Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2024.121
Entscheidungsdatum
27.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2024.121

Lugano 27 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.126 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 aprile 2022 da

AO 1 rappr. dall’ PA 2

contro

AP 1 rappr. da PA 1

in materia di diritto del lavoro, con ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 (lordi) quale salario per le ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018, oltre interessi,

pretesa a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza del 12 luglio 2024 ha integralmente accolto,

appellante la convenuta con atto d’appello di data 16 settembre 2024 con cui postula, in via preliminare, l’assunzione in questa sede dei testi , Su e Ro__________, in subordine, il rinvio dell’incarto alla Pretura per procedere all’assunzione dei precitati testimoni e, nel merito, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con risposta del 23 ottobre 2024 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. AO 1 ha lavorato, in forza di contratti di consulenza e lavoro di durata determinata, in qualità di cuoco, rispettivamente di catering manager per AP 1 (in precedenza: C__________ SA; cfr. anche doc. X) a __________, in Malesia, dove la società era stata incaricata della gestione del campo per l’alloggio del personale impiegato nella costruzione della diga del progetto __________”.

  2. In data 13 febbraio 2017 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedente un grado occupazionale del 100% per la mansione di cuoco con uno stipendio di fr. 4'200.- per dodici mensilità; il dipendente ha quindi iniziato la sua attività presso il “Bistrò __________ all’epoca in gestione a AP 1 (doc. 2 e C).

A seguito di problemi organizzativi e gestionali sorti nel campo di __________, nell’ottobre 2017 AO 1 è stato nuovamente inviato dalla datrice di lavoro in Malesia dove è rimasto per 3 settimane. Successivamente egli vi è poi tornato diverse volte, e meglio, per quanto qui interessa, dal 12 dicembre 2017 fino al 5 febbraio 2018, dal 28 marzo 2018 fino al 17 maggio 2018, dal 20 luglio 2018 fino al 15 ottobre 2018, dal 31 ottobre 2018 al 21 gennaio 2019, lavorandovi poi anche per buona parte del 2019 e del 2020 sino allo smantellamento del campo (doc. F), periodo quest’ultimo che esula però dal presente procedimento che - come meglio si dirà - è infatti circoscritto agli anni 2017 e 2018.

All’inizio del mese di novembre 2020 AO 1 ha fatto ritorno in Svizzera (doc. F). Con scritto di data 23 novembre 2020 egli è stato licenziato per il 31 dicembre 2020 per ragioni connesse alle conseguenze della pandemia di Covid 19 (doc. D e E).

Nella prima metà del 2021 AO 1, per il tramite del suo legale, ha ripetutamente scritto alla ex datrice di lavoro postulando la consegna di tutta una serie di attestati salariali e avanzando delle pretese per vacanze non godute e ore di lavoro straordinarie effettuate durante la permanenza in Malesia (doc. K, L, M). Questi scritti sono rimasti senza riscontro.

  1. Previo tentativo di conciliazione (CM.2021.571), AO 1 in data 21 aprile 2022 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 lordi (di cui fr. 3'509.- per l’anno 2017 e fr. 24'249.55 per l’anno 2018) quale salario per le ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018, oltre interessi. In breve, egli ha sostenuto di aver lavorato, durante la sua permanenza presso il campo di __________, 7 giorni su 7 per una media di almeno 12 ore al giorno, svolgendo le attività di cuoco, di chef e capo campo e di vice catering manager, e di essersi anche occupato degli approvvigionamenti, della sicurezza, delle pulizie, dell’amministrazione, del personale e dei clienti. Durante questo periodo egli avrebbe dunque svolto un'importante attività straordinaria da lui quantificata - prendendo come base di calcolo 10 ore giornaliere - in 126 ore lavorative per l’anno 2017, pari a fr. 3'509.-, e in 907 ore lavorative per l’anno 2018, pari a fr. 24'249.55, importi al cui pagamento ha chiesto fosse condannata la convenuta con un’azione parziale limitata al periodo 2017 e 2018.

