Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2021.79
Entscheidungsdatum
07.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2021.79 13.2021.80

Lugano 7 dicembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2021.43 (modifica sentenza di divorzio e provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa il 6 luglio 2021 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 26 luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2021 con cui il Pretore aggiunto le ha negato il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione 25 ottobre 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città (inc. n. DM.2012.10) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da RE 1 (1973) e CO 1 (1975), omologando la convenzione sulle relative conseguenze accessorie, tra cui l’autorità parentale sul figlio __________ (14 novembre 2007) attribuita congiuntamente ai genitori, con affidamento alla madre.

B. Accogliendo l’istanza 4 settembre 2020 di CO 1, con sentenza 18 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha modificato parzialmente la sentenza di divorzio e ha attribuito l’autorità parentale e la custodia sul figlio __________ solo al padre ed ha riconosciuto a RE 1 un diritto di visita da esercitare in Svizzera in forma sorvegliata presso il __________.

C. Con petizione 6 luglio 2021 RE 1 ha chiesto il ripristino dell’autorità parentale congiunta sul figlio, l’affidamento del figlio al padre e il riconoscimento a lei del più ampio diritto di visita. La modifica del diritto di visita è già stata postulata in via cautelare nel senso di consentire alla madre di esercitarlo congiuntamente con il padre almeno una volta alla settimana. Nel contempo l’interessata ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1.

D. Con decisione 13 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 poiché la causa avviata non presentava una parvenza di probabilità di successo.

E. Con reclamo 26 luglio 2021 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di ammettere la sua domanda di gratuito patrocinio così come richiesto. L’interessata postula analogo beneficio, sempre con la rappresentanza dell’avv. PA 1 per la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 14 luglio 2021. Spedito lunedì 26 luglio 2021, il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1 Il Pretore aggiunto ha negato alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio in quanto la procedura difettava del requisito di esito favorevole.

2.2 La reclamante reputa arbitrario il diniego del gratuito patrocinio sia riguardo alle richieste cautelari (diritto di visita esercitato alla presenza del padre) che, soprattutto, alle richieste di merito (ripristino dell’autorità parentale congiunta e ampio diritto di visita). In tal senso imputa al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione del diritto.

  1. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

  1. Il Pretore aggiunto ha anzitutto ripercorso le vicissitudini che hanno preceduto la decisione oggetto dell’azione di modifica 6 luglio 2021. Ha così ricordato che a luglio 2020 la reclamante era partita con il figlio in __________ per vacanze senza fare ritorno, aveva dato segni di scompensi psichici e aveva distrutto l’appartamento dove erano ospitati. A fronte di un’ennesima crisi a settembre 2020 aveva abbandonato il figlio minorenne, e in esito ad un ulteriore successivo intervento di polizia e servizi sociali locali era stato disposto il ricovero coatto dell’interessata. Rimpatriato il figlio in Svizzera, al padre era stata attribuita già in via urgente e a titolo esclusivo l’autorità parentale e la custodia, riservato alla madre un diritto di visita sorvegliato da esercitare presso il __________. Il Pretore aggiunto ha dato altresì atto delle difficoltà pratiche affrontate dal padre prima di ottenere tale decisione che la reclamante sembrava ignorare.

  2. Il Pretore aggiunto ha rilevato che la reclamante ha affermato di essere rientrata in Svizzera ad aprile 2021 e di non avere ancora potuto incontrare il figlio per le difficoltà organizzative del __________, motivando poi con le sue ormai migliorate condizioni di salute l’azione giudiziaria qui in esame. Al riguardo l’interessata non solleva contestazioni, limitandosi a ribadire che non erano più dati i presupposti per mantenere l’autorità parentale esclusiva, come confermavano i suoi competenti specialisti.

  3. Il Pretore aggiunto ha rilevato che la reclamante non solo chiedeva un diritto di visita incondizionato già in via cautelare, ma anche la riassegnazione dell’autorità parentale congiunta. Richiamata la di lei precaria situazione personale, medica e amministrativa, a un esame sommario egli non ha tuttavia giudicato corretto che lo Stato si assumesse i costi della sua iniziativa giudiziaria. Ha così negato il gratuito patrocinio per mancanza di probabilità di esito favorevole della causa.

