Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_003
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_003, 13.2020.104
Entscheidungsdatum
04.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 13.2020.104 13.2020.105

Lugano 4 marzo 2021/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.25 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 9 dicembre 2019 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1

e ora sul reclamo 12 ottobre 2020 di RE 1 contro la decisione 1° ottobre 2020 con cui il Pretore gli ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato assistito nell’ambito di alcuni procedimenti giudiziari dall’avv. CO 1, il quale ha emesso per le proprie prestazioni cinque parcelle legali tutte datate 20 novembre 2017 per fr. 16'734.95 (doc. F1), fr. 13'407.75 (doc. F2), fr. 1'323.- (doc. F3), fr. 8'928.70 (doc. F4) e fr. 52'373.30 (doc. F5), e una datata 7 dicembre 2017 di fr. 8'942.40 (doc. I), per un totale di fr. 101'710.10.

B. Ottenuta il 10 settembre 2019 l’autorizzazione ad agire per chiedere “la condanna dell’avv. CO 1 alla restituzione dell’importo di fr. … (almeno fr. 90'000.-)”, con petizione 9 dicembre 2019 RE 1 ha chiesto quanto segue:

  1. La petizione è accolta.

  2. L’avv. CO 1 deve fornire il dettaglio delle parcelle legali da lui emesse.

  3. L’avv. CO 1 deve restituire l’indebito da lui incassato, secondo le risultanze istruttorie per almeno CHF 90'000.-.

Protestate spese giudiziarie.

L’attore sostiene che la mole di lavoro fatturata dal convenuto non equivale alla somma complessiva di fr. 99'605.60 versata quale acconto, e lamenta poi la mancanza del dettaglio delle prestazioni eseguite, che il convenuto, malgrado le richieste fattegli e il suo obbligo legale, non gli avrebbe mai consegnato.

C. Con istanza 2 gennaio 2020 il convenuto, richiamato l’art. 99 CPC, ha chiesto che l’attore fosse astretto alla prestazione di una garanzia per spese e ripetibili, ritenuto che nei suoi confronti erano stati rilasciati degli attestati di carenza di beni.

Con osservazioni 27 gennaio 2020 l’attore si è opposto all’istanza di garanzia, chiedendo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Con osservazioni 26 febbraio 2020 il convenuto ha ribadito la propria richiesta di cauzione, contestando che fossero dati gli estremi del gratuito patrocinio, sostenendo che la lite mancava di probabilità di esito favorevole.

D. Con decisione 2 marzo 2020 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore e respinto l’istanza di prestazione di garanzia del convenuto. La decisione non è stata impugnata.

E. Con la risposta 15 giugno 2020 il convenuto ha chiesto di respingere la petizione. Alla risposta di causa ha pure allegato i dettagli delle sue prestazioni, riferiti alle singole note professionali, intesi a comprovare l’attività di patrocinio da lui svolta a favore dell’attore.

Con ordinanza 15 giugno 2020 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per inoltrare la replica. Il termine è decorso infruttuoso.

F. Al dibattimento del 1° ottobre 2020 il Pretore ha dapprima constatato che la domanda di rendiconto presentata dall’attore era inammissibile perché non coperta dall’autorizzazione ad agire. In seguito ha rilevato che in sede di risposta il convenuto aveva prodotto le specifiche delle prestazioni oggetto delle sue note d’onorario. Ha quindi constatato che, rinunciando a presentare la replica, l’attore aveva omesso di contestare in modo puntuale e dettagliato le pretese di controparte, neppure indicando quali prestazioni indicate nel dettaglio erano contestate. Ciò premesso, ha ritenuto compromesse le possibilità di esito favorevole della causa e venuto meno il presupposto del fumus boni iuris per il gratuito patrocinio, che ha quindi revocato con effetto immediato.

