Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2023.43
Entscheidungsdatum
08.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2023.43

Lugano 8 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2022.23 (richiesta comune di divorzio con accordo completo) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 17 agosto 2022 da

PI 2 patrocinata dall’ PA 2

e

PI 1 patrocinato dall’ RE 1

e ora sul reclamo del 17 aprile 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 con cui il Pretore ha deciso la tassazione della sua nota professionale;

ritenuto

in fatto: A. Dall’unione tra PI 2, e PI 1 è nata la figlia __________. I genitori hanno poi contratto matrimonio a __________ il 9 gennaio 2019. PI 2 era inoltre già madre dei figli __________ ed __________ a lei affidati e nati da una precedente relazione.

B. Con decisione del 23 dicembre 2020 (inc. n. SO.2020.271) il Pretore del Distretto di Riviera ha stralciato dal ruolo per intervenuta transazione un’istanza di protezione dell’unione coniugale presentata da PI 2 contro il marito PI 1. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

C. Con decisione del 5 febbraio 2021 (inc. n. SO.2021.2) il Pretore del Distretto di Riviera ha stralciato dal ruolo per intervenuta transazione un’ulteriore istanza di protezione dell’unione coniugale, questa volta presentata da PI 1 contro PI 2. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________. PI 1 è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1.

D. Con istanza comune di divorzio con accordo completo del 15 agosto 2022, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Riviera, PI 2 e PI 1 hanno postulato lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e l’omologazione della relativa convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta il 26 luglio, rispettivamente il 12 agosto 2022, demandando al giudice la decisione in merito eventuali accordi non omologabili. Contestualmente all’istanza, le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio del gratuito patrocinio “nella sua forma più estesa”, con in particolare l’esenzione da tasse e spese e costi di patrocinio dei rispettivi legali a carico dello Stato.

L’udienza si è tenuta il 5 ottobre 2022, in esito alla quale le parti hanno rinunciato “d’acchito a ricorrere contro la decisione di divorzio”.

E. Con decisione del 10 ottobre 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione regolantene le conseguenze accessorie. PI 2 è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 2. PI 1 è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1.

F. Nel frattempo con scritto 5 ottobre 2022 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione di fr. 3'728.25 di cui fr. 3'147.– di onorario, fr. 314.70 di spese e fr. 266.55 di IVA (7.7%) per le prestazioni legali svolte dal 2 aprile 2021 al 5 ottobre 2022.

Con decisione 11 ottobre 2022 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo una retribuzione limitatamente a fr. 2'148.30, di cui fr. 1'680.– di onorari, fr. 314.70 di spese e fr. 153.60 di IVA al 7.7%.

Adita con reclamo, la terza Camera civile del Tribunale d’appello il 13 febbraio 2023 ha annullato questa decisione di tassazione in quanto immotivata e disposto il rinvio per nuovo giudizio (inc. n. 13.2022.77).

G. Con decisione 5 aprile 2023 il Pretore si è di nuovo pronunciato sulla nota professionale dell’avv. PA 1 riconoscendole una retribuzione di fr. 2'180.60, di cui fr. 1'710.– di onorario, fr. 314.70 di spese e fr. 155.90 di IVA (7.7%).

H. Con reclamo 17 aprile 2023 l’avv. RE 1 impugna la decisione 5 aprile 2023 e chiede che la sua nota professionale sia integralmente approvata sicché le sia riconosciuto un onorario di fr. 3'147.–, oltre fr. 314.70 di spese e l’IVA.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata, recapitata il 6 aprile 2023, è stata impugnata con reclamo spedito lunedì 17 aprile 2023. Per l’art. 142 cpv. 3 CPC, in quanto tempestivo, il presente gravame risulta sotto questo profilo senz’altro ammissibile.

1.3 Infine, richiamata (per analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1 L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

2.2 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).

2.3 Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).

  1. Il Pretore ha rilevato che, tenuto conto delle pregresse procedure di protezione dell’unione coniugale, ai fini della causa di divorzio restava da adeguare i contributi di mantenimento per la figlia in base alle disponibilità finanziarie del padre, motivo per cui in un’ottica di attività essenziale ed adeguata non restava che raccogliere i nuovi documenti ed allestire la relativa convenzione. In totale il primo giudice ha riconosciuto un onorario di fr. 1'710.– alla tariffa oraria di fr. 180.– remunerando così 9 ore e 30 minuti di lavoro sicché, evidentemente, la relativa indicazione di 544 minuti (decisione impugnata, pag. 4 in alto) va ricondotta ad un mero errore di scritturazione.

