Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2020.120
Entscheidungsdatum
25.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

CO 1CO 1

Incarto n. 12.2020.120

Lugano 25 febbraio 2021/lk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire sul ricorso 24 settembre 2020 di

CO 1

contro

la decisione di tassazione 5 maggio 2020 emessa dall'Ufficio del registro di commercio (URC), Biasca in applicazione dell'art. 155 ORC (inc. n. 108.770.444, 22523/2019);

viste la risposta 13 ottobre 2020 dell’Ufficio del registro di commercio, la replica 12

novembre 2020 del ricorrente e la duplica 23 novembre 2020 dell’Ufficio del registro di

commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

Con scritto 4 dicembre 2019 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito anche “URC”) che la società __________ SA, __________ (con recapito c/o __________ __________, Via __________ __________, __________ __________), non disponeva più di beni pignorabili e che a carico della stessa erano stati emessi 5 attestati di carenza beni per un totale di fr. 2'399.75. Allo scritto era allegato il verbale di pignoramento del 27 novembre 2019, sottoscritto da RI 1, attestante che la società non era più attiva da anni e non disponeva della liquidità necessaria per poter far fronte agli scoperti.

Con raccomandata 6 dicembre 2019 l’URC ha informato la società dell’apertura della procedura di cancellazione d’ufficio dal Registro di commercio giusta l’art. 155 ORC (cancellazione d’ufficio di enti giuridici senza attività economica e senza attivo), intimandole di notificare entro 30 giorni la cancellazione o di comunicare e motivare un interesse al mantenimento dell’iscrizione, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo (art. 155 cpv. 1 ORC). La raccomandata è stata recapitata il 9 dicembre 2019.

In assenza di relative comunicazioni il 18, il 19 e il 20 febbraio 2020 l’URC ha proceduto a tre pubblicazioni successive sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), esortando i soci e i creditori a comunicare per scritto entro 30 giorni un interesse motivato al mantenimento dell’iscrizione dell’ente giuridico, con l’avvertenza che in caso di assenza di domande tempestive la società sarebbe stata cancellata d’ufficio, mentre che in caso contrario l’incarto sarebbe stato trasmesso al tribunale competente per decisione (art. 155 cpv. 2-4 ORC e 938a cpv. 1 e 2 CO).

Dopo la decorrenza infruttuosa di quest’ulteriore termine, con comunicazioni 22 aprile 2020 l’URC ha richiesto il consenso per la cancellazione alle autorità fiscali federali e cantonali (cfr. art. 171 LIFD e art. 11 OIPrev).

In assenza di opposizioni, l’URC ha provveduto alla cancellazione d’ufficio della società, emettendo la decisione finale di tassazione del 5 maggio 2020 (fattura n. 46879190), con la quale ha posto a carico di RI 1 un importo complessivo di fr. 475.- e meglio:

fr. 120.- per la liquidazione d’ufficio;

fr. 200.- per la diffida ex art. 12 OTRC;

fr. 100.- per la diffida ex art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC;

fr. 45.- per la triplice pubblicazione sul FUSC;

fr. 10.- per spese di cancelleria.

Con ricorso 24 settembre 2020 RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, postulandone l’annullamento. Egli ha innanzitutto rilevato di non aver ricevuto la fattura in questione se non il 22 settembre 2020 a seguito di un richiamo di pagamento, e ha lamentato che il suo carattere di decisione non era riconoscibile. Ha nel seguito rilevato di non essere più amministratore societario dal 31 dicembre 2019, di non aver mai dato istruzioni per le pratiche e le pubblicazioni citate nella fattura, nonché ha contestato una sua responsabilità solidale per i debiti di competenza della __________ SA.

Con risposta 13 ottobre 2020 l’URC si è opposto al ricorso postulandone la reiezione, contestando in primo luogo la sua tempestività e l’asserita mancata ricezione della fattura da parte del ricorrente (il quale ha peraltro ricevuto il relativo richiamo di pagamento). Il predetto ufficio ha in secondo luogo sottolineato che la fattura 5 maggio 2020 costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 46 LPAmm, che la procedura di cancellazione d’ufficio è stata eseguita giusta l’art. 155 ORC proprio per l’assenza di comunicazioni da parte degli interessati nonché che il ricorrente (quale amministratore unico della società dalla sua costituzione sino al momento della sua cancellazione) deve rispondere solidalmente delle relative tasse e spese in virtù dell’art. 21 cpv. 1 OTRC in connessione con l’art. 17 cpv. 1 lett. c ORC.

