Incarto n. 12.2024.29
Lugano 28 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.27 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 8 febbraio 2021 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di EUR 53’550.- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2020 su EUR 5’000.-, dall’11 agosto 2020 su EUR 16’610.-, dal 12 agosto 2020 su EUR 29’440.- e dal 7 settembre 2020 su EUR 2’500.-, nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a CHF 57'574.10, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 31 gennaio 2024 ha accolto;
appellante la convenuta, con appello 6 marzo 2024, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e, in via subordinata, l’annullamento della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma le prove testimoniali e di interrogatorio formale da lei richieste ed emani una nuova decisione dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l'attrice, con risposta all’appello 26 aprile 2024, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Le quattro offerte così accettate, per le quali erano state concordate una resa “franco fabbrica” e condizioni di pagamento “30% alla conferma d’ordine - 70% avviso merce pronta”, prevedevano un prezzo di vendita di EUR 34'500.- per il lift n. 1, di EUR 34'500.- per il lift n. 2, di EUR 32'500.- e di EUR 10'200.- per il lift n. 3 rispettivamente per la variante dello stesso, nonché di EUR 29'440.- per le relative metalcostruzioni.
La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo una serie di presunti problemi che a suo dire sarebbero sorti nel corso della relazione contrattuale, tra i quali errori di progettazione, ritardi di consegna, forniture scaglionate anziché in un’unica soluzione, merce mancante e difettosa e non conformità dei lift alle normative vigenti in materia, e ponendo in compensazione una propria pretesa risarcitoria, da lei quantificata in oltre CHF 125'000.-, che si è riservata di far valere anche in separata sede.
Esperita l’istruttoria - nel corso della quale con disposizione ordinatoria processuale 11 agosto 2023 sono stati respinti diversi mezzi di prova, segnatamente tutte le audizioni testimoniali, l’interrogatorio / la deposizione delle parti e l’edizione di alcuni documenti - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 31 gennaio 2024, ha accolto la petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 3'500.-, come pure le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di CHF 500.-, a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 4’500.- a titolo di ripetibili.
Con appello 6 marzo 2024, avversato dall’attrice con risposta 26 aprile 2024, la convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; e, in via subordinata, l’annullamento della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice affinché assuma le prove testimoniali e di interrogatorio formale da lei richieste ed emani una nuova decisione dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di EUR 53'550.-), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 5 febbraio 2024, è senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attrice entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 2 aprile 2024, è a sua volta tempestiva.
Appurato così, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 e 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM), che il contratto tra le parti sottostava appunto a quella Convenzione, alla quale le stesse parti si erano del resto appellate nei rispettivi allegati, il primo giudice, visto da una parte che la convenuta, nel corso della causa, non si era confrontata con le singole fatture (doc. H) e non aveva contestato - nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (le fatture non riportando alcuna voce “pensiline” e l’indicazione “metalcostruzioni” essendo troppo vaga) - l’avvenuta fornitura delle merci ivi elencate, e considerato dall’altra che in base alle condizioni di pagamento pattuite contrattualmente, che di fatto avevano derogato all’art. 58 cpv. 1 CVIM, l’attrice poteva così pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR 53'550.-, ha pertanto provveduto a esaminare se nondimeno le argomentazioni sollevate in causa dalla convenuta potessero giustificare una riduzione del prezzo giusta l’art. 50 seg. CVIM e il riconoscimento di una pretesa risarcitoria giusta l’art. 74 seg. CVIM, quantificata in oltre CHF 125'000.-, da porre in compensazione al credito dell’attrice.
Sulla prima questione, egli ha ritenuto che la convenuta nei suoi allegati di causa non avesse mai quantificato l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in esame, né avesse offerto - nei modi e nei tempi previsti dal CPC - un qualsiasi mezzo di prova idoneo a quantificarlo e comprovarlo (cfr. risposta p. 10 e duplica p. 8), atteso in particolare che questo aspetto esulava dall’oggetto della perizia giudiziaria da lei richiesta al fine di accertare gli errori di progettazione a suo dire compiuti da I__________ __________ e i difetti nella fornitura (cfr. risposta p. 15 e duplica p. 11). In tali circostanze non era possibile procedere ad alcuna riduzione del prezzo di vendita.