In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alle richieste attoree. In sintesi, essa ha negato che AO 1 avesse svolto delle ore di lavoro straordinario, se non quelle compensate con il riconoscimento di 3 mesi di congedo pagato al momento della chiusura del campo. Essa ha sostenuto che l’ex dipendente aveva beneficiato di una grande flessibilità e che se aveva svolto delle ore straordinarie - ipotesi che essa ha però contestato - egli lo aveva fatto senza informarla. AP 1 ha altresì rimarcato che Er__________ che - a dire della stessa - aveva svolto la medesima attività dell'attore nel medesimo luogo, non aveva mai avanzato alcuna pretesa per ore di lavoro straordinario.

Con decisione del 22 giugno 2022 il Pretore ha accolto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio formulata da AO 1 contestualmente alla petizione.

In sede di replica e di duplica le parti contendenti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.

Esperita l’istruttoria - nel corso della quale sono stati sentiti vari testi - le parti hanno ribadito i loro antitetici punti di vista con le loro conclusioni scritte del 30 ottobre 2023.

Con sentenza del 12 luglio 2024 il Pretore ha integralmente accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di complessivi fr. 27'758.55 (lordi) per le ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2017 e 2018 da AO 1 in Malesia. Sulla base delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali, il primo giudice ha ritenuto provato che l’attore avesse svolto una funzione che andava ben al di là di quella di cuoco - per cui era stata assunto - occupandosi, di fatto, della gestione di tutto il campo, ciò che comportava un’intensità lavorativa di 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, e conseguentemente lo svolgimento di prestazioni straordinarie.

Il Pretore ha altresì giudicato che lo svolgimento di queste prestazioni era perfettamente noto alla datrice di lavoro, non solo perché la stessa aveva inviato a più riprese il collaboratore sul posto proprio per occuparsi di queste attività, ma anche perché i contatti email tra AO 1 e Il__________ erano regolari e riguardavano tutti gli aspetti problematici del funzionamento del campo nel suo complesso. Rigettando la tesi difensiva, il giudice di prime cure ha inoltre stabilito che la progressiva riduzione dell’occupazione del campo nel corso degli anni non aveva comportato una riduzione dell’onere derivante dalla sua gestione restando di attualità tutti i bisogni riferiti allo stesso. Per quanto attiene alla quantificazione delle ore di lavoro straordinario, egli ha ritenuto che - alla luce delle dichiarazioni dei testi che hanno tutti riferito di un impegno superiore alle 10 ore giornaliere - i parametri adottati dall’attore rispondessero pienamente alle esigenze probatorie dell’art. 42 cpv. 2 CO e ne ha quindi accolto la pretesa.

Con l’appello di data 16 settembre 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 23 ottobre 2024 - AP 1 postula, in via preliminare, l’assunzione in questa sede dei testi Su__________, Su__________ e Ro__________, in subordine, il rinvio dell’incarto alla Pretura per procedere all’assunzione dei precitati testimoni e, nel merito, la reiezione della petizione.

In ingresso, l’appellante lamenta la mancata assunzione dei testi in parola da parte del Pretore sostenendo che le loro dichiarazioni “avrebbero potuto condurre il Giudice di prime cure a conclusioni opposte a quelle ritenute in sentenza” (appello, pag. 5). La datrice di lavoro contesta altresì di essere stata consapevole della necessità che l’attore svolgesse ore supplementari; agli atti non vi sarebbe alcun indizio di tale necessità. Essa rileva poi che nel periodo 2017 - 2018 il campo era in dismissione e il numero di espatriati ospitati nello stesso si era ridotto da circa 200 unità a un minimo di 10 e un massimo di 35 unità a fronte di un numero di dipendenti che andava dai 14 (nel febbraio 2017) agli 8 (nel marzo 2018). L’appellante allega inoltre che dal 2017 il responsabile del campo era Ro__________, un espatriato filippino. AP 1 relativizza poi l’attendibilità delle deposizioni agli atti e rimprovera al Pretore di non aver considerato che una parte dei testi non lavorava nel campo ma al cantiere, che distava un’ora di viaggio, e che il complesso era situato in una zona remota e montagnosa ad alcune ore di viaggio dal primo centro abitato ragion per cui l’appellato “era certamente costantemente presente al campo, ritenuto che vi soggiornava e vi viveva” (appello, pag. 7). L’appellante osserva altresì che le “prime, e uniche, comunicazioni (…) relative all’asserita necessità di svolgere ore suppletive / straordinarie (…) risalgono all’estate 2020” mentre che “non emergono prove circa l’esistenza di comunicazioni” relative agli anni 2017 e 2018 (appello, pag. 4); la pretesa sarebbe pertanto perenta non avendo l’appellato fatto fronte al proprio obbligo di notifica immediata del lavoro straordinario svolto e la datrice di lavoro non essendo a conoscenza della necessità di effettuare queste ore lavorative. A mente della stessa la pretesa sarebbe pure abusiva, il lavoratore avendo accettato i pagamenti mensili dello stipendio per ben 5 anni senza sollevare riserve. Essa sostiene che ad ogni modo le eventuali ore straordinarie erano già state compensate con dei congedi pagati di cui aveva beneficiato il lavoratore nel 2020.