Con replica 12 novembre 2020 RI 1 si è riconfermato nelle proprie tesi, rilevando che la fattura non è motivata, lamentando la ricezione di una diffida di pagamento in data 7 ottobre 2020, ovvero dopo l’inoltro del suo ricorso (allegata alla replica insieme a un richiamo di pagamento del 26 agosto 2020), e osservando che con scritto 16 dicembre 2019 indirizzato alla società (pure allegato alla replica), egli aveva rassegnato le sue dimissioni quale amministratore unico.

Con duplica 23 novembre 2020 l’URC ha ribadito la propria posizione, osservando che la procedura di incasso di cui trattasi è stata sospesa e sottolineando di non aver mai ricevuto alcuna notifica di cancellazione dell’amministratore unico dal Registro di commercio, come avrebbero imposto gli art. 938b cpv. 2 CO e 17 cpv. 2 lett. a ORC (né il ricorrente ha allegato e dimostrato di avere effettuato tale notifica).

  1. Questa Camera è competente a trattare il ricorso in esame giusta gli art. 165 cpv. 2 ORC e 6 cpv. 1 LCRC. Quale persona direttamente interessata dall’iscrizione d’ufficio, RI 1 è legittimato a ricorrere (art. 165 cpv. 3 lett. b ORC).

Ai sensi dell’art. 165 cpv. 4 ORC, il ricorso dev’essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC. Ora, il ricorso 24 settembre 2020 contro la fattura 5 maggio 2020 parrebbe intempestivo, sennonché in assenza di invio raccomandato e di un relativo tracciamento non è possibile stabilire se e quando il ricorrente ha ricevuto tale scritto. Può essere unicamente appurato che egli ha ricevuto il richiamo di pagamento del 26 agosto 2020. Il ricorso deve pertanto essere considerato tempestivo ed essere esaminato. Esso ha effetto sospensivo giusta l’art. 71 LPAmm (in connessione con l’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che l’URC ha confermato la sospensione della procedura di incasso.

  1. Preliminarmente si può osservare che i fatti qui litigiosi hanno avuto luogo prima dell’entrata in vigore (in data 1° gennaio 2021) della nuova legislazione inerente il Registro di commercio, e dunque prima della modifica del Codice delle obbligazioni e dell’Ordinanza sul registro di commercio, nonché dell’abrogazione dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (sostituita dall’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio). La presente procedura verrà pertanto esaminata sulla base del precedente regime legale.

  2. Innanzitutto, il ricorrente contesta che lo scritto 5 maggio 2020 possa essere considerato una decisione impugnabile. Ciò non sarebbe desumibile né dall’intestazione né dal contenuto della prima pagina, che avrebbe il semplice aspetto di una fattura e non conterrebbe una valida motivazione. Il documento sarebbe pertanto ingannevole, poiché solo alla seconda pagina, e in modo insufficiente, è menzionata la possibilità di ricorso.

  3. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232, consid. 5.1). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid. 4.2). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557, consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1; v. anche TRAM del 21.09.2020, inc. 52.2018.470, consid. 2.1).

  4. Nel caso concreto, vi sono pure da tenere in considerazione le peculiarità dell’art. 155 cpv. 3 ORC. A differenza per esempio dell’art. 153b ORC, il quale pretende, successivamente alle diffide del caso, l’emanazione di una decisione formale, nella procedura di cui all’art. 155 ORC l’Ufficio del registro di commercio, dopo la mancata reazione alla diffida e alle grida, procede direttamente alla radiazione della società senza necessità di una relativa decisione formale. D’altronde, la diffida e le successive grida permettono alle persone interessate di esercitare il loro diritto di essere sentite, laddove in assenza di comunicazioni o opposizioni alla cancellazione d’ufficio, tale atto non avviene in contrasto con la volontà della società, dei soci e dei creditori (cfr. anche Gwelessiani/Schindler in: Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2. ed., n. 547 ad art. 155 ORC).

  5. Ne consegue che nella fattispecie l’URC poteva semplicemente limitarsi, come ha fatto, a emettere la fattura in questione, ove ha stabilito le tasse e le spese procedurali e le ha poste a carico dell’organo. Il contenuto di tale fattura risulta sufficiente: dal documento emerge chiaramente che esso è riferito alla cancellazione d’ufficio della __________ SA, sulla cui procedura RI 1 era già stato ampiamente informato tramite la diffida del 6 dicembre 2019 e le tre pubblicazioni sul FUSC del 18, 19 e 20 febbraio 2020. La pagina 1 contiene altresì il dettaglio degli importi pretesi e le basi legali di riferimento (segnatamente l’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Alla pagina 2, la fattura viene esplicitamente definita una “decisione di tassazione” nonché vengono indicati chiaramente il mezzo e il termine di ricorso. Ciò basta per rigettare le censure del ricorrente a tal riguardo e per concludere che il medesimo è stato posto nelle condizioni di presentare un’impugnazione.

