Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2023.89
Entscheidungsdatum
09.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2023.89 13.2023.90

Lugano 9 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.85/SO.2023.1824 (provisio ad litem e gratuito patrocinio in procedura di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 14 aprile 2023 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

procedimento di cui sono parte anche i figli:

L__________

F__________

entrambi rappresentati dall’avv. A__________

e ora sul reclamo 14 agosto 2023 di RE 1 contro la decisione 2 agosto 2023 con cui il Pretore aggiunto ha - fra l’altro - respinto la sua domanda di gratuito patrocinio (dispositivo n. 4) e ha statuito sugli oneri processuali delle istanze di provisio ad litem (dispositivo n. 5);

ritenuto

in fatto: A. RE 1, cittadino italiano, e CO 1, cittadina ungherese, si sono sposati ad __________ il 1° maggio 2010. Il figlio L__________ è nato il 22 dicembre 2005, mentre il figlio F__________ è nato il 12 agosto 2010.

B. L’8 agosto 2018 CO 1 ha promosso una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sfociata nella sentenza 19 giugno 2019 che ha regolato la vita separata delle parti, fra cui l’assegnazione in uso al marito dell’abitazione coniugale di , l’affidamento congiunto dei figli ai coniugi con collocazione prevalente del figlio L presso il padre e del figlio F__________ presso la madre, e ha respinto la richiesta di provisio ad litem della moglie insieme alle istanze di gratuito patrocinio presentate da entrambi i coniugi (SO.2018.3796). Il giudizio è poi stato in parte modificato con sentenza 30 settembre 2020 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, adita da entrambi i coniugi, in punto alle relazioni personali tra figli, al contributo di mantenimento per moglie e il figlio F__________ e al blocco del registro fondiario in punto a degli immobili (proprietà per piani) a __________ e a __________ appartenenti al padre (11.2019.77/78/81). Questa decisione è stata confermata il 23 agosto 2021 dal Tribunale federale (5A_942/2020).

Ulteriori procedure in materia di misure a tutela dell’unione coniugale sono poi seguite, sfociate in altrettante decisioni. Da ultimo, per quanto qui di interesse, la decisione datata 16 maggio 2023 con cui - fra l’altro - l’abitazione coniugale di __________, di proprietà della moglie ma concessa in uso sino ad allora al marito, è stata assegnata alla moglie con termine per quest’ultimo di andarsene entro 30 giorni (SO.2022.1933). Il relativo appello 5 giugno 2023 del marito è pendente innanzi la prima Camera civile del Tribunale d’appello.

C. Con petizione 14 aprile 2023 CO 1 ha chiesto innanzi la medesima Pretura lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto con RE 1 e la regolamentazione delle sue conseguenze accessorie (DM.2023.85), postulando altresì l’adozione di misure cautelari e supercautelari (CA.2023.143). L’attrice ha inoltre postulato il riconoscimento di una provisio ad litem di fr. 7'000.– e, in via subordinata, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio compresi i costi legali dell’avv. PA 2 (SO.2023.1824).

Con scritto 11 maggio 2023 il convenuto si è opposto alle richieste supercautelari e cautelari e ne ha chiesto la reiezione. A sua volta, in via riconvenzionale, ha formulato una domanda di provisio ad litem quantificata in fr. 10'000.–, subordinatamente il riconoscimento del gratuito patrocinio inclusi i costi legali dell’avv. PA 1 (SO.2023.1824).

D. All’udienza del 15 maggio 2023 le parti hanno confermato il principio del divorzio e concluso una parziale transazione sulle conseguenze della vita separata, dando atto dei punti che ancora erano litigiosi (ovvero affidamento, relazioni personali e misure di protezione in rispetto al figlio F__________ (minore), contributi di mantenimento per i figli, assegnazione in uso dell’abitazione coniugale, liquidazione del regime matrimoniale, blocco del registro fondiario dei fondi PPP di __________ e spese giudiziarie), a seguito di cui il Pretore aggiunto ha fissato un termine all’attrice per motivare l’azione di divorzio (DM.2023.85). In esito al contraddittorio cautelare il Pretore aggiunto ha stralciato per desistenza le relative istanze, in quanto era imminente la decisione circa l’abitazione coniugale nell’ambito di una modifica delle misure a protezione dell’unione coniugale mentre le richieste di informazione erano state già evase tramite i documenti prodotti agli atti (CA.2023.143). Le parti hanno infine chiesto di respingere le rispettive domande di provisio ad litem, riguardo alle quali il Pretore aggiunto ha assegnato un termine per produrre documenti (SO.2023.1824).