Contestualmente alla risposta AO 1 ha inoltrato un’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

  1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). In concreto, l’appello di data 16 settembre 2024 è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (art 145 cpv. 1 lett b CPC), così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

  2. Per quanto attiene alle contestazioni appellatorie inerenti alla mancata assunzione (per via rogatoriale) dei testi Su__________, Su__________ e Ro__________ da parte del Pretore è necessario ricordare che benché l’art. 152 CPC codifichi il diritto delle parti all’assunzione dei mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte, questo diritto non è assoluto ma è controbilanciato dalla facoltà che ha il giudice di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti o se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (per tutti Trezzini in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., Vol. 1, n. 5 segg. ad art. 152 CPC), eventualità quest’ultima che si realizza in concreto. Come meglio emergerà anche dai considerandi che seguono, nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma l’appellante, le decisioni pretorili (cfr. ordinanze del 13 febbraio 2023 e del 23 marzo 2023) che hanno portato al rigetto delle richieste di AP 1 si rivelano corrette.

Nel caso di specie, si osserva che il Pretore, in occasione dell’udienza del 5 ottobre 2022, aveva ammesso l’assunzione dei quattro testi (Er__________, Su__________, Su__________ e Ro__________) notificati da AP 1, l’audizione dei quali avrebbe dovuto svolgersi per videoconferenza. La deposizione di Er__________ ha avuto luogo il 9 febbraio 2023; quella degli altri tre testi, inizialmente programmata per il 25 gennaio 2023 è stata posticipata al 13 febbraio 2023. In data 10 febbraio 2023 il patrocinatore della convenuta ha però contattato il Pretore comunicando l’irreperibilità degli stessi. Ritenuto che questi testimoni non hanno dato conferma neppure all’email inviata loro della Pretura, il giudice di prime cure con ordinanza del 13 febbraio 2023 li ha dichiarati decaduti. Con scritto di data 14 febbraio 2023 AP 1 ha ribadito la propria richiesta di assunzione e chiesto che si procedesse alla loro audizione in via rogatoriale, domanda a cui si è opposto l’attore.

Con ordinanza del 23 marzo 2023 il Pretore ha confermato il provvedimento reso il 13 febbraio 2023 rimarcando come non vi fosse “motivo per modificare il provvedimento suddetto in quanto l’audizione testimoniale di queste tre persone sarebbe inutile, non soltanto perché il tema è stato sufficientemente chiarito dalle prove orali amministrate in questa fase dibattimentale ma anche perché una loro audizione per rogatoria non costituirebbe nessun valore aggiunto a livello probatorio. Non va infatti dimenticato che il giudice rogato non conoscerebbe l’incarto, né il diritto applicabile allo stesso, né la lingua dello stesso con particolare riferimento ai documenti prodotti dalle parti.”

Tale valutazione non presta il fianco a critiche. Negli intendimenti della convenuta i testi Su__________, Su__________ e Ro__________ avrebbero dovuto “riferire in merito alla mole di attività svolta dall’attore, al numero di persone presenti al campo (…) alle attività svolte al campo dopo la partenza dell’attore e al fatto che quest’ultimo non è stato sostituito”, rispettivamente “in merito all’organizzazione del lavoro (…) e alle attività svolte dall’attore.” (cfr. elenco prove di parte convenuta allegato al verbale del 5 ottobre 2022).

