Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2023.10
Entscheidungsdatum
04.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2023.10

Lugano 4 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2022.58 (procedura di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 28 settembre 2022 da

PI 1 quale sostituta processuale della figlia minorenne


patrocinata dall’avv. RE 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 25 gennaio 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 19 gennaio 2023 con cui il Segretario assessore ha statuito sulla remunerazione dovutale in veste di gratuito patrocinatore (tassazione della nota professionale);

ritenuto

in fatto: A. __________ è nata a __________ il 23 gennaio 2022 dalla relazione tra PI 1 e CO 1 e la nascita di un secondo figlio è prevista per marzo 2023. Con istanza di conciliazione 28 settembre 2022 la madre, in veste di sostituta processuale, ha convenuto il padre innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo un contributo di mantenimento per __________ (incluso il contributo di accudimento) di fr. 2'200.– mensili oltre l’assegno familiare, fino a compimento di una formazione appropriata. Ha altresì postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1 nella forma integrale.

B. L’udienza si è tenuta il 1° dicembre 2022, in esito alla quale le parti hanno concluso una transazione giudiziale sul contributo di mantenimento per __________, sui relativi diritti di visita, e previo esame del DNA sul contributo di mantenimento per il secondo figlio. La procedura è stata stralciata dai ruoli senza prelievo di spese processuali. All’istante è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatrice.

C. Il 2 gennaio 2023 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la propria nota professionale esponendo un totale di fr. 4'607.08, di cui fr. 3'315.– di onorario, fr. 962.70 di spese e fr. 329.38 di IVA al 7.7%, per la tassazione di rito.

D. Con decisione 19 gennaio 2023 il Segretario assessore in parziale accoglimento ha stabilito il compenso dovuto alla patrocinatrice in fr. 2'873.45, di cui fr. 2'400.– di onorario, fr. 268.– di spese e fr. 205.45 di IVA al 7.7%.

E. Con reclamo 25 gennaio 2023 l’avv. RE 1 ne postula la riforma chiedendo di approvare integralmente la sua nota professionale.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione 19 gennaio 2023 è stata impugnata con reclamo spedito il 25 gennaio 2023. Motivo per cui il presente gravame, tempestivo, è da questo punto di vista senz’altro ammissibile.

1.3 Infine, richiamata la procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1 Il Segretario assessore ha ritenuto sproporzionato il dispendio di tempo di 18 ore e 25 minuti esposto dalla legale, in particolare i 110 minuti conteggiati per le richieste di rinvio dell’udienza di conciliazione, ammessi limitatamente a 30 minuti. Rispetto ai 33 minuti per la domanda di gratuito patrocinio, egli ha giudicato adeguati e proporzionati 5 minuti. Ha pure limitato a 2 ore il tempo ammissibile per i contatti con la cliente successivi all’istanza di conciliazione in luogo di 4 ore e 38 minuti ritenute eccessive. Nel complesso ha ragionevolmente tenuto conto di 13 ore e 20 minuti che alla tariffa oraria di fr. 180.– dava un onorario di fr. 2'400.–. Ridotta la spesa di fr. 962.70 a fr. 240.– (10% dell’onorario), ha aggiunto fr. 20.– di trasferta e fr. 8.– di posteggio. E, posta l’IVA (7.7%) di fr. 205.45, risultava l’importo di fr. 2'873.45 , ritenuto adeguato anche rispetto al massimo forfettario di fr. 4'200.– di cui art. 5 Rtar.

2.2 Per la reclamante la riduzione è stata operata per assunti generici e senza una chiara motivazione. Reputa giustificato e da remunerare integralmente il tempo esposto per i rinvii d’udienza, gratuito patrocinio e contatti con la cliente. Evidenzia la particolare difficoltà della procedura e il margine di manovra che va riconosciuto al patrocinatore legale. La decurtazione, immotivata, ingiustificata e arbitraria, costituiva un accertamento manifestamente errato dei fatti. S’imponeva così di approvare in tutto e per tutto la sua nota professionale.

  1. Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.
  1. che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche
  • che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

3.1 Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie. L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (v. anche DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 122 e n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art. 122 e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).