Sul secondo aspetto, ha ritenuto che anche a tale proposito le allegazioni della convenuta, contestate dall’attrice, fossero troppo vaghe per esaminare la sua pretesa. In particolare, essa non aveva precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, e nemmeno aveva offerto mezzi di prova idonei a dimostrare di aver pattuito con I__________ __________ che le componenti dei tre lift dovessero esserle consegnate in un’unica soluzione, un tale accordo non risultando né dai documenti da lei proposti (doc. 6-7) né dalle quattro offerte (doc. E, F), ed essendo stati respinti tutte le audizioni testimoniali e l’interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti. La convenuta non aveva inoltre fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo, rispetto a quello pattuito con I__________ __________, essendosi limitata a menzionare gli importi a suo dire spesi per l’acquisto del materiale presso terzi e a rinviare a un elenco da lei allestito (doc. 11), che però aveva la validità di una mera allegazione di parte, e alla copia di alcuni bonifici bancari in favore di terzi (doc. 12), che non apparivano riconducibili alle merci elencate nel doc. 11. E, in ogni caso, la convenuta non aveva circostanziato e offerto mezzi di prova idonei a dimostrare che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all’attrice, essa stessa avendo anzi affermato che i problemi di fornitura sarebbero da ricondurre sia a difetti della merce che ad errori di progettazione (cfr. risposta p. 4), che però - come detto - non rientrava tra i compiti dell’attrice, senza tuttavia aver precisato quali, degli asseriti danni, sarebbero stati riconducibili a difetti della merce e quali ad errori di progettazione. Per queste ragioni non era possibile riconoscere alla convenuta alcun credito risarcitorio da porre in compensazione alla pretesa attorea.
7.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 cpv. 1 CPC, garantisce alle parti, tra l’altro, il diritto alla prova, ossia la facoltà di offrire i mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010 consid. 6). Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2).
Nel diritto privato il diritto alla prova è stato espressamente codificato nell’art. 152 cpv. 1 CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Nell’ambito del CPC le offerte dei singoli mezzi di prova devono di regola essere enunciate subito dopo l’allegazione dei fatti che s’intendono così provare, in modo tale che l’offerta di prova si rapporti senza equivoci ai fatti allegati da provare e viceversa (ciò che per altro risulta dal tenore dell’art. 152 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 221 cpv. 1 lett. e CPC, in cui si parla di “indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti”). Se il tribunale non è di principio tenuto a interpellare le parti per ottenere chiarimenti sui mezzi di prova da assumere, non può tuttavia rifiutarsi di assumere un mezzo di prova se è chiaramente evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova è stata offerta (cfr. DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1; TF 4A_31/2023 dell’11 gennaio 2024 consid. 4.1.3, 4A_191/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 4.1.4).
Di principio, il diritto di essere sentito ha natura formale e una sua violazione comporta la nullità della decisione viziata, a prescindere dalle conseguenze concrete che ha comportato. Un’eccezione al principio della nullità delle decisioni formalmente viziate è tuttavia ammessa non solo quando la violazione del diritto di essere sentito non è particolarmente grave e l'autorità di ricorso ha la medesima cognizione di quella inferiore, ma anche quando manca l'interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata, segnatamente quando la violazione non ha avuto alcuna influenza sulla procedura e l’annullamento non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_126/2018 del 14 settembre 2018 consid. 5, 4A_630/2018 del 17 giugno 2019 consid. 7.1).
7.2. La convenuta, preso atto che il Pretore aveva respinto tutte le audizioni testimoniali da lei offerte ritenendo che essa nei suoi allegati preliminari non avesse indicato i nominativi e gli indirizzi dei testi, ha obiettato di aver in realtà regolarmente indicato i loro nominativi nell’ultima pagina della duplica, aggiungendo che l’indicazione degli indirizzi, a suo dire fornita all’udienza di prime arringhe del 12 novembre 2021, non era invece necessaria.
