Incarto n. 12.2023.156
Lugano 25 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
cancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2023.349/350 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 10 novembre 2023 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione di provvedimenti supercautelari e cautelarti nei confronti della
convenuta;
giudicando ora sul reclamo per ritardata giustizia del 29 novembre 2023 presentato
dalla convenuta e contestato con risposta 15 dicembre 2023 dall’istante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di appalto 17 giugno 2021 (doc. F) la società RE 1 ha incaricato in qualità di committente la CO 1 di eseguire opere da capomastro relative all’edificazione di una palazzina sul fondo part. __________ RFD di . Contestualmente, CO 1 ha preso a noleggio dalla O SA una gru (modello C__________) da installare sul cantiere (doc. C).
B. A seguito di divergenze sorte fra la committente e l’appaltatrice, il 7 novembre 2023 la seconda ha intimato alla prima di pagare le fatture ancora scoperte, pena la sospensione dei lavori, come pure di non utilizzare tutte le attrezzature di sua spettanza ancora presenti sul cantiere (doc. E).
C. Con istanza 10 novembre 2023 la CO 1 ha convenuto la RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo in via supercautelare e cautelare di farle ordine di cessare immediatamente l’uso della suddetta gru installata sul fondo part. n. __________ RFD di Lugano e di astenersi dall’intraprendere qualsiasi attività concernente la gru.
D. Con decisione supercautelare 10 novembre 2023 (inc. CA.2023.350) il Pretore ha provvisoriamente accolto l’istanza inaudita altera parte con le comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare, impartendo alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte ex art. 265 cpv. 2 CPC, avvertendola che in caso contrario avrebbe emanato una decisione cautelare intermedia sulla base dei fatti e degli argomenti esposti dalla parte istante, a meno che sussistessero notevoli dubbi circa la loro sussistenza o il loro fondamento.
E. Con osservazioni 15 novembre 2023 la convenuta ha contestato l’istanza della controparte, postulandone la reiezione nonché la revoca del provvedimento supercautelare. In sintesi, essa ha rilevato di avere diritto a utilizzare la gru in quanto da lei stessa noleggiata a partire dal 10 novembre 2023 dopo che le opere da capomastro di pertinenza di CO 1 e il contratto di noleggio fra quest’ultima e O__________ SA erano terminati, ritenuto che il blocco della gru comprometteva il proseguimento dei lavori da parte degli artigiani ancora presenti sul cantiere e la consegna tempestiva degli appartamenti in costruzione, cagionandole notevoli danni.
F. Con scritti 21 e 22 novembre 2023 l’istante ha chiesto al Pretore l’assegnazione di un termine per replicare, segnatamente vista la necessità di analizzare la documentazione prodotta dalla controparte con le sue osservazioni. Il 22 novembre 2023, il Pretore ha accolto la richiesta, assegnandole un termine di replica sino al 30 novembre 2023.
G. Contestualmente, con scritto 22 novembre 2023 la convenuta ha formulato istanza di ammissione di nuovi mezzi di prova ex art. 229 CPC nonché ha chiesto al Pretore di emettere senza indugio (ovvero senza attendere una replica della controparte) una decisione cautelare intermedia ex art. 265 cpv. 2 CPC e di revocare il provvedimento supercautelare, in considerazione dei danni che stava subendo (e che si riservava di far valere anche nei confronti del Cantone ai sensi della LResp), o subordinatamente di condannare perlomeno la controparte alla prestazione di una garanzia ex art. 264 CPC.
Il medesimo giorno (22 novembre 2023), il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza della convenuta in quanto tendente a ottenere il rilascio immediato di una decisione cautelare intermedia, siccome le parti hanno il diritto di replicare/duplicare spontaneamente o entro un termine assegnato dal giudice, tale fase non era ancora conclusa e questo meccanismo, fondato sul diritto costituzionale delle parti di essere sentite, vale anche nell’ambito dell’art. 265 cpv. 2 CPC. Per il resto, il Pretore ha assegnato all’istante un termine per prendere posizione sulle altre richieste della convenuta.
H. Il 29 novembre 2023 la convenuta ha presentato un reclamo per ritardata e denegata giustizia ex art. 319 lett. c CPC, criticando il Pretore per non essersi ancora pronunciato sull’istanza dopo la ricezione delle sue osservazioni e del suo sollecito, come avrebbe imposto l’art. 265 cpv. 2 CPC, e per avere assegnato a CO 1, con ordinanza 22 novembre 2023, un termine scadente il 30 novembre 2023 per presentare una replica, ciò che avrebbe prolungato in maniera intollerabile la procedura, di natura sommaria e retta dal principio della celerità, tenuto conto dei danni da lei subiti. A suo modo di vedere, il primo giudice avrebbe dovuto difatti emettere una decisione cautelare intermedia entro il 25 novembre 2023, ritenuto altresì che il gravame avrebbe mantenuto la sua attualità anche in caso di successiva emissione della decisione, alla luce dei danni da lei subiti nell’ottica di una causa in materia di responsabilità dello Stato (art. 5 LResp). Di conseguenza, la reclamante ha chiesto di evadere senza indugio il suo gravame e di ordinare al Pretore di prendere immediatamente una decisione, con protesta di spese e ripetibili (quantificate in almeno fr. 3'500.-).
