Incarto n. 13.2024.9 13.2024.10
Lugano 3 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.31 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 marzo 2023 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 9 febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di provisio ad litem (dispositivo n.
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 6 ottobre 2018 a __________. Dalla loro unione è nato il figlio __________.
In esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 16 febbraio 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha autorizzato i coniugi a vivere separati con effetto dal 1° gennaio 2021, ha attribuito l’abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla madre, ha istituito una curatela educativa a favore del figlio con ampio potere di rappresentanza e di vigilanza sulle relazioni personali e facoltà di stabilire i diritti di visita, ha fissato per il figlio un contributo alimentare mensile di fr. 900.– e di accudimento di fr. 600.– oltre l’assegno di legge dal 1° marzo 2023, un contributo alimentare di fr. 1'100.– e di accudimento di fr. 400.– oltre l’assegno di legge dal 1° dicembre 2023 e un contributo alimentare di fr. 1'100.– oltre l’assegno di legge dal 1° settembre 2024, ha annullato l’addebito mensile di fr. 2'000.– a favore della moglie e a carico del conto bancario cointestato ai due coniugi presso Banca __________, ha confermato la procura collettiva a due su detto conto, e ha ordinato lo sblocco delle quote sociali intestate al marito presso __________ Sagl di __________.
B. Con petizione 10 marzo 2023 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto con CO 1, l’attribuzione del saldo sul conto cointestato ai coniugi presso Banca __________ in ragione di fr. 10'000.– per sé e la rimanenza a favore del figlio __________, l’assegnazione a titolo di liquidazione del regime matrimoniale di un importo di fr. ……, l’autorità parentale congiunta sul figlio __________ con affidamento alla madre e riservati i diritti di visita stabiliti dal curatore educativo, il versamento di un contributo di mantenimento di fr. 2'191.65 a favore del figlio __________, la suddivisione a metà fra i coniugi delle spese straordinarie del figlio, la suddivisione per legge degli averi previdenziali, e l’attribuzione alla moglie degli accrediti per compiti educativi. RE 1 ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio della provisio ad litem e, in via subordinata, di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1 ed esenzione dalle spese processuali.
All’udienza del 3 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha accertato il motivo del divorzio, e la mancata intesa delle parti in punto alle conseguenze accessorie.
C. Con risposta 2 maggio (correttamente: giugno) 2023 CO 1 ha chiesto la ripartizione a metà fra i coniugi del saldo di fr. 13'342.23 sul conto cointestato presso Banca __________, la liquidazione del regime matrimoniale così che ogni coniuge resta proprietario degli effetti personali e dei beni in suo possesso o a lui intestati rispettivamente debitore dei debiti da lui contratti o a lui intestati, l’affidamento alla madre del figlio __________ con autorità parentale congiunta e ampio diritto alle relazioni personali tra padre e figlio riservato un minimo di regolamentazione in caso di disaccordo, il versamento al figlio __________ di fr. 900.– oltre l’assegno di legge aumentati a fr. 1'100.– oltre l’assegno di legge dal 1° dicembre 2023, la suddivisione per legge degli averi previdenziali e l’attribuzione alla moglie degli accrediti per compiti educativi.
Le richieste di giudizio sono state ribadite dai coniugi, la moglie con replica 28 agosto 2023 e il marito con duplica 29 settembre 2023.
D. All’udienza del 4 dicembre 2023 le parti hanno notificato i mezzi di prova e formulato le reciproche opposizioni. Hanno raggiunto un accordo sulle modalità di esercizio dei diritti di visita.
Il Pretore aggiunto il 31 ottobre 2023 ha richiamato l’incarto dall’Autorità regionale di protezione __________. Il 20 dicembre 2023 ha quindi ammesso tutti i mezzi di prova offerti dalle parti.
E. Con decisione 29 gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di provvigione ad litem (dispositivo n. 1) dell’attrice e pure la subordinata domanda di ammissione al gratuito patrocinio (dispositivo n. 2).
F. Con reclamo 9 febbraio 2024 RE 1 dichiara di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione 29 gennaio 2024 che chiede di riformare nel senso di accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio per la procedura di divorzio innanzi la Pretura di Bellinzona. Per la procedura di reclamo l’interessata chiede una provvigione ad litem di fr. 2'000.– e, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La reclamante dichiara di impugnare i punti 1 (reiezione della domanda di provvigione ad litem) e 2 (reiezione della domanda di gratuito patrocinio) del dispositivo della decisione 29 gennaio 2024.
