Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2021.153
Entscheidungsdatum
07.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2021.153 13.2022.6

Lugano 7 giugno 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.5131(modifica di misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 ottobre 2019 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinata dall’ RA 1

e

CO 2 rappresentato dal __________, __________

e ora sul reclamo 23 dicembre 2021 dell’avv. PA 1 e di RE 1 contro la decisione 3 dicembre 2021 con cui, concesso fra l’altro il gratuito patrocinio a quest’ultimo, il Pretore aggiunto ha fissato l’onorario per le prestazioni dovute alla legale;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio a __________ il 23 aprile 2009. Dalla loro unione sono nati __________) e __________. Con decisione 10 giugno 2018 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato le parti a vivere separate e regolato le relative conseguenze accessorie.

B. Con istanza 23 ottobre 2019 RE 1 ha chiesto la riduzione dei contributi alimentari per i figli, una provisio ad litem di fr. 3'000.–, rispettivamente di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Rimasta infruttuosa la prospettiva di un accordo, ipotizzata al dibattimento del 19 febbraio 2020, il giudice ha disposto l’avvio dell’istruttoria e tenuto due ulteriori udienze in data 15 settembre 2020 e 22 giugno 2021.

Intanto, il 3 novembre 2020 CO 1 ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio, incluso il costo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. RA 1.

CO 1 ha presentato le conclusioni scritte il 20 settembre 2020, RE 1 il 22 settembre 2021.

C. Con la decisione finale 3 dicembre 2021 il Pretore aggiunto, accertato che la rispettiva disponibilità finanziaria in capo ad entrambe le parti era destinata a coprire il fabbisogno dei due figli e ridotti i relativi contributi alimentari, ha ammesso i due coniugi al beneficio del gratuito patrocinio fissando nel contempo la remunerazione dovuta ai rispettivi legali.

All’avv. PA 1 ha riconosciuto complessivi fr. 2'345.70, di cui fr. 1'980.– di onorario, fr. 198.– di spese e fr. 167.70 di IVA al 7.7% (dispositivo n.6). Per l’avv. RA 1 ha stabilito invece un importo di fr. 1'581.50, di cui fr. 1'335.– di onorario, fr. 133.50 di spese e fr. 113.– di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).

D. Con reclamo 23 dicembre 2021, presentato per sé e per conto di RE 1, l’avv. PA 1 chiede di annullare il dispositivo n. 6 e ritornare gli atti al primo giudice per nuova decisione. In via subordinata ne chiede la riforma nel senso di riconoscerle un onorario complessivo di fr. 5'364.–. Protesta spese e ripetibili, riservato il gratuito patrocinio a favore del suo assistito anche per il secondo grado di giudizio.

Non sono state raccolte osservazioni.

E. Un parallelo reclamo è stato introdotto il 16 dicembre 2021 dal legale di controparte avverso il dispositivo n. 7, ed è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2021.149/13.2022.5).

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata, notificata venerdì 3 dicembre 2021, è pervenuta - previo avviso in casella del 6 dicembre 2021 (estratto tracciamento degli invii) - alla legale qui reclamante lunedì 13 dicembre 2021 (doc. 2 al reclamo). Spedito con invio raccomandato 23 dicembre 2021 (busta d’invio originale) recapitato l’indomani alla cancelleria del tribunale, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.3 Rilevato che in concreto è applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Sul reclamo dell’avv. PA 1

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1 Il Pretore aggiunto, rilevato che la legale non aveva prodotto agli atti alcuna nota professionale, ha stabilito per apprezzamento in 11 ore il dispendio di tempo remunerabile, di cui 3 ore e 30 minuti per redazione allegati e lettura allegati di controparte, 4 ore e 50 minuti per preparazione e partecipazione udienza, 1 ora e 35 minuti per corrispondenza da e per la Pretura e, infine, 1 ora e 5 minuti per comunicazione con la cliente. Da cui, alla tariffa oraria di fr. 180.–, un onorario di fr. 1'980.–, oltre spese e IVA.

2.2 La reclamante lamenta in sostanza un’errata applicazione del diritto nella misura in cui il Pretore aggiunto le imputa di non avere prodotto la nota professionale quando questi il beneficio del gratuito patrocinio ancora non lo aveva concesso. Inoltre, il dispendio di tempo di complessive 11 ore ritenuto dal primo giudice era costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti per rapporto a ciò che aveva comportato la procedura.

  1. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

3.1 Salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar), corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).

3.2 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).