Risulta dall’incarto che in fase istruttoria il Pretore ha sentito ben 5 testimoni che avevano risieduto e lavorato in Malesia (Fu__________, Pi__________, Cl__________, Pa__________ e Er__________) i quali si sono espressi proprio sulle tematiche indicate daAP 1 fornendo deposizioni lineari, dettagliate e sostanzialmente convergenti della cui attendibilità e veridicità, come meglio si dirà nei considerandi che seguono, non vi è motivo di dubitare e che - come emerge dal querelato giudizio - hanno permesso al Pretore di formarsi un proprio convincimento sui fatti di causa, ciò che ha reso superflua l’audizione di questi ulteriori tre testi. A questo vada aggiunto che - anche ipotizzando che si fosse riusciti effettivamente a rintracciare questi testi, dei quali la parte convenuta ha fornito quale recapito unicamente l’indirizzo dell’ultimo datore di lavoro in Malesia - gli stessi sarebbero stati sentiti da un giudice malesiano che non conosceva né il diritto applicabile né l’incarto, ciò che, di fatto, avrebbe limitato in maniera significativa la valenza probatoria delle loro deposizioni.

A titolo abbondanziale, vale altresì la pena rilevare che dagli atti non risulta che AP 1 si sia particolarmente affannata per dimostrare di aver interessato i propri testimoni sollecitandone la disponibilità. Alla luce di quanto precede nessuna censura può essere mossa al Pretore la cui decisione si rivela giustificata anche nell’ottica dell’economia processuale.

  1. Entrando nel merito delle censure appellatorie, come poc’anzi accennato, AP 1 contesta l’esecuzione di lavoro straordinario da parte di AO 1 sostenendo che non ve ne sarebbe stata la necessità e afferma che il responsabile del campo era Ro__________. Essa nega altresì di aver avuto consapevolezza dell’esecuzione di lavoro straordinario da parte dell’appellato.

Il Pretore ha già pertinentemente illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali relativi alle ore supplementari. Si può comunque qui ricordare che l’onere della prova è a carico del lavoratore. Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore suppletive deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserne a conoscenza) e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare la necessità delle ore supplementari se è in grado di provare che il datore di lavoro era informato del loro svolgimento e non ha mosso alcuna obiezione (IICCA del 22 giugno 2023, consid. 11; Portmann/Rudolph, in: Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 7 e 8 ad art. 321c CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag Art. 319 – 330 OR, n. 13 ad art. 321c CO). Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio 2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (Witzyz, in: Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 18 ad art. 321c CO). L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto essere applicato in maniera restrittiva. La prova può ad esempio essere portata tramite deposizioni testimoniali, timbrature o altri sistemi di rilevamento della presenza, oppure mediante rapporti di lavoro regolarmente trasmessi al datore di lavoro, ma di regola non con semplici note del lavoratore non trasmesse regolarmente (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 6 e 6a ad art. 321c CO).

  1. Nel concreto caso, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, l’istruttoria ha permesso di accertare che la funzione svolta da AO 1 nel campo malese andava ben al di là di quella di cuoco per cui era stato assunto (doc. 2) e che il suo impegno lavorativo superava quanto contrattualmente convenuto. Ciò si evince nello specifico dalle deposizioni dei testi sentiti in prima sede i quali in maniera convergente hanno riferito che la sua attività si estendeva a tutti gli aspetti gestionali del campo e lo occupava almeno 10 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Particolarmente significative a tal proposito sono le dichiarazioni del teste Fu__________ - responsabile della contabilità e dell’amministrazione in Malesia per conto del gruppo S____S pA - il quale, essendo (stabilmente) presente nel campo dove aveva il proprio ufficio e svolgeva la propria attività, ha potuto riferire quanto constatato giornalmente in prima persona.