La decisione sulla provvigione (provisio) ad litem - secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell’art. 104 LTF), bensì una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia, in particolare fondata sui doveri che discendono dal matrimonio: si tratta perciò di un giudizio indipendente emanato in procedura sommaria a norma dell’art. 271 CPC (I CCA 11.2023.42 24 aprile 2023 consid. 1 e riferimenti, 11.2020.115 1° luglio 2021 consid. 1 e riferimenti, sentenza del TF 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143 III 617 consid. 7). Come tale esso è appellabile se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), a contrario è unicamente impugnabile con reclamo (art. 319 lett. a CPC).
La reclamante indica di impugnare il dispositivo n. 1 della decisione 29 gennaio 2024 attinente la domanda di provvigione ad litem, ma su questo punto non trae alcuna conclusione né formula richieste di giudizio. Peraltro, in difetto di una debita quantificazione della provvigione ad litem, il rimedio giuridico (appello/reclamo) nemmeno era determinabile. Su questo punto il gravame è inammissibile.
2.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 30 gennaio 2024. Spedito il 9 febbraio 2024 (busta d’invio originale) il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.2 Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Il reclamo è accompagnato da un plico di documenti, oltre alla decisione impugnata (doc. B e C al reclamo). Ad eccezione di quelli che già fanno parte del fascicolo processuale (doc. A al reclamo, doc. D-J al reclamo), gli annessi doc. K (dichiarazione di tassazione per l’anno fiscale 2022) e doc. L (documenti vari a comprova del suo stato di indigenza, fra cui assicurazione cassa malattia, conto bancario e conto postale) sono nuovi, sicché giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC sono ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il reclamo.
4.1 Il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di provvigione ad litem in quanto non era stata quantificata e motivata dall’attrice. E, chiesta tra le righe della domanda di gratuito patrocinio, aveva verosimilmente fuorviato il convenuto che al riguardo non aveva preso posizione. Il primo giudice ha peraltro rilevato che il conto intestato congiuntamente ai coniugi presso Banca __________, rivendicato integralmente per sé dalla moglie e in ragione di un mezzo dal marito, presentava un saldo attivo all’8 febbraio 2023 di fr. 25'000.–, mentre i documenti agli atti davano riscontro di ulteriori conti bancari da analizzare e verificare, di cui l’attrice però non faceva menzione per rapporto all’istanza di provvigione ad litem 10 marzo 2023. Il Pretore aggiunto ha così ritenuto che se fosse stata quantificata, la richiesta avrebbe verosimilmente avuto esito favorevole. Se ne doveva concludere che il motivo per cui era stata respinta non andava ricondotto all’impossibilità per l’attrice di vedersela accolta.
Poiché non erano dati i presupposti per considerare impossibile il versamento di una provvigione ad litem da parte del convenuto o impossibile per l’attrice di prelevare il necessario direttamente dal conto bancario cointestato, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza assegnare ripetibili al convenuto.
4.2 La reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti, per non avere il Pretore aggiunto considerato la sua età avanzata e il suo precario stato di salute.
5.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
5.2 Lo strumento del gratuito patrocinio è sussidiario rispetto alla provvigione ad litem e, più in generale, rispetto all’obbligo di mantenimento dell’altro coniuge dedotto dal diritto di famiglia giusta gli art. 159 cpv. 3 e 163 CC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 55 ad art. 117; Bernasconi, in: Trezzini e al., op. cit., n. 19 ad art. 276). Questo significa che se il coniuge rinuncia a presentare una domanda di provvigione ad litem nonostante ne abbia diritto, il beneficio del gratuito patrocinio gli è precluso: la richiesta di gratuito patrocinio potrà quindi essere accolta unicamente quando è stabilito che il richiedente non è nelle condizioni di ottenere alcuna provvigione ad litem dall’altro coniuge, ma fintanto che vi è incertezza al riguardo la via del gratuito patrocinio gli è impedita (Trezzini, op. cit., n. 57 ad art. 117). Si può prescindere dal formulare preventivamente una siffatta richiesta indirizzandosi da subito a quella di gratuito patrocinio solo se è fin dall’inizio evidente e chiaro che l’altro coniuge non può fornire una provvigione ad litem oppure che il suo ottenimento sottostà a difficoltà straordinarie (Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 117).