3.3 Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

  1. Il Pretore aggiunto ha rilevato che “nessuna delle parti ha prodotto la nota d’onorario del proprio patrocinatore o fornito altri elementi per quantificare il loro intervento”, che “incombeva al legale produrre una nota d’onorario” sicché “in mancanza di ciò si procede per apprezzamento”.

4.1 La reclamante si duole di un’errata applicazione del diritto nella misura in cui, ispirandosi ad una decisione resa in applicazione di norme valide in materia di procedura amministrativa davanti al Tribunale amministrativo federale, il Pretore aggiunto aveva in sostanza giustificato il fatto di scostarsi dalla consuetudine in uso presso gli avvocati di inviare la nota professionale solo dopo la decisione positiva di concessione del gratuito patrocinio.

4.2 Questa Camera ha già avuto modo di evidenziare (III CCA 13.2020.133 31 marzo 2021 consid. 5.2) che il modo di procedere adottato dal primo giudice non può dirsi arbitrario per il solo fatto che egli non ha atteso la relativa nota professionale per stabilire la remunerazione del legale. È pur vero, nondimeno, che l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro (sopra, consid. 3 e 3.3) e che in assenza di un dettaglio può essere arduo valutare il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da cui la prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del patrocinatore prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche semplici oppure che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi di diritto). Ciò non toglie che, poiché la legge in merito è silente, tale modo di procedere non è censurabile, salvo che la remunerazione risulti non conforme ai principi in base ai quali ha da essere stabilita. Nondimeno, allorquando il Pretore procede a valutare il dispendio di tempo del legale senza fondarsi su una nota d’onorario dettagliata sorge la necessità di fornire indicazioni in merito ai criteri di valutazione applicati.

4.3 Di conseguenza, che il primo giudice abbia deciso senza preventivamente fissare un termine entro cui produrre la relativa nota d’onorario, non appare contrario al diritto. Su questo punto la reclamante non può essere seguita. Resta nondimeno intatto il legittimo interesse tanto della parte che ha presentato una domanda di gratuito patrocinio quanto del legale che l’assiste a conoscere in tempi ragionevoli se tale beneficio le sarà concesso. In tal senso sarebbe certo opportuno ma anche appropriato che per la decisione sull’istanza di gratuito patrocinio non si attenda la decisione finale, in particolare laddove, come nel caso in esame, la procedura è lunga.

  1. Il Pretore aggiunto ha stimato in 11 ore il dispendio di tempo remunerabile di cui 3 ore e 30 minuti di redazione allegati e lettura allegati di controparte, 4 ore e 50 minuti di preparazione e partecipazione alle udienze, 1 ora e 35 minuti di corrispondenza da e per la Pretura e 1 ora e 5 minuti di comunicazione con il cliente.

5.1 La reclamante reputa evidentemente sbagliato il computo di 3 ore e 30 minuti per la redazione degli allegati e la lettura degli allegati di controparte, considerato sia che il medesimo monte ore era stato riconosciuto al legale di controparte che aveva assunto il patrocinio a metà della causa giudiziaria (cfr. ordinanza 14 ottobre 2020) sia che, nel corso della prima metà della causa erano già state emesse varie ordinanze in conseguenza di cui aveva dovuto produrre diversa documentazione. Ora, il citato dispendio di tempo non può dirsi a priori insufficiente a fronte dell’istanza 22 ottobre 2019 (7 pagine) e dell’invio di documenti in data 6 maggio 2020 e 19 ottobre 2020. Per quanto poi non già considerato (sotto, consid. 5.2) risulta dall’incarto che la legale ha dovuto ancora esaminare documenti di controparte tramessi il 5 novembre, 20 novembre, 2 dicembre, 21 dicembre 2020, redigere le osservazioni 11 novembre 2020 (2 pagine), inviare documenti il 1 febbraio 2021 e redigere le conclusioni il 22 settembre 2021 (2 pagine), attività per le quali pare congruo riconoscere quantomeno altre 2 ore aggiuntive, senz’altro adeguate. In tal senso l’accertamento pretorile risulta manifestamente errato nei fatti. Pertanto, in definitiva, il tempo dedicato alla redazione degli allegati e alla lettura degli allegati di controparte va ricondotto da 3 ore e 30 minuti a 5 ore e 30 minuti. A ciò si giustifica di ancora aggiungere 30 minuti per esame della sentenza, inclusa la relativa informazione al cliente.

