Incarto n. 12.2016.187
Lugano 24 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.3097 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 11 luglio 2016 da
CO 1 CO 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
RE 1
pretore aggiunto Massimo Romerio, Via Bossi 3, 6901 Lugano
volta ad ottenere l’espulsione della convenuta dall’appartamento al primo piano dello stabile denominato “Palazzo __________” sito in __________ a __________, domanda avversata dalla convenuta, che ha pure inoltrato una domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna degli istanti al pagamento di fr. 35'000.- da porre in compensazione alla somma da loro vantata;
nonché nella causa - inc. n. SE.2016.300 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con petizione 29 agosto 2016 da
RE 1
contro
CO 1 CO 2 entrambi rappr. da RA 1
volta ad annullare la disdetta 13 maggio 2016 e ad ottenere una protrazione della locazione per un periodo di 4 - 6 anni;
ed ora sull’istanza di ricusa presentata dalla conduttrice il 18 ottobre 2016 nei confronti del Pretore aggiunto avv. Ma__________ , che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, avv. M __________, ha respinto con decisione 21 ottobre 2016, ponendo a carico della conduttrice le spese di complessivi fr. 100.- (inc. n. SO.2016.4982);
reclamante la conduttrice, che con atto 10 novembre 2016 ha chiesto di annullare o di accertare la nullità della decisione 21 ottobre 2016 e con essa della decisione sull’istanza di espulsione resa il 27 settembre 2016 dal Pretore aggiunto avv. Ma__________ __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 16 dicembre 2016 la conduttrice ha instato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese processuali della procedura ricorsuale;
richiamata altresì la decisione 10 aprile 2017 con cui il presidente di questa Camera, ad integrazione del doc. A, ha assegnato a CO 1 un termine scadente il 28 aprile 2017 per versare agli atti un atto con cui incaricava CO 2 di conferire procura di patrocinio in prima e seconda istanza all’avv. RA 1, termine che è stato rispettato con la produzione della procura 12 aprile 2017, a seguito della quale la conduttrice, il 26 aprile 2017, ha inoltrato le proprie osservazioni;
preso atto dell’ulteriore scritto 27 aprile 2017 con cui la conduttrice ha chiesto l’organizzazione di un’equa e pubblica udienza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto 13 dicembre 2010, di durata indeterminata e disdicibile la prima volta per il 31 gennaio 2016, CO 1, CO 2 e R__________ __________ (a quest’ultima, in seguito defunta, sono poi pacificamente subentrati i primi due) hanno concesso in locazione all’RE 1, a far tempo dal 1° febbraio 2011, l’appartamento al primo piano dello stabile denominato “Palazzo __________” sito in __________ a __________; gli accordi contrattuali prevedevano il pagamento mensile di una pigione di fr. 3'400.- e il pagamento semestrale di un acconto delle spese accessorie di fr. 750.-;
che CO 1 e CO 2, asserendo che l’RE 1 non aveva provveduto a pagare il saldo delle pigioni e dell’acconto per le spese accessorie scadute, di complessivi fr. 30'875.82, nemmeno entro il termine ultimativo di pagamento di 30 giorni con comminatoria di disdetta assegnatole l’8 gennaio 2016, il 13 maggio 2016 le hanno significato, in applicazione dell’art. 257d CO, su formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione con effetto dal 30 giugno 2016;
che con istanza 11 luglio 2016 (inc. n. SO.2016.3097), promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ed avversata dall’RE 1, che ha a sua volta inoltrato una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di fr. 35'000.-, CO 1 e CO 2 hanno chiesto la sua espulsione dall’ente locato;
che con petizione 29 agosto 2016 (inc. n. SE.2016.300), promossa nella procedura semplificata ed avversata da CO 1 e CO 2, l’RE 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha chiesto di annullare la disdetta 13 maggio 2016 e di ottenere una protrazione della locazione per un periodo di 4 - 6 anni;
che con decisione 27 settembre 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, avv. Ma__________ __________, statuendo nell’ambito dell’inc. n. SO.2016.3097, ha tra le altre cose accolto l’istanza di espulsione e dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale;
che in data 14 ottobre 2016 l’RE 1 ha chiesto, previa ricusazione del giudice incaricato di occuparsi delle cause inc. n. SO.2016.3097 e inc. n. SE.2016.300, ossia del Pretore aggiunto avv. Ma__________ __________, di annullare o di accertare la nullità di quel giudizio; il 18 ottobre 2016 essa ha poi trasmesso quello scritto per competenza, e meglio nella misura in cui aveva per oggetto la domanda di ricusa, alla Pretura del Distretto di Lugano, che lo ha poi attribuito alla sua sezione 6;