E. Il 22 giugno 2023 CO 1 ha formulato ulteriori richieste cautelari rispetto al tema figli (CA.2023.213) nel cui contesto, con decisione 5 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha designato l’avv. A__________ quale rappresentante legale di L__________ e F__________.

Intanto il 27 giugno 2023 la moglie ha trasmesso in Pretura la motivazione dell’azione di divorzio con le richieste sui punti rimasti litigiosi, in conseguenza di cui è stato assegnato al marito il relativo termine per la risposta.

F. Con sentenza 2 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di provisio ad litem presentate dai coniugi (dispositivo n. 1 e n. 2), ha concesso ad CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 2 (dispositivo n. 3) e ha invece respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 4). Ha quindi stabilito in fr. 1'000.– le spese processuali delle domande di provisio ad litem che ha posto a carico delle parti in ragione di metà, per CO 1 provvisoriamente a carico dello Stato, compensando le ripetibili (dispositivo n. 5).

G. Con reclamo 14 agosto 2023 RE 1 impugna i dispositivi n. 4 e n. 5 della decisione 2 agosto 2023 che chiede di riformare sicché sia accolta la sua istanza di gratuito patrocinio inclusi i costi legali del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, e non siano prelevate spese processuali ritenuta la compensazione delle ripetibili. Per il reclamo chiede analogo beneficio, previa dispensa da tasse, spese e anticipi.

Con scritto 20 novembre 2023 RE 1 ha trasmesso un nuovo documento.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Con il reclamo in esame RE 1 impugna due punti del dispositivo di cui alla decisione 2 agosto 2023:

  • il punto n. 4 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

  • il punto n. 5 con cui il Pretore aggiunto ha fissato e ripartito le spese processuali in punto alle domande di provisio ad litem.

1.1 Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.2 Il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC) entro 10 giorni se è applicabile la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto in quanto quel dispositivo è riferito alla richiesta di provisio ad litem (sentenza impugnata, pag. 8 ad C) che - secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - è una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia trattata con la procedura sommaria degli art. 271 segg. CPC (DTF 143 III 617 consid. 7 con riferimenti; I CCA 11.2023.42 24 aprile 2023 consid. 1). Competente a trattare il reclamo indipendente in materia di spese sarebbe, nello specifico, la prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a cifra 8a LOG). Tuttavia se ne occupa, per economia di giudizio, la terza Camera civile alla quale già compete la trattazione del reclamo in materia di gratuito patrocinio.

  1. La decisione impugnata 2 agosto 2023 è giunta al reclamante il giorno 3 agosto 2023. Per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo datato e spedito lunedì 14 agosto 2023 risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

Richiamata la procedura sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio applicabile anche nella procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Si rivelano quindi inammissibili scritto e nuovo documento trasmessi a questa Camera il 20 novembre 2023.

  2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4.1 Chiamato a decidere sulle richieste di provisio ad litem e di gratuito patrocinio nella procedura di divorzio, il Pretore aggiunto ha ritenuto in capo alla moglie un reddito mensile netto di fr. 1'838.– (senza l’assegno familiare di fr. 200.– per F__________) e un fabbisogno mensile di fr. 3'466.–, di fr. 2'144.– in caso di rientro nell’abitazione coniugale di sua proprietà, evidenziando altresì l’onere di mantenimento a suo carico del figlio F__________, l’assenza di sostanza propria e l’esistenza di procedure esecutive per l’importo di fr. 1'219'638.10. Da cui la palese mancanza di mezzi finanziari in capo all’attrice. Sul fronte del marito ha considerato un reddito netto mensile di fr. 4'170.– e un fabbisogno mensile di fr. 2'832.– oltre, a suo carico, l’onere di mantenimento del figlio L__________ stabilito in fr. 843.–, per una residua disponibilità di fr. 495.– mensili. Per il primo giudice tale margine consentiva a quest’ultimo di finanziare i propri oneri giudiziari e di patrocinio, ma non il versamento di una provisio ad litem alla moglie. Ha così respinto entrambe le domande di provisio ad litem, concesso il beneficio del gratuito patrocinio alla moglie negandolo invece al marito. Ha infine deciso sulle spese giudiziarie delle istanze di provisio ad litem.

