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Incarto n. 13.2024.12 13.2024.13
Lugano 3 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2023.4108/DM.2023.191 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 8 settembre 2023 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
e ora sul reclamo 16 febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 febbraio 2024 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di provisio ad litem e quella di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l'11 maggio 2000. Dalla loro unione è nata G__________. RE 1 è anche madre di S__________ che, previo disconoscimento della paternità ascritta a Vito Rizzo, è stata riconosciuta dal padre F__________ il 13 giugno 2018.
CO 1 ha lasciato la Svizzera a gennaio 2016 per trasferirsi prima in Italia e poi in Croazia. Attualmente risulta risiedere nuovamente in Italia.
B. In esito ad un procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 14 giugno 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha - per quanto qui di rilievo - autorizzato i coniugi a vivere separati, affidato G__________ alla madre con riserva delle relazioni personali tra G__________ e il padre CO 1, stabilito un contributo alimentare (indicizzato) per la moglie di fr. 4'516.– da settembre 2016 a ottobre 2016, fr. 3'984.50 da novembre 2016 a febbraio 2017, fr. 4'063.50 da marzo 2017 a settembre 2017 e fr. 3'828.– da ottobre 2017 in poi, stabilito un contributo alimentare (oltre gli assegni familiari e indicizzato) per G__________ di fr. 1'556.– da settembre 2016 a febbraio 2017 e di fr. 1'072.– da marzo 2017 in poi (inc. n. SO.2016.4204/CA.2017.44).
C. Con petizione 8 settembre 2023 RE 1 ha chiesto innanzi la medesima Pretura lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto con CO 1, la liquidazione del regime matrimoniale sicché ogni coniuge resti titolare dei propri beni e conti bancari e/o postali, la rinuncia a contributi di mantenimento tra coniugi, la rinuncia al conguaglio degli averi di previdenza professionale e un contributo di mantenimento per G__________ di fr. 937.58 (esclusi gli assegni familiari). L’attrice ha inoltre chiesto dal marito una provisio ad litem di fr. 5'000.– e, in subordine, di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio comprensivo dei costi dell’avv. PA 1.
Nel mentre G__________, diventata maggiorenne, ha autorizzato la madre a far valere in suo nome e per suo conto i contributi di mantenimento.
D. Nonostante regolare citazione CO 1 non è comparso all’udienza del 23 ottobre 2023 indetta per la conciliazione e per il dibattimento sull’istanza di provisio ad litem e di gratuito patrocinio. L’attrice, dal canto suo, ha confermato in quella sede le sue richieste.
Nel seguito CO 1 non ha presentato il memoriale di risposta e non ha prodotto la documentazione di cui era stato richiesto neppure nel termine suppletorio fissatogli dal Pretore aggiunto, rimanendo quindi precluso.
E. Con decisione 5 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia l’istanza di provisio ad litem (dispositivo n. 1) sia l’istanza di gratuito patrocinio formulata in via subordinata (dispositivo n. 2). Ha quindi posto le spese processuali di fr. 400.– a carico di RE 1 (dispositivo n. 3).
F. Con reclamo 16 febbraio 2024, e previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, RE 1 chiede di annullare la decisione 5 febbraio 2024 e di essere ammessa, per la procedura di divorzio, al beneficio del gratuito patrocinio comprensiva della rappresentanza legale dell’avv. PA 1. In via subordinata chiede il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché le riconosca il citato beneficio, rispettivamente affinché proceda ad una nuova valutazione. La reclamante postula analogo beneficio anche per la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni.
G. Il 22 febbraio 2024 si è tenuto il dibattimento di merito. CO 1 non è comparso all’udienza. L’attrice ha ribadito le sue richieste e notificato nuovi documenti, ammessi dal Pretore aggiunto. Chiusa l’istruttoria si è proceduto seduta stante alle arringhe finali, l’attrice producendo delle proprie conclusioni scritte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata 5 febbraio 2024 è pervenuta l’indomani alla reclamante. Spedito il 16 febbraio 2024 (busta d’invio originale) il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Inoltre il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
La reclamante allega al reclamo, oltre alla decisione impugnata (doc. A al reclamo), una serie di documenti suddivisi in fascicoli (doc. B a F al reclamo), che in sostanza coincidono con quelli prodotti all’udienza del 22 febbraio 2024 (verbale, pag. 1 e annessi: doc. T e successivi). Essendo nuovi nella procedura di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC), tali documenti sono ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio formulata per questa sede di giudizio.
