Incarto n. 12.2023.150
Lugano 29 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 aprile 2017 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 116'640.- oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano per CHF 123’767.- oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2015, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 10 ottobre 2023 ha accolto;
appellante la convenuta, con appello 17 novembre 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con risposta all’appello 29 gennaio 2024, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nel documento contrattuale è stato precisato che ogni modifica dell’accordo avrebbe dovuto ricoprire la forma scritta.
Per le prestazioni di consulenza da lei asseritamente fornite con riferimento alla conclusione di quel contratto, AO 1 ha trasmesso a AP 1 due fatture, la prima, datata 16 febbraio 2015 e recante il n. 150216, di EUR 116'640.- (con la causale “90% della quotaparte provvigioni per il progetto” denominato “G__________-MOR”, doc. C inc. UC), rispettivamente la seconda, datata 17 giugno 2015 e recante il n. 150617, di EUR 12'960.- (con la causale “10% della quotaparte provvigioni per il progetto” denominato “G__________- MOR”, doc. C). Il 2 luglio 2015 AP 1 le ha corrisposto EUR 17'438.76 in relazione alle fatture n. 150413 e 150617 (doc. C), mentre che in precedenza, il 23 giugno 2015, per quanto riguardava la fattura n. 150216, le aveva proposto di poterla saldare per la fine del mese di luglio (doc. D).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale sono in particolare stati sentiti, in qualità di testimoni, una dipendente dell’attrice (M__________ ), alcuni consulenti di A __________ (R__________ , __________ e ) e il direttore di G __________ (J ), rispettivamente, in qualità di parti, un organo dell’attrice ( H__________) e un organo della convenuta (D__________ __________) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 10 ottobre 2023, ha integralmente accolto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi CHF 6'300.- (già comprensive di CHF 1'000.- per la procedura di conciliazione) a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 9’500.- a titolo di ripetibili.
Con l’appello 17 novembre 2023 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la risposta 29 gennaio 2024, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), avvenuta il 18 ottobre 2023, è senz’altro tempestivo.
Il Pretore ha innanzitutto ritenuto che nel caso concreto non occorresse chinarsi sulla riserva di forma scritta contenuta nel contratto di cui al doc. 3, non foss’altro poiché le parti erano concordi nell’affermare che tale contratto non contemplava il progetto “MOR” bensì i progetti “G__________”, “” e “” (risposta p. 2, replica p. 3, duplica p. 2, conclusioni di parte attrice p. 15, conclusioni di parte convenuta p. 2), aspetto per altro confermato anche dalle risultanze di causa (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 18-24).
Il progetto “MOR” non poteva dunque essere interpretato quale modifica del contratto di cui al doc. 3 ma come un contratto distinto a tutti gli effetti, per il quale le parti non avevano riservato una qualsiasi forma, tant’è che il relativo progetto era stato definito in un secondo momento e che la provvigione doveva essere concordata a forfait tra __________ H__________ e D__________ __________ (doc. I; interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 5-12 e 28-29, interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 20-23, testimonianza M__________ __________ p. 2 righe 13-15), cosa poi effettivamente avvenuta (interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 1-5, testimonianza R__________ __________ p. 2 risposta 6).
7.1. In questa sede la convenuta ha sostenuto che dal contratto di cui al doc. 3 non si poteva comprendere se lo stesso si estendesse anche alla fornitura e all’installazione del “MOR” e che la questione avrebbe pertanto dovuto essere oggetto di un’interpretazione da parte del giudice, il quale, visto che il “MOR” costituiva la terza parte del progetto di cui si discuteva da tempo ed era la naturale conseguenza della prima e della seconda parte dello stesso (testimonianza __________ H__________ p. 2) e considerato che la volontà delle parti risultava chiaramente dal testo dell’accordo, avrebbe dovuto risolverla nel senso che quel contratto, e dunque la riserva della forma scritta in esso contenuta, valeva anche per questa terza fase. In definitiva, il giudizio con cui il Pretore aveva escluso che il progetto “MOR” non fosse contemplato dal contratto pattuito tra le parti, per altro non sufficientemente motivato, violava gli art. 1 e 13 CO.