5.2 Rileva la reclamante che le 4 ore e 50 minuti riconosciute dal Pretore aggiunto per la preparazione e la partecipazione alle udienze sono anzitutto errate visto e considerato che già solo la durata effettiva delle medesime è pari a 5 ore e 10 minuti. La critica è corretta. L’udienza del 19 febbraio 2020 si è protratta per 1 ora e 5 minuti (cfr. verbale), quella del 15 settembre 2020 per 2 ore e 20 minuti (cfr. verbale), e quella del 22 giugno 2021 per 1 ora e 45 minuti (cfr. verbale), per un totale di 5 ore e 10 minuti. E, l’errato rispettivamente mancato riconoscimento di queste prestazioni assurge senz’altro ad accertamento manifestamente errato dei fatti. Il citato dispendio di tempo non tiene evidentemente neppure conto di un dispendio di tempo per la necessaria preparazione delle udienze, che pare ragionevole e adeguato considerare in complessive 2 ore di lavoro, e meglio 1 ora il 18 febbraio 2020, 30 minuti il 14 febbraio 2020 e 30 minuti il 21 giugno 2021. Sicché, in luogo delle 4 ore e 50 minuti, a titolo di preparazione e partecipazione all’udienza, s’impone di ammettere un dispendio di tempo complessivo di 7 ore e 10 minuti.

5.3 La reclamante contesta anche che per la corrispondenza da e per la Pretura possa essere ritenuta solo in 1 ora e 35 minuti, insufficiente già solo scorrendo l’incarto. Oltretutto, non poteva essere inferiore al dispendio di tempo ammesso per il legale di controparte che aveva assunto il patrocinio a un anno dall’inizio della procedura. Una volta di più il rimprovero si rivela pertinente. All’avvocato della moglie che aveva assunto il mandato a metà della causa il Pretore aggiunto ha in effetti conteggiato un totale di 2 ore di lavoro. Vero è che il dispendio di tempo del legale di parte avversa non può essere considerato, da solo, determinante ma, pur tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento, era da tener adeguatamente conto della differenza. Sicché, sotto questo profilo, la conclusione del primo giudice è costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Il dettaglio della nota professionale prodotta dalla reclamante espone a questo titolo poco meno di 3 ore di lavoro. Nelle citate circostanze, questa durata è senz’altro proporzionale ed equa per il lavoro svolto, anche per rapporto a ciò che è stato ritenuto per la controparte. La critica, fondata, va accolta con conseguente rettifica da 1 ora e 35 minuti a 3 ore di dispendio di tempo per corrispondenza da e per la Pretura.

5.4 La reclamante considera finanche incredibile che, per svolgere un corretto patrocinio nel contesto di una causa giudiziaria di riduzione degli alimenti per i figli minorenni, il Pretore aggiunto si sia limitato a ritenere adeguata 1 ora e 5 minuti di lavoro a titolo di comunicazione con il cliente. Trattasi in effetti di una durata assai modesta che di primo acchito non può anche comprendere i colloqui personali. In merito la reclamante espone nella nota d’onorario almeno 2 ore e 30 minuti (60 minuti il 14 ottobre 2019, 30 minuti il 2 dicembre 2019, 60 minuti il 19 novembre 2020) durata che nelle circostanze specifiche non è di certo eccessiva rispetto ad un mandato di due anni. La netta omissione di attività in tal senso rappresenta un accertamento manifestamente errato dei fatti. In assenza di una puntuale critica non è invece a priori insostenibile, anche a fronte del dettaglio della nota, l’ulteriore comunicazione con il cliente di 1 ora e 5 minuti. Per finire va così riconosciuto un complessivo di 3 ore e 35 minuti da intendersi come comunicazione (1 ora e 5 minuti) e colloqui personali (2 ore e 30 minuti) con il cliente. Infine, a titolo di colloqui con il legale di controparte (presso l’ufficio di quest’ultimo) può essere considerata 1 ora e 10 minuti.

5.5 La reclamante contesta anche l’importo riconosciuto a titolo di spese poiché, considerato che vi erano due altre parti gli scritti erano da trasmettere in quattro copie. In regime di gratuito patrocinio le spese sono però rifuse in base ad un importo forfettario giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar, e meglio come ritenuto dal Pretore aggiunto pari al 10% per onorari sino a fr. 5'000.– e per quanto non siano documentate spese di altro genere (art. 6 cpv. 2 Rtar). Non vi è quindi modo di scostarsi da tale principio.

Rileva infine la reclamante di non essere soggetta al prelievo dell’IVA. Di ciò, invero, il Pretore aggiunto avrebbe potuto prendere atto laddove avesse atteso rispettivamente sollecitato l’invio della relativa nota professionale. Sia come sia, la riforma del dispositivo impugnato ha da tener conto anche di questo fatto.