4.2 Il reclamante richiama la sua disastrosa situazione finanziaria, l’esistenza di esecuzione per cifre importanti, il blocco a registro fondiario degli immobili di cui era proprietario e che sarebbero andati all’incanto e, nonostante la sua incapacità a procedere da solo in giudizio, i suoi precedenti vani tentativi di vedersi designare dal giudice un patrocinatore d’ufficio. Contesta il reddito imputatogli in quanto non reale, precisando di essere pensionato e in attesa di una risposta sulle prestazioni complementari AVS. Contesta la riduzione del suo fabbisogno rispetto alle poste di alloggio e di mantenimento del figlio L__________, e ribadisce la sua impossibilità ad assumersi i costi giudiziari. Tenuto conto delle continue iniziative procedurali della moglie, anche una disponibilità di fr. 276.– mensili, e non di fr. 495.– accertati dal giudice, non garantiva il pagamento di quei costi entro due anni. Fuori misura inoltre le spese processuali per le domande di provisio ad litem.

Sul diniego del gratuito patrocinio

  1. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

  1. In capo al reclamante il Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 4'170.–, che tiene conto di fr. 706.– di rendita AVS (doc. 5), fr. 2'055.– di stipendio mensile netto da R__________ Sagl (inclusa la tredicesima mensilità e al netto dell’assegno di formazione [fr. 250.–] per L__________: doc. 14), fr. 629.– di stipendio mensile netto (inclusa la tredicesima mensilità) da E__________ Sagl (doc. 13) e fr. 780.– (fr. 630.– e spese accessorie di fr. 150.–) di reddito da locazione del monolocale PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________ appartenente ai figli ma da egli detenuto in usufrutto vita natural durante (doc. M e 15).

6.1 Obietta il reclamante che il reddito da locazione del monolocale di __________ non è reale in quanto aveva prodotto agli atti la relativa disdetta dell’inquilino. A torto era stata poi inclusa la posta di spese accessorie che per definizione era destinata a coprire dei costi effettivi legati all’alloggio e non poteva pertanto rappresentare una fonte di reddito a sua libera disposizione. Ciò posto, è vero che con scritto datato 1° marzo 2023 il contratto di locazione è stato rescisso per il 31 luglio 2023 (doc. 16). Ha tuttavia spiegato il Pretore aggiunto di non ritenere come resa verosimile l’impossibilità di locare nuovamente quel monolocale. E, a fronte di un lasso di tempo di 5 mesi, il reclamante non pretende che quell’immobile non poteva essere locato ad un nuovo conduttore e nemmeno accenna a tentativi di ricerca andati a vuoto. D’altro canto, è pur vero che la relativa quota di spese accessorie include voci di costo fino a concorrenza di fr. 150.– “per elettricità domestica, spazzatura e radio-Tv via cavo” (doc. 15), poste che non rientrano fra le spese condominiali riconosciute in seno al fabbisogno del reclamante fino a concorrenza di fr. 177.– mensili (sotto, consid. 7). Nondimeno, trattasi di un importo forfettario di cui, in assenza dei relativi giustificativi di pagamento, non è dato sapere in che misura è effettivamente consumato, fermo restando che un’eventuale eccedenza in tal senso non sarebbe restituita all’inquilino ma ritenuta dal reclamante medesimo. E, in proposito, l’interessato non spende una parola. Pertanto neanche in tal senso si ravvisa un accertamento manifestamente errato dei fatti. Ne consegue la reiezione del reclamo.