7.2. La prima parte della censura, quella con cui la convenuta ha rimproverato al Pretore una violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza per non aver sufficientemente spiegato le ragioni che lo avevano indotto ad escludere che il progetto “MOR” non fosse contemplato dal contratto di cui al doc. 3, è manifestamente infondata.
7.2.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che il giudice menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa. Egli non è per contro obbligato a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).
7.2.2. Nel caso di specie la sentenza pretorile soddisfa tali requisiti.
Il Pretore ha in effetti illustrato chiaramente le ragioni che lo avevano portato ad escludere che la fornitura e l’installazione del “MOR” potessero essere un’estensione del contratto di cui al doc. 3, rilevando non solo come le parti stesse fossero concordi nell’affermare che quest’ultimo contratto non contemplava quel progetto bensì i progetti “G__________”, “” e “” (risposta p. 2, replica p. 3, duplica p. 2, conclusioni di parte attrice p. 15, conclusioni di parte convenuta p. 2), ma anche come quella circostanza avesse trovato conferma nell’istruttoria (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 18-24).
7.3. La seconda parte della censura, quella con cui la convenuta ha rimproverato al Pretore di non aver interpretato il contratto nel senso che lo stesso, e dunque la riserva della forma scritta in esso contenuta, valeva anche per la fornitura e l’installazione del “MOR”, è invece irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non si è in effetti confrontata criticamente con la motivazione pretorile riassunta sopra, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto essa sarebbe stata errata e con ciò da correggere.
La censura sarebbe stata in ogni caso da respingere anche nel merito, non solo per il fatto che la motivazione addotta dal Pretore poteva essere condivisa, ma anche per il fatto che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la presunzione di assenza di obbligatorietà di un accordo non concluso nella forma che i contraenti avevano in precedenza convenuto (art. 16 cpv. 1 CO) viene a cadere tra l’altro qualora, com’è avvenuto nel caso di specie (cfr. consid. 8 e 9), le prestazioni contrattuali vengano in seguito fornite ed accettate senza riserve nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita, ritenuto che in quest’ultimo caso si ammette una concorde rinuncia delle parti all’esigenza di forma (DTF 105 II 75 consid. 1, 125 III 263 consid. 4c; TF 4A_431/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 5.3, 4A_607/2021 del 9 agosto 2022 consid. 4.1.3).
Dall’istruttoria era infatti emerso che grazie alla sua attività di intermediazione - nonché al rapporto di fiducia instauratosi tra __________ H__________ e R__________ __________
8.1. In questa sede la convenuta ha sostenuto, censurando in più punti l’accertamento dei fatti operato nella sentenza, che l’attrice non avrebbe in realtà provato di aver svolto in relazione al contratto per la fornitura e l’installazione del “MOR” un’attività tale da giustificare la provvigione da lei richiesta. __________ H__________ avrebbe in particolare presentato la convenuta a R__________ __________ già in precedenza (testimonianza R__________ __________ p. 2 seg.) e soprattutto l’unica attività svolta dal primo sarebbe stata quella di suggerire al secondo dei prezzi da inserire nell’offerta per ottenere il contratto (interrogatorio D__________ __________ p. 4 seg.), ritenuto che non vi sarebbe stata nessun’altra consulenza (interrogatorio D__________ __________ p. 5 [in particolare, si aggiunga qui, alle righe 10-12], in particolare tecnica (testimonianza R__________ __________ p. 3), contrattuale o amministrativa (testimonianza M__________ __________ p. 2 [in particolare, si aggiunga qui, alle righe 42-43]). Non sarebbe poi vero che a p. 3 della testimonianza di R__________ __________ (in particolare, si aggiunga qui, alla risposta 8) era risultato che __________ H__________ l’avrebbe convinto ad accettare l’offerta della convenuta. E nemmeno sarebbe vero, e comunque ciò non rientrerebbe nella consulenza prevista dagli accordi di cui al doc. 3 o di eventuali accordi successivi, che __________ H__________ aveva fornito assistenza successivamente alla fornitura del “MOR” per questioni legate a finanziamenti alla convenuta. Quanto alle riunioni a cui l’attrice aveva partecipato, le stesse riguarderebbero invece il contratto di cui al doc. 3.