3.1 Il Pretore aggiunto ha calcolato un reddito mensile netto della reclamante di fr. 4'748.– rapportandolo ad un suo fabbisogno mensile allargato di fr. 2'795.–, ritenendo verosimile che l’interessata non percepisse il contributo alimentare di fr. 3'828.– a carico del marito che le era stato riconosciuto quale misura a protezione dell’unione coniugale. Da cui una disponibilità di fr. 1'935.–. Per la figlia G__________, ormai maggiorenne ma ancora in formazione, ha fissato un fabbisogno mensile di fr. 590.– già dedotti gli assegni familiari percepiti in ragione di fr. 360.–. Parimenti verosimile poi che il padre non versasse il contributo alimentare di fr. 1'072.– dovutole in esito alla procedura di protezione dell’unione coniugale, visto che gli atti davano riscontro dell’anticipo di alimenti di fr. 700.– mensili da parte dello Stato, di cui invero non era però dato di sapere se ancora veniva versato. Il Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che la reclamante doveva pure provvedere al mantenimento di S__________, che ha fissato in fr. 244.– già dedotti gli assegni familiari per totali fr. 310.–, in quanto anche il di lei padre non versava contributi di mantenimento. Il primo giudice ha così accertato una disponibilità mensile residua della reclamante di fr. 1'119.– (fr. 4'748.–./. fr. 2'795.– ./. fr. 590 ./. fr. 244.–), importo che a suo modo di vedere consentiva all’interessata di finanziare i costi processuali e di patrocinio del divorzio tramite pagamenti rateali sull’arco di un anno. Ha in definitiva respinto l’istanza di provisio ad litem e l’istanza di gratuito patrocinio.
3.2 La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto un’errata applicazione del diritto, segnatamente degli art. 117 e 119 CPC, insieme ad un accertamento manifestamente errato dei fatti in punto alla sua situazione economica e a quella delle figlie.
È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
5.1 La reclamante contesta il mancato computo nel suo fabbisogno della posta di debito per fr. 1'000.– mensili. Diversamente dalle pretese rette dal diritto di famiglia dove per il calcolo dei contributi alimentari andava provata l’esistenza di un onere per debiti, ai fini della richiesta di gratuito patrocinio diventava determinante soltanto valutare se la situazione economica del richiedente consentiva il pagamento delle spese della procedura. A mente della reclamante l’importo di fr. 1'000.– era in concreto giustificato e da ammettere. In effetti il suo estratto del registro delle esecuzioni indicava 7 attestati di carenza beni emessi negli ultimi 20 anni per un valore totale di fr. 88'857.75, di cui il più recente di fr. 31'227.35 rilasciato il 22 dicembre 2022. La ripresa nel 2022 dell’attività lavorativa da parte sua aveva poi coinciso con delle diffide di pagamento di creditori, segnatamente quella datata 29 marzo 2023 di __________ SA e quella datata 19 settembre 2022 di __________ GmbH (doc. H). E la cifra di fr. 1'000.–, peraltro sottostimata, teneva solo conto dell’ultimo attestato di carenza di beni rateizzato sull’arco di tre anni.