6.2 Sostiene poi il reclamante che il reddito netto da considerare è quello di fr. 3'853.– come da conteggio prodotto agli atti quale doc. 5. L’interessato non propone tuttavia una puntuale e precisa critica alle modalità di calcolo specificate dal Pretore aggiunto, limitandosi ad opporre un rinvio generico ad un documento che descrive una sua personale quantificazione del proprio reddito. Immotivato, l’argomento è inammissibile.

6.3 Altresì invano il reclamante afferma che dal suo reddito è ancora da dedurre l’assegno di formazione di fr. 250.– versato per il figlio L__________ e la rendita completiva AVS di fr. 282.– sempre versata per il figlio L__________. Il reddito computato dal Pretore aggiunto non considera né quell’assegno (sopra, consid. 6) né quella rendita completiva AVS (doc. 5.1). Piuttosto il primo giudice ha dedotto queste due poste dal fabbisogno mensile del figlio L__________ (sotto, consid. 8). La critica è quindi ai limiti del pretesto.

  1. Il Pretore aggiunto ha ammesso un fabbisogno mensile allargato in capo al reclamante di fr. 2'832.–, laddove quest’ultimo aveva esposto fr. 4'280.42. Più precisamente il primo giudice ha tenuto conto di fr. 1'350.– di minimo esecutivo, fr. 197.– di spese condominiali dell’abitazione coniugale a __________ (doc. MM), fr. 466.– di cassa malattia LAMal (doc. 3.1), fr. 16.– di assicurazione ED (doc. 3.4), fr. 105.– di assicurazione auto (doc. 3.5), fr. 26.– di imposta di circolazione (doc. 3.6), fr. 177.– di spese condominiali e fondo rinnovamento appartamento [monolocale] __________ (doc. 3.13), fr. 13.– di tasse associative professionali ingegneri (doc. 3.20 e 3.21), fr. 37.– di assicurazione protezione giuridica (doc. 3.3), fr. 120.– di forfait telecomunicazioni e fr. 325.– di imposte (doc. 10).

7.1 Il reclamante lamenta il mancato riconoscimento della spesa d’alloggio, e meglio il mancato conteggio del costo ipotecario quand’anche ne sia stata mantenuta la spesa condominiale di fr. 197.–. Rileva che tale approccio è in urto con la decisione 4 aprile 2023 (correttamente 16 maggio 2023) oggetto di appello (sopra, consid. B), decisione con cui era stato ingiunto a lui e al figlio L__________ di lasciare l’abitazione coniugale che veniva assegnata in uso alla moglie e al figlio affidatole F__________. Nondimeno, il Pretore aggiunto ha spiegato che l’interessato non aveva documentato la voce di costo esposta a titolo di onere ipotecario. E, dal canto suo, il reclamante non pretende e non accenna all’esistenza di un documento che attesti il contrario. Sicché una volta ancora la censura si traduce in una mera allegazione di parte non sostanziata e quindi inammissibile.

7.2 Soggiunge ancora il reclamante che l’abitazione coniugale è prossima alla vendita all’asta, che verso la banca egli è debitore solidale insieme alla moglie del relativo mutuo oltre che degli interessi scaduti, e che il conseguente incasso dalla vendita avrebbe coperto proprio tali specifici costi. Questi oneri pertanto erano effettivi e non solo ipotetici. Da cui la necessità che il fabbisogno calcolato dal Pretore aggiunto sia aumentato della relativa posta d’alloggio data dall’onere ipotecario, attestandosi quindi a fr. 4'089.–. Se non che, come già spiegato, il reclamante non ha affatto documentato un siffatto onere (sopra, consid. 7.1). A ben vedere poi, l’imminente concretizzazione di una vendita all’asta dell’abitazione coniugale su iniziativa della banca creditrice del mutuo ipotecario e degli interessi scaduti comprova piuttosto che questi oneri non venivano affatto pagati dal reclamante, che di quella stessa abitazione faceva uso. E ancora, mal si vede come una prospettiva di riduzione di debiti in tal senso debba giustificare un aumento del suo fabbisogno mensile. Certo, la decisione 16 maggio 2023 ha disposto l’assegnazione in uso di quell’immobile alla moglie, con conseguente obbligo per il reclamante di trasferirsi altrove. Ma il reclamante non pretende di avere lasciato tale abitazione, tant’è che richiama esplicitamente (reclamo, pag. 2 n. 4) l’appello 5 giugno 2023 da lui proposto avverso quella decisione e che è attualmente pendente innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello. Per il resto, le conseguenze della vendita all’asta sono da considerare alla stregua di fatti nuovi (sopra, consid. 3) come tali inammissibili.