I. Nel frattempo, nell’ambito della procedura di prima sede, l’istante cautelare ha presentato una replica datata 30 novembre 2023, con cui ha in particolare osservato che il suo contratto di noleggio della gru con __________ SA sarebbe ancora in essere, che lei sarebbe l’unica legittimata a movimentarla, sotto la sua responsabilità, e che il divieto del suo utilizzo da parte di terzi sarebbe giustificato da ragioni di sicurezza.
Con duplica 5 dicembre 2023 la convenuta si è riconfermata nelle proprie posizioni contestando quelle avverse, e chiedendo al Pretore di decidere senza indugio lo sblocco della gru onde evitarle ulteriori danni (ribadendo che a suo modo di vedere egli avrebbe già dovuto pronunciarsi, per il tramite di una decisione cautelare intermedia, dopo la ricezione delle osservazioni 15 novembre 2023).
J. Con scritto 14 dicembre 2023 la RE 1 ha comunicato a questa Camera che in data 11 dicembre 2023 il Pretore aveva provveduto a emanare la decisione cautelare finale, con cui aveva respinto l’istanza 10 novembre 2023 e revocato con effetto immediato il relativo provvedimento supercautelare, sostenendo che in ogni caso il reclamo manteneva il suo interesse giuridico volto a chiarire il rispetto dell’obbligo per il giudice di cui all’art. 265 cpv. 2 CPC.
K. Con risposta 15 dicembre 2023, la CO 1 si è opposta al reclamo postulandone l’integrale reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Un’autorità commette un diniego di giustizia se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme previsti dalla legge (DTF 144 II 184 consid. 3.1, STF 2C_541/2022 del 12 agosto 2022 consid. 3.6). Vi è invece ritardata giustizia (e dunque una violazione del precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost.) quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni, rispettivamente qualora non prenda una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 144 I 318 consid. 7.1; IIICCA dell’8 aprile 2020, inc. 13.2020.3, consid. 2). La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev’essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza “ragionevole” impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno segnatamente considerati la natura della procedura, la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento. In particolare, si ha un ritardo ingiustificato se l'autorità rimane inattiva per diversi mesi, quando la procedura avrebbe potuto essere portata a termine in un tempo molto più breve. Dei periodi di intensa attività possono tuttavia compensare il fatto che l’incarto sia stato temporaneamente messo da parte a causa di altre questioni; l'autorità non può di regola essere biasimata per alcuni periodi morti, che sono inevitabili in una procedura. Quando nessuno di questi ha una durata scioccante, è la valutazione complessiva a prevalere. Il giudice dispone inoltre di un certo margine di apprezzamento relativamente alle priorità da attribuire e alle misure da intraprendere per far avanzare la causa (STF 1B_637/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.1, 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid. 9.2, 1B_349/2019 del 21 novembre 2019 consid. 2.2; STF 4A_572/2016 del 23.11.2016 consid. 2). Perché si ravvisino gli estremi della ritardata giustizia occorre inoltre che la parte in causa abbia sollecitato l'emanazione del giudizio (STF 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid. 9.2, 2C_218/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 4.1, 1B_231/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3).
In assenza di una decisione formale impugnabile (cfr. DTF 138 III 705 consid. 2.1), se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto in ogni tempo reclamo per denegata o ritardata giustizia ai sensi degli art. 319 lett. c e 321 cpv. 4 CPC innanzi all’autorità superiore (segnatamente, innanzi alla IICCA se esso concerne una delle materie di sua competenza, cfr. art. 48b n. 5 LOG). Occorre tuttavia che vi sia un attuale e pratico interesse alla trattazione del reclamo, che di principio decade quando il giudice ha nel frattempo emanato la sua decisione (STF 5A_153/2020 del 2 aprile 2020 consid. 1, 2C_182/2014 del 26 luglio 2014 consid. 3.2, 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.6, 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6.1; v. IICCA del 12 dicembre 2019, inc. 12.2019.120, consid. 8.2).
Giusta l’art. 242 CPC, la perdita dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242).
Nella presente fattispecie il reclamo, sia per quanto censura la mancata emissione di una decisione cautelare intermedia e la decisione pretorile 22 novembre 2023, sia per quanto riguarda il ritardo nel pronunciare una decisione cautelare finale, è tempestivo (art. 321 cpv. 2 e 4 CPC). Tuttavia, considerato che la decisione pretorile è ormai stata resa, la reclamante non ha più alcun pratico interesse giuridico a lamentare una violazione del principio di celerità. Il suo reclamo deve dunque essere dichiarato privo d’oggetto e stralciato dal ruolo, con la precisazione che non è in questa sede che si deve statuire su eventuali pretese risarcitorie, siano esse rivolte contro l’istante cautelare o contro lo Stato.