Da una parte assistita da un avvocato ben si può pretendere che con l’istanza di gratuito patrocinio spieghi perché non è possibile esigere dalla controparte il versamento di una provvigione ad litem, così che il giudice - tenuto conto del principio di sussidiarietà - possa accertarne pregiudizialmente l’impossibilità. L’istanza di gratuito patrocinio può così essere respinta già perché difetta quella motivazione, in quanto non spetta al giudice andare a scorrere gli atti e trovare gli argomenti necessari per escludere il riconoscimento di una provvigione ad litem (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3.2).
6.1 Per la reclamante un fatto non contestato è da considerare ammesso, sicché a torto il Pretore aggiunto ha ritenuto il convenuto giustificato per non avere preso posizione sulla sua richiesta. Afferma che già a una prima lettura la richiesta di provvigione ad litem era priva di chances di successo. Lamenta pure un formalismo eccessivo in quanto era difficile quantificare una richiesta di provvigione ad litem a inizio causa. Inoltre, per la massima inquisitoria sociale, il primo giudice aveva un dovere di interpello accresciuto e quindi avrebbe dovuto chiederle di cifrare quella domanda, soprattutto perché aveva periodicamente comunicato alla Pretura il dispendio.
6.2 L’argomentazione dell’interessata risulta tuttavia fuorviante e contraddittoria. In effetti se da un canto sostiene che la mancata contestazione della richiesta di provvigione ad litem da parte del convenuto vale quale fatto ammesso, quindi implicitamente quale prova della possibilità a prestarla visto che è proprio in tal senso che l’attrice aveva formulato la domanda, pretende poi dall’altro che la richiesta era da considerare sprovvista di ogni chances. Ma delle due, l’una. Non solo.
6.3 La reclamante non pretende nemmeno di avere in qualche modo contestualizzato l’impossibilità per il convenuto di anticipare la provvigione ad litem nel momento in cui l’ha formulata. E a ben vedere non pretende neanche di averlo fatto in seguito. Va altresì evidenziato che la quantificazione di una pretesa in denaro non è un’opzione, bensì un obbligo sancito dall’art. 84 cpv. 2 CPC e una componente essenziale del procedimento (Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 84), fermo restando che in caso di incertezza è perlomeno da indicare un valore minimo provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC). In concreto, l’interessata non sostiene di avere quantificato la sua richiesta. Ciò che del resto, a fronte di un “dispendio […] periodicamente comunicato”, avrebbe sempre potuto fare a posteriori. Risulta pertanto pretestuoso che ora censuri di formalismo eccessivo l’agire del Pretore aggiunto e gli rimproveri persino di non averla interpellata. Di conseguenza - alla luce anche della recente prassi del Tribunale federale (sentenza 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3.2) – nelle circostanze così descritte non vi è motivo di ritenere che, respingendo l’istanza di gratuito patrocinio quale strumento sussidiario della provvigione al litem, il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti o applicato in modo errato il diritto. Priva di ogni fondamento, la censura va respinta.
7.1 La reclamante afferma che il conto bancario cointestato a cui si riferiva il Pretore aggiunto presentava un saldo di fr. 13'342.23, che tale importo avrebbe dovuto verosimilmente coprire il mantenimento del figlio poiché il convenuto da settembre 2023 non pagava gli alimenti dovuti e non aveva mezzi per farlo, che ad ogni modo quell’importo costituiva la riserva di soccorso da considerare per il calcolo dell’anticipo dall’ente pubblico rispetto ai costi delle misure a protezione dei figli e, ancora, che la reclamante non aveva soldi e non aveva entrate. Precisa infine che la domanda di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio non potevano essere inficiate per il solo fatto di avere richiesto informazioni anche rispetto ad altri conti del convenuto tesi ad appurare le proprie pretese in relazione alla liquidazione del regime matrimoniale dei beni.