G. Con reclamo 12 ottobre 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata postulando che il beneficio del gratuito patrocinio sia mantenuto. Egli chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

La controparte non è stata invitata a presentare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è pervenuta all’interessato il 1° ottobre 2020. Spedito il 12 ottobre 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

  3. Nel caso concreto, vista la situazione d’indigenza di RE 1, il Pretore lo aveva posto al beneficio del gratuito patrocinio con decisione 2 marzo 2020. In seguito ha proceduto alla revoca perché era nel frattempo venuta meno la probabilità di esito favorevole della lite. Il primo giudice, rammentato che il convenuto aveva l’onere di allegare e dimostrare il benfondato della sua pretesa per onorari, ha rilevato che con la memoria di risposta questi aveva prodotto, oltre alle fatture, anche le specifiche delle prestazioni riferite alle singole fatture. A questo punto era quindi l’attore che aveva l’onere di concretizzare le sue contestazioni, indicando con precisione quali posizioni egli contestava. Se non che, rinunciando a inoltrare l’allegato di replica nel termine assegnato, egli aveva anche omesso di contestare in modo sufficiente i fatti addotti dalla controparte, che erano di conseguenza da considerare ammessi. A seguito di questa condotta processuale, le prospettive di esito favorevole della causa erano quindi compromesse. Venuto meno il presupposto del fumus boni iuris, il gratuito patrocinio era di conseguenza da revocare.

  4. Il reclamante censura l’errata applicazione del diritto e l’accertamento errato dei fatti. Sostiene che è contrario al diritto ritenere che le prospettive di esito favorevole della causa sono compromesse. Rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto che il convenuto avesse prodotto le specifiche delle prestazioni oggetto delle fatture di cui trattasi, perché egli ha versato agli atti “dei documenti volutamente incomprensibili, creati ad arte, che non corrispondono minimamente alle esigenze di una corretta spiegazione delle prestazioni”. In particolare vi è solo l’indicazione dei minuti di attività, senza il totale e neppure vi sarebbe un contratto relativo agli onorari. A fronte di questi documenti, privi di valore probatorio, egli non era tenuto a formulare contestazioni di sorta.

5.1 L’attore ha prodotto, unitamente alla petizione, le parcelle legali del convenuto (doc. F1 - F5), nonché la “cartella contabile” relativa alla parcella F5 inerente un procedimento penale. Questi documenti essendo agli atti non v’era ragione perché il convenuto le producesse nuovamente. Nella misura in cui il reclamante rimprovera al convenuto di non averli prodotti, il reclamo è quindi quantomeno pretestuoso.

Con la risposta di causa il convenuto ha prodotto le schede contabili riferite ciascuna a uno specifico procedimento e a una specifica fattura (doc. 6). Per quanto riguarda il contenuto di questi documenti, si rileva che le fatture riportano gli importi delle spese, degli onorari, dell’IVA e degli esborsi. Le schede contabili sono suddivise in sei colonne che contengono le voci “data”, “movimento” “spese”, “minuti”, “esborsi” e “anticipi”. Vi sono registrate le varie attività svolte dal patrocinatore con l’indicazione per ciascuna di esse della data di esecuzione, del tipo di attività svolta, delle spese connesse con la medesima, del tempo impiegato per svolgerla, dei relativi esborsi e degli anticipi ricevuti. Ai piedi di ogni singola colonna sono poi riportati i totali delle varie voci.

Così stando le cose, sostenere, come fa il reclamante, che il convenuto non ha allegato gli importi degli onorari, non ha prodotto le relative fatture e non ha prodotto le specifiche delle sue prestazioni, quando tali documenti sono agli atti non solo non è serio, ma appare, ancora una volta, pretestuoso. Diversamente da quanto sostiene il reclamante, le indicazioni contenute nelle schede, ancorché sommarie, sono chiare e comprensibili. Peraltro, quali ulteriori indicazioni il convenuto avrebbe dovuto fornire oltre a quelle in essere, il reclamante neppure lo spiega. Le indicazioni contenute fornite erano comunque sufficienti per permettere, se del caso, al reclamante di contestare le singole prestazioni, ciò sia per quanto ne riguarda l’effettiva esecuzione, sia per rapporto al tempo impiegato. Nella misura in cui egli sostiene che non era tenuto a contestare la documentazione di cui trattasi, il reclamo non merita quindi protezione.