3.2 A torto la reclamante lamenta una carenza di motivazione e afferma che il Segretario assessore si è limitato a “defalcare a beneplacito i minuti effettivamente impiegati”. Questi ha segnatamente individuato tre particolari tematiche che riteneva problematiche: rinvii dell’udienza di conciliazione, domanda di gratuito patrocinio e contatti con la cliente. Rispetto a ciascuna di queste categorie ha qualificato e distinto per genere (in sostanza esame e studio, colloqui telefonici, informativa, aggiornamento e assistenza alla cliente, preparazione), data e durata, la tipologia di attività che, per quanto ritenute eccessive e irrealistiche, ha ridotto in base al proprio potere di apprezzamento. E di ciò ne ha dato conto su quasi due pagine, anche in un’ottica di proporzione rispetto ai massimi forfettari dell’art. 5 Rtar. Pertanto, seppur non condivisa dalla reclamante, la motivazione così proposta non può tutto sommato dirsi insufficiente. La critica va quindi respinta.

  1. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).

Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).

  1. Il Segretario assessore ha ammesso 30 minuti per le tre richieste di rinvio dell’udienza di conciliazione. Egli non ha considerato realistici per un legale solerte, diligente, coinciso e speditivo, i 110 minuti ritenuti dalla reclamante e meglio le prestazioni del 3/5 ottobre 2023 (54 minuti: 6 minuti per l’esame della citazione, 6 minuti per colloquio telefonico con la Pretura, 10 minuti per redigere e inviare la richiesta in Pretura, 10 minuti per aggiornare via e-mail la cliente, 6 minuti per l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 6 minuti per aggiornare via e-mail la cliente e 10 minuti di telefonata dalla cliente), del 12/14 ottobre 2022 (28 minuti: 6 minuti per concordare il rinvio con la Pretura, 6 minuti per aggiornare via e-mail la cliente, 6 minuti per l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 10 minuti per aggiornare via e-mail la cliente) e del 20/21 ottobre 2022 (28 minuti: 6 minuti per concordare il rinvio con la Pretura, 10 minuti per aggiornare via e-mail la cliente, 6 minuti per l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 6 minuti per aggiornare via e-mail la cliente). Del resto poco probabili anche i sistematici 6 minuti conteggiati per lettura, redazione e invio e-mail, con indistinto contenuto e destinatario.

5.1 La reclamante passa in rassegna ciascuna di quelle prestazioni e ribadisce la necessità di quei 54 minuti il 3/5 ottobre 2023, 28 minuti il 12/14 ottobre 2022 e 28 minuti il 20/21 ottobre 2022. A conforto della sua tesi si diffonde illustrando per filo e per segno il descrittivo dello svolgimento di ogni singola attività (ad esempio la sequenza di quanto accaduto nel corso del colloquio telefonico con la Pretura).

5.2 Va qui rilevato che le citate prestazioni costituiscono in prevalenza una mera attività amministrativa e di cancelleria. Sul tema l’attenzione della reclamante era invero già stata richiamata nell’ambito della trattazione di un precedente reclamo (III CCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4). E, in particolare, questa Camera ha avuto poi ancora modo di spiegare nel dettaglio che questa tipologia di mansioni non è indennizzabile alla stregua di un’opera di patrocinio, anche quando in luogo del segretariato è lo stesso legale ad occuparsene (III CCA 13.2021.77 del 7 dicembre 2021 consid. 5.2; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 16 ad art. 122). In effetti la tariffa oraria di fr. 180.– è finalizzata a remunerare la parte di lavoro che interpella le sue competenze giuridiche. Analoga conclusione vale anche con riferimento alla mera presa di conoscenza di atti che implicano una semplice e rapida lettura (Colombini, op. cit., n. 16 ad art. 122), quali vanno senz’altro considerate la ricezione delle decisioni di rinvio d’udienza.

Più recentemente, chiamata a decidere su un altro reclamo dell’interessata, questa Camera ha pure specificato che questo includeva anche la notifica - ad opera dell’autorità giudiziaria o di conciliazione - di richieste vergate dal patrocinatore o dalla controparte, quali ad esempio le semplici richieste di proroghe e rinvii (III CCA 13.2022.92 del 13 marzo 2023 consid. 5.2). Ha altresì soggiunto che nella misura in cui un rinvio è cagionato da problemi di agenda - a maggior ragione qualora attribuibili a impedimenti del patrocinatore medesimo - le relative attività e conseguenze non andavano fatturate al cliente (loc. cit.) alla stregua di un lavoro giuridico.