8.2. Come si vedrà, la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che la convenuta non ha spiegato se e per quale motivo tutte le singole prove indicate dal giudice di prime cure a sostegno di ogni singola circostanza da lui accertata non sarebbero tali da dimostrare o non dimostrerebbero quelle circostanze (TF 4A_704/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.5 e 4.6). E comunque sarebbe infondata anche nel merito.
8.2.1. Come detto, per il Pretore, il fatto che grazie all’attività di intermediazione dell’attrice
8.2.2. Per il Pretore, quanto accertato sopra era per altro stato confermato anche dalla testimonianza di R__________ , il quale aveva persino affermato che senza l’intervento dell’attrice, che in particolare gli aveva presentato la convenuta e lo aveva convinto ad aggiudicarle la commessa (p. 3 risposta 8 e p. 4 risposte 3 e 4), il contratto non sarebbe stato verosimilmente perfezionato con la convenuta bensì con altri (p. 2 seg. risposte 5 e 9 e p. 4 segg. risposte 2, 3, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 13 e 15). Ora, neanche in questo caso, la convenuta si è confrontata con tutti i riferimenti probatori esposti nella decisione pretorile, essendosi limitata a prendere posizione solo su quanto il teste avrebbe riferito a p. 2 seg. della sua deposizione. E in ogni caso è incontestabile che nella sua testimonianza R __________ si sia effettivamente espresso proprio nei termini riportati dal primo giudice.
8.2.3. Per il Pretore, il fatto che l’attrice avesse oltretutto partecipato anche all’andamento del progetto, prendendo segnatamente parte a varie riunioni e fornendo consulenza sui prezzi e in ambito contrattuale, era stato dimostrato dal doc. F, dall’interrogatorio di D__________ __________ (p. 5 righe 27-28 e 32-33), dalla testimonianza di M__________ __________ (p. 2 righe 44-46) e dalla testimonianza di R__________ __________ (p. 3 risposta 9 e 10), mentre il fatto che essa fosse pure intervenuta al fine di aiutare la convenuta a far fronte alle sue difficoltà finanziarie, proponendo la collaborazione con L__________ __________ quale nuova azionista e T__________ __________ quale membro con firma individuale, era stato dimostrato dall’interrogatorio di D__________ __________ (p. 4 righe 31-32). Nell’appello la convenuta non ha tuttavia spiegato, se non con riferimento a quanto era stato riferito da D__________ __________ (su cui ci si è tuttavia già espressi al consid. 8.2.1), per quale motivo tutte le prove indicate nella sentenza non fossero tali da suffragare questi ulteriori accertamenti pretorili.
E dall’altra era pure risultato, dopo che la convenuta aveva già provveduto a pagare all’attrice EUR 17'438.76 in relazione alla fattura recante il n. 150617, corrispondente all’acconto del 10% della provvigione “MOR” (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 20-26, p. 5 righe 13-18 e 39-40), che D__________ __________ in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D si era impegnato a versarle anche il saldo di EUR 116'640.-, di cui alla fattura recante il n. 150216, entro la fine di luglio 2015.
9.1. In questa sede la convenuta ha sostenuto che il fatto che D__________ __________ in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D avesse riconosciuto di dover pagare a breve l’importo di EUR 116'640.- non permetteva ancora di dedurre, alla luce delle spiegazioni da lui fornite nel suo interrogatorio (p. 5), confermate per altro dai doc. B e I nonché dalla deposizione di __________ H__________ e dalla testimonianza di M__________ , che quella somma fosse effettivamente dovuta. Essa ha poi evidenziato che la somma di EUR 120'000.- pattuita verbalmente tra le parti per la provvigione, sia pure riconosciuta da D __________, sarebbe però stata superiore all’importo di circa EUR 98'000.- riconosciuto dalla stessa attrice nella replica (p. 7), dovuto in applicazione dei parametri fissati nel contratto di cui al doc. 3 (13% di EUR 760'000.-), e nemmeno collimerebbe con l’importo di EUR 96'000.- che l’attrice stessa aveva indicato esserle ancora dovuto nella tabella di cui al doc. I. Ed ha aggiunto che “le fatture pagate e quelle richieste” non coinciderebbero “né con i numeri né con le cifre pagate” e in particolare che l’importo di EUR 17'438.76 da lei pagato il 2 luglio 2015 (doc. C) non corrisponderebbe “con la cifra dedotta né con il numero di fatture del MOR” (appello p. 5 seg.).
