Incarto n. 13.2019.22
Lugano 9 luglio 2019/ap
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.12 (azione di contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 4 luglio 2018 da
CO 1 patrocinata dall’avv. __________
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 4 marzo 2019 di RE 1 contro la decisione 18 febbraio 2019 con la quale il Pretore ha concesso il gratuito patrocinio a CO 1 e, nel contempo, ha respinto la richiesta di prestazione di una cauzione per spese ripetibili presentata dalla convenuta;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, cittadina italiana con domicilio in Italia, è stata assunta alle dipendenze della RE 1 dal 18 marzo 2008 al 31 maggio 2008. Il contratto di durata determinata è stato poi ripetutamente prolungato, l’ultima volta fino al 31 maggio 2009, per infine proseguire sotto forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il 22 agosto 2016 RE 1 ha sciolto il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2016 tramite disdetta consegnata a mano alla dipendente e, da subito, ha dispensato quest’ultima da ogni attività lavorativa.
B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2018.13), con petizione 4 luglio 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 188'148.60 oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2017 e il relativo rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ spiccato il 24 ottobre 2017 dall’UE di Mendrisio. Inoltre, ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, inclusi i costi di rappresentanza dell’avv. __________ e dell’abg. __________. In sostanza la procedente sostiene di essere vittima di mobbing in seno all’azienda, e chiede di essere risarcita dei relativi danni economici subiti (perdita/mancato guadagno, danno domestico, danno pensionistico) e di essere indennizzata per il torto morale patito.
C. Con risposta 8 ottobre 2018 la convenuta ha chiesto di respingere sia la petizione sia la contestuale domanda di gratuito patrocinio della controparte, postulando inoltre che l’attrice sia astretta a prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 25'000.–.
Lo scambio di allegati è stato sospeso fino a definizione dell’istanza di gratuito patrocinio dell’attrice e dell’istanza di prestazione della cauzione della convenuta.
D. Con ordinanza 18 dicembre 2018 il Pretore ha invitato l’attrice a trasmettere i necessari giustificativi a supporto della richiesta di gratuito patrocinio, a cui l’interessata ha dato seguito con scritti 11 e 14 gennaio 2019.
E. Con decisione 18 febbraio 2019 il Pretore ha posto l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza legale dell’avv. __________ e dell’abg. __________, e respinto l’istanza di prestazione della cauzione per spese ripetibili.
F. Con reclamo 4 marzo 2019 RE 1 chiede la riforma di questa decisione nel senso di respingere la domanda di gratuito patrocinio e di obbligare CO 1 a versare una cauzione per spese ripetibili di fr. 25'000.– entro 15 giorni.
L’attrice non è stata invitata a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione sono sia il dispositivo n. 1 della decisione 18 febbraio 2019, che pone l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio, sia il dispositivo n. 2, che respinge l’istanza di cauzione della convenuta.
1.1 L’art. 121 CPC consente a chi postula il riconoscimento del gratuito patrocinio di impugnare mediante reclamo le decisioni che gli rifiutano o revocano totalmente o parzialmente tale beneficio. Per contro, la via del reclamo sembra essere preclusa alla controparte, che non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o di mancata revoca del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 121). Particolare riflessione s’impone nondimeno se nel procedimento di concessione del gratuito patrocinio si inserisce una domanda di cauzione per le spese ripetibili ai sensi dell’art. 99 CPC (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 121). In un siffatto contesto la decisione sulla cauzione processuale è condizionata dall’esito di quella procedura (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 124 ad art. 119). Chi chiede la cauzione acquisisce il ruolo di controparte nella procedura di gratuito patrocinio, a cui va garantito il diritto di essere sentito (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC; sentenza del TF 5A_217/2017 del 21 giugno 2017 consid. 1.1.1; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 23 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 120 segg. ad art. 119). Egli ha quindi un interesse degno di protezione ad impugnare la concessione parziale o integrale del gratuito patrocinio alla parte avversa, se questo comporta anche la dispensa dalla prestazione di una cauzione a suo favore (sentenza del TF 5A_217/2017 del 21 giugno 2017 consid. 1.1.1; Bühler, op. cit., n. 5 ad art. 121): sicché, egli è legittimato a interporre reclamo contro quella decisione positiva di gratuito patrocinio (Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 121; Bühler, op. cit., n. 10 ad art. 121).
In proposito sembra prevalere la via del reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Huber, op. cit., n. 7 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121). La prassi federale qualifica di pregiudizio irreparabile di natura giuridica l’effetto “paralizzante” che, come tale, la concessione del gratuito patrocinio può avere sull’istanza di prestazione della cauzione processuale (sentenza del Tribunale federale 5A_997/2014 del 27 agosto 2015 consid. 1.2). In tal senso, e a maggior ragione, può considerarsi dato anche il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.