che con decisione 21 ottobre 2016 (oggetto dell’inc. n. SO.2016.4982) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, avv. M__________ __________, ha respinto l’istanza di ricusa, ponendo a carico della conduttrice le spese di complessivi fr. 100.-: egli ha ritenuto che la domanda di ricusa relativa all’istanza di espulsione fosse tardiva, siccome l’attribuzione dell’incarto a quel giudice era nota alla conduttrice da tempo, rispettivamente fosse divenuta priva d’oggetto, in quanto quella procedura si era già conclusa il precedente 27 settembre 2016, con l’emanazione della relativa decisione finale; quanto alla domanda di ricusa relativa alla causa di contestazione della disdetta e di protrazione, la stessa non aveva miglior sorte, dato che la conduttrice si era limitata a diffondersi in una critica del tutto generica all’indipendenza e imparzialità del giudice ricusato, ciò che non era sufficiente a fondare una ricusa;
che con reclamo 10 novembre 2016 la conduttrice ha chiesto di annullare o di accertare la nullità della decisione resa il 21 ottobre 2016 dal Pretore avv. M__________ , pure ricusato, e con essa della decisione sull’istanza di espulsione resa il 27 settembre 2016 dal Pretore aggiunto avv. Ma , con protesta di tasse, spese e ripetibili: per quanto è dato di comprendere (l’allegato ricorsuale risulta in effetti spesso confuso e ripetitivo), essa ha da una parte rilevato che la regola secondo cui il giudizio sulla ricusa di un Pretore della Pretura di Lugano spettava a un altro Pretore di quella stessa Pretura era incostituzionale; dall’altra ha evidenziato che la Pretura di Lugano risultava essere controllata / lottizzata dal potere politico e dalle lobby retrostanti (e ciò sia nella procedura di selezione, sia in quella di nomina, sia in quella di rielezione, tutte ritenute incostituzionali) e non poteva così essere considerata indipendente ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ciò che valeva dunque anche per i Pretori avv. M __________ e Ma__________ __________; ed infine ha osservato che l’argomento pretorile sulla presunta tardività della domanda di ricusa relativa all’istanza di espulsione era insussistente;
che con scritto 16 dicembre 2016 la conduttrice ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese processuali della procedura ricorsuale, mentre con scritto 27 aprile 2017 essa ha chiesto l’organizzazione di un’equa e pubblica udienza;
che, preliminarmente, va senz’altro ammessa la facoltà dell’avv. RA 1 di patrocinare i locatori in questa causa: al proposito si danno qui per riprodotte le motivazioni esposte sul tema in data odierna nell’ambito della decisione di cui all’inc. 12.2016.171, riguardante le medesime parti;
che giusta l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC è impugnabile mediante reclamo, ritenuto che giusta l’art. 48 lett. b n. 2 LOG l’autorità competente ad occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto, essendo stata per l’appunto impugnata una decisione su una domanda di ricusazione nell’ambito di due cause in materia di diritto delle obbligazioni (diritto della locazione), il reclamo in esame, presentato tempestivamente, è senz’altro ricevibile, almeno da questo punto di vista;
che il rilievo della conduttrice, secondo cui la “regola cantonale” che attribuiva il giudizio sulla ricusa di un Pretore della Pretura di Lugano (quello della sezione 4) a un altro Pretore di quella medesima Pretura (quello della sezione 6) era incostituzionale, deve senz’altro essere respinto siccome manifestamente infondato: la “regola cantonale” in questione, contenuta negli art. 37 cpv. 5 e 36 cpv. 3 lett. b LOG (norma quest’ultima che rinvia all’art. 11 lett. d del Regolamento delle Preture), è in effetti conforme ai principi di indipendenza e di imparzialità di rango costituzionale, prevedendo che il giudizio sulla ricusa di un giudice sia demandato ad un altro giudice (per altro anche la procedura di ricusa dei giudici del Tribunale federale è disciplinata da disposizioni analoghe, cfr. art. 37 LTF);
che l’altra argomentazione della conduttrice, secondo cui nel caso di specie la decisione in merito alla ricusa, al pari di quella sull’istanza di espulsione resa dal giudice ricusato, doveva essere dichiarata nulla o annullata siccome la Pretura di Lugano, e dunque anche i Pretori avv. M__________ __________ e Ma__________ __________, entrambi da ricusare, risultava essere controllata / lottizzata dal potere politico e dalle lobby retrostanti e non poteva pertanto essere considerata indipendente ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, è manifestamente infondata: la procedura di selezione, di nomina e di rielezione dei magistrati adottata nel Cantone Ticino, che prevede la nomina di questi ultimi da parte del Gran Consiglio, oltretutto previo esame e preavviso delle nuove candidature ad opera di una Commissione di esperti indipendenti, per 10 anni rinnovabili (art. 59 lett. m e 80 seg. Cost. TI e art. 2 segg. LOG), è in effetti conforme ai principi di indipendenza e di imparzialità di rango costituzionale e convenzionale menzionati (per altro anche la procedura di nomina dei giudici del Tribunale federale è disciplinata da disposizioni analoghe, cfr. art. 5 segg. LTF, secondo cui la nomina di questi ultimi da parte dell’Assemblea federale avviene per 6 anni rinnovabili); la dottrina e la giurisprudenza hanno del resto già avuto modo di stabilire che l’indipendenza di un magistrato non è di per sé messa in dubbio dal solo fatto che egli sia stato nominato dal potere esecutivo o da quello legislativo (Steinmann, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ª ed., n. 15 ad art. 30 Cost.; cfr. pure DTF 119 Ia 81 consid. 