5.2 Tuttavia. Giova qui rammentare che - a differenza di quanto lascia intendere la reclamante - l’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento all’effettiva situazione finanziaria (sopra, consid. 4). Ora, agli atti figurano le due diffide di pagamento datate l’una 29 marzo 2023 di __________ SA per 31'496.10 e l’altra 19 settembre 2022 di __________ GmbH per fr. 11'600.75, pretese che in entrambi i casi risultano accertate da attestati di carenza di beni di pari importo (doc. H). La reclamante non accenna però a evidenti e reali trattative intercorse con questi creditori tese a pianificare un piano di rientro per questi debiti. E sempre in un’ottica di estinzione di tali oneri, trattandosi di importi accertati da attestati di carenza di beni, l’interessata non pretende neanche di avere in qualche modo abbozzato degli sporadici e parziali versamenti mensili presso il competente ufficio di esecuzione (combinati art. 12 cpv. 2 e art. 149a cpv. 2 LEF). Motivo per cui pare difficilmente verosimile che, a fronte di una posta di fr. 1'000.– inserita nel suo fabbisogno, la corrispondente cifra sarà poi destinata a saldare quei debiti. Nelle citate circostanze nemmeno si spiega
6.1 Di contro la reclamante sostiene che il fabbisogno di G__________ è da quantificare in fr. 790.–, poiché la voce di costo di fr. 200.– per pasti fuori casa è pertinente. Nella petizione si era in effetti precisato che G__________ aveva ormai iniziato il 4° anno di formazione quale disegnatore AFC (architettura d’interni) presso il __________. Motivo per cui un rientro della figlia al domicilio di __________ per il pranzo era oggettivamente da escludere, il che giustificava l’inclusione della cifra di fr. 200.– mensili pari a una spesa di fr. 10.– sull’arco di 20 giorni al mese.
6.2 Ora, nelle citate circostanze, si può senz’altro discutere in punto all’opportunità di riconoscere o no un importo a questo titolo. E questo anche se non vi sia traccia apparente di un giustificativo di spesa in tal senso. È pur vero che la quantificazione stimata dalla reclamante lascerebbe intendere una frequenza scolastica di 240 giorni l’anno, ciò che eccede oggettivamente la durata di un anno scolastico. Ma d’altro canto, va anche rilevato che l’Ufficio di esecuzione ha considerato un importo di poco superiore ai fini del calcolo del minimo LEF allestito il 3 marzo 2023 (doc. H). Sia come sia, l’argomento non ha al lato pratico una portata propria, e meglio per i motivi che qui seguono (sotto, consid. 7).
7.1 La documentazione agli atti dà riscontro del contratto 18 marzo 2019 sottoscritto da quest’ultimo e dalla reclamante, finalizzato anche alla regolamentazione dell’obbligo di mantenimento a favore di S__________ e che quantificava in fr. 0.– il contributo a carico del padre per rapporto - rispettivamente - ad un ammanco di fr. 1'031.– fino al compimento del 6° anno di età, ad un ammanco di di fr. 1'281.– fino al compimento del 12° anno di età e ad un ammanco di fr. 1'581.– fino al compimento del 18° anno di età (con riserva dell’art. 277 cpv. 2 CC). Ora, questo contratto è stato approvato il 27 marzo 2019 dall’Autorità regionale di protezione __________, che con risoluzione 20 luglio 2021 ne ha poi protratto la validità fino al 30 giugno 2023 (doc. K).
7.2 Premesso ciò, ai fini della richiesta di gratuito patrocinio la reclamante non ha fatto alcuna menzione di un eventuale ulteriore rinnovo del contratto 18 marzo 2019, sicché vi sia motivo di ritenere che il citato assetto continui a valere anche dopo il 30 giugno 2023. E, a ben vedere, l’interessata neppure ha accennato ad una richiesta sottoposta in tal senso all’Autorità regionale di protezione e ancora da decidere. La reclamante poi non supporta nemmeno con altri documenti l’impossibilità per F__________ di sovvenire integralmente o parzialmente al mantenimento della propria figlia S__________: in merito basti rilevare che - fino a prova contraria - questi risulta risiedere in Italia a __________ e che nulla è dato sapere sulla sua situazione personale ed economica (doc. K). Sotto questo profilo pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - il corrispondente onere a carico della reclamante, foss’anche di soli fr. 244.–, non avrebbe dovuto essere considerato. Nello specifico la circostanza non comporta modifiche di rilevo ai fini del bilancio complessivo finale delle disponibilità economiche in capo alla reclamante, potendosi senz’altro ritenere che essa compensa ampiamente il mancato riconoscimento della rivendicata posta di fr. 200.– per pasti fuori casa per G__________ (sopra, consid. 6). Motivo per cui, alla resa dei conti, neanche da questo punto di vista è ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o un’errata applicazione del diritto.