Parlando di AO 1 egli si è così espresso (audizione del 19 gennaio 2023, pag. 2 segg.): “(…) Il sig. P__________ lavorava in quel campo in qualità di catering manager ed era dunque il nostro referente per quanto riguarda tutto ciò che era inerente al campo, quindi vitto, alloggio, e quanto altro e anche le questioni burocratiche. Concretamente dirigeva la cucina, tutti i servizi erogati all'interno del campo (ad es. le pulizie) e poi era il nostro referente per tutte le richieste dei fruitori del campo espatriati, ad esempio tutto ciò che riguardava vitto e alloggio, pulizie del campo, forniture all'interno delle stanze, la preparazione di nuove stanze. In sintesi, per tutto ciò che riguardava il campo noi ne parlavamo con il sig. P__________: dal cancello di entrata in poi tutto era di sua competenza (..). Il roadster, piuttosto che la presenza dei dipendenti, le fatture da sottoporre alla S_____, io le ricevevo da AO1 e pertanto sono sicuro che se ne occupasse lui. Mi è capitato anche di discuterne assieme a lui. (…) i servizi di reception e del bar. Chi si occupava di gestirli e di presidiarli era il sig. P__________. (…) si occupava in prima persona della maggior parte dei servizi del campo: bar, reception, ristorante e campo in generale. (…) ci vedevamo tutti i giorni per fare un briefing al riguardo di quanto succedeva nel campo. (…) Il sig. P__________ era reperibile sulle 24 ore al giorno (giorno e notte), 7 giorni su 7. (…) si occupava anche di formulare i menu e i preventivi per il campo.” Ed ancora, parlando di eventi e altre feste organizzate all’interno del campo “(…) Questi eventi venivano organizzati dal sig. P__________”.

Nel corso della deposizione Fu__________ ha pure indicato che AO 1 si era anche occupato della formazione delle due persone () che hanno ripreso i suoi compiti quando la gestione del campo è passata da AP 1 a __________ ed egli è rientrato (definitivamente) in Svizzera (audizione cit., pag. 4). In relazione al periodo di transizione il teste ha spiegato che tra luglio e agosto 2020 “vi è stato un passaggio di consegne dalla Ci. Per la __________ l’incaricato di questo passaggio ero io mentre per la Ci__________ l’incaricato di questo passaggio era il sig. P__________. (…) Il P__________ era sempre un riferimento e collaborava fattivamente (…). Io chiedevo consiglio a lui perché di esperienza ne aveva tanta (…). A differenza del sig. P__________ io potevo delegare, perché avevo messo un capo campo e un capo cuoco che si alternavano nelle 24h nella gestione del campo. Entrambi facevano capo a me (…) Parlo del periodo successivo alla fine del rapporto con la Ci__________, perché quando questo rapporto esisteva ancora il campo era gestito dal sig. P__________ (…) (audizione cit., pagg. 3 e 4).

Interrogato in merito agli orari lavorativi di AO 1, egli ha dichiarato che “lavorava almeno 10 ore al giorno per 7 giorni su 7 (…). Egli era reperibile sulle 24h” (audizione cit., pag. 5).

Quanto riferito da Fu__________ non lascia dubbi su quale fosse l’estensione dei compiti svolti da AO 1. Questa deposizione merita particolare considerazione proprio perché riferisce in maniera lineare e con dovizia di particolari quanto il teste ha potuto accertare in prima persona visto che - come poc’anzi ricordato - anch’egli lavorava nel campo; la veridicità della stessa non è inoltre mai stata validamente contestata dalla controparte.

L’asserzione appellatoria volta a relativizzare la mole di lavoro svolta dall’attore secondo cui dopo la sua partenza non vi è “stata nessuna sostituzione siccome non vi era alcuna esigenza” (appello, pag. 5) risulta inoltre palesemente smentita da queste dichiarazioni ritenuto che - come spiegato dal teste - per sostituire l’appellato egli ha fatto capo a ben due persone (audizione cit., pagg. 3 e 4).

Dello stesso tenore sono pure le testimonianze di Cl__________ (audizione del 19 gennaio 2023, pag. 7 segg.), Pi__________ (audizione del 9 febbraio 2023, pag. 4 segg.) e Pa__________ (audizione del 21 aprile 2023, pag. 1 segg.), i quali hanno tutti riferito in maniera chiara e univoca della molteplicità delle mansioni svolte da AO 1 e della importante mole di lavoro che ricadeva sullo stesso. Risulta in particolare dalle loro dichiarazioni che AO 1 lavorava in cucina per garantire i servizi di colazione, pranzo e cena a tutti gli espatriati, compresi i turnisti seppure osservavano orari diversi rispetto a quelli programmati, questi avevano comunque garantiti i servizi mensa e assistenza forniti in prima persona dallo stesso che li aspettava e cucinava appositamente per loro, oltre a gestire e organizzare anche la piccola mensa distaccata nella zona del tunnel. Essi hanno inoltre sottolineato come AO 1 fosse il referente per tutte le questioni legate alla vita nel campo e fosse operativo 7 giorni su 7 per almeno 10 ore al giorno.