5.3 Ora, il Segretario assessore ha ritenuto remunerabili alla tariffa oraria di fr. 180.– complessivi 30 minuti, che possono senz’altro considerarsi congrui se si tiene conto del fatto che solo la prima richiesta di rinvio dell’udienza era stata avanzata dalla reclamante (per la quale una stima di 15 minuti pare più che sufficiente), mentre le altre due erano state presentate dal legale di controparte (entrambe coperte dai restanti 15 minuti). Dallo stesso resoconto cronologico della reclamante descrittivo delle singole prestazioni traspare peraltro il carattere gestionale e amministrativo, e non giuridico, delle relative attività. Che sia stata la reclamante ad assolvere tali compiti, è irrilevante. La decisione va così confermata e il reclamo respinto.

  1. In tema di gratuito patrocinio il Segretario assessore ha ritenuto inadeguati i 15 minuti conteggiati per la preparazione dell’istanza di gratuito patrocinio di una pagina e che accennava a generiche “difficoltà finanziarie”. Per economia processuale la domanda era piuttosto da integrare nell’istanza di conciliazione seguita di una settimana appena, e che avrebbe incluso gli atti processuali tanto dell’una quanto dell’altra. Dei 18 minuti esposti il 17 ottobre 2022 per l’esame e l’invio alla Pretura del certificato municipale con aggiornamento della cliente, egli ha spiegato che lo scritto descriveva solo quanto era allegato e che sarebbe bastato un foglio di trasmissione, da cui i limitati 5 minuti riconosciuti.

6.1 La reclamante obietta di avere oggettivamente impiegato 15 minuti per redigere l’istanza di gratuito patrocinio 22 settembre 2022, cui aveva allegato la procura preannunciando il prossimo invio del certificato municipale e dell’istanza di conciliazione, e ribadisce l’assoluta proporzione ed esiguità di tale durata. Inoltre contesta la riduzione a 5 minuti dei 18 minuti indicati per l’esame di quel certificato, la trasmissione alla Pretura e l’aggiornamento della cliente, essendo compito del legale verificare la correttezza e la compiutezza di quanto vi era menzionato, a cui chiede nel complesso di aggiungere altri 54 minuti.

6.2 La reclamante non discute il tema dell’economia processuale rispetto ai 15 minuti della domanda di gratuito patrocinio. E di fatto la prima stesura dell’istanza di conciliazione era già pronta il 23 settembre 2022, poi rielaborata il 25 e 27 settembre e spedita il 28 settembre 2022, e trascrive anche quanto preannunciato il 22 settembre 2022 quo alla procura e al gratuito patrocinio (act. I+II pag. 2 e 6). Sicché sarebbe quantomeno da spiegare perché una prestazione debba essere retribuita due volte a distanza di 7 giorni. Invece rispetto ai 6 minuti indicati dalla reclamante per il solo esame del certificato municipale, il Segretario assessore ne ha comunque riconosciuti 5, mentre la relativa trasmissione alla Pretura e alla cliente computata per i restanti 12 minuti esula per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5.2) dall’attività giuridica dell’avvocato. Bizzarro - a dir poco - il tentativo poi della reclamante di evidenziare un errore di scritturazione, essendo in realtà 60 e non solo 6 i minuti effettivamente dedicati all’esame del certificato che includeva ben 102 pagine di allegati: trattasi non solo di un argomento nuovo e inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), ma a fronte di un documento già convalidato e vidimato dall’autorità comunale non si giustificherebbe comunque una verifica giuridica di 60 minuti. Da cui la reiezione del reclamo.

  1. Il Segretario assessore ha individuato un complessivo di 4 ore e 38 minuti a titolo di contatti con la cliente - in aggiunta a ulteriori 2 ore di contatti con il patrocinatore di controparte - a seguito della presentazione dell’istanza di conciliazione ed escluse le prestazioni funzionali alle richieste di rinvio dell’udienza già considerate (sopra, consid. 5). Egli ha ritenuto tale lasso di tempo eccessivo e sproporzionato a fronte di 1 ora e 40 minuti di discussione all’udienza del 1° dicembre 2022 sfociata in un accordo. Inoltre risultava particolarmente dispendioso e inutile l’intenso scambio di e-mail tra ottobre e novembre, tenuto conto che ancora il 23 novembre la cliente aveva trasmesso alla legale delle osservazioni scritte ad un memorandum presentato dalla controparte nella procedura pendente innanzi l’ARP. A mente del Segretario assessore, pur in un contesto di difficili rapporti e di non evidenti tentativi di compromesso, era da riconoscere un dispendio complessivo di 2 ore.