9.2. La censura deve senz’altro essere disattesa.
9.2.1. La convenuta non ha in sé censurato l’assunto pretorile, che deve con ciò essere considerato assodato, secondo cui __________ H__________ e D__________ __________ avessero concordato verbalmente in complessivi EUR 120'000.- + IVA la provvigione a favore dall’attrice per la fornitura del “MOR”. In tali circostanze poco importa sapere se, come ritenuto dal Pretore con una motivazione alternativa e indipendente, D__________ __________ in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D avesse anche riconosciuto di dover pagare a breve l’importo di EUR 116'640.-, ciò che per altro era chiaramente evincibile da quel documento.
9.2.2. La convenuta non può essere seguita nemmeno laddove ha messo in dubbio la correttezza della somma di EUR 116'640.- (ossia EUR 108'000.- + IVA) fatta valere in causa dall’attrice.
Innanzitutto il fatto che la somma di EUR 120'000.- pattuita verbalmente tra le parti sarebbe stata superiore all’importo di circa EUR 98'000.- dovuto in applicazione dei parametri di calcolo fissati nel contratto di cui al doc. 3 è irrilevante, visto che quest’ultimo contratto, con i parametri in esso indicati, non era applicabile alla fornitura del “MOR” (cfr. consid. 7.3). Non è per altro vero che l’attrice a p. 7 della replica avrebbe riconosciuto di poter pretendere solo quest’ultima somma, quella sua affermazione essendo avvenuta “nella più che denegata ipotesi in cui il contratto di cui al doc. 3 fosse applicabile in concreto e che si giungesse alla conclusione che la clausola sulla forma delle modifiche contrattuali presente nello stesso porti a ritenere che la comunicazione mail di cui al doc. C dell’incarto di conciliazione n. CM.2016.833 non obblighi parte convenuta relativamente alla provvigione dovuta” (replica p. 6).
Il fatto che la somma di EUR 120'000.- pattuita verbalmente tra le parti non collimerebbe con l’importo di EUR 96'000.- che l’attrice aveva indicato esserle ancora dovuto nella tabella di cui al doc. I è invece irricevibile, essendo stato addotto per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). In ogni caso l’importo che l’attrice aveva indicato esserle ancora dovuto in quella tabella era stato - giustamente - da lei calcolato in EUR 96'000.- tenendo conto che a quel momento, nel giugno 2015 (“Stand: Giugno.15”), la convenuta, visto quanto incassato sino ad allora dalla sua cliente (il 90% della mercede), risultava esserle debitrice di soli EUR 108'000.- (degli EUR 120'000.- concordati), dai quali doveva essere dedotto l’acconto di EUR 12'000.- già corrisposto (cfr. pure interrogatorio __________ H__________ p. 2 righe 41-47, testimonianza M__________ __________ p. 2 righe 15-23); il che a ben vedere non significa però ancora, specie in assenza di un’allegazione in tal senso della convenuta negli allegati preliminari (cfr. consid. 10.2), che quest’ultima non potesse in seguito aver incassato dalla sua cliente anche l’ultimo 10% e con ciò non potesse risultare debitrice di tutti gli EUR 120'000.- concordati con l’attrice, dai quali andava dedotto l’acconto di EUR 12'000.- già corrisposto.
Del tutto infondato è invece l’assunto della convenuta, per altro addotto per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario), secondo cui “le fatture pagate e quelle richieste” non coinciderebbero “né con i numeri né con le cifre pagate” e in particolare secondo cui l’importo di EUR 17'438.76 da lei pagato il 2 luglio 2015 (doc. C) non corrisponderebbe “con la cifra dedotta né con il numero di fatture del MOR”. È in effetti incontestabile che l’importo di EUR 17'438.76 pagato dalla convenuta in relazione alle fatture n. 150413 e 150617 (doc. C) era riferito in parte alla fattura datata 17 giugno 2015 e recante il n. 150617 di EUR 12'960.- (ossia EUR 12'000.- + IVA) e per la rimanenza di EUR 4'478.76 concerneva invece la fattura, non agli atti, recante il n. 150413 relativa al progetto “G__________, Eng. 10%”, che al pari dell’altra risultava essere stata da lei pagata il “2.07.15” (cfr. doc. I).