5.6 In conseguenza di tutto quanto si è detto, il dispositivo n. 6 della decisione impugnata va riformato nel senso che rispetto a quanto stabilito dal primo giudice sono da ammettere:

  • a titolo di redazione allegati, lettura allegati di controparte e studio atti complessive 5 ore e 30 minuti (in luogo di 3 ore e 30 minuti), oltre 30 minuti per esame sentenza e informazione al cliente;

-a titolo di preparazione e partecipazione all’udienza complessive 7 ore e 10 minuti (in luogo di 4 ore e 50 minuti);

-a titolo di corrispondenza da e per la Pretura complessive 3 ore (in luogo di 1 ora e 35 minuti);

-a titolo di comunicazione e colloqui con la cliente complessive 3 ore e 35 minuti (in luogo di 1 ora e 5 minuti), oltre 1 ora e 10 minuti per colloqui con la legale di controparte.

Per lo svolgimento della pratica il monte ore complessivo si attesta in 20 ore e 55 minuti, in sostituzione delle 11 ore ammesse dal Pretore aggiunto, con conseguente adeguamento delle spese ma - per quanto si è detto - senza computo dell’IVA (sopra, consid. 5.5).

In definitiva la remunerazione dovuta alla legale si attesta in fr. 3'765.– di onorario oltre fr. 376.50 di spese, per un totale fr. 4'141.50.

Sul reclamo di RE 1

  1. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA 13.2012.35 del 18 giugno 2012 consid. 5, 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).

  2. Nella misura in cui il reclamo è presentato da RE 1 vale quanto segue. Il reclamante chiede in concreto di riformare il dispositivo n. 6 nel senso di aumentare a fr. 5'364.– la retribuzione di complessivi fr. 2'345.70 stabilita a favore della sua legale dal Pretore aggiunto quale indennità in regime di gratuito patrocinio. L’interessato non spiega però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato da siffatta modifica della decisione, limitandosi a contestare il margine di apprezzamento applicato dal primo giudice senza spendere parola sui vantaggi che gli potrebbe derivare in caso di accoglimento del reclamo. E, invero, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123 CPC), il reclamante si troverebbe qui confrontato con un onere maggiore rispetto a quello accertato nella decisione impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). Con ciò, per lui, non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Motivo per cui, in mancanza di un necessario interesse, il suo gravame è inammissibile.

  3. Giova qui peraltro soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122). Poiché il cliente non può difendere interessi di terzi, spetta così al legale insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando l’insufficiente remunerazione riconosciutagli (III CCA 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5.2, 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122). Ciò è stato il caso in concreto (sopra, consid. 2, 3, 4 e 5).

Sulle spese giudiziarie e gratuito patrocinio

  1. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. In parziale accoglimento del gravame, la retribuzione della legale qui reclamante per l’attività svolta quale gratuita patrocinatrice passa da fr. 2'345.70 a complessivi fr. 4'141.50 (sopra, consid. 5.6), che chiedeva però di aumentare a fr. 5'364.–, ovvero addirittura oltre il massimo forfettario cui avrebbe nella migliore delle ipotesi potuto ambire (sopra, consid. 3 e 3.1). Tutto sommato ottiene causa vinta in ragione di 3/5. In applicazione della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), la quota parte delle spese processuali a carico della reclamante va così quantificata in fr. 160.–, mentre i restanti fr. 240.– sono posti a carico dello Stato. Il suo grado di soccombenza comporta il riconoscimento di un importo ridotto per ripetibili.

  2. La decisione di inammissibilità del reclamo di RE 1 comporta giocoforza anche l’inammissibilità della relativa contestuale domanda di gratuito patrocinio.

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. Il reclamo 23 dicembre 2021 dell’avv. PA 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 6 della decisione 3 dicembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2019.5131) è così riformato:

“6. A favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:

  • onorario fr. 3'765.–

  • spese (10% su fr. 3'765.–) fr. 376.50

  • Totale fr. 4'141.50”

  1. Il reclamo 23 dicembre 2021 di RE 1 è inammissibile.

  2. La domanda 23 dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è inammissibile.

  3. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste in ragione di fr. 160.– a carico dell’avv. PA 1 e per fr. 240.– a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino il quale inoltre rifonderà all’avv. PA 1 fr. 250.- di ripetibili.

  4. Notificazione:

  • ;
  • ;
  • .

Comunicazione:

  • Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

  • UIPA, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 3'018.30, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 320 CPC

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

6