5.2 Vero è che il convenuto, in chiara e manifesta violazione dei suoi precisi obblighi legali (art. 20 cpv. LAvv) ha omesso di presentare tempestivamente al convenuto la distinta delle spese e degli onorari che gli era stata richiesta (salvo per quanto concerne l’assistenza nel procedimento penale). Nondimeno egli vi ha poi provveduto nell’ambito del presente procedimento, unitamente alla risposta di causa. Da questo momento l’attore era quindi a conoscenza del dettaglio delle prestazioni fatturate dal convenuto. A questo punto incombeva a lui indicare quali prestazioni contestava e per quale motivo, ciò che avrebbe dovuto fare con la memoria di replica, che però non ha ritenuto di inoltrare malgrado il termine assegnatogli. In difetto di contestazioni puntuali ed esplicite, non si può rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto per aver ritenuto che non vi era una contestazione sufficientemente specifica e motivata e che di conseguenza i fatti erano da considerare ammessi e quindi non dovevano essere provati. Peraltro, la distinta delle prestazioni relative al procedimento penale già era in possesso del reclamante quando ha inoltrato la petizione, tanto che l’ha prodotta lui stesso quale doc. H, e quindi le contestazioni riferite a quella fattura avrebbero dovuto essere fatte già in quella sede. Nella misura in cui il qui reclamante ha dovuto inoltrare la presente causa per ottenere, finalmente, una nota d’onorario dettagliata dal convenuto - ritenuto peraltro che l’azione di rendiconto, qui irritualmente proposta, sarebbe comunque stata più appropriata - il Pretore potrà comunque tenerne adeguatamente conto nella decisione su spese e ripetibili.

5.3 Di transenna gioverà ancora rilevare che il reclamante chiede la restituzione di “almeno CHF 90'000.-“. Dimostra però unicamente il pagamento di acconti per complessivi fr. 70'000.- (doc. L, M). In merito a un ulteriore acconto di fr. 29'605.60 che pretende di aver versato, il convenuto ha chiarito in sede di risposta che tale importo costituiva l’eccedenza degli acconti di fr. 70'000.- dopo il saldo delle fatture doc. F1, F2, F3 e F4 per complessivi 40'394.40. La fattura del 20 novembre 2017 di fr. 52'373.30 (doc. F5) è stata parzialmente saldata con la menzionata eccedenza di fr. 29'605.60, con l’indicazione della data dell’acconto, 3 maggio 2017, che coincide con la data del pagamento dell’acconto di fr. 50'000 (doc. M). L’attore nulla ha contestato in proposito, né ha prodotto documentazione a sostegno dell’asserito versamento di un ulteriore acconto di fr. 29'605.60 in data 3 maggio 2017 a fianco all’acconto di fr. 50'000.-.

5.4 Il reclamante procede poi come se il convenuto non avesse effettuato prestazione alcuna. Se non che, egli non ha mai contestato che il convenuto si sia occupato delle pratiche cui le note d’onorario sono riferite. E neppure spiega perché, dopo aver versato un primo acconto di fr. 20'000.- in data 15 febbraio 2017 egli ne ha versato un secondo di fr. 50'000.- il 3 maggio 2017 se, come lascia intendere, non vi sarebbe stata alcuna prestazione da parte del legale, prestazioni che questi ha, comunque, diligentemente elencato nei dettagli. Ciò indubbiamente indebolisce ulteriormente la posizione processuale del reclamante.

5.5 Per i motivi che precedono, l’accertamento del Pretore che le prospettive di esito favorevole della causa appaiono compromesse non rileva da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto. La revoca del beneficio del gratuito patrocinio per il fatto che era venuto meno il presupposto del fumus boni iuris va quindi confermata.

  1. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni alla controparte.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta poiché il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 ottobre 2020 di RE 1 è respinto.

  1. L’istanza di gratuito patrocinio 12 ottobre 2020 di RE 1 è respinta.

  2. Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 12 ottobre 2020 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

18

Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 99 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 14 LTG

Gerichtsentscheide

2