7.2 Ora, del conto intestato congiuntamente ai coniugi presso Banca __________ la reclamante ha prodotto agli atti la sola prima pagina di un estratto datato 8 febbraio 2023 e riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 all’8 febbraio 2023 (doc. H): e da questi risulta un saldo di fr. 24'729.93 rilevabile al 31 gennaio 2022, rispettivamente di fr. 25'579.93 al 5 agosto 2022. È pur vero che, in proposito, la decisione cautelare e di merito 16 febbraio 2023 emessa dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città in esito alla procedura di protezione dell’unione coniugale, ha accertato un saldo di fr. 13'342.23 all’8 febbraio 2023 (doc. D pag. 5 nel mezzo n. 5). E, in tal senso del resto, anche la petizione (act. I pag. 6 n. 7.3) e la risposta (act. II pag. 7 n. 2). Di questi la reclamante rivendicava per sé fr. 10'000.– e la rimanenza per il figlio (act. I pag. 6 e 9), da destinare a liquidazione di propri debiti in considerazione del fatto che il convenuto aveva a suo tempo beneficiato di una corrispondente cifra di fr. 10'000.– per far fronte ai suoi costi dell’avvocato, a oneri fiscali e a spese straordinarie (act. III pag. 3 in fine e 4). Ancora con scritto datato (erroneamente) 17 ottobre 2023 ma pervenuto alla Pretura il 16 novembre 2023 (fascicolo mappa bianca “corrispondenza + ordinanze” e tracciamento dell’invio __________) in relazione al citato conto bancario cointestato e al relativo saldo l’interessata rammentava che “al signor CO 1 […] erano stati deliberati fr. 10'000.– proprio per poter far fronte ai costi del suo avvocato” e chiedeva pertanto di poter “beneficiare dello stesso trattamento e, dopo aver fatto fronte alle spese legali, il restante importo potrà essere suddiviso in ragione di un mezzo per ciascuno dei due coniugi”. Sicché, a ben vedere, la medesima reclamante riconosceva che vi era margine per pretendere una provvigione ad litem dal convenuto. Pacifico del resto che (anche) quel conto rientrasse nella liquidazione del regime matrimoniale, come peraltro evidenziava già la decisione cautelare e di merito 16 febbraio 2023 nella causa di protezione dell’unione coniugale (doc. D pag. 5 n. 7). Che il Pretore aggiunto si sia dipartito, oltretutto a titolo meramente abbondanziale, da un importo di fr. 25'000.– non cambia la sostanza. Il reclamo non può che essere respinto.
Il Pretore aggiunto ha in concreto respinto l’istanza di gratuito patrocinio della reclamante, perché si trattava di un beneficio sussidiario alla provvigione ad litem, perché l’istanza di provvigione ad litem era da respingere in quanto non quantificata e non motivata, e perché nello specifico vi era margine per farlo e laddove lo fosse stata avrebbe trovato probabile accoglimento. E per quanto si è detto le argomentazioni della reclamante non invalidano tale conclusione (sopra, consid. 6 e 7). L’esistenza del conto cointestato ai due coniugi con un saldo di fr. 13'342.23 all’8 febbraio 2023 è pacifica e oggettiva, a prescindere dalla situazione personale e lavorativa del convenuto (ovvero senza lavoro, a cui era stata negata l’invalidità, e sprovvisto di risparmi e soldi per moglie e figlio). Che per la prima volta innanzi a questa Camera, la reclamante venga ora a sostenere che “era evidente che la richiesta di provvisio ad litem è stata effettuata unicamente per giusta forma, ma che il signor CO 1 non avrebbe mai potuto far fronte al pagamento delle spese legali dell’avvocato” pare - una volta ancora - pretestuoso. Di nuovo, il reclamo va respinto.
È indubbio e legittimo l’interesse, tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito patrocinio quanto del legale che la rappresenta, a conoscere in tempi ragionevoli se quel beneficio le è concesso (III CCA 13.2021.153/13.2022.6 del 7 giugno 2022 consid. 4.3). Ma, come visto, il gratuito patrocinio è stato negato in quanto sussidiario della provvigione ad litem, di cui era stata omessa la quantificazione e la motivazione, e che, invero, laddove lo fosse stata avrebbe persino potuto trovare accoglimento (sopra, consid. 6, 7 e 8). Lacuna questa a cui, a ben vedere, l’interessata avrebbe anche potuto rimediare. Ogni disquisizione in punto all’autorizzazione a superare la cifra forfettaria di fr 4'200.– risulta così inutile.
10.1 Ancorché tesa a finanziare i costi di una procedura di ricorso, la pretesa di provvigione ad litem non trae origine dalla decisione impugnata (DTF 143 III 617 consid. 7). Sicché un’istanza di provvigione ad litem va inoltrata al Pretore rispettivamente Pretore aggiunto competente, quand’anche la prestazione richiesta sia volta a coprire le spese processuali e di patrocinio in appello (ancora di recente: I CCA 11.2023.123 16 novembre 2023 consid. 1). Presentata in questa sede di giudizio la stessa risulta inammissibile.
Si volesse anche ritenere
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 9 febbraio 2024 di RE 1 è respinto.
La domanda di provvigione ad litem per il reclamo è inammissibile.
La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo è respinta.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 9 febbraio 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).