Nondimeno, un esame del fondamento del gravame verrà qui di seguito esposto nell’ambito della ripartizione delle spese giudiziarie, ritenuto che in una causa divenuta senza interesse e stralciata ex art. 242 CPC esse vanno fissate secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) esaminando le circostanze del caso specifico, e in particolare quale parte abbia provocato l'avvio della causa o causato inutilmente delle spese, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse. Di principio, l’autorità giudicante non può limitarsi a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti; tuttavia solo in casi eccezionali essa può fare completa astrazione dal principio della soccombenza e dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).
Nella fattispecie, la reclamante lamentava una mancata tempestiva decisione nel rispetto dell’art. 265 CPC. Secondo il relativo cpv. 1, in caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di rendere vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte (provvedimento supercautelare inaudita altera parte). Il cpv. 2 prevede che il giudice, nel contempo, debba convocare le parti a un’udienza (che deve aver luogo quanto prima) oppure assegnare alla controparte un (breve) termine per presentare delle osservazioni scritte (che devono essere notificate alla parte istante, onde garantirle il diritto spontaneo di replica, cfr. Bohnet in: Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 265). Sentita la controparte, l’autorità giudicante deve pronunciarsi senza indugio sull’istanza. Se non è in grado di farlo in tempi brevi alla luce delle caratteristiche della procedura (come la voluminosità della documentazione prodotta, la mole di argomentazioni e richieste delle parti, l’esistenza di dilemmi giuridici o di tematiche tecniche e la necessità di raccogliere prove), essa può ricorrere a una decisione cautelare intermedia, ovvero decidere, sulla base di un esame sommario, se mantenere, modificare o revocare le misure precedentemente disposte in via supercautelare per la restante durata del procedimento, fino a quando non avrà raccolto le informazioni necessarie per pronunciarsi in via definitiva sull’istanza (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2; Bohnet, op. cit., n. 14a ad art. 265).
L’emanazione di una decisione cautelare intermedia non è pertanto obbligatoria, incombendo piuttosto all’autorità giudicante di decidere, con un certo margine di apprezzamento, se essa è opportuna oppure se una decisione cautelare finale può essere presa senza troppi ritardi (v. anche sopra consid. 1).
Quanto alle tempistiche, come ricordato dalla reclamante è vero che alcuni autori suggeriscono che l’autorità giudicante, salvo casi eccezionali, dovrebbe di regola prendere una decisione entro 10 giorni dopo aver garantito il diritto al contraddittorio (Sprecher in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 43 ad art. 265; Bovey/Favrod-Coune in: Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 10 ad art. 265). Tale suggerimento dottrinale appare tuttavia eccessivamente teorico e rigido se si tiene conto del diritto spontaneo di replica e della facoltà per il Tribunale di ordinare, se lo ritiene necessario, un secondo scambio di scritti (ciò che di principio vale anche nell’ambito delle procedure sommarie/cautelari, con alcune limitazioni, cfr. DTF 146 III 237 consid. 3.1, 139 I 189 consid. 3.1-3.3; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 17 ad art. 265), della potenziale estensione degli atti di causa nonché delle concrete difficoltà che si possono presentare nella prassi (v. anche Zürcher in: ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2a ed. 2016, n. 11 e 12 ad art. 265 e nota 21).
Nella presente fattispecie, il giudice ha legittimamente ritenuto di non emettere una decisione intermedia, bensì direttamente (e dopo aver garantito il diritto di replica, così come imposto dagli art. 6 cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost) una decisione cautelare finale in data 11 dicembre 2023, ovvero un mese dopo l’accoglimento del provvedimento supercautelare, rispettivamente 6 giorni dopo la ricezione della duplica spontanea dell’istante. Tenuto altresì conto delle varie argomentazioni delle parti e della documentazione prodotta (con relativa necessità di esaminare, in relazione al requisito del fumus boni iuris, non solo il rapporto contrattuale fra la CO 1 e la RE 1, ma anche quello fra la prima, rispettivamente la seconda, e la O__________ SA), nonché delle istanze della parte convenuta (produzione di nuovi mezzi di prova, concessione di una garanzia) e del margine di discrezionalità di cui si è già detto (consid. 1 e 5), il comportamento del Pretore non solo è esente da critica, bensì esemplare per quanto attiene sia il rispetto delle norme procedurali applicabili sia il rispetto del principio di celerità, e non può di conseguenza in alcun modo costituire una ritardata giustizia. Ne discende che il gravame avrebbe dovuto essere respinto.
Per tutti questi motivi, le spese giudiziarie relative alla procedura di seconda sede sono poste a carico della reclamante. In applicazione degli art. 2 e 14 LTG, la tassa di giustizia viene fissata in fr. 2’000.-. Le ripetibili, tenuto conto della natura della presente procedura e del dispendio di tempo generato alla resistente (stimabile in circa 4 ore), sono quantificate in fr. 1’500.- già comprensivi di spese e IVA (art. 12 RTar).
Terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Il reclamo 29 novembre 2023 della RE 1 è stralciato dai ruoli.
Le spese processuali di secondo grado di fr. 2’000.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).