4.1 In particolare il Pretore ha ammesso integralmente i 160 minuti (2 ore e 40 minuti) per l’incontro delle parti con i rispettivi legali del 6 agosto 2021. Ed egli ha pure ammesso - come indicato nella nota professionale - i 74 minuti (1 ora e 14 minuti) di trasferta per l’udienza (inclusi 2 minuti per il posteggio) insieme ai 25 minuti di udienza.

4.2 Per i colloqui con il cliente il Pretore ha ritenuto ragionevoli complessivi 75 minuti (1 ora e 15 minuti), ovvero un primo incontro interlocutorio di 30 minuti [2 aprile 2021], altri 30 minuti per fare il punto della situazione [3 agosto 2021] e infine 15 minuti per le spiegazioni finali [5 ottobre 2022], a scapito delle ulteriori esposte 3 ore (30 minuti il 2 aprile 2021, 30 minuti il 3 agosto 2021, 30 minuti il 31 [correttamente: 21] dicembre 2021, 75 minuti il 14 giugno 2021 e 15 minuti il 12 agosto 2022). In merito il Pretore ha rilevato che la reclamante non aveva spiegato un così consistente dispendio di tempo e di non avere riscontrato particolari difficoltà linguistiche in capo al suo assistito.

4.3 Infine per la raccolta di documenti e lo scambio di informazioni con la controparte il Pretore ha indicato di ritenere congrue 3 ore e 30 minuti di lavoro, che in realtà assommano a poco meno di 4 ore (ovvero il saldo restante dedotte le suesposte voci [consid. 4.1 e 4.2] dalle 9 ore e 30 minuti giudicate remunerabili: sopra, consid. 4), rispettivamente di ritenere eccessive le ulteriori 5 ore di prestazioni varie quali telefonate o e-mail a/da cliente e a/da controparte, raccolta e revisione documenti, revisione convenzione, preparazione udienza. Questo perché la legale non aveva spiegato l’interruzione di ogni attività tra il 21 dicembre 2021 e il 29 aprile 2022 e l’incremento di dispendio di tempo che ne era poi conseguito, mentre per la prima volta con il precedente reclamo aveva riferito dell’instabilità lavorativa del cliente e del cambio di domicilio del medesimo. Il Pretore ha ad ogni modo rilevato che i documenti da raccogliere erano pur sempre gli stessi già noti al cliente (contratti di lavoro, certificati di salario/paga, giustificativi di spesa per il fabbisogno) riguardo ai quali poco vi era da disquisire a meno che fosse contestato il computo nel fabbisogno di spese non prioritarie rispetto al mantenimento di un figlio minorenne, principio questo che egli aveva a più riprese già personalmente spiegato all’interessato. Nelle citate circostanze, oltretutto non disponendo dell’incarto della legale, il primo giudice ha così proceduto allo stralcio di anche quelle 5 ore.

  1. La reclamante contesta la decurtazione operata dal Pretore di complessive 8 ore di lavoro e la reputa ingiustificata. Rileva che gli obiettivi di una causa di divorzio non sono quelli di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, che da discutere vi era anche l’esercizio del diritto di visita della figlia, che dispendioso era stato il tempo richiestole per dare le dovute spiegazioni al suo cliente da poco in Svizzera e non avvezzo ai termini usati per i documenti, e che solo grazie alla mediazione dei rispettivi legali si era infine giunti ad un accordo anche in punto alla questione patrimoniale. E, se così non fosse stato, i medesimi temi avrebbero dovuto essere evasi in sede giudiziaria con ulteriore dispendio di tempo e di risorse anche della Pretura. Le difficoltà del suo cliente erano arcinote al Pretore in quanto si erano manifestate sin dalle procedure di protezione dell’unione coniugale. Posta la remunerazione di fr. 1'966.65 riconosciuta nell’ultima di queste vertenze, l’ammontare complessivo per la trattazione di due cause si traduceva in poco più del limite di cui all’art. 3b (correttamente: art. 5) del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili. L’importo rivendicato non era quindi spropositato, fermo restando poi l’obbligo di rifusione nei confronti dello Stato in capo al suo cliente, che di fatto era attivo professionalmente. Il monte ore come ammesso dal Pretore risultava altresì sconfessato per rapporto alla durata dell’udienza 5 febbraio 2021 nella procedura di protezione dell’unione coniugale e alle relative lunghe trattative occorse per giungere allora ad un assetto di vita separata, tutte prove lampanti della complessità della situazione lavorativa e personale del suo cliente. L’interruzione dei colloqui tra le parti era poi la riprova della difficoltà a trovare un accordo sul divorzio, trattative rilanciate con successo dopo qualche mese previo recupero dei documenti nuovi, diversi da quelli precedenti. Da qui la totale inconsistenza dei motivi addotti a sostegno della riduzione di ore remunerabili rispetto alla specifica della nota professionale.

5.1 Se non che, gli argomenti così sollevati dalla reclamante non si traducono in specifiche e puntuali obiezioni alle decurtazioni operate dal Pretore. Questi, in particolare, ha individuato le ore di lavoro che ha riconosciuto come - a suo modo di vedere (sopra, consid. 4, 4.1, 4.2, 4.3) - necessarie a dipendenza dell’impegno richiesto dalla vertenza suddividendole in 4 categorie: incontro tra parti e legali (2 ore e 40 minuti), trasferta rispettivamente udienza (1 ora e 14 minuti, e ulteriori 25 minuti), colloqui con il cliente (1 ora e 15 minuti) e raccolta documenti e scambi con la controparte (poco meno di 4 ore). Ed egli ha circoscritto lo stralcio delle ore a due di quelle categorie, e meglio quella dei “colloqui con il cliente” (in totale meno 3 ore, con la specifica di data e durata) e di “raccolta documenti e scambio di informazioni con la controparte” (nel complesso meno 5 ore), distinzioni che la reclamante nemmeno sembra voler considerare.

Invero la reclamante si limita in modo generico ad obiettare che le difficoltà e le complicazioni emerse nel corso delle due precedenti vertenze di misure a protezione dell’unione coniugale, e il prolungato dispendio di tempo che queste avevano richiesto, erano già di per sé sufficientemente indicativi della necessità delle 8 ore stralciate dal primo giudice nella procedura di divorzio. Soggiunge che, trattandosi di vertenze con finalità diverse, anche queste 8 ore coprivano il maggior lavoro che era scaturito dai cambiamenti intervenuti nella situazione lavorativa e personale (spostamento di domicilio) del suo cliente, ritenuto poi che da discutere vi era pure stato il diritto di visita con la figlia.

5.2 Nondimeno, e in realtà, l’interessata neppure pretende di avere fatto partecipe il Pretore - argomento da questi ritenuto (sopra, consid. 4.2 e 4.3) - di un inconsueto e straordinario dispendio di ore causato da tali problematiche emerse nella procedura di divorzio. Men che meno in punto ad effettive battute di arresto o esitazioni in corso di trattative (sopra, consid. 4.3). D’altro canto, in proposito, nulla di oggettivo emerge dal fascicolo processuale, che si riassume in un’istanza di divorzio di 3 pagine, in una tipica convenzione di 6 pagine con annessi alcuni documenti, in un verbale d’udienza che non rivela difficoltà di sorta e in una richiesta di tassazione della nota professionale senza particolari osservazioni, tutte evidenze queste piuttosto indicative di una fattispecie assai celere e semplice. Certo l’impegno profuso dalla legale, di concerto con quello della collega, ha evitato una procedura giudiziaria e quindi anche un risparmio di lavoro alla Pretura. Ma questo, a ben vedere, avrebbe a maggior ragione dovuto indurre l’interessata a rendere attento il giudice in punto a un procedere claudicante anziché scorrevole delle negoziazioni e a questioni risultate particolarmente articolate e/o controverse, laddove ne fosse per finire conseguito

  • come preteso - un inconsueto incremento di ore di lavoro. Così non risulta sia stato, lacuna a cui non soccorrono gli argomenti invocati solo e per la prima volta con il reclamo. Ancora si aggiunga che modifiche nella situazione lavorativa e personale del proprio assistito comportano giocoforza di dover aggiornare i relativi documenti, la cui tipologia non cambia però nella sua essenza che ben può quindi considerarsi nota come ritenuto dal Pretore (sopra, consid. 4.3).

5.3 In definitiva, richiamato anche l’ampio potere di apprezzamento del giudice tenuto a decidere sulla remunerazione dovuta al legale che opera in regime di gratuito patrocinio, gli argomenti invocati dalla reclamante non evidenziano elementi costitutivi di un’errata applicazione del diritto e/o di un accertamento manifestamente errato dei fatti, e che consentano di ritenere come manifestamente inadeguata l’indennità stabilita dal Pretore. Poco importa che la pretesa di onorario sommata a quella della procedura di protezione dell’unione coniugale superi di poco il limite di retribuzione forfettaria giusta l’art. 5 Rtar. Il reclamo va quindi respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

  1. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico della reclamante in virtù del principio di soccombenza (art. 106 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 aprile 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 1'547.65, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 320 CPC

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

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