  1. Per quanto attiene l’onere di mantenimento del figlio L__________, che vive e studia a __________ (__________, Italia) e a cui il reclamante deve far fronte, il Pretore aggiunto si è dipartito da un fabbisogno mensile di fr. 1'375.–, in luogo di fr. 1'768.71 indicati dal reclamante. Il primo giudice ha in particolare tenuto conto di fr. 600.– di minimo esecutivo, fr. 575.– di pigione (doc. 4), fr. 131.– di cassa malattia LAMal (doc. 4), fr. 39.– di libri scolastici (doc. 4) e fr. 30.– di forfait telecomunicazioni, deducendo poi la rendita completiva AVS per il figlio di fr. 282.– e l’assegno di formazione per il figlio di fr. 250.–. Da cui l’importo di fr. 843.– a carico del padre.

Il reclamante contesta lo stralcio, oltretutto immotivato, dei costi di riscaldamento e di mensa, di cui ai giustificativi prodotti agli atti. Se non che il Pretore aggiunto ha ritenuto non verosimile la spesa per la mensa e che le altre spese specificate nell’elenco di cui al doc. 4 erano già incluse nell’importo ammesso quale minimo vitale. Sfugge poi ancora al reclamante che il minimo esistenziale di fr. 600.– corrisponde alla somma ammessa per un figlio oltre i 10 anni che risiede in Svizzera, ritenuto che per domiciliati e dimoranti in Italia è prevista una riduzione proporzionale (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009, n. I). Ora, il primo giudice non ha applicato tale approccio per il figlio prossimo alla maggior età e che vive e studia a __________, comune che non figura nella fascia di confine tra Svizzera e Italia. Sicché, tutto sommato, anche il mancato computo delle spese di riscaldamento (che, invero, andrebbero aggiunte all’importo base mensile: cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo [art. 93 LEF] in vigore dal 1° settembre 2009, n. II) non si traduce in un accertamento manifestamente errato dei fatti. Mentre che per i pasti fuori casa (mensa) s’impone di dimostrare degli oneri accresciuti (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009, n. II/4), ciò che non dimostrano certo due non meglio precisati scontrini fiscali. La critica è quindi sprovvista di ogni fondamento e va respinta.

  1. Rileva ancora il reclamante che, nella denegata ipotesi in cui ci si limitasse a dedurre dal suo reddito la sola quota parte di spese accessorie di fr. 150.–, l’eccedenza mensile assommava a fr. 276.– cifra che non consentiva certo l’assunzione dei costi legali della procedura di divorzio, a breve non essendo prevedibile una risoluzione della controversia bensì e semmai un considerevole dispendio di ore di lavoro da parte dell’avvocato. Tuttavia, già si è detto dei motivi per cui la censura non regge (sopra, consid. 6.1). Mentre che, per il resto, il reclamante non pretende che la disponibilità di fr. 495.– accertata dal Pretore aggiunto non sia sufficiente da questo punto di vista.

L’esito odierno non pregiudica evidentemente il reclamante dall’inoltrare una nuova istanza di gratuito patrocinio laddove le sue condizioni finanziarie dovessero mutare. Ed è pertanto in quest’ottica che andrà valutato l’eventuale riconoscimento di prestazioni complementari AVS, della cui richiesta a ben vedere non vi è alcuna traccia agli atti, rispettivamente l’eventuale onere dell’alloggio.