  6. Quanto alla correttezza della procedura seguita dall’URC, il gravame non contiene alcuna valida censura, limitandosi a sottolineare l’assenza di comunicazioni o istruzioni da parte di RI 1, ciò che evidentemente non muta l’esito del giudizio: è stata proprio l’assenza di reazioni del medesimo, dei soci e dei creditori alla diffida e alle tre grida a legittimare l’URC a procedere d’ufficio alla cancellazione della società giusta l’art. 155 ORC.

  7. Il ricorrente sostiene infine che le tasse e le spese in questione costituiscono dei debiti della società e non possono essere poste a suo carico, avendo egli d’altronde presentato le sue dimissioni dalla carica di amministratore unico con scritto 16 dicembre 2019 indirizzato alla società.

  8. Giusta l’art. 21 cpv. 1 OTRC, chiunque è autorizzato od obbligato a notificare un’iscrizione, chiunque presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo ai servigi del registro di commercio risponde personalmente del pagamento delle tasse e delle spese (in solido con la società).

Secondo l’art. 17 cpv. 1 lett. c ORC, in presenza di persone giuridiche (quale è una società anonima), gli oneri di notifica incombono in particolare al membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione che detiene diritto di firma individuale della società. Nella fattispecie, è incontestato che RI 1 fosse un organo societario dotato di firma individuale (membro del CdA secondo l’estratto RC della società, amministratore unico secondo quanto indicato dal ricorrente stesso). Malgrado egli abbia prodotto la sua lettera di dimissioni, una simile comunicazione ha unicamente un effetto interno, ovvero nei confronti della società. A livello esterno, e in particolare nei confronti di terze persone, le dimissioni esplicano invece i loro effetti soltanto dopo l'iscrizione nel registro di commercio (art. 932 e 933 CO; cfr. anche DTF 104 Ib 321, consid. 2b e Vogel in: CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere – Bucheffektengesetz, 3. ed., n. 3 seg. ad art. 938b CO).

Sussiste d’altronde un obbligo di notifica per qualsiasi modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio (art. 937 CO in connessione con l’art. 27 ORC), e in particolare quello di comunicare immediatamente all’URC qualsiasi cessazione di funzione da parte di un organo societario, di modo che la relativa iscrizione del registro di commercio possa essere cancellata. L’obbligo incombe in prima linea alla società, ma la cancellazione può essere anche richiesta dalle persone che cessano le loro funzioni (art. 938b cpv. 1 e 2 CO e 17 cpv. 2 lett. a ORC).

  1. Ne consegue che, non avendo alcuno notificato all’URC le dimissioni di RI 1 per la cancellazione della relativa iscrizione, il medesimo deve rispondere solidalmente delle tasse e delle spese della procedura di cui all’art. 155 ORC giusta l’art. 21 OTRC. Anche sotto questo aspetto, l’impugnativa è destituita di fondamento. Non contestando per il resto il ricorrente gli importi fatturati dall’URC a titolo di tasse e spese amministrative e di cancelleria (onere di motivazione, cfr. art. 70 cpv. 1 LPAmm), essi devono essere confermati.

  2. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Il valore litigioso della presente controversia (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 475.- (ritenuto che ad essere controversa in questa sede non è la cancellazione d’ufficio della __________ SA, bensì unicamente la fattura 5 maggio 2020 dell’URC).

  3. Le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza del ricorrente (v. art. 47 cpv. 1 LPAmm) e ammontano a fr. 300.-. All’Ufficio del registro di commercio non possono venir attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi

decide:

Il ricorso 24 settembre 2020 di RI 1 è respinto.

La tassa di giudizio di fr. 300.-, in parte già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.

  1. Notificazione:
  • ;
  • .

Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

21

Cost

LCRC

  • art. 6 LCRC

LIFD

LPAmm

  • art. 46 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 70 LPAmm
  • art. 71 LPAmm

LTF

OIPrev

ORC

OTRC

  • art. 9 OTRC
  • art. 12 OTRC
  • art. 21 OTRC

Gerichtsentscheide

6