Anche Er__________é - cuoco che sostituiva AO 1 in cucina durante i periodi di vacanza - ha sostanzialmente confermato, limitatamente al periodo di sovrapposizione, che “(…) P__________ era lo chef e mandava avanti tutta la baracca; mi spiego: si occupava della cucina, degli ordini, della pulizia, delle camere. (…) Io lavoravo 7 giorni su 7 e il sig. P__________ idem, ed essendo anche manager egli aveva bisogno di qualche mezza giornata per andare in banca, per trovare un qualche nuovo fornitore (…) P__________ non ha mai preso un “riposo - riposo”. (…) P__________ si occupava di fatturazione, acquisto di materie prime, contatti con fornitori locali e clienti, registrazioni delle ore di lavoro dei dipendenti, operatori sul campo, le banche, interfacciarsi con il ragioniere della ), predisporre i menu per le occasioni speciali e non. (…) faceva parte del suo lavoro. (…) P gestiva anche il bar e tutte le sere prendeva l’incasso e doveva fare gli ordini per il bar (…). Questo bar funzionava fin verso le 23:00 e il sabato fino alle 24:00” (audizione del 9 febbraio 2023 cit., pag. 7 segg.).

Da quanto precede si evince pure che - contrariamente a quanto sostenuto in prima sede da AP 1 - l’estensione di compiti di Er__________ era più limitata rispetto a quella di AO 1, ciò nonostante anch’egli ha dichiarato di aver effettuato in più occasioni del lavoro straordinario rinunciando però a chiederne il pagamento (cfr. audizione cit., pag. 7 e 8).

In concreto, non vi è invero motivo di dubitare della fidefacienza di quanto dichiarato da questi testi, le deposizioni dei quali si rivelano circostanziate, lineari e hanno trovato ove possibile riscontro nelle risultanze istruttorie. La generica e non (sufficientemente) motivata contestazione avanzata in questa sede da AP 1 secondo cui “una parte dei testimoni non lavorava nel campo”, aspetto che - a mente della stessa - ne relativizzerebbe la portata probatoria e che il Pretore avrebbe omesso di considerare (appello, pag. 7), non è sufficiente per scalfirne l’attendibilità. Contrariamente a quanto essa asserisce, un’attenta lettura della decisione impugnata permette di rilevare che la valutazione del giudice di prima sede - che viene condivisa da questa Camera - tiene adeguatamente e correttamente conto di tutti questi aspetti. Qualora ve ne fosse la necessità vale la pena ricordare che Fu__________ come pure Er__________é lavoravano in maniera stabile nel campo e che quanto affermato dagli stessi ha trovato sostanziale conferma nelle parole degli altri testimoni.

Dalle dichiarazioni di questi due testi emerge inoltre che - contrariamente a quanto sostiene l’appellante

  • la presenza di un numero (tutto sommato) contenuto di espatriati non ha inciso in maniera significativa sulla mole di lavoro che ricadeva su AO 1. Come ben spiegato da quest’ultimo “gli spazi che necessitano 200 espatriati sono diversi da quello che necessitano 20 espatriati, ma le necessità che hanno 20 espatriati sono le stesse di quelle che necessitano 200 espatriati. Mi spiego: devono avere la stanza pulita, la lavanderia fatta, i servizi erogati nei tempi corretti ed in maniera corretta, ma gli spazi e il personale a disposizione vanno in contrapposizione: lo spazio rimane grande, ma il personale viene tagliato, in special modo per quanto riguarda il costo. (…) dovevo arrangiarmi e camminare. (…) una polpetta ci mette lo stesso tempo a cuocere per 20 o 200 persone, ma quando le persone erano 200 avevo un macellaio che mi preparava le polpette, mentre quando le persone erano 20 le dovevo preparare io. (…) Io ero a capo di tutta questa “offerta”” (interrogatorio di AO 1 del 25 maggio 2023, pag. 2 segg.). Non va inoltre dimenticato che il complesso si estendeva su una superficie piuttosto ampia, atta ad ospitare circa 200 espatriati coi relativi spazi di ristoro ed aggregativi, e comprendeva pure un ulteriore piccolo ristorante vicino alla diga (cfr. per i dettagli interrogatorio di AO1 cit., pag. 1).

