Incarto n. 13.2022.1
Lugano 9 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.14 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 aprile 2016 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ RA 1
e ora sul reclamo 30 dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 dicembre 2021 con cui il Pretore aggiunto gli ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 luglio/28 settembre 2015 RE 1 ed CO 1, assistiti dai loro precedenti legali, hanno sottoscritto un accordo che stabiliva fra l’altro:
“[…]
CO 1 si impegna a garantire a RE 1 il diritto di abitare vita natural durante nell’appartamento di 2 locali e mezzo, al 4° piano, interno 17, dello stabile denominato “Residenza __________” ad __________, proprietà della CO 2, __________, di cui CO 1 è azionista unico. Il canone di locazione ammonta a fr. 1.– (uno) al mese e il presente rapporto di locazione sarà annotato a registro fondiario a cura del signor CO 1.
Le parti si impegnano a mantenere, l’una nei confronti dell’altra (e dei rispettivi famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale.
3.1. Nel caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di RE 1, gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento finanziario) e 2 (messa a disposizione dell’appartamento) vengono immediatamente e definitivamente a cadere.
[…]”
CO 1 non ha fatto annotare il contratto di locazione nel registro fondiario (anche: RF). Il 9 novembre 2015 egli ha comunicato a RE 1 di considerare decaduti gli obblighi assunti nella clausola n. 2 per violazione della clausola n. 3.
B. Con istanza 13 gennaio 2016 RE 1 ha chiesto il blocco a RF della proprietà per piani n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________. L’iscrizione a RF del blocco della facoltà di disporre impartita senza contraddittorio il 14 gennaio 2016 è stata confermata il 3 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (CA.2016.2). Il 3 agosto 2018 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello di CO 2 e ne ha disposto la cancellazione (11.2017.30). Il 12 agosto 2019 il Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso in materia civile di RE 1 (5A_761/2018).
C. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, il 25 aprile 2016 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi alla medesima Pretura e chiesto di ordinare all’Ufficiale del RF di Bellinzona l’iscrizione a suo favore di un diritto di abitazione vita natural durante sulla proprietà per piani n. __________ fondo base part. n. __________ RFD di __________, appartamento n. 17, di proprietà di CO 2, __________. Ha inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv. PA 1 di __________. Con risposta 20 giugno 2016 i convenuti vi si sono opposti e in via riconvenzionale hanno chiesto di accertare la nullità della convenzione 24 luglio/28 settembre 2015 per incapacità di discernimento dell’attore, l’annullamento per vizio di volontà e lesione, la decadenza per violazione della clausola n. 3 da parte dell’attore e di ordinarne l’espulsione dall’appartamento. Con replica 19 settembre 2016 l’attore ha ribadito la sua tesi e contestualmente si è opposto alla pretesa riconvenzionale. Le parti hanno infine mantenuto il reciproco e antitetico punto di vista nello scambio di allegati che è seguito.
D. Il 17 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha ordinato a RE 1 di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 10'800.–. Il 15 giugno 2018 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo di RE 1, respingendo in quanto non sostanziato il reclamo per denegata giustizia (13.2017.54/55/56).
Terminata l’istruttoria, il 12 luglio 2019 le parti hanno presentato delle conclusioni scritte con relative richieste di giudizio.
E. Con decisione 16 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto sia la petizione (dispositivo n.
F. Nel frattempo, con decisione 10 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha negato a RE 1 il beneficio del gratuito patrocinio per carenza di probabilità di esito favorevole.
G. Con reclamo 30 dicembre 2021 RE 1 ne chiede la riforma nel senso di annullare quest’ultima decisione e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è stata notificata venerdì 10 dicembre 2021 con avviso di ritiro in casella di lunedì 13 dicembre 2021. L’invio è stato ritirato il 21 dicembre 2021, all’indomani della scadenza del termine di 7 giorni di giacenza in posta (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il gravame è poi stato spedito con invio raccomandato 30 dicembre 2021, sicché il termine di 10 giorni - posto che nella procedura sommaria non vale la sospensione dei termini (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC) - è rispettato. Tempestivo, il reclamo risulta quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.1 Il Pretore aggiunto ha ritenuto la causa promossa dal reclamante sprovvista sin dall’inizio di probabilità di esito favorevole, poiché questi non poteva rivendicare l’iscrizione a RF di un diritto di abitazione vita natural durante e la relativa modifica di richiesta di giudizio intervenuta con le conclusioni era inammissibile.
2.2 Il reclamante rileva di avere riformulato il petitum in forza dei fatti nuovi che in corso di procedura erano emersi innanzi alle autorità di ricorso superiori. Il Pretore aggiunto non aveva poi considerato che egli si era dovuto difendere dalla domanda riconvenzionale, che aveva interessato la quasi totalità dell’istruttoria e dove aveva ottenuto causa vinta sia in primo che in secondo grado di giudizio. Il gratuito patrocinio era pertanto da concedere.
Giova qui anzitutto considerare e premettere quanto segue. Il Pretore aggiunto si è determinato sulla domanda di gratuito patrocinio, negandola, il 10 dicembre 2021 (sopra, consid. F), e meglio a distanza di quasi un anno alla decisione di merito finale emessa il 16 dicembre 2020 (sopra, consid. E). Ora, il giudice deve statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio, essendo nell’interesse della parte richiedente di avere ben chiaro i rischi finanziari in cui incorre. La questione era invero già stata rilevata da questa Camera nel contesto del reclamo proposto contro la decisione sulla cauzione (sopra, consid. D). In quella sede il gravame era stato dichiarato inammissibile poiché tardivo. D’altra parte, il reclamo era stato respinto in quanto non sufficientemente sostanziato in punto alla denegata giustizia. Ciò posto, al primo giudice era stato nondimeno segnalato che, dovendo decidere parallelamente su un’istanza di gratuito patrocinio e su un’istanza di cauzione per spese ripetibili, andava data priorità alla prima (cfr. Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.1, 2012, n. 123 ad art. 119), ritenuto che l’accoglimento integrale della domanda di gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC) avrebbe reso priva d’oggetto quella sulla cauzione. Al Pretore aggiunto si era quindi provveduto ad evidenziare l’errore procedurale in cui era incorso avendo dato precedenza alla decisione sulla cauzione, e che qui viene nuovamente ribadito (IIICCA 13.2017.54/55/56 15 giugno 2018 consid. 3). In tal senso al primo giudice era stato altresì segnalato che sulla domanda di gratuito patrocinio si sarebbe dovuto chinare possibilmente prima di procedere nell’istruttoria (loc. cit., consid. 5.2 in fine). Ciò che, all’evidenza, non è stato. Invero, tale modo di procedere non porta con sé conseguenze di rilievo nel caso concreto, il reclamo non potendo comunque essere accolto per i motivi di cui si dirà nel seguito.
Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
4.2 Ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n. 404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).
4.3 Il pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag. 143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).
Il Pretore aggiunto ha rilevato che la convenzione sottoscritta dalle parti poneva in relazione il pagamento di un canone di locazione al diritto di abitazione, e pertanto fungeva da contratto di locazione. La convenzione non era un atto pubblico, motivo per cui quel diritto di abitazione aveva natura obbligatoria e non reale. In quanto tale non era soggetto ad iscrizione a RF, come richiesto dall’attore, ma tutt’al più era da postulare l’annotazione del contratto di locazione. L’istanza di gratuito patrocinio era da esaminare rispetto alle circostanze date al momento della presentazione, motivo per cui la modifica del petitum apportata solo in sede di conclusioni non poteva essere considerata al riguardo. Peraltro, a conforto di questa mutazione dell’azione non vi erano fatti nuovi o mezzi di prova nuovi, ma solo una diversa interpretazione della convenzione. Sicché nelle citate circostanze, era da considerare che la causa non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole. Ed essa era persino esclusa rispetto al convenuto CO 1, non essendo questi proprietario di quel fondo. Da cui il diniego del gratuito patrocinio.
Obietta il reclamante che inizialmente il Pretore aggiunto aveva accettato la domanda come formulata, tant’è che il 3 febbraio 2017 aveva ordinato l’iscrizione a RF del blocco di disporre. La non corretta formulazione del petitum si era palesata solo rispetto alla decisione 3 agosto 2018 emessa previo appello dei convenuti (correttamente di CO 2), e poi confermata innanzi al Tribunale federale. Ed e in forza di questi fatti nuovi confortati dalle indicazioni delle autorità di ricorso superiori, e non di una diversa interpretazione della convenzione, che con le conclusioni di luglio 2019 egli aveva riformulato il suo petitum. Lamenta un eccesso di formalismo in quanto il tutto si riduceva ad una non corretta formulazione linguistica e non di contenuto.
6.1 Invano il reclamante si rapporta alla causa avviata con istanza 13 gennaio 2016 e alla decisione 3 febbraio 2017 con cui il Pretore aggiunto aveva fatto iscrivere a RF un blocco della facoltà di disporre sull’immobile PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________, appartamento 17 (sopra, consid. B). Tema di quella procedura era la “richiesta cautelare urgente di iscrizione immediata nel registro fondiario di un blocco del citato immobile, blocco che dovrà poi essere confermato in via ordinaria, nel caso che il signor CO 1 non iscrivesse nel frattempo il mio diritto. Questo blocco potrà essere levato al momento che il mio diritto verrà iscritto.” (CA.2016.2: act. I, pag. 3 in alto). Oggetto di questo suo intento non era “la stessa iscrizione del diritto di abitazione” (reclamo, pag. 2 n. 1), bensì e semmai quello di preservare una determinata situazione in vista di una futura iscrizione, che è poi stata formalizzata con la petizione 25 aprile 2016 (sopra, consid. C). Trattandosi di una procedura ben distinta, mal si vede quindi come l’esito della decisione 3 febbraio 2017 possa essere di rilievo in punto all’esame della probabilità di esito favorevole della richiesta di gratuito patrocinio formulata nel contesto di quest’ultima causa di merito.
6.2 Il reclamante richiama anche la decisione 3 agosto 2018 della prima Camera civile del Tribunale d’appello - determinatasi sul gravame proposto contro l’appena citata decisione del Pretore aggiunto 3 febbraio 2017 - e la decisione 12 agosto 2019 con cui il Tribunale federale ha quindi confermato la stessa decisione cantonale (sopra, consid. B). Egli sostiene che le risultanze emerse in queste due sedi di giudizio costituiscono i fatti nuovi alla base della modifica del petitum poi operata in sede di conclusioni. Se non che il Pretore aggiunto ha nondimeno ritenuto che all’origine di questa modifica non vi erano dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, motivo per cui non vi era margine per una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 230 CPC. E, dal canto suo, il reclamante non tenta neppure di giustificare in quest’ottica quella pretesa modifica. Quantomeno, di ciò, non vi è traccia alcuna nel memoriale conclusivo 12 luglio 2019 (act. XVI pag. 13). Sicché, come tale, proposta per la prima volta in questa sede di giudizio la tesi risulta persino inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Il reclamante avrebbe peraltro ancora dovuto spiegare perché, a fronte di nuovi fatti che egli individua nella decisione 3 agosto 2018, egli abbia poi atteso il 12 luglio 2019 per formalizzare la relativa modifica del citato petitum. Ma in proposito nulla è dato sapere.
6.3 Non solo. Di contro il reclamante contesta anche che la modifica del petitum possa ricondursi ad una nuova interpretazione della convenzione. Tuttavia in punto alle richieste di causa formulate in sede di memoriale conclusivo 12 luglio 2019 egli si era limitato ad indicare che: “Bisogna dire che la convenzione doc. C (doc. M, doc. 2) per quanto riguarda il diritto di abitazione a favore di RE 1 non brilla per chiarezza. Nella clausola numero 2 essa parla di diritto di abitazione e poi di “presente contratto di locazione”. Sta di fatto che con detta formulazione si intende innanzitutto il ripristino del diritto di abitazione vita natural durante a favore di RE 1, che era stato fatto cancellare da CO 1. Per “locazione” va quindi inteso il titolo oneroso del diritto di abitazione. Si ribadisce pertanto il petitum di petizione e replica. A titolo prudenziale ed in via subordinata si chiede l’annotazione di un diritto di locazione costituito della convenzione doc .C (doc. M).” (act. XVI pag. 13). E, a ben vedere, di ciò il reclamante sembra quasi non voler tener conto. Si aggiunga ancora che il tenore letterale della convenzione medesima parla di rapporto di locazione da “annotare” (sopra, consid. A) e non da iscrivere, tema peraltro già evidenziato in via preliminare dalla controparte in sede di risposta 20 giugno 2016 (act. II pag. 2 in basso), e a fronte di cui l’attore ha perseverato nella sua tesi nell’ambito della replica 19 settembre 2016 (act. III pag. 2 ad II/1).