1.2 Nondimeno, e d’altro canto, il reclamo fondato sull’art. 103 CPC resta proponibile in presenza di una esplicita decisione sulla cauzione, ovvero contro decisioni che ammettono la cauzione o che fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte convenuta, contro decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o che fissano un importo insufficiente (Huber, op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 103; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).
1.3 A sostegno dell’istanza di prestazione della cauzione per spese ripetibili, la convenuta ha invocato l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, ritenendo inequivocabile il timore per il pagamento delle proprie ripetibili sia a motivo delle presunte difficoltà finanziarie che avevano indotto l’attrice a postulare il gratuito patrocinio, sia per la pretesa di indennizzo temeraria e infondata (act. II, pag. 2). Il Pretore ha dal canto suo riconosciuto il gratuito patrocinio poiché - a suo dire - erano dati i presupposti di esito favorevole dell’azione e di indigenza dell’attrice, e ha di conseguenza respinto l’istanza di cauzione processuale. La reclamante ha pertanto un oggettivo interesse degno di protezione, attuale e pratico ad impugnare tanto il dispositivo n. 1 (concessione del gratuito patrocinio) quanto il dispositivo n. 2 (diniego della cauzione per spese ripetibili). L’ammissibilità del reclamo è quindi pacifica sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC sia sotto il profilo dell’art. 103 CPC.
Notificato il 18 febbraio 2019, il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante l’indomani (estratto “tracciamento degli invii” 7 marzo 2019; doc. B al reclamo). Rimesso alla posta il 4 marzo 2019, il reclamo è quindi tempestivo e, anche da questo punto di vista, ammissibile.
3.1 Per il Pretore la causa, in tema di mobbing e rapporto di lavoro, non è sprovvista di esito favorevole. Riguardo alla situazione finanziaria dell’attrice il primo giudice non ha considerato il reddito del compagno con cui viveva in concubinato, tenendo conto della sola rendita mensile AI di fr. 107.– che le era stata riconosciuta, a fronte di un fabbisogno mensile di fr. 716.60. Il palese stato d’indigenza giustificava la concessione del gratuito patrocinio, ciò che comportava la reiezione dell’istanza di cauzione.
3.2 Dal canto suo la reclamante considera l’azione dell’attrice temeraria e senza fondamento in considerazione dell’importo di fr. 188'148.60 rivendicato. Rileva poi che l’attrice si è limitata ad autocertificare di non disporre, oltre alla citata rendita AI, di altri mezzi finanziari, ma senza produrre documenti di un’autorità. Rimprovera al Pretore di non avere approfondito questo punto e, pertanto, di avere accertato in modo inesatto i fatti violando l’onere della prova riguardo all’indigenza prescritto dagli art. 8 CC e art. 119 cpv. 2 CPC. Si duole poi della mancata verifica della necessità di un patrocinio legale, l’attrice essendo stata inizialmente rappresentata dal sindacato __________ presso cui era iscritta e a cui competeva semmai di assisterla.
È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
5.1 Certo, sul fronte del reddito l’interessata ha allegato e comprovato con documenti il beneficio della sola rendita AI di fr. 107.– mensili, maturata in veste di ex dipendente operaia a tempo pieno con lo statuto di frontaliera presso la reclamante e riconosciutale quale assicurata residente all’estero (act. I ad n. 1; doc. Q: “deduzione IF cantone”; doc. C nell’inc. n. CM.2018.13). Nondimeno, questa è stata rapportata dal primo giudice ad un fabbisogno mensile minimo di fr. 716.60, di cui fr. 680.– di minimo esistenziale, fr. 26.60 per l’assicurazione auto e fr. 10.– di tassa di circolazione auto (decisione impugnata, pag. 3). Al riguardo egli si è dipartito da un minimo vitale per concubino di fr. 850.– diminuito del 20% a causa del minor costo della vita in Italia, dove appunto risiede e vive l’attrice. Ora, sulla cifra così calcolata la reclamante non spende una parola. E anche volendo considerare la capacità lavorativa residua del 40% dal 1° settembre 2016 in poi (doc. C nell’inc. n. CM.2018.13), a fronte di cui non risulta nemmeno manifestamente errata la spesa auto inserita nel suo fabbisogno, quantomeno a breve lo stato d’indigenza in capo all’attrice pare senz’altro verosimile.