7.1 Sostiene la reclamante che, di per sé, il giudice conciliatore non dubitava dell’effettiva durata occorsa in merito alla reclamante. Il protrarsi della discussione per 1 ora e 40 minuti dimostrava la particolare litigiosità delle parti. Contesta quale “inutilmente dispendioso” lo scambio di e-mail con la cliente per il fatto che la cliente le aveva poi trasmesso ancora le osservazioni scritte. Il giudizio circa l’opportunità di quegli e-mail era da esprimere semmai dopo averne chiesto la comprova. Così non era tuttavia stato. Di modo che le 4 ore e 38 minuti non erano da ridurre.

7.2 Il citato dispendio include contatti telefonici, via e-mail e “audio” intercorsi tra reclamante e cliente identificabili per esclusione, e meglio in quanto successive all’istanza di conciliazione - quindi dal 3 ottobre 2022 in poi - e tenuto conto delle richieste di rinvio (sopra, consid. 5), della domanda di gratuito patrocinio (sopra, consid. 6), dei contatti con il patrocinatore di controparte (2 ore: sopra, consid. 7) e del dispendio per l’udienza del 1° dicembre 2022 (2 ore e 45 minuti, inclusi 45 minuti di colloquio con la cliente: cfr. dettaglio nota professionale). Restano pertanto quelli del 10 ottobre 2022 (5 volte 6 minuti), 11 ottobre 2022 (10 minuti e 4 volte 6 minuti), 13 ottobre 2022 (3 volte 6 minuti), 14 ottobre 2022 (6 minuti), 19 ottobre 2022 (3 volte 6 minuti), 20 ottobre 2022 (6 volte 6 minuti), 14 novembre 2022 (8 volte 10 minuti e 6 minuti), 15 novembre 2022 (6 minuti), 23 novembre 2022 (10 minuti e 6 minuti), 9 dicembre 2022 (6 minuti e 10 minuti) e 21 dicembre 2022 (15 minuti). Si è già precisato che nell’insieme il tempo remunerabile in regime di gratuito patrocinio non rileva necessariamente dalla somma matematica delle prestazioni indicate dall’avvocato (sopra, consid. 4), quand’anche per sé soltanto il computo sistematico di 6 e 10 minuti non sarebbe un sufficiente motivo di stralcio. Nondimeno la reiterata sequela di contatti conteggiati il medesimo giorno e della stessa durata qualche interrogativo lo pone, a maggior ragione se poi quei 6 e 10 minuti per tempistica addirittura si sovrappongono l’uno con l’altro (20 ottobre e 14 novembre 2022). Sicché incombeva semmai all’interessata spiegarne e giustificarne l’opportunità, rispettivamente che non erano comunque attinenti e connessi l’uno con l’altro. In quanto riferite al memorandum di controparte, le osservazioni scritte 23 novembre 2022 riguardavano piuttosto la procedura innanzi all’ARP e non la conciliazione (16 minuti). Tutto sommato, posto l’ampio potere di apprezzamento (sopra, consid. 4), a titolo di contatti tra legale e cliente non possono dirsi arbitrarie le 2 ore stabilite dal giudice conciliatore, che ha curato la procedura di conciliazione e ha visto interagire le parti all’udienza. Una volta ancora, il reclamo è da respingere.

  1. Invero, e per il resto, la reclamante contesta in generale che “di tutta evidenza” il dispendio non corrisponde a quello richiesto ad un avvocato solerte, diligente, coinciso e speditivo. Afferma che basta calarsi nei panni di un legale, munirsi di orologio e poi misurare la durata necessaria per svolgere quelle specifiche prestazioni per rendersene conto, compito non facile per chi non aveva mai realmente assunto tale ruolo. Sostiene di svolgere il proprio lavoro in modo spedito e diligente appunto, e che tutto il dispendio di ore esposto era stato indispensabile per la corretta rappresentanza della sua cliente. Proprio in regime di gratuito patrocinio lei s’imponeva come regola di contenere allo stretto necessario le proprie prestazioni. La procedura era stata assai difficoltosa per litigiosità delle parti, impegno profuso, non contezza del quadro familiare ed economico, rappresentanza della cliente priva di dimestichezza con i principi civili e che meritava comunicazioni da redigere, inviare e spiegare, il confronto con il legale di controparte in vista di un accordo e, infine, la situazione delicata della sua assistita - madre di una figlia appena nata e in attesa del secondo figlio - che andava affiancata ed accompagnata nella sua particolare fragilità. Il patrocinatore doveva avere un margine nella conduzione del mandato per le scelte strategiche e anche il dispendio di tempo, visto che su di lui ricadeva la responsabilità del mandato. Del resto l’anticipo dallo Stato era da rifondere e non a fondo perso.