4), ossia da gremii formati da persone appartenenti a partiti politici (o a lobby), e che la sua appartenenza ad un partito politico (o a una lobby) rispettivamente il sostegno di quest’ultimo (o di una lobby) alla sua nomina non costituisce di principio un motivo di ricusa (Steinmann, op. cit., n. 18 e 21 ad art. 30 Cost.; TF 17 marzo 2005 1P.711/2004 consid. 3.4, 29 novembre 2006 1P.667/2006 consid. 3.1, 25 settembre 2012 1B_460/2012 consid. 3, 8 gennaio 2015 4A_519/2014 consid. 5.1), a meno che sia dimostrata, ciò che nella presente fattispecie non è assolutamente avvenuto (non essendo sufficiente l’adduzione di semplici e generiche congetture in proposito, prive di riscontri concreti), l’esistenza di circostanze particolari tali da far ritenere che quel magistrato possa aver subito un’influenza dalla formazione politica (o da una lobby) cui appartiene al punto da non più apparire imparziale nella trattazione di una determinata causa (cfr. TF 8 gennaio 2015 4A_519/2014 consid. 5.1, 29 settembre 2016 1B_326/2016 consid. 5.3, 16 gennaio 2007 4A_593/2016 consid. 3.2);
che l’unica censura riferita al merito della decisione di ricusa, quella con cui la conduttrice ha osservato che l’argomento pretorile sulla presunta tardività della domanda di ricusa relativa all’istanza di espulsione era insussistente, dev’essere disattesa siccome ampiamente irricevibile: a parte il fatto che la stessa non è stata motivata in fatto e in diritto (art. 321 cpv. 1 CPC), si osserva in effetti che la conduttrice neppure si è confrontata con l’altra argomentazione pretorile, alternativa e indipendente, secondo cui la domanda di ricusa relativa all’istanza di espulsione era comunque divenuta priva d’oggetto, in quanto quella procedura si era già conclusa il precedente 27 settembre 2016 con l’emanazione della relativa decisione (cfr., per analogia, Reetz, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed. n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 30 novembre 2016 inc. n. 12.2016.169, secondo cui il ricorrente deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate e soprattutto che il gravame può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore), tanto più che, analogamente a quanto indicato nella decisione impugnata, la giurisprudenza ha effettivamente già avuto modo di stabilire che la parte ricusante non può attendere l’esito a lei sfavorevole della procedura per poi ricusare solo in un secondo tempo il giudice adito (cfr. TF 26 agosto 2016 1F_21/2016 consid. 2.2);
che alla luce di quanto precede il reclamo della conduttrice, manifestamente irricevibile e/o manifestamente infondato, deve essere respinto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 322 cpv. 1 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni di risposta e senza che sia necessario indire una pubblica udienza: a quest’ultimo proposito si osserva in effetti che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una richiesta in tal senso non può essere accolta se, come nel caso di specie, la domanda, in concreto presentata quasi 6 mesi dopo l’inoltro del reclamo, è tardiva e, avendo chiaramente finalità dilatorie, è abusiva, rispettivamente se il gravame è manifestamente infondato o inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile 2012 1C_453/2011 consid. 1.3 pubbl. in RtiD II-2012 p. 27);
che le spese processuali di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 35'000.-, devono essere poste a carico della conduttrice, che è risultata soccombente (art. 106 CPC): la sua domanda volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado non può in effetti trovare accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC);
che alla controparte, che non è stata richiesta di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Il reclamo 10 novembre 2016 dell’RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria 16 dicembre 2016 dell’RE 1 è respinta.
Le spese processuali della procedura di reclamo di complessivi fr. 300.- sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono indennità o ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF), contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF).