Incarto n. 13.2021.151 13.2021.152
Lugano 8 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2021.135 (procedura di conciliazione - diritto del lavoro) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 23 novembre 2021 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 24 dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è alle dipendenze della CO 1 dal 2012. Con contratto di lavoro 8 settembre 2015 è stata assunta a decorrere dal 1° settembre 2015 in veste di “educatrice/sorvegliante” con uno stipendio lordo annuo di fr. 43'400.–, oltre vitto e alloggio, versati in 13 mensilità. Il 16 novembre 2015 lo stipendio è stato fissato in fr. 44'200.–.
Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla CO 1 con effetto al 31 ottobre 2018.
B. Con istanza 23 novembre 2021 RE 1 ha convenuto la CO 1 innanzi il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per un esperimento di conciliazione. In difetto di un accordo ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad agire per il pagamento di fr. 149'629.40 a titolo di indennizzo per ore straordinarie e vacanze non godute negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e congedo non goduto per matrimonio nel 2017. L’istante ha altresì domandato il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decisione 10 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, in quanto a suo giudizio la causa era sprovvista di probabilità di esito favorevole.
D. Con reclamo 24 dicembre 2021 RE 1 chiede di annullare questa decisione e di ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio nella forma più integrale.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 14 dicembre 2021. Spedito il 24 dicembre 2021, il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.1 Il Pretore aggiunto ha considerato la pretesa fino a concorrenza di fr. 144'784.– a tal punto inverosimile, esagerata e spropositata, che una persona ragionevole con mezzi finanziari propri non avrebbe mai promosso una causa giudiziaria. Di qui il difetto di probabilità di esito favorevole.
2.2 La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto che individua nell’errato esercizio del suo potere di apprezzamento e un accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
3.2 Ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n. 404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).
Il pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag. 143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).
4.1 Il Pretore aggiunto ha rilevato che la parte più consistente della pretesa fatta valere dalla reclamante riguardava il pagamento di fr. 144'784.– a titolo di retribuzione di complessive 2771 ore di lavoro straordinario che essa sostiene di aver effettuato sull’arco di 19 mesi e mezzo, e meglio dal 1° marzo 2016 al 15 ottobre 2017. In particolare si trattava di 142 ore di straordinari mensili, ovvero una media di quasi 5 ore di lavoro straordinario ogni giorno (premesso un mese di 30 giorni) 7 giorni su 7, ininterrottamente durante 19 mesi e mezzo, quindi non solo nelle fasce orarie lavorative contrattualmente pattuite, ma anche durante le ferie scolastiche, ferie durante le quali l’istante non pretendeva di avere lavorato e il collegio era chiuso. Il primo giudice ha così giudicato la richiesta inverosimile, esagerata, spropositata e fuori luogo al punto che una persona ragionevole non avrebbe promosso causa se avesse dovuto finanziarne personalmente il costo.
4.2 La reclamante rimprovera invano al Pretore aggiunto un esercizio errato del suo apprezzamento e un accertamento manifestamente errato dei fatti. A comprova delle pretese ore supplementari l’interessata richiama le tabelle allestite dalla convenuta relative all’orario di lavoro dell’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017. In proposito va rilevato che i contratti di lavoro 8 settembre 2015 e 16 novembre 2015 in essere tra le parti stabilivano che l’attività dell’istante era direttamente legata al calendario scolastico annuale e “di regola almeno” nelle fasce orarie del mercoledì dalle 13:00 alle 18:30, da venerdì 17:30 rispettivamente 16:30 a lunedì alle 8:30 (orario non continuato), durante i festivi infrasettimanali dalle 17:30 alle 19:30 (orario non continuato) oltre le ore di studio settimanali (doc. C e D: n. 5). Di contro, le sole fasce orarie non già coperte da tale assetto e stabilite in aggiunta con le citate tabelle 2015/2016 e 2016/2017 riguardavano semmai mansioni di “mensa e sorveglianza” da svolgere sul mezzogiorno nei giorni da lunedì a venerdì (doc. C, D rispetto a doc. E e F). Ma, in tal senso, l’interessata neppure azzarda un qualsiasi distinguo.
Non solo. Non risulta agli atti alcun conteggio che dia un realistico riscontro delle modalità di calcolo delle pretese 2771 ore supplementari di lavoro asseritamente svolte sull’arco di quei 19 mesi e mezzo per rapporto a quelle contrattualmente previste e coperte dallo stipendio concordato dalle parti. In particolare non v’è traccia del “conteggio allegato” di cui è fatta menzione nell’istanza di conciliazione. La reclamante poi nemmeno pretende di avere reso verosimile una sua attività lavorativa durante le ferie scolastiche, circostanza già rilevata ed esclusa dal Pretore aggiunto anche in virtù del fatto che il collegio era una scuola chiusa in quei precisi periodi, fra cui i mesi dalla fine dell’anno scolastico all’inizio di quello nuovo (doc. G, H e I).
4.3 Certo la reclamante obietta di avere dovuto restare a disposizione della datrice di lavoro poiché “non avrebbe in coscienza potuto lasciare allo sbaraglio i ragazzi”, di non avere potuto dormire sonni tranquilli” poiché “doveva rimanere attenta ad eventuali esigenze degli allievi interni o problematiche che potevano manifestarsi di notte” e che “provata sia fisicamente che psicologicamente dall’eccessivo carico lavorativo dell’anno scolastico 2016/2017 […] è definitivamente caduta in un grave stato di malattia”. L’interessata precisa però anche di essere “consapevole dell’onere probatorio a suo carico” e di “poter comprovare la veridicità delle allegazioni […] che verranno se del caso ulteriormente argomentate e motivate con nell’ambito dell’eventuale procedura di merito che si renderà necessario avviare”, ciò di cui, a contrario, non vi è minima traccia nell’istanza di conciliazione. E, a prescindere da scelte di mera strategia processuale, nella misura in cui a detta della stessa reclamante la “situazione descritta nell’istanza di conciliazione 23.11.2015 possa di primo acchito apparire inverosimile” in un’ottica di esame della probabilità di successo della causa la questione andava perlomeno spiegata e sostanziata con maggior dovizia (sopra, consid. 3.2).
4.4 In definitiva, la reclamante non allega alcun elemento che consenta di ritenere manifestamente errata la lettura data dal Pretore aggiunto circa la probabilità di esito favorevole della causa che è intenzionata a promuovere e per la quale postula il rilascio dell’autorizzazione ad agire in giudizio e con essa il beneficio del gratuito patrocinio. E meglio, nelle particolarità così descritte, la reclamante non evidenzia elementi oggettivi che consentano di censurare la conclusione del primo giudice laddove ha definito inverosimile, esagerata, fuori luogo e sproporzionata la pretesa quantificata dall’interessata in fr. 144'784.– quale contropartita di una prestazione lavorativa di “quasi 5 ore in più rispetto a quanto già previsto contrattualmente” svolte “7 giorni su 7 ininterrottamente per 19 mesi e mezzo”. Al Pretore aggiunto non si può quindi rimproverare né un’errata applicazione del diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti. Di qui, la reiezione del reclamo.
Pur derivando da un rapporto di lavoro la controversia ha un valore litigioso che supera i fr. 30'000.–. Non torna quindi utile la gratuità della procedura (cfr. art. 113 cpv. 2 lett. d e 114 lett. c CPC). Inoltre, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, nemmeno la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Sicché le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del tutto inconsistenti, che non hanno minimamente inficiato la conclusione pretorile, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 dicembre 2021 di RE 1 è respinto.
La domanda 24 dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Le spese processuali, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 24 dicembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.