Queste due circostanze fattuali erano in effetti state da lei addotte per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC) solo in sede conclusionale. E comunque non erano state sufficientemente dimostrate, visto che l’unica prova attestante la prima circostanza (interrogatorio D__________ __________ p. 4 righe 20-23 e p. 5 righe 13-18 e 39-40) era stata sconfessata da altre risultanze istruttorie, segnatamente dal fatto che M__________ __________ non era stata informata dell’esistenza di una tale condizione (testimonianza M__________ __________ p. 1 righe 14-16 e p. 2 righe 40-41), dal fatto che la convenuta aveva ciononostante provveduto a pagare la fattura recante il n. 150617 e ancora dal fatto che la convenuta in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D si era incondizionatamente impegnata a pagare la fattura recante il n. 150216; mentre che la seconda circostanza non risultava essere stata suffragata da alcuna prova.
10.1. In questa sede la convenuta ha contestato che le due circostanze fattuali da lei addotte in sede conclusionale, ossia il fatto che il pagamento della provvigione fosse stato condizionato all’integrale pagamento della mercede da parte della sua cliente e il fatto che in ogni caso il saldo del 10% di quella mercede non le fosse stato ancora pagato, non potessero essere considerate per il giudizio siccome irricevibili. Essa ha osservato che “la parte convenuta ha contestato integralmente il perfezionamento dell’accordo. Essa non è entrata nel merito degli elementi dello stesso e delle sue clausole orali, avendolo contestato per diversi motivi, tra cui quello di non essere stato redatto per iscritto e la mancanza di accordo tra le parti. Una contestazione, seppure necessariamente specifica, non può addentarsi in tutte le possibili negazioni di eventuali clausole di cui si contesta il perfezionamento stesso del contratto e la concorde volontà delle parti”, aggiungendo poi che “la decisione avrebbe quindi dovuto addentrarsi nel valutare se la clausola contrattuale, contestata dalla parte convenuta già solo per aver contestato l’intero contratto, era stata sufficientemente dimostrata dalla controparte e non fermarsi alla presunta mancata contestazione, che è invece sufficientemente motivata. Così facendo il giudice di prime cure viola l’art. 8 CC, disconoscendo che l’onere di dimostrare le clausole contrattuali spetta alla parte attrice e non alla parte convenuta” (appello p. 9).
Nel prosieguo del suo esposto ha poi rilevato come quelle due circostanze fattuali corrispondevano alla realtà. A parte che non era certamente a lei che incombeva l’onere di provare che il diritto alla provvigione della controparte non era maturato ma era semmai l’attrice a dover dimostrare il contrario, ha rilevato che la prima delle due circostanze fattuali era stata dimostrata non solo da D__________ __________ (interrogatorio p. 7), da __________ H__________ (interrogatorio p. 2) e da M__________ __________ (testimonianza p. 2), ma anche dal fatto che nella fattura di cui al doc. C inc. UC, così come nella tabella di cui al doc. I, il pagamento della provvigione a favore dell’attrice, allora pari al 90%, le era stato richiesto solo dopo che essa aveva a sua volta ricevuto il 90% della mercede dalla sua cliente, tanto più che essa in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. D aveva lasciato intendere che la cliente non aveva ancora pagato integralmente la fornitura. Quanto alla seconda circostanza fattuale, ha evidenziato che l’onere di provare di aver diritto anche all’ultimo 10% della provvigione a seguito dell’avvenuto pagamento dell’ultimo 10% della mercede da parte della cliente incombeva all’attrice e non spettava certo alla convenuta dimostrare il contrario.