8.1 Gli argomenti generici ricalcano una sistematica pressoché identica ai precedenti reclami, qui già menzionati (III CCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021, 13.2022.92 del 13 marzo 2023) che mal si concilia con una puntuale critica della decisione impugnata. Inoltre va da sé che per il patrocinatore, estensore della nota e del relativo dettaglio, sia indispensabile ogni singola prestazione. Ma in regime di gratuito patrocinio spetta al giudice stabilire la remunerazione dovutagli (sopra, consid. 4). E l’adeguatezza di un onorario non presuppone per forza che sia integralmente indennizzato il dispendio di tempo esposto, sicché quel giudice si limiti a tener conto del computo matematico di ogni singola attività indicata. L’esame del giudice non si traduce in semplice e mero esercizio di ratifica e convalida della pretesa avanzata da quel legale tenuto a considerare, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento, l’eventualità che quanto egli reputi giustificato non trovi poi necessario riscontro nella decisione di tassazione. Le particolari situazioni di fragilità sono insite per natura nelle procedure legate al diritto di famiglia. Ma se è vero che anche al patrocinatore legale va riconosciuto un certo margine di apprezzamento riguardo al tempo dedicato al mandato, è pur sempre da ritenere che questo non si estende al sostegno morale e sociale (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 122). E che cosa intenda la reclamante con “accompagnamento” della sua cliente non è dato sapere, fermo restando che la particolare situazione della patrocinata era parallelamente monitorata dall’ARP (act. I+II pag. 3 e doc. D).

8.2 Il Segretario assessore ha ritenuto nel complesso ragionevole remunerare 13 ore e 20 minuti corrispondenti a 800 minuti, che ha riconosciuto come adeguato anche rispetto al forfait di poco più di 23 ore di lavoro che in contesti familiari analoghi era previsto per le cause di protezione dell’unione coniugale e di divorzio in applicazione dell’art. 5 Rtar (fr. 4'200.– alla tariffa oraria di fr. 180.–). Egli ha in sostanza rilevato che dato il raggiunto accordo alla conciliazione la vertenza non aveva comportato cautelari, scambio di allegati e istruttorie di sorta con relativo dispendio di tempo. Tema questo che la reclamante nemmeno sfiora. Ciò posto, sul totale di 18 ore e 25 minuti (1105 minuti), la decurtazione è stata di complessivi 305 minuti. Per quanto ritenuto sproporzionato, sul tempo circa le richieste di rinvio dell’udienza e di gratuito patrocinio e i contatti con la cliente dopo il 3 ottobre 2022 già si è detto (sopra, consid. 5, 6 e 7). Scorrendo il dettaglio della nota professionale emerge poi il conteggio di una posta ingiustificata di 6 minuti per l’apertura dell’incarto (22 settembre 2022) che rientra fra le attività di segretariato (sopra, consid. 5.2) e non giuridica. Ulteriori 6 minuti non hanno una causale (22 settembre 2022), mentre il computo di 10 minuti per la trasmissione della parcella d’onorario alla Pretura (2 gennaio 2023), attinente gli interessi della reclamante, esula dai compiti di patrocinio legale della sua assistita. E, per quanto sin qui detto, del contenuto scarto matematico che ne risulta ancora (17 minuti) non ne deriva un accertamento manifestamente errato dei fatti. In definitiva e una volta di più la critica così espressa, a tratti finanche provocatoria e tagliente, deve una volta di più essere respinta.

  1. La reclamante ribadisce la pertinenza integrale del rimborso di fr. 962.70 da lei fatturato a titolo di spese. Ma la relativa posta è stata ammessa dal Segretario assessore nei limiti disposti dall’art. 6 cpv. 1 Rtar, ovvero tenuto conto del 10% di onorario riconosciuto in fr. 2'400.–, cui ha aggiunto il costo della trasferta (fr. 20.–) e il costo del parcheggio (fr. 8.–) (cfr. art. 6 cpv. 2 Rtar), da cui l’importo di fr. 268.–. E perché si debba qui prescindere dall’applicazione della citata norma di legge, l’interessata non lo spiega. La critica, infondata, è quindi da respingere.

  2. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG, costo che la reclamante ha già anticipato. Richiamato il principio di soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a suo carico. In assenza di osservazioni non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 25 gennaio 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate, restano a carico della reclamante.

  2. Notificazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 1'734.– (arrotondati), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

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Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 238 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 326 CPC

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

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