Incarto n. 13.2017.113/114
Lugano 7 giugno 2018/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4435 (misure a protezione dell'unione coniugale e richiesta di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 30 agosto 2017 da
RE 1 patrocinata dall' PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall' PA 2
e ora sul reclamo 6 novembre 2017 di RE 1 contro la decisione 27 ottobre 2017 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio 30 agosto 2017;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata , e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 26 giugno 2014. Dalla loro unione è nata N (2013). Con loro vive anche B__________ (2012), nato da un precedente legame tra la madre RE 1 e il padre di quest'ultimo __________. Con istanza 30 agosto 2017 RE 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via supercautelare e cautelare, data l'impossibilità oggettiva - sfociata anche nell'intervento della polizia - a continuare la vita in comune con il marito CO
B. Con decreto supercautelare 30 agosto 2017 il Pretore ha confermato il decreto di allontanamento che il 23 agosto 2017 la polizia aveva emesso a carico del marito, ha autorizzato la vita separata dei coniugi, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha affidato provvisoriamente la figlia N__________ alla madre.
C. All'udienza 15 settembre 2017, l'istante ha confermato la sua istanza. Dal canto suo il convenuto vi si è opposto e ha formulato le proprie richieste, postulando infine il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Nelle more istruttorie e nell'interesse dei minori, le parti si sono nondimeno impegnate a rispettare un accordo transattivo di misure provvisorie.
D. A seguito di un nuovo intervento della polizia e dei servizi sociali, constatata l'esposizione dei minori ad una situazione inadeguata, con decreto supercautelare 26 settembre 2017 il Pretore ha disposto la convocazione personale dei coniugi ad un'udienza urgente per valutare l'adozione di ulteriori misure.
All'udienza 29 settembre 2017 le parti hanno confermato l'assetto provvisorio concordato il 15 settembre 2017 e dato il proprio assenso al proseguimento della valutazione affidata all'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore delle famiglie e dei minorenni. Il Pretore ha omologato questa transazione.
E. Con decisione 27 ottobre 2017 il Pretore ha respinto le istanze di gratuito patrocinio presentate, rispettivamente, da RE 1 (dispositivo n. 3) e da CO 1 (dispositivo n. 4). Dalla notifica di tassazione 2016 risultava l'esistenza di una certa sostanza e, in parte almeno, i comportamenti delle stesse parti avevano contribuito a generare costi.
F. Con reclamo 6 novembre 2017 RE 1 impugna la citata decisione, che chiede di annullare e riformare nel senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e di tassare la relativa nota professionale, in alternativa di rinviare l'incarto al Pretore per la tassazione di rito. L'interessata postula il gratuito patrocinio anche per il reclamo inclusi i costi di rappresentanza legale nella persona dell'avv. PA 1.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 31 ottobre 2017 (estratto tracciamento degli invii 15 novembre 2017; reclamo, pag. 3). Di modo che, rimesso alla posta il 6 novembre 2017 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 La reclamante invoca l'errata applicazione del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti per avere, il Pretore, leso il suo diritto di essere sentita e negato il gratuito patrocinio a motivo dell'esistenza di non meglio specificata sostanza e del preteso comportamento inappropriato delle parti (reclamo, pag. 3).
3.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238).
3.2 Ora, il Pretore ha evidenziato che, quantomeno a questo stadio, i costi giudiziari e legali potevano essere assunti dai due coniugi in quanto dalla notifica di tassazione 2016 risultava la disponibilità di una “certa sostanza” in capo alla famiglia (decisione impugnata, pag. 1), ritenuto oltretutto che, almeno in parte, il loro comportamento era stato all'origine dei problemi sorti in corso di procedura e quindi anche delle relative spese (decisione impugnata, pag. 2). Sicché, a ben vedere, i motivi alla base della conclusione del Pretore non danno adito a dubbi. La censura quindi, ai limiti del preteso, va respinta.
4.1 È considerato indigente giusta l'art. 117 CPC chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 117). L'esistenza di uno stato di indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 119 e nota 2839), secondo dottrina e giurisprudenza, spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
5.1 Nondimeno. Dalla stessa dichiarazione emerge anche che il conto privato Postfinance, attestante un saldo al 31 dicembre 2016 di fr. 2'113.–, ha prodotto nel corso dell'anno un reddito lordo di fr. 11.60 (doc. O pag. 8), a fronte di un tasso d'interesse remunerativo per quel tipo di conto passato da 0.01% a 0.0% il 1° agosto 2016 (cfr. comunicato stampa Postfinance del 13 giugno 2016). A prescindere da ciò, con riferimento ai conti bancari di risparmio occorre rilevare che due di essi sono rubricati rispettivamente con la specifica “B” e “N” per un avere complessivo di fr. 17'664.– (doc. O pag. 8). Diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 7), questo non basta però ad affermare che i figli B__________ e N__________ ne siano titolari, conclusione che andava semmai comprovata con l'ausilio dei necessari attestati o estratti bancari. Ma di ciò non vi è traccia agli atti. E neppure torna utile il verbale dell'udienza 15 settembre 2017 che peraltro sulla questione nulla dice (reclamo, pag. 7; act. III). La reclamante non può così essere seguita laddove afferma che, trattandosi di beni appartenenti ai due figli minori, tali risorse sfuggono alla sostanza computabile in capo ai due coniugi (reclamo, pag. 7).