Ora, è senz’altro vero che la convenuta aveva indicato i nominativi dei testi alla fine dell’ultima pagina della duplica (p. 11). È però altrettanto vero che nel caso di specie l’offerta di quei mezzi di prova, così com’era stata formulata, non era conforme alle esigenze del CPC. Il fatto che la convenuta, nella sua duplica, abbia genericamente offerto, alla fine della premessa sui fatti, alla fine di ognuno dei sei punti della parte “in fatto” e alla fine di ognuno dei sette punti della parte “in diritto”, le “prove: … testimonianze …” non è in effetti sufficiente, mancando il nominativo dei testimoni (cfr. DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). Ma nemmeno il fatto che essa, alla fine della duplica, dopo le richieste di giudizio, abbia aggiunto che “si chiede l’assunzione dei seguenti ulteriori mezzi di prova: … chiamata a testimoniare dei signori __________ (ispettore TÜV che ha steso il rapporto agli atti), i signori __________, __________, __________, __________, __________, __________ (tutti tecnici montatori anche metalcostruzioni che hanno lavorato per la convenuta al cantiere di causa), dell’ing. __________ (esperto impianti ascensori che ha verificato i vizi esistenti e redatto il report 19.11.2020, doc. 9), con riserva di indicare i nominativi in occasione dell’udienza di prime arringhe”, è tale da migliorare la sua posizione, non risultando che l’offerta di quei testimoni fosse stata enunciata subito dopo l’allegazione dei fatti che s’intendevano così provare, in modo tale che l’offerta di prova si rapportasse senza equivoci ai fatti allegati da provare e viceversa, o che fosse comunque chiaramente evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova era stata offerta. Contrariamente a quanto sostenuto nell’appello (p. 7), non è oltretutto stato spiegato, e comunque non risulta, in quale modo e da quali circostanze si poteva dedurre che quei testimoni, sia pure offerti con l’indicazione “del loro ruolo avuto nella vicenda”, avrebbero potuto “fornire informazioni su tutti gli aspetti sollevati negli scritti difensivi: dall’esistenza di una attività di progettazione in capo all’attrice ai disagi arrecati dai ritardi ed errori di quest’ultima; dalle irregolarità riscontrate sui tre ascensori alle spese affrontate per riparare i difetti riscontrati” (cfr. pure Leuenberger, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ª ed., n. 51 ad art. 221 CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 221 CPC; Pahud, in: Brunner / Gasser / Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, n. 17 ad art. 221 CPC; Willisegger, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 32 ad art. 221 CPC, secondo cui un’offerta di mezzi di prova complessiva, formulata con riguardo a tutti i fatti di causa, non è ammissibile).
E comunque nemmeno è vero che l’indicazione degli indirizzi dei testimoni, che a detta della convenuta era stata fornita solo in occasione dell’udienza di prime arringhe, e con ciò tardivamente (art. 229 e contrario CPC), non sarebbe stata necessaria (cfr. Leuenberger, op. cit., n. 56a ad art. 221 CPC; Pahud, op. cit., ibidem; Willisegger, op. cit., ibidem).
7.3. La convenuta, preso atto che il Pretore aveva respinto l’interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti ritenendo che gli stessi non apparissero necessari per le ragioni poi dettagliate nella decisione finale, e meglio per il fatto che quanto eventualmente dichiarato dalle parti non avrebbe in ogni caso trovato conferma in ulteriori risultanze istruttorie, ha obiettato che il fatto che quelle prove, in assenza di ulteriori conferme istruttorie, non sarebbero state sufficienti a dimostrare i fatti rilevanti, non bastava però per escluderne l’assunzione.
