A prescindere da ciò, la censura risulta comunque infondata anche nel merito.

5.1 In linea di massima e in assenza di elementi contrari, le persone che beneficiano dell’aiuto sociale sono da considerare indigenti ai sensi dell’art.117 lett. a CPC (sentenza TF 5A_327/2017 2 agosto 2017 consid. 6.2 con riferimenti; Trezzini, op. cit., e-book #8 al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 40 ad art. 117). Ora, dai documenti che accompagnano il certificato versato agli atti dalla reclamante risulta invero che il 9 agosto 2021 presso l’Ufficio di Intervento sociale, Sportello regionale LAPS, Lugano, a sostegno della madre è stata attivata “la prestazione Assegni Figli Integrativi (AFI)” (doc. G ultima pagina). E, l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 ([RL 856.100]) è una prestazione sociale (art. 2 lett. g della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 [RL 870.100]; anche il relativo messaggio all’introduzione della legge n. 4773 del 1° luglio 1998 punto 8 in fine pag. 11), quand’anche non costituisca ancora una prestazione assistenziale a tutti gli effetti (art. 2 lett. i Laps; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’assistenza sociale (LAS) dell’8 marzo 1971 [RL 871.100]). Tuttavia, in concreto, nulla è dato sapere in punto all’effettiva entità di tale prestazione e ai parametri di calcolo ritenuti per determinarla.

5.2 D’altro canto, annesso a quel medesimo certificato e a sostegno delle spese mensili cui la madre della reclamante afferma dover far fronte, figura anche un attestato riferito ad una copertura assicurativa di protezione giuridica a beneficio di entrambe (“Premi LCA Assicurazione malattia e Protezione giuridica” di madre e figlia per complessivi fr. 29.65: mensili: doc. G pag. 7 sul retro; indicata nel relativo elenco quale “Assicurazione giuridica”: doc. G pag. 4 sul retro). E, di per sé, il gratuito patrocinio è sussidiario rispetto a prestazioni assicurative di questo tipo nella misura in cui sono effettive (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 58 segg. ad Vorbemerkungen zu Art. 117-123). Su questo punto la reclamante non ha mai ritenuto opportuno precisare alcunché, in particolare non ha contestato l’eventualità che quella copertura includa anche il rischio di spese legali riconducibili a procedure giudiziarie attinenti il diritto di mantenimento e all’incasso forzato di contributi alimentari non soluti. Rispettivamente non ha delineato i termini e i limiti della relativa copertura e ancora, laddove riconoscibile, l’indennità effettiva così da ponderare anche un eventuale riconoscimento parziale del gratuito patrocinio (sopra, consid. 4). Tutto sommato quindi, nelle citate circostanze e a differenza di quanto pretende la reclamante, nell’esito la conclusione del Pretore non può dirsi frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. Sprovvista di fondamento e finanche pretestuosa nella misura in cui neppure tiene conto di quanto da lei stessa documentato, la censura va respinta con conseguente conferma del giudizio impugnato.

  1. Per il Pretore non era poi necessario l’intervento dell’avvocato, tenuto conto della formazione delle parti, della (di regola) semplicità della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione anche per un laico e della possibilità di far capo a formulari prestampati. La reclamante contesta integralmente questa sua argomentazione. Giova qui rilevare che, se è vero che in linea di massima una procedura giudiziaria di incasso forzato può risultare accessibile anche ad una persona comune, è pur sempre da considerare che nelle particolarità del caso di specie l’interessata procedeva per l’incasso di contributi alimentari nei confronti del suo debitore alimentare ab initio già assistito da un avvocato (cfr. istanza di rigetto, pag. 1). A ben vedere quindi, già solo in virtù del principio di uguaglianza delle armi e di parità di trattamento, pare quantomeno discutibile una deroga all’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118). Il tema non soccorre però alla reclamante, visto che per i motivi di cui si è detto il presupposto di indigenza non è adempiuto (sopra, consid. 5).

  2. La domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta. Rilevata, per quanto non già inammissibile, l’inconsistenza della censura in punto al requisito di indigenza, in concreto il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.

  3. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 17 agosto 2022 di RE 1 è respinto.

  1. La domanda di gratuito patrocinio 22 agosto 2022 di RE 1 è respinta.

  2. Le spese processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.

  3. Notificazione:

  • Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano.

Comunicazione:

  • Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

  • .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 126'940.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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