5.2 Per quanto attiene il valore di riscatto di fr. 11'991.– della polizza d'assicurazione vita (reclamo, pag. 7), giova d'altra parte rilevare che il relativo contratto è stato stipulato nella forma di un'assicurazione di previdenza libera (di risparmio a capitalizzazione vita e decesso) e che il relativo valore di riscatto (quantificabile al 1° agosto 2017 in fr. 12'077.–) è la cifra restituita all'assicurato in caso di annullamento anticipato (doc. O pag. 5; doc. L pag. 4 segg., 5).
5.3 Fatta astrazione del valore dell'auto detenuta in leasing (doc. R pag. 2 seg.) e dell'importo di fr. 4'298.– vincolato quale garanzia d'affitto (doc. O pag. 8), ne consegue una sostanza mobiliare costituita quantomeno da un capitale di risparmio e non di complessivi fr. 19'884.– e da un valore di riscatto della polizza di assicurazione vita di fr. 12'077.– (sopra, consid. 5, 5.1 e 5.2), per un totale di fr. 31'961.–. In assenza di documenti bancari e postali riferiti all'anno 2017 (sotto questo profilo l'estratto conto postale di agosto 2017 inerente una relazione bancaria (doc. S) neppure indicata dalla citata dichiarazione d'imposta risulta inutile), che spettava alla reclamante produrre, tali cifre sono appunto determinati ai fini della richiesta di gratuito patrocinio. Sicché, nelle circostanze concrete, anche considerando un margine a titolo di “riserva di soccorso” (reclamo, pag. 6 e 7) non se ne può desumere che il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti laddove ha ritenuto che le parti disponessero di una “certa” sostanza. Questo esclude anche la conseguente errata applicazione dell'art. 117 CPC. Infondato il reclamo va così respinto.
6.1 Certo, per il Pretore le parti avevano contribuito ad amplificare i problemi e le divergenze esistenti e, in parte almeno, questo loro atteggiamento aveva comportato dei costi aggiuntivi (decisione impugnata, pag. 2). Ciò non toglie che è a fronte della sostanza disponibile che, per il momento almeno, egli ha ritenuto proponibile il richiamo delle parti ad una responsabilità per i costi del procedimento (decisione impugnata, pag. 1), conclusione che - come appena visto - trova qui conferma. Peraltro la correlazione tratta dalla reclamante con il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa giusta l'art. 117 lett. b CPC è sprovvista di qualsiasi pertinenza, visto che sulla questione il Pretore non si è affatto pronunciato. Anche questo esclude l'ipotesi di un'errata applicazione del diritto (reclamo, pag. 9). A priori la critica è quindi infondata.
6.2 Si aggiunga, per mero scrupolo, che il decreto supercautelare 26 settembre 2017 si era imposto perché, nonostante l'accordo raggiunto il 15 settembre 2017, “sono nuovamente intervenuti fatti incresciosi che hanno richiesto l'intervento urgente della Polizia e dei servizi sociali” e “i minori coinvolti sono gravemente esposti a una situazione del tutto inadeguata” (act. IV pag. 1). Data la necessità di una nuova udienza per appunto “impostare le misure di protezione che si impongono”, oltre l'urgenza e l'importanza dei temi in gioco, il Pretore ha persino disposto “l'obbligo di comparsa per i genitori [...] assortito della comminatoria penale ex. art. 292” (act. IV pag. 1). Per finire poi, “richiamati al rispetto dei loro doveri genitoriali” e avvertiti della possibilità che “potranno intervenire decisioni severe sia sul piano della custodia, sia sul piano delle ulteriori misure accompagnatorie necessarie”, i coniugi sono stati appunto citati per il 29 settembre 2017 (act. IV pag. 2). E su questi fatti la reclamante sembra volutamente soprassedere (reclamo, pag. 9). Di modo che, seppur in un contesto di legittima e comprensibile animosità, non si può seriamente rimproverare il Pretore per avere in parte individuato nel comportamento dei coniugi la causa dei provvedimenti resisi necessari e dei relativi costi. Ciò perlomeno non configura gli estremi di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Sicché, anche al riguardo la censura non ha pertinenza.
La richiesta di gratuito patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reddito mensile netto della reclamante le consente di quantomeno sovvenire al proprio fabbisogno mensile (reclamo, pag. 10), fermo restando poi che il preteso supplemento del 25% non è affatto automatico, ma presuppone l'esistenza di circostanze particolari che la reclamante nemmeno adduce. Ciò detto, e per i motivi di cui si è detto, a fronte di una sostanza mobiliare di fr. 31'961.– (sopra, consid. 5.3), non possono ritenersi adempiuti i presupposti di comprovato stato di indigenza dell'interessata.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2017 di RE 1 è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio 6 novembre 2017 di RE 1 è respinta.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 6 novembre 2017 alla controparte):
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).