Sul dispositivo delle spese giudiziarie

  1. Il reclamante sostiene che le spese processuali stabilite dal Pretore aggiunto per la procedura di provisio ad litem sono “fuori misura”, tenuto conto che la parte che inoltra una domanda di gratuito patrocinio ha l’obbligo di preventivamente richiedere una provisio ad litem. Il Pretore aggiunto poi aveva posto a suo carico un importo di fr. 500.– senza nemmeno spiegare se egli era nella misura di coprire tale costo. Nelle domande di giudizio il reclamante chiede che tali spese non siano prelevate.

In merito il Pretore aggiunto ha ritenuto che “le parti sono reciprocamente soccombenti, sicché nulla osta a suddividere le spese processuali, qui fissate in CHF 1'000.00 (art. 2 e 9 LTG), a metà tra i coniugi” (sentenza impugnata, pag. 8 verso l’alto).

10.1 Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti dei menzionati principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso. In Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).

10.2 In concreto il reclamante ha quantificato la sua richiesta di provisio ad litem in fr. 10'000.–, mentre dal canto suo la moglie ha fissato la sua relativa domanda in fr. 7'000.– (sopra, consid. C). Giusta l’art. 7 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria per un valore litigioso fino a fr. 30'000.– è fissata tra fr. 500.– e fr. 4'000.–. Nella procedura sommaria la tariffa è la metà (art. 9 cpv. 1 LTG) e si situa quindi tra fr. 250.– e fr. 2'000.–. Ne consegue che l’importo delle spese processuali stabilito dal Pretore aggiunto (fr. 1'000.– complessivi) rientra tra i minimi e i massimi previsti dalla legge, e nell’ampio margine di apprezzamento di cui gode. La generica definizione di “fuori misura” è quindi del tutto inconsistente.

10.3 L’interessato pare invero richiamare il principio di cui all’art. 119 cpv. 6 CPC, secondo cui nella procedura di concessione del gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali. Pur avendo medesima finalità, l’istituto del gratuito patrocinio e quello della provisio ad litem differiscono tuttavia tra loro per la natura giuridica: il primo di natura processuale e diretto nei confronti dello Stato, il secondo fondato sul diritto di famiglia e diretto contro una persona parte al processo (Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, Selstfinanzierung - Kostenvorschuss - unentgeltliche Rechtspflege, in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 831 seg.; sentenza del TF 5A_482/2019 10 ottobre 2019 consid. 3.7). Inoltre, entrambi soggiacciono ai presupposti di indigenza in capo alla parte richiedente e di procedimento non privo di probabilità di esito favorevole, ma in aggiunta il riconoscimento di una provisio ad litem impone che la parte richiesta sia anche in grado di fornire al richiedente il preteso finanziamento (Maier, op. cit., in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 831 seg.). Di regola poi, per l’art. 104 cpv. 3 CPC, le spese giudiziarie della domanda di provisio ad litem sono stabilite con la decisione finale (Maier, op. cit., in: FamPra.ch 2019 pag. 818 segg., 847), salvo in caso di reiezione (cfr. Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 8 ad art. 104).

10.4 Ora all’udienza 15 maggio 2023 le parti hanno discusso le domande di provisio ad litem e notificato le relative richieste di prove a conforto della capacità finanziaria del coniuge opponente di fornire l’aiuto economico richiesto. Ciò ha richiesto al Pretore aggiunto di disporre un ordine per produrre i necessari documenti (act. III pag. 5), in esito al cui esame ha respinto entrambe le istanze. Sicché, da questo punto di vista, il prelievo delle spese processuali non è da ritenere un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto. E il fatto che l’istanza di provisio ad litem e la subordinata domanda di gratuito patrocinio del reclamante fossero speculari rispetto a quelle di controparte non consente, in questa sede di giudizio, di giungere ad una diversa conclusione.

Sul gratuito patrocinio e gli oneri giudiziari del reclamo

  1. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure perlopiù pretestuose, inammissibili ed allusive, la proposizione del reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

  2. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali sono fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 14 agosto 2023 di RE 1 è respinto.

  1. La domanda 14 agosto 2023 di gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è respinta.

  2. Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 14 agosto 2023 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati da-gli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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