5.2 La reclamante evidenzia la singolarità della pretesa separazione dell’attrice dal proprio compagno, rimasta allo stadio di mera allegazione. Ma su questo punto il Pretore ha spiegato che la posizione del compagno era comunque irrilevante in virtù del legame di mero concubinato senza figli che lo legava all’attrice. Invero, anche laddove si considerasse la situazione finanziaria di entrambi, la conclusione pretorile non sarebbe diversa. In effetti il reddito complessivo di fr. 2'680.40 mensili (fr. 107.– e fr. 2'573.40 [attività dipendente svolta dal convivente in Italia a tempo pieno: doc. V e CC]) andrebbe allora ricondotto a un fabbisogno complessivo stimato di fr. 2'977.30 mensili (fr. 716.60 [sopra, consid. 6.1] e fr. 2'260.70 [fr. 680.– di minimo vitale per concubino sempre adeguato al minor costo della vita in Italia [comprensivo di elettricità, internet: doc. EE] e fr. 1'580.70 di altri costi personali del compagno [mutuo ipotecario, spese accessorie acqua e metano, spese mediche, auto, esclusa la posta relativa alla richiesta di un prestito per la polizza vita]: doc. EE). Una volta di più si giungerebbe ad una situazione di ammanco stimabile in fr. 296.90, a cui la capacità lavorativa residua del 40% dell’attrice difficilmente avrebbe potuto trasformare a breve in una situazione di eccedenza. Del resto, riguardo ad un siffatto scenario, la reclamante nemmeno propone argomenti concreti a sostegno delle proprie tesi.
5.3 Tutto ciò considerato, è ben vero che l’autocertificazione con cui l’attrice dichiara di non possedere sostanza, di essere disoccupata e di disporre unicamente della rendita AI (doc. N) ha valore di mera allegazione di parte. Nondimeno, l’interessata lavorava a tempo pieno per la reclamante in veste di operaia, attività cessata il 31 ottobre 2016 (doc. H). Accertata poi la sua incapacità al lavoro del 60% dal 1° settembre 2016 (da cui la capacità lavorativa residua del 40%), in conseguenza di cui percepisce ora la rendita AI di fr. 107.– mensili e alla base della quale vi sono i fatti su cui fonda la causa giudiziaria in oggetto (doc. B e C). L’importo di fr. 7'107.80 depositato sul conto di libero passaggio bancario (doc. U) è vincolato a fini previdenziali, quindi non liquido. Non vi sono poi rivendicazioni di computo di oneri fiscali privati dell’attrice, mentre è direttamente sul salario che veniva trattenuta l’imposta alla fonte quale lavoratrice frontaliera. L’attrice neppure avanza pretese di computo di costi per l’alloggio e durante la convivenza risiedeva presso l’abitazione di proprietà del compagno (doc. FF) di cui agli atti figura la dichiarazione fiscale (doc. EE). Di conseguenza alla luce di tutto ciò, e per quanto si è detto (sopra, consid. 5.1 e 5.2), lo stato di indigenza ritenuto dal Pretore pare senz’altro verosimile. In particolare, la reclamante non porta elementi dai quali risulti un accertamento manifestamente errato - e non semplicemente inesatto - dei fatti da parte del primo giudice. Su questo punto, pertanto, il reclamo è infondato e va respinto.
Invero, la reclamante invoca anche la temerarietà della causa. Tuttavia non spiega né si esprime circa i motivi per i quali, almeno in questo stadio, il Pretore ha ritenuto che la causa non risultasse totalmente priva di qualsiasi probabilità di esito favorevole (decisione impugnata, pag. 3). Di modo che, in proposito il reclamo, privo di motivazione, è addirittura inammissibile.
La reclamante contesta infine la necessità di un patrocinio legale visto che in precedenza l’attrice era patrocinata dal sindacato __________ a cui era affiliata e a cui incombeva quindi di farsi carico dei relativi costi di rappresentanza. Ma questo punto non è né in relazione diretta né indiretta con il tema della cauzione, motivo per cui la reclamante difetta del necessario interesse degno di protezione. Basti nondimeno rilevare che la rappresentanza operata per il tramite di un sindacato dei lavoratori è autorizzata in materia di contratto di lavoro limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata giusta l’art. 243 segg. CPC (valore fino a fr. 30'000.–) e in procedura sommaria giusta l’art. 248 segg. CPC (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e art. 12 cpv. 1 lett. b LACPC). Rilevato che nel caso concreto il valore litigioso è di fr. 188'148.60, la doglianza è manifestamente fuori luogo.
Le spese processuali, fissate in fr. 500.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dalla reclamante qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 2), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 4 marzo 2019 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali fissate in fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
Notificazione (unitamente al reclamo 4 marzo 2019 alla controparte):
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso, quantificato in fr. 188'148.60, è superiore a fr. 15'000.– (vertenze in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo originale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.