Per quanto attiene a Ro__________ che - a detta di AP 1 - avrebbe ricoperto la funzione di capo campo, dall’incarto ne emerge un ruolo fortemente ridimensionato; significativo al riguardo quanto dichiarato da Fu__________ - teste sulla cui attendibilità ci si è già espressi

  • il quale ha riferito che “(..) c’era anche L_____ (…). Non era una figura influente per la corretta gestione del campo. Se volevamo risolvere un problema dovevamo riferirci a AO1 perché se invece ci fossimo riferiti a L____ il problema non sarebbe stato risolto” (audizione di Fu__________ cit., pag. 4). Dello stesso tenore quanto dichiarato da Pa__________: “Per tutto quanto riguardava eventuali problemi del mio alloggio o altri problemi in questo campo io mi riferivo sempre e soltanto al sig. P__________. Io andavo da lui anche perché non c’era nessun altro che potevo interpellare se avevo bisogno di qualcosa” (audizione di Pa__________ cit., pag. 2). Analogamente anche il teste Er__________ - esprimendosi su Ro__________ - ha riferito che “io ho detto al sig. __________ che questo filippino non era valido; anche P__________ lo aveva detto al sig. __________” (audizione cit., pag. 9).

Stato di fatto sostanzialmente confermato pure dall’attore il quale - parlando del personale impiegato al campo ha definito “La__________” come “il problema principale” (interrogatorio cit., pag. 3).

Risulta ad ogni modo dall’incarto che Ro__________ ha lasciato il campo nel corso dell’estate 2018 (doc. I).

  1. Che la situazione sovradescritta - e in particolare l’importante mole di lavoro svolta da AO 1 - non fosse nota a AP 1 non è credibile. In primis, perché la stessa (nella persona del suo presidente Il__________) intratteneva contatti regolari con AO 1 in relazione a tutti gli aspetti gestionali e organizzativi del campo e non solo a quelli inerenti alla ristorazione come sarebbe invece stato lecito attendersi se la sua attività fosse stata circoscritta, come preteso dalla datrice di lavoro, a quella di cuoco. Ciò si evince chiaramente dalle email agli atti che vertono per l’appunto su tutte le problematiche connesse al funzionamento della struttura nel suo complesso quali l’assunzione di personale, i contatti con l’agenzia di intermediazione, i “feedback” sui collaboratori e sulla situazione del campo, i servizi erogati agli espatriati, la fornitura di materiale per la pulizia, l’organizzazione di eventi, ecc. (doc. 7, doc. I e da doc. V1 a doc. V7, nonché i doc. 8 e 9 per quanto riferiti a un periodo posteriore a quello oggetto della presente causa). Tutti aspetti che con ogni evidenza vanno ben al di là di quelle che sono le mansioni di un (semplice) cuoco e che implicano un impegno lavorativo che la convenuta è ora malvenuta ad affermare di aver ignorato.

Leggendo con attenzione queste email si evince che AO 1 era stato mandato in Malesia proprio per assicurarsi che il campo rispettasse gli standard di AP 1 e per operare a tal fine; egli ricopriva, di fatto, un ruolo di “supervisore / responsabile” (doc. I, da doc. V1 a doc. V7 e doc. 7) mentre che Ro__________ (spesso menzionato come “il filippino” o “Roger”) sembrerebbe aver funto da sostituto in caso di sua assenza (cfr. in particolare doc. I email del 25 aprile 2018).

A questo proposito è utile osservare che AP 1 ha richiesto a più riprese a AO 1 (e non a Ro__________) rapporti e aggiornamenti sulla situazione del campo come pure sul comportamento dello stesso “Roger” (doc. I e da doc. V1 a doc. V7, in particolare email del 2 ottobre 2017 e email del 31 marzo 2018); tale attitudine stride con quanto sostenuto dalla datrice di lavoro in sede giudiziaria. Infatti, se essa avesse ritenuto Ro__________ il responsabile del campo, sarebbe stato lecito aspettarsi che essa si rivolgesse a quest’ultimo per ottenere queste informazioni e non al qui appellato.

Per completezza, è inoltre doveroso rimarcare quanto riportato nell’allegato ricorsuale di AP 1 dove viene indicato che “(…) l’appellato (…) nella fase di dismissione del campo si occupava della ristorazione del campo e della direzione generale” (appello, pag. 3); l’appellante sembra pertanto pienamente consapevole che la gestione del complesso ricadeva su AO 1 e non su Ro__________.

Ora è logico che se una persona viene assunta con un contratto a tempo pieno per occuparsi della ristorazione ma deve poi farsi carico in aggiunta anche del funzionamento e dell’organizzazione dell’intero campo, assumendosene la responsabilità, con un’intensità che lo occupa 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno, si troverà inevitabilmente a svolgere ore straordinarie; circostanza che - alla luce di tutto quanto sin qui esposto - non poteva certo essere ignorata dalla datrice di lavoro.

La contestazione appellatoria secondo cui AP 1 non avrebbe avuto consapevolezza della necessità per AO 1 di effettuare straordinari è palesemente infondata.

  1. Accertato quanto sopra si tratta ora di verificare se la decisione del Pretore di riconoscere a AO 1 una prestazione economica per queste ore supplementari sia corretta, ciò che l’appellante contesta invocando l’abusività della richiesta e la sua compensazione con i giorni liberi concessigli alla fine del rapporto di impiego.

Contrariamente a quanto sembra credere AP 1 l’agire dell’appellato non può essere giudicato abusivo per il solo fatto che egli abbia atteso la fine del rapporto lavorativo per sollevare le proprie pretese, perché se lo fosse quanto previsto dall’art. 341 CO diverrebbe lettera morta.

Non risulta neppure che AO 1 abbia beneficiato di ampia libertà nell’organizzazione del proprio tempo di lavoro ciò che - a mente dell’appellante - gli avrebbe permesso di compensare le ore straordinarie con del tempo libero; anzi dagli atti traspare una situazione ben diversa, nella quale il lavoratore era chiamato ad essere sempre attivo, a qualsiasi ora, per qualsiasi incombenza relativa al campo, oltre a doversi occupare della ristorazione, stato di fatto noto alla datrice di lavoro.

Per quanto attiene ai “recuperi compensativi” riconosciuti al dipendente nel settembre 2020, prima del suo rientro definitivo in Svizzera, essi si riferiscono palesemente a un periodo (il 2019) posteriore a quello qui in esame (cfr. doc. 9 dove è indicato espressamente “per quello fatto nell’anno passato” e doc. 10); discorso analogo deve essere fatto per i giorni di ferie non godute concessigli successivamente, relativi all’anno 2020, e pertanto anch’essi estranei alla presente causa.

Ne discende pertanto l’infondatezza delle censure sollevate da AP 1.

  1. Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito da AO 1, in assenza di una contestazione specifica da parte dell’appellante, non vi è motivo di discostarsi da quanto stabilito dal giudice di prima sede, accertamento il suo che, in concreto, si rivela corretto e rispettoso dei parametri di cui all’art. 42 cpv. 2 CO.

  2. Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-.

Tenuto conto di un valore di causa di fr. 27'758.55, della difficoltà (di grado medio) dei temi posti in giudizio, del dispendio di tempo generato a un patrocinatore legale solerte per questioni già note e approfondite nelle precedenti sedi, si giustifica di fissare le ripetibili che l’appellante dovrà versare all’appellato in fr. 2'500.-, importo comprensivo delle spese e dell’IVA (art. 11 cpv. 2 lett. a e b Rtar e art. 11 cpv. 5 Rtar).

  1. Con la sua risposta 23 ottobre 2024,AO 1 ha formulato richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Tuttavia la sua istanza risulta priva d’oggetto non dovendo egli sopportare alcuna spesa processuale e ricevendo un’indennità ripetibile di fr. 2’500.-, non ravvisandosi nel presente caso eventuali difficoltà d’incasso ai sensi dell’art. 122 cpv. 2 CPC (cfr. STF 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2, DTF 133 I 234 consid. 3).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il Rtar,

decide:

  1. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto.

  2. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da AO 1 in data 23 ottobre 2024 è priva d’oggetto.

  3. Non si prelevano tasse né spese. L’appellante verserà all’appellato fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di appello.

  4. Notificazione:

  • ,

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

Gerichtsentscheide

2