8.1 La reclamante definisce “sorprendente” l’argomentazione del Pretore aggiunto. Gli obietta che i doc. P, O, L e Q prodotti agli atti smentivano un intervento dell’Ufficio anticipo alimenti, poiché dimostravano che il relativo importo di fr. 700.– a parziale copertura del mancato versamento del contributo paterno a favore di G__________ non veniva oramai più corrisposto sin dal 2022. L’interessata rimprovera peraltro al primo giudice che, semmai, era da ricorrere all’istituto dell’interpello per i dovuti chiarimenti.
8.2 Ora, a ben vedere, il compimento della maggior età da parte di G__________ basta(va) ad escludere sin dall’avvio della causa di divorzio un anticipo di alimenti per figli minorenni (Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988 [RL 874.350]). E l’averne invece beneficiato rende(va) in sé ipotetico un successivo tentativo di incasso forzato ad opera della reclamante. In effetti l’anticipo comporta la surrogazione dello Stato - e per esso dell’Ufficio rette, anticipi e incassi - nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni, sicché è al solo Stato che incombe di attivare i necessari strumenti esecutivi e giudiziari tesi all’incasso integrale di quanto dovuto dal debitore, eventuali differenze essendo poi riversate al genitore che ne ha richiesto l’intervento (art. 1 e 7 del citato Regolamento). Questo anche a fronte di fattispecie transfrontaliere (cfr. art. 1 e 20 segg. dell’Ordinanza sull’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia [OAInc; RS 211.214.32]). Da tutto ciò, nondimeno, la reclamante non ne deduce ancora che per la figlia G__________ sia da ritenere un fabbisogno mensile maggiorato. E, fino a prova contraria, la disponibilità mensile residua di fr. 1'119.– ritenuta dal Pretore aggiunto è il prodotto della deduzione dal reddito della reclamante dei fabbisogni della medesima, di G__________ e di S__________ (fr. 4'748.– ./. fr. 2'795.– ./. fr. 590.– ./. fr. 244.–). Sicché, al riguardo, la critica sollevata si rivela addirittura pretestuosa.
8.3 Nelle circostanze così descritte, e per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5, 6, 7), non vi è ragione per scostarsi dalla disponibilità mensile di fr. 1'119.–, che mantiene così la sua attualità. Si aggiunga che la reclamante non afferma che tale importo non consente di finanziare i costi processuali e di patrocinio del suo divorzio tramite pagamenti rateali nel termine di un anno. E nello specifico nemmeno è da prevedere un particolare e significativo dispendio di tempo per l’attività legale svolta dal suo avvocato. Basti evidenziare che le richieste di giudizio avanzate con la petizione 8 settembre 2023 (7 pagine e indicata come non motivata) non ponevano particolari problemi sotto il profilo giuridico, visto che ad eccezione del contributo per G__________ - prossima alla conclusione della sua formazione e ormai maggiorenne - nulla era rivendicato fra coniugi a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, di ripartizione degli averi previdenziale e di mantenimento. La mancata partecipazione del convenuto non ha poi richiesto di trattare eventuali contestazioni, con relativo aumento delle ore di lavoro. In concreto nemmeno è da attendersi un eccessivo esborso per tassa di giustizia e spese (cfr. art. 7 LTG).
In definitiva pertanto, non vi sono i presupposti per ritenere che nell’esito la conclusione del Pretore aggiunto sia costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. Ne consegue la reiezione del reclamo.
La richiesta di gratuito patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. A prescindere dal requisito di indigenza (art. 117 lett. a CPC), a fronte delle censure sollevate il reclamo non presentava probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 febbraio 2024 di RE 1 è respinto.
La richiesta di gratuito patrocinio della reclamante è respinta.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).