10.2. La censura deve senz’altro essere disattesa.
La convenuta, che in questa sede non ha censurato di aver addotto per la prima volta solo con le conclusioni che il pagamento della provvigione sarebbe stato condizionato all’integrale pagamento della mercede da parte della sua cliente e che il saldo del 10% di quella mercede nemmeno le sarebbe stato ancora pagato, non può essere assolutamente seguita laddove ha sostenuto che quelle due circostanze fattuali sarebbero state in ogni caso ricevibili ed avrebbero pertanto dovuto essere considerate per il giudizio. Come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, l’adduzione in sede conclusionale di una nuova tesi difensiva fondata su fatti non addotti negli allegati preliminari è in effetti proceduralmente irrita (art. 229 CPC e contrario), la massima eventuale, che vale nella procedura ordinaria, imponendo alle parti di addurre nel limite del possibile già negli allegati preliminari tutte le ipotizzabili circostanze di fatto atte a migliorare la loro rispettiva posizione processuale (cfr. DTF 146 III 416 consid. 5.3). E nel caso di specie si trattava appunto di fatti che avrebbero potuto essere ragionevolmente addotti già nella risposta e nella duplica.
11.1. In questa sede la convenuta ha ribadito che il diritto dell’attrice alla provvigione si sarebbe estinto in applicazione dell’art. 418h cpv. 2 CO, visto che l’istruttoria aveva dimostrato che essa a seguito della fornitura difettosa del “MOR” aveva subito un danno importante, tale quasi da comportarne il fallimento (doc. 6, 8 e 10, interrogatorio D__________ __________ p. 4, testimonianza J__________ __________ p. 6), poco importando invece se l’attrice fosse o meno responsabile dei difetti riscontrati nell’impianto.
11.2. La censura è manifestamente infondata, al limite del temerario.
Nel caso di specie non si vede innanzitutto, e la convenuta non lo ha spiegato, per quale motivo avrebbe dovuto entrare in linea di conto l’art. 418h cpv. 2 CO, che è una disposizione relativa al contratto di agenzia, che il Pretore, dopo ampia motivazione, aveva invece considerato inapplicabile, ritenendo che tra le parti fosse invece stato concluso un contratto di mediazione.
In ogni caso le condizioni per far capo all’art. 418h cpv. 2 CO non erano assolutamente date, visto che quell’articolo, in base al suo tenore, poteva entrare in considerazione solo se la controprestazione corrispondente alla prestazione già eseguita dal mandante, ossia il pagamento da parte del suo cliente, non era fornita o lo era in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il mandante pagasse una provvigione. Ora, a parte il fatto che nel caso concreto è pacifico che la cliente aveva già provveduto a pagare alla convenuta almeno il 90% della mercede, si osserva che una fornitura difettosa tale da comportare un danno importante alla convenuta non rientra tra le fattispecie che permetterebbero di far capo a quella norma.
E comunque, non avendo la convenuta censurato l’assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni a sostegno di quel danno non erano state sufficientemente dettagliate e motivate e dunque non permettevano di appurarne l’entità e nemmeno erano tali da escludere il pagamento della provvigione, è a maggior ragione escluso che essa possa prevalersi di quella disposizione.
12.1. In questa sede la convenuta ha obiettato che il tasso di cambio applicato dal giudice di prime cure nella sua decisione, non più attuale, nemmeno sarebbe da lei mai stato riconosciuto.
12.2. La censura dev’essere disattesa anche in questo caso.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la conversione dell'ammontare del credito in valuta legale svizzera di cui all'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF dev’essere effettuata al corso delle divise del giorno della domanda di esecuzione (DTF 137 III 623 consid. 3), sicché il rilievo d’appello secondo cui il tasso di cambio applicato dal giudice di prime cure non sarebbe più attuale, per altro addotto per la prima volta solo in questa sede e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), è privo di rilevanza.
Quanto all’altro rilievo d’appello, quello secondo cui il tasso di cambio applicato dal giudice di prime cure non sarebbe mai stato riconosciuto dalla convenuta, lo stesso è invece irricevibile, visto che con una tale censura, quest’ultima, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con il ben diverso assunto del giudice di prime cure secondo cui essa non lo aveva mai contestato.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 116'640.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 17 novembre 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di complessivi CHF 7’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).