6.1 La reclamante lamenta che il gratuito patrocinio le è stato negato prima di notificare la petizione, ritenuta dal Pretore aggiunto “prematura e persino temeraria”. Precisa di non avere chiesto in via cautelare il ripristino dell’autorità parentale congiunta ma di essersi limitata a postulare la modifica del diritto di visita sorvegliato in diritto di visita esercitato alla presenza congiunta dai genitori, modalità questa suggerita anche dalla psichiatra che l’aveva in cura e che consentiva di sopperire alle lacune organizzative del __________ e alla mancanza d’incontri con il figlio durante svariati mesi.

Invero, il Pretore aggiunto ha premesso che con la procedura di cui trattasi, la madre pretendeva di partecipare alle decisioni riguardanti il figlio attraverso l’autorità parentale congiunta e di liberare e ampliare il diritto di visita rispetto alla forma sorvegliata a pochi mesi dalla procedura sfociata nella decisione 18 febbraio 2021 (inc. n. DM.2020.49: sopra, consid. B), e questo sebbene non vedesse il figlio da quasi un anno. Ha quindi giudicato la richiesta di autorità parentale congiunta prematura e persino temeraria poiché la reclamante non teneva conto della gravità di quanto accaduto nel corso dell’estate 2020 (figlio trattenuto in __________, atti di danneggiamento alla presenza del figlio e abbandono del figlio) e neppure si confrontava con la questione del benessere del figlio e di possibili traumi per il medesimo. Essa neppure spiegava in che misura, allo stadio attuale delle cose, un suo coinvolgimento nelle decisioni che riguardavano il figlio potesse giovare questi. Inoltre, la pratica relativa al permesso di soggiorno non era ancora definita. Il primo giudice ha altresì escluso a priori una riconsiderazione del diritto di visita sorvegliato perché non era ancora stato fatto alcun tentativo di riavvicinamento tra madre e figlio, ed era comunque necessario che ciò avvenisse sotto la supervisione di un educatore. Le pretese difficoltà organizzative presso il __________ non giustificavano poi una forzatura nei tempi e nelle modalità di un diritto di visita impostato al solo scopo di tutelare il figlio. Il distinguo della reclamante tra le richieste cautelari e di merito non le giova, ritenuto che nel procedimento cautelare è da tener conto anche della mancanza di probabilità di esito favorevole della procedura di merito.

6.2 La reclamante contesta di avere trascurato la prospettiva e il benessere del figlio visto che gli stessi specialisti medici da lei consultati, di cui agli atti figuravano i relativi pareri, auspicavano e ritenevano necessario il ripristino di un diritto di visita libero senz’altro preferibile rispetto alla lunga attesa - non prima dell’ottobre 2021

  • e alla tempistica cui era vincolato il diritto di visita in forma sorvegliata. Di conseguenza, l’interessata reputa arbitraria la contraria conclusione del Pretore aggiunto tratta oltretutto senza il supporto di un parere medico e di un’istruttoria.

6.2.1 Al riguardo il Pretore aggiunto ha evidenziato che l’interessata focalizzava la sua attenzione sulla regressione dei propri sintomi, quando in realtà il criterio fondamentale era il benessere del figlio, che i ricordi passati potevano avere già compromesso e/o che un ricongiungimento con la madre fuori da un contesto protetto ancora avrebbe potuto compromettere. Va rilevato che i pareri invocati dalla reclamante esprimono il punto di vista dei medici che l’hanno (avuta) in cura e l’accompagnano nel suo processo di guarigione, processo che dai certificati prodotti risulta tutt’ora in corso. Le considerazioni esposte in questi pareri sono però limitate e unilaterali, in quanto riferite esclusivamente all’evoluzione delle condizioni di salute dell’interessata e del positivo percorso da lei intrapreso. Non si esprimono per contro in alcun modo in merito al benessere del minore. Ma di questa circostanza, rilevante anche per la richiesta cautelare di modifica del diritto di visita, la reclamante non tiene affatto conto. La critica risulta quindi inconsistente.