L’assunto della convenuta è effettivamente conforme alla giurisprudenza, che considera l’interrogatorio / la deposizione delle parti un vero e proprio mezzo di prova e soprattutto ha avuto modo di stabilire che la loro assunzione non può essere disattesa, adducendo quale unica motivazione che quelle prove, in assenza di ulteriori conferme istruttorie, disporrebbero solo di una valenza probatoria limitata (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2, TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2).
7.4. Nel caso di specie la mancata assunzione dell’interrogatorio / della deposizione delle parti, che come detto si è dimostrata essere contraria al diritto, non è tuttavia tale da imporre l’annullamento della decisione pretorile e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché provveda alla loro assunzione.
Come si vedrà nei consid. 8-13, la mancata assunzione di quella prova non ha in effetti avuto alcuna influenza sull’esito della lite, per cui l’annullamento della pronuncia pretorile non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura.
Sennonché, per quanto è qui d’interesse, essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha minimamente censurato la conclusione che il giudice di prime cure ne aveva tratto, quella secondo cui il contratto tra le parti sottostava alla CVIM, alla quale le stesse parti si erano del resto appellate nei rispettivi allegati. Ed anzi, a ben vedere, ha a più riprese confermato la correttezza di quella conclusione: da una parte ha in effetti ammesso che l’attività di progettazione che a suo dire sarebbe pure stata svolta dall’attrice era solo “accessoria” (appello p. 12), il che in base all’art. 3 cpv. 2 CVIM (secondo cui sono esclusi dal campo di applicazione della CVIM i contratti nei quali la porzione “preponderante” dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d’opera o di altri servizi) non ostava all’applicazione di quella Convenzione; dall’altra essa stessa ha fondato le sue obiezioni e contropretese proprio sulla CVIM (cfr. appello p. 8 e 10).
Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto del Pretore, che le aveva rimproverato di non essersi confrontata in causa con le singole fatture (doc. H) e di non aver contestato in causa - nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (con riferimento alle “pensiline” e alle “metalcostruzioni”)
Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto del Pretore, che le aveva rimproverato di essere venuta meno al suo obbligo di quantificare in causa l’asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in parola. Essa, pur avendo sostenuto di aver provveduto ad esporre una tale quantificazione “sia nella risposta che nella replica [recte: duplica]”, non ha in effetti indicato in quali passaggi di quegli allegati (non bastando un rinvio generico agli stessi [cfr. TF 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6, 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.2; II CCA 13 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.21] e non essendo invece rilevanti i passaggi del memoriale conclusionale, siccome l’allegazione di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e contrario CPC) lo avrebbe poi fatto (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).
Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l’assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l’assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe in particolare precisato l’asserita perdita dovuta ai trasporti aggiuntivi, il primo giudice potendo anzi pretendere legittimamente di essere informato, magari non sul numero dei trasporti e sui chilometri percorsi, ma almeno sui costi effettivamente sostenuti. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica avrebbe invece fornito allegazioni precise e concrete in merito a questa contropretesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito precisazioni sull’asserita perdita dovuta (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2), di cui per altro in questa sede nemmeno è conosciuto l’effettivo ammontare.
Visto che le carenze allegatorie della convenuta in merito alla sua contropretesa risarcitoria accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non può prevalersi né del fatto che, a suo dire, “I__________ __________ ha mai contestato che la convenuta abbia affrontato tali spese”, né del fatto che comunque, sempre a suo dire, “agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP 1 … e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza”.
Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l’assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l’assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe in particolare fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I__________ . Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi del memoriale conclusionale non essendo invece rilevanti, siccome l’allegazione di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e contrario CPC) avrebbe fornito allegazioni precise e concrete in merito a questa contropretesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I __________ (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).
Visto che le carenze allegatorie della convenuta in merito alla sua contropretesa risarcitoria accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non può prevalersi del fatto che, a suo dire, il buon fondamento della contropretesa sarebbe stato dimostrato dalle prove agli atti.
Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile secondo cui essa nemmeno avrebbe circostanziato che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all’attrice. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi dei suoi memoriali avrebbe invece circostanziato quei fatti (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 53’550.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 6 marzo 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di complessivi CHF 4’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).