6.4 Infine, il reclamante nulla obietta al Pretore aggiunto in punto all’assenza di probabilità di esito favorevole dell’azione in quanto promossa a carico di CO 1, il fondo oggetto della pretesa iscrizione non essendo nemmeno di sua proprietà. In definitiva pertanto, nelle citate circostanze, la conclusione del Pretore aggiunto regge alla critica. Da cui, la reiezione del reclamo.
7.1 In linea di massima, nel caso specifico, non vi sarebbe motivo di ritenere che l’istanza di gratuito patrocinio non debba includere (per analogia cfr. Bühler, op. cit., n. 23 ad art. 119) anche la domanda riconvenzionale introdotta con la risposta 20 giugno 2016 e con la quale i convenuti (attori riconvenzionali) ponevano in discussione la validità della convenzione medesima - su cui l’attore (convenuto riconvenzionale) aveva fondato la sua azione principale - e l’espulsione del convenuto riconvenzionale (nullità, annullabilità, decadenza, espulsione: sopra, consid. C). Posto ciò, ai fini della probabilità di esito favorevole della domanda riconvenzionale si dovrebbe poi procedere ad una valutazione distinta e a sé stante da quello della domanda principale (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 419 pag. 147). E questo ben si giustifica se solo si pensa che la domanda riconvenzionale non si riduce ad uno strumento processuale di mera difesa, ma anche di contrattacco perché in tal modo il convenuto (attore riconvenzionale) oppone all’attore (convenuto riconvenzionale) delle proprie pretese nei suoi confronti (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 94 e n. 1 ad art. 224). Essa ha natura indipendente e sussiste pertanto anche laddove l’azione principale dovesse venir meno (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 224).
7.2 Nondimeno, nel caso concreto, l’argomento non ha una finalità pratica. Limitatamente a questo punto il reclamante non spiega quale sia il suo interesse degno di protezione - presupposto processuale che impone un esame d’ufficio (art. 59 e 60 CPC) - a ricorrere contro la mancata concessione del gratuito patrocinio. In effetti con riferimento all’azione riconvenzionale egli non è chiamato a sopportare spese processuali, stabilite in fr. 3'500.– e poste in solido a carico dei due attori riconvenzionali (sopra, consid. E; decisione 16 dicembre 2020, pag. 14 dispositivo n. 3). D’altra parte, per quanto attiene le prestazioni legali riconducibili alla domanda riconvenzionale, un’eventuale e adeguata remunerazione dovuta in applicazione dell’art. 122 cpv. 2 CPC al patrocinatore d’ufficio entrerebbe in considerazione laddove la riscossione delle ripetibili fosse a priori esclusa o comunque presumibilmente difficile per il beneficiario risultato vincente appunto (cfr. sulla questione da ultimo IIICCA 13.2021.76 7 dicembre 2021). In merito con la decisione 16 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha riconosciuto al qui reclamante, uscito vittorioso nell’azione riconvenzionale, un’indennità per ripetibili che ha compensato con le indennità per ripetibili poste a suo carico per effetto della soccombenza nell’azione principale (sopra, consid. E). Si può certo discutere sull’opportunità di una compensazione tra ripetibili attinenti due cause di per sé indipendenti (sopra, consid. 7.1), a maggior ragione se poi il relativo importo nemmeno è stato determinato. Ciò non toglie che il reclamante non solo non ne ha impugnato il dispositivo (contro la decisione finale 16 dicembre 2020 sono solo insorti CO 1 ed CO 2: sopra, consid. E) per rapporto alla compensazione così pronunciata dal primo giudice, ma pure per rapporto alla mancata quantificazione delle ripetibili. E a fronte dell’intervenuta compensazione, che è un modo di estinzione di crediti reciproci (art. 121 segg. e art. 124 cpv. 2 CO), all’evidenza non può entrare in considerazione un’impossibilità di incasso delle ripetibili. Mentre la mancata quantificazione delle ripetibili non consente comunque di supporre che la relativa indennità non copra sufficientemente le prestazioni legali svolte dal patrocinatore del qui reclamante in punto alla riconvenzionale, argomento che peraltro questi neppure solleva. Viene così meno il suo interesse a vedersi ora riconoscere il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di prima sede. Sotto questo profilo, in difetto di tale presupposto processuale, la censura risulta per finire inammissibile.
Per i quali motivi,
pronuncia:
Per quanto ammissibile, il reclamo 30 dicembre 2021 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Trattandosi di una decisione finale di diniego del gratuito patrocinio ai fini del valore litigioso è determinante il presumibile costo del processo (cfr. sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1 e 2).