6.2.2 Invero, nemmeno regge la tesi secondo cui il Pretore aggiunto avrebbe arbitrariamente sottaciuto i bisogni psicologici del figlio per avere in sostanza negato il gratuito patrocinio senza affidarsi ad un preventivo parere di un esperto. Proprio la tutela del figlio non giustificava, a mente del primo giudice, una rinuncia a priori al diritto di visita in forma sorvegliata con la supervisione di perlomeno un educatore. E, in effetti, di ciò quest’ultimo avrebbe poi dovuto render conto, consentendo così di avere contezza delle prime interazioni fra le parti. Questo stesso contesto offriva pertanto già l’opportunità di raccogliere e disporre di quelle rispondenze preliminari e necessarie per affrontare una qualsiasi ipotesi di rivendicazione e riconsiderazione in punto alla regolamentazione delle relazioni personali tra madre e figlio. Non si può quindi rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del diritto.

6.3 La reclamante contesta di non riconoscere la gravità dei fatti occorsi nell’estate 2020 tant’è che, diversamente dal Pretore aggiunto, per la valutazione dell’opportunità della sua richiesta si era affidata al consiglio degli psichiatri che conoscevano la sua situazione, di cui però in modo arbitrario il primo giudice aveva fatto astrazione e misconosciuto. Ma della pertinenza e dei limiti dei pareri medici prodotti dalla reclamante già si è detto (sopra, consid. 6.2.1), motivo per cui non occorre dilungarsi oltre. La censura è quindi a priori infondata.

6.4 Esclude poi la reclamante che la questione del permesso di soggiorno possa considerarsi precaria, vista la sua limitata permanenza all’estero rispetto al suo lungo trascorso di domicilio in Svizzera. Ciò non toglie che, per sua stessa ammissione, al momento dell’avvio della causa le relative pratiche erano ancora in corso, motivo per cui sotto questo profilo la situazione non era ancora definita, ciò di cui il Pretore aggiunto si è limitato a dare atto. Nemmeno al riguardo la conclusione è censurabile.

6.5 La reclamante rimprovera ancora al Pretore aggiunto di avere negato il benessere del figlio nella misura in cui, senza un minimo di istruttoria, le era preclusa a priori l’opportunità di ristabilire l’autorità parentale congiunta e il suo coinvolgimento nelle decisioni importanti del figlio, diritto che per prassi federale e cantonale era la regola. Le sue migliorate condizioni di salute non giustificherebbero più, nell’interesse del figlio, il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva attribuita al padre con cui mai aveva avuto divergenze. Peraltro ai fini del mantenimento dell’autorità parentale esclusiva l’onere della prova era semmai a carico del padre convenuto.

Di nuovo, e come già rimproveratole dal Pretore aggiunto, l’interessata non spiega però in che termini nella situazione attuale un suo coinvolgimento nelle decisioni riguardanti il figlio possa giovare a quest’ultimo. Sicché, immotivato, il reclamo è finanche inammissibile. In punto al benessere del figlio giova per il resto rinviare alle argomentazioni esposte a proposito della modifica cautelare del diritto di visita (sopra, consid. 6.2.1). E parimenti dicasi in relazione alla mancata apertura di un’istruttoria (sopra, consid. 6.2.2). I fatti, incontestati, che sono all’origine della procedura sfociata nella decisione 18 febbraio 2021 con l’assegnazione dell’autorità parentale e della custodia esclusiva al padre (sopra, consid. 4) mal si conciliano con la pretesa assenza di divergenze con quest’ultimo. Nelle concrete circostanze, giudicando la causa tesa al ripristino dell’autorità parentale congiunta - promossa a meno di un anno di distanza da quei fatti e da quella stessa decisione - prematura e finanche temeraria e, come tale, priva di probabilità di successo, la visione del Pretore aggiunto rivela invero un’attenzione prudenziale e cautelativa nei confronti del figlio che non costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti, men che meno un’errata applicazione del diritto.

  1. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.

La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del tutto inconsistenti, per quanto non già inammissibili, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 luglio 2021 di RE 1 è respinto.

  1. La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è respinta.

  2. Le spese processuali, stabilite in fr. 300.– restano a suo carico